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36.2004.89 ΓÇó Case struck out as moot after authority reconsideration
36.2004.89Altro tribunale17 ago 2004Dismissed
The Cantonal Insurance Court dealt with an appeal against the refusal of an exemption from compulsory health insurance. During the appeal, the Ufficio Assicurazione Malattia revoked the challenged decision and confirmed that no insurance-registration obligation applied so long as the stated conditions remained fulfilled. The appellant then requested that the original contested points be treated as unfounded, while the authority asked for the case to be struck from the roll. The court held that the matter had become moot because the authority could reconsider the decision before filing its response. The proceedings were therefore struck out, with no court fees or costs and CHF 400 in party compensation awarded to the appellant.
Art. 3a cpv. 1 LPTCA; mootness after administrative reconsideration of the challenged decision. If the administrative authority, before filing its response, reconsiders and revokes the impugned decision, the appeal loses its object and is to be struck off the roll. In such a situation, the court may terminate the proceedings without costs; where the appellant has substantially prevailed, party compensation may be awarded despite the absence of a formal merits judgment.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2004.89
Data decisione, Autorità: 17.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2004.89
ir/td
Lugano 17 agosto 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 luglio 2004 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 14 giugno 2004 emanata da
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
che il 14 giugno 2004 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo formulato da __________ contro la decisione amministrativa 15 aprile 2004 dello stesso ufficio in materia di obbligo d'assicurazione;
che con la decisione su reclamo l'autorità ha ritenuto non fossero adempiuti gli estremi dell'art. 2 cpv. 7 OAMal per l'ottenimento dell'esenzione.
In particolare l'UAM ha considerato:
" Nel caso di specie, in data 6 ottobre 2003, l'interessata, per il tramite della fiduciaria __________, ha avanzato richiesta di esenzione utilizzando il predetto modulo ufficiale TI 9.2.
Lo stesso è stato respinto dallo scrivente Ufficio, in quanto sprovvisto della vidimazione da parte dell'assicuratore malattie estero.
Alla signora __________ è stato concesso ancora diverso tempo per presentare la documentazione necessaria, ma la stessa non ha dato alcun riscontro nel merito.
Da cui la logica e conseguente decisione 15 aprile 2004 con cui si è respinta la domanda d'esenzione dall'obbligo d'assicurazione per la signora __________." (Doc. _)
non entrando in considerazione una proroga alla luce dei tempi concessi all'assicurata per comprovare quanto necessario;
" La ricorrente è assicurata presso la __________, per tempo illimitato, valida in tutta l'Europa, quindi anche in Svizzera e ciò per malattia e cure mediche sanitarie, ambulante o stazionarie e in più per prestazioni odontoiatriche ciò risulta dalla dichiarazione della __________ del 18 giugno 2003 già allegata come doc. _ al reclamo del 18 maggio 2004.
L'equivalenza della assistenza assicurativa della __________ con quella richiesta dalla legge svizzera risulta poi dal modulo TI 9.2, firmato dalla __________ quale assicuratrice della signora __________ (doc. _).
I premi annuali che vengono pagati dalla ricorrente sono certificati dal doc. _ dell'assicuratrice. Ne risulta un premio annuo di EURO 7'359.72 (CHF 11'113.17)." (Doc. _)
che la signora __________ ha pure fornito informazioni sull'assicuratore tedesco ed ha prodotto attestazione dell'autorità di vigilanza tedesca – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs Aufsciht di __________– relativa al riconoscimento di __________ quale assicuratore riconosciuto in Germania;
che la ricorrente è 88enne e vive di rendita e, come rammenta il ricorso, è titolare di un permesso (libretto per stranieri B);
che, a complemento dell'impugnativa, il 28 luglio 2004 l'avv. __________ ha prodotto attestazione della Bundesanstalt citata datata 22 luglio 2004;
che con scritto 3 agosto 2004 l'Ufficio preposto ha deciso la revoca della decisone impugnata ed ha deciso come "Nel caso di specie non incombe pertanto l'obbligo d'iscrizione presso un assicuratore riconosciuto ed autorizzato all'esercizio ai sensi della LAMal fintanto che le condizioni di cui ai considerandi rimangono valide";
che l'avv. __________ ha quindi chiesto al Tribunale di considerare "privi di fondamento i punti 1 e 2 del ricorso";
che l'amministrazione ha postulato lo stralcio della procedura (scritto 9/12 agosto 2004);
che la causa è, alla luce di quanto precede, divenuta priva d'oggetto. Va ricordato infatti che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 LPTCA, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della risposta di causa, riesaminare la decisione impugnata;
che la procedura può quindi essere stralciata senza tasse e spese e con l'attribuzione a __________ di ripetibili cifrate in CHF 400.- ritenuta la sostanziale vittoria di causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La procedura é stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese mentre l'amministrazione verserà alla ricorrente l'importo di CHF 400.- (comprensivi di IVA) a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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