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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.74
Data decisione, Autorità:
24.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.74+75+76+77
ir/tf
Lugano
24 giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 22 giugno
2004 promossa da
- AT1
- AT2
- AT2
- AT2 minorenne
e per essa AT2
tutti rappr. da:
AT1
contro
Cassa malati CV1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
che con
allegato 22 aprile 2004 i signori AT1 si sono rivolti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni mediante ricorso per denegata giustizia alla luce di
procedure esecutive avviate nei loro confronti per l'incasso di premi riferiti
all'assicurazione obbligatoria delle cure;
-
che con
l'allegato sono state trasmesse copie di PE riferiti alle coperture
complementari e sottoposte quindi alla LCA;
-
che in
particolare CV1 ha proceduto in via esecutiva contro i signori AT1 con i PE:
premi LCA AT1 ottobre/dicembre 2002
premi LCA AT1 ottobre/dicembre 2002
premi LCA AT2 ottobre/dicembre 2002
premi LCA AT2 luglio/dicembre 2002;
-
che in
tale ambito la rappresentante degli attori indicava la richiesta di emanazione
di una decisione formale e trasmissione alla CEF del gravame;
-
che, con
scritto 4 maggio 2004, il giudice delegato ha chiesto formale completazione
della petizione nei seguenti termini:
"
f) Ritenuto come il suo "Ricorso per
denegata giustizia" venga da
Lei riferito ad
esecuzioni relative anche a premi LCA (ossia a premi per prestazioni
complementari) voglia, a complemento del Suo esposto, precisare:
f1) Se ritiene il Suo esposto anche quale
petizione in ambito di
premi LCA;
se sì:
f2) Voglia completare sia l'esposizione,
che le motivazioni e
conclusioni precisando e motivando le
richieste di eventuali
misure cautelari." (Doc. III)
-
che, con
scritto 26/27 maggio 2004 l'evasione del decreto di completazione è stato
sollecitato ciò che è pure avvenuto in data 16 giugno 2004 con comminatoria di
non entrata in materia;
-
che in
data 22 giugno 2004 la rappresentante degli attori ha specificato di non avere
pretese da far valere in ambito di prestazioni complementari;
-
che, alla
luce di tale comunicazione, la petizione si rivela priva d'oggetto e la
procedura può essere stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Lo scritto
22 aprile 2004 nella misura in cui costituisce petizione in ambito di
assicurazioni complementari all'assicurazione malattia formulata da:
AT1
AT2
AT2
AT2
contro CV1 è stralciato
dai ruoli siccome privo d'oggetto.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese.
3.- Intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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