AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.62
Data decisione, Autorità:
10.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.62-63
cs/fe
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2004 di
- RI1
- RI2
tutti rappr.
da: RA1
contro
la decisione del 5 maggio 2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 gennaio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di
seguito: IAS) ha respinto la richiesta di __________ RI1, cittadini germanici,
nati nel __________, rispettivamente __________, domiciliati a __________,
tendente ad essere esonerati dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie in
Svizzera poiché beneficiari di una rendita di vecchiaia svizzera e in quanto
tali obbligati ad assicurarsi nel nostro Paese in virtù degli Accordi
bilaterali conclusi dalla Confederazione elvetica con l'Unione europea (doc.
G).
La
predetta decisione è stata confermata tramite decisione su opposizione del 5
maggio 2004 con la quale l'IAS, applicando la recente giurisprudenza del TCA in
merito all'applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal (STCA del 4 febbraio 2004
nella causa E., inc. 36.2003.14, di cui si dirà in seguito), ha stabilito non
essere dati gli estremi per poter esonerare gli interessati dall'obbligo
assicurativo.
1.2. Con ricorso
8 giugno 2004 i coniugi RI1, rappresentati dalla lic. jur. RA1, sono
tempestivamente insorti contro la predetta decisione, affermando:
"
(…)
I ricorrenti, cittadini germanici domiciliati in Ticino, nati nel __________,
rispettivamente __________, sono assicurati presso la __________, detta di
seguito __________, sin dal lontano __________.
I ricorrenti hanno una copertura assicurativa per prestazioni che
vanno ben oltre il minimo previsto dalla LAMal. La loro copertura assicurativa
infatti, denominata Tariffa __________ (doc. A), dà copertura integrale con
libertà di scelta del medico e dell'ente ospedaliero in camera privata. Copre
pure le cure dentali dal 75% al 100% (cfr. doc. B).
La copertura è data anche all'estero ed in particolare in Svizzera
(cfr. doc. C).
Prove: doc. - testi - richiamo dall'Ufficio
dell'assicurazione malattia dell'incarto relativo ai ricorrenti
I ricorrenti sono a beneficio sia di una rendita AVS tedesca che
di una piccola rendita AVS Svizzera. La rendita Svizzera ammonta
complessivamente a fr. 5'184.- annui per entrambi e non copre neppure i costi
annuali dell'assicurazione obbligatoria a cui sono soggetti sin dal luglio 1996
(__________).
Prove: c.s.
La domanda di esenzione presentata nel lontano 1996 è stata
respinta con decisione 3 luglio 1996 del CdS (doc. D).
Prove: c.s.
Nel 2003 i ricorrenti si sono nuovamente rivolti all'Istituto
delle assicurazioni sociali per chiedere l'esenzione in base alla modifica di
legge intervenuta a seguito dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali
con UE.
Con lettera 27 agosto 2003 l'Istituto ha risposto che, essendo i
ricorrenti a beneficio di una rendita AVS Svizzera essi sono soggetti
all'obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi della LAMal (doc. E).
Con scritto 8.11.2003 (doc. F) i ricorrenti si sono nuovamente
rivolti all'Ufficio assicurazione malattia facendo presente che
-
non comprendevano l'obbligo
assicurativo visto che la rendita AVS Svizzera percepita era inferiore ai costi
dell'assicurazione obbligatoria;
-
non hanno mai beneficiato di
prestazione dall'assicurazione obbligatoria Svizzera in quanto sono assicurati
privatamente presso la __________ che copre tutti i costi al 100 %;
-
non hanno la possibilità di
ottenere una copertura analoga in Svizzera in quanto sono troppo anziani;
Essi hanno pertanto chiesto
un'esenzione dall'obbligo assicurativo in applicazione dell'art. 2 cpv. 8
OAMal.
Tale richiesta è stata respinta
con decisione 14.1.2004 (doc. G), contro la quale i ricorrenti hanno interposto
tempestivo reclamo (doc. H).
Anche quest'ultimo reclamo è
stato respinto con la decisione qui impugnata (doc. 1) per i motivi di cui si
dirà in seguito.
Prove: c.s.
- In diritto
a)
L'art. 2 cpv. 8 OAMal ha il seguenti tenore:
"A domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento
all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del
loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare
equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La
domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può
revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
"
Tale articolo di legge è stato
tra altro introdotto, in deroga al principio della solidarietà, per ovviare,
salvo errore, proprio per evitare che gli assicurati possano subire dei
peggioramenti nella loro condizione assicurativa a causa dell'obbligo
all'assoggettamento.
L'Istituto delle assicurazioni
sociali nella fattispecie non ha ritenuto applicabile tale articolo, con il
seguente ragionamento:
"Intanto si osserva che la
parte resistente è assicurata ai sensi della LAMal, in Svizzera, già a far
tempo dal 1° luglio 1996. Ciò non ha palesemente portato - né porta tuttora -
alla situazione in cui "l'assoggettamento
all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi"
Anzi: proprio la parte
resistente ammette apertis verbis che allo stato attuale la protezione
assicurativa, pur essendoci un assoggettamento alla LAMal, è ottimale e meglio
in questi termini:
" da __________ ormai, mia moglie e io siamo
felicemente assicurati in Germania al 100 % presso la __________ (..).
L'addebito dei costi avviene con reciproca soddisfazione ".
Ergo, l'assoggettamento
all'assicurazione malattie svizzera, avvenuto, come già ricordato, con effetto
1° luglio 1996, non ha affatto portato:
• né ad "un netto
peggioramento della protezione assicurativa"
• né tanto meno, ad un netto
peggioramento della copertura dei costi" (anche su questo
specifico aspetto si richiamano le espresse dichiarazione della resistente
nell'atto di reclamo)".
Tale ragionamento, a nostro parere, non è solo errato, ma
addirittura arbitrario.
c)
Esso, infatti, non tiene minimamente conto del fatto che i
ricorrenti dal 1996, quando furono assoggettati all'obbligo assicurativo, per
non perdere le prestazioni complementari, si sono visti costretti a mantenere
l'assicurazione estera, pagando così due assicurazioni, quella obbligatoria qui
in Svizzera e quella Germanica privata, con un onere finanziario supplementare
annuo di ben fr. __________ senza ottenere un qualsiasi miglioramento delle
prestazioni.
Già allora per loro, sia in considerazione dell'età, sia in
considerazione del male incurabile di cui soffre la signora RI2, non era
possibile trovare una assicuratore privato svizzero disposto a coprire le
prestazioni complementari (cfr. doc. D).
Si precisa che i ricorrenti non hanno mai usufruito di una
qualsivoglia prestazione da parte dell'assicuratore svizzero (cfr.
dichiarazione 26.5.2004 doc. L).
d)
L'art. 2 cpv. 8 OAMal non può certo essere
applicabile solo per "nuovi" assoggettati, ma deve valere anche per
chi lo era già in precedenza, in quanto altrimenti si creerebbe una disparità
di trattamento non giustificabile in violazione degli art. 8 e 9 Cost.
e)
Ne consegue che l'esame da effettuare è quello relativo alla
situazione assicurativa dei ricorrenti in caso di rinuncia alla copertura
assicurativa estera e mantenimento dell'assicurazione obbligatoria Svizzera.
Prove: c.s. - richiamo dall'assicurazione __________
dell'incarto relativo ai coniugi RI1 - richiamo dell'incarto relativo ai
coniugi RI1 presso la __________
Tale esame è stato effettuato dalla decisione impugnata, ma solo
in via subordinata (cfr. decisione impugnata pag. 3 e seg.).
a)
L'Ufficio dell'assicurazione malattia non ha contestato che vi
fosse una copertura assicurativa estera e che la stessa fosse più estesa di
quella obbligatoria svizzera (cfr. doc. A, B, C e O).
b)
Esso ha però ritenuto non applicabile l'art. 2
cpv. 8 OAMal, in quanto l'assicuratore estero nel formulario a loro inviato
dava atto della possibilità dello stralcio oppure della sospensione temporanea
di certe prestazioni comprese nel contratto
sottoscritto con l'assicuratore privato (cfr. decisione impugnata pag. 4, ad §
2.12, cfr. doc. C).
c)
Tale modo di procedere, a parere
dei ricorrenti, è troppo semplicistico e non tiene conto dei gravi
inconvenienti che ne derivano ai ricorrenti. A parere dei ricorrenti, nella
valutazione della fattispecie, devono infatti essere presi in considerazione
tutte le circostanze, in particolare anche le conseguenze finanziarie,
rispettivamente quelle che potrebbero incidere sulla copertura assicurativa
futura.
d)
Non è infatti contestato che la __________
preveda la possibilità di ridurre la copertura assicurativa o di sospendere la
stessa per un determinato periodo.
e)
La sospensione della copertura
assicurativa, anche solo parziale, avrebbe però un costo considerevole, ovvero
di euro 159.04 mensili per il signor RI1 e di euro 108,67 mensili per la
signora RI2
(cfr. doc. M = email
26.5.2004 __________ /RI1).
f)
La riduzione della copertura
assicurativa, ovvero l'estrapolazione dalla copertura assicurativa esistente
delle prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria svizzera, avrebbe per
i coniugi RI1 le seguenti conseguenze:
• non avrebbero più alcuna copertura
supplementare per tutte le prestazioni ambulatorie, neppure all'estero, se non
quelle coperte dalla LAMal; essi pertanto non avrebbero più la libertà di
scelta attuale.
• qualora dovessero decidere di tornare in
Germania, non avrebbero più la possibilità di ottenere la copertura
assicurativa per quelle cure coperte dalla LAMal: infatti, in considerazione
delle loro età, i ricorrenti non verrebbero più ammessi nella cassa malati
obbligatoria tedesca e un'assicurazione privata verrebbe rifiutata per i
medesimi motivi, ovvero in considerazione del rischio accresciuto dovuto
all'età (cfr. doc. N = fax 4/7.6.2004 __________ / lic. jur. RA1).
Alla luce di quanto precede
risulta in modo evidente che i ricorrenti, in ogni caso, subirebbero dei
notevoli svantaggi, non evitabili, sia dal punto di vista della copertura
assicurativa, sia dal punto di vista economico, qualora dovessero rinunciare
alla loro attuale copertura assicurativa estera.
Si chiede pertanto, in
applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal, che i ricorrenti vengano esentati
dall'obbligo d'assicurazione malattia ai sensi della LAMal.
Prove: c.s. - richiamo dall'assicurazione __________
dell'incarto relativo ai coniugi RI1 - richiamo dell'incarto relativo ai
coniugi RI1 presso la __________
Abbondanzialmente si osserva
quanto segue:
Agli occhi dei ricorrenti è estremamente urtante vedersi costretti
al pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria LAMal perché
beneficiari di una piccola rendita AVS, quando l'ammontare della stessa rendita
non copre nemmeno l'ammontare complessivo dei premi della CM: quello che
ricevono da una parte viene tolto, maggiorato, dall'altra......
Infatti, se essi non fossero stati a beneficio di tale rendita
AVS, essi non sarebbe stati soggetti alla LAMal e ciò in applicazione dell'art.
2 cpv. 1 lett. e OAMal.
Si chiede pertanto che, nella valutazione della fattispecie, si
tenga conto anche di tale fatto.(…)(Doc I)
1.3. Tramite
risposta del 28 giugno 2004 l'amministrazione ha proposto di respingere il
ricorso affermando:
"
(…)
2.3
Si osserva, a titolo preliminare e in linea di principio, che
trattandosi di esenzione dall'obbligo d'assicurazione LAMaI, occorre senza
dubbio utilizzare criteri estremamente restrittivi.
Così si è infatti espresso il TCA (STCA 4.02.2004 in re FE), citando
l'Alta Corte federale a questo riguardo (STFA 29.06.2000 in re Z):
" (.
.. ) il carattere obbligatorio dell'assicurazione non è fine a sé stesso,
bensì uno strumento destinato a garantire la necessaria solidarietà.
Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere
in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti
all'obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali.
Occorre in sostanza evitare il "rischio
di vedere il carattere obbligatorio dell'assicurazione svizzera facilmente
eluso." (STFA, ibidem).
2.4
Quanto sopra è ulteriormente sostanziato dal TCA, che così si
esprime al proposito (in STCA 4.02.2004 in re FE):
" (...)
come stabilito dal TFA le eccezioni all'obbligo di assicurazione devono
essere interpretate restrittivamente."
2.5
In via principale si ribadisce che i ricorrenti sono assicurati ai
sensi della LAMaI, in Svizzera, già a far tempo del 1° luglio 1996.
Ciò non ha palesemente portato - né porta tuttora - alla situazione
in cui 'l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto
peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi'.
Anzi: proprio la parte ricorrente ammette apertis verbis che
allo stato attuale la protezione assicurativa, pur essendoci un assoggettamento
alla LAMal, è ottimale; e meglio in questi termini:
" da
__________ ormai, mia moglie e io siamo felicemente assicurati in Germania al
100% presso la __________. L'addebito dei costi avviene con reciproca
soddisfazione."
Ergo, l'assoggettamento all'assicurazione malattie svizzera,
avvenuto, come già ricordato, con effetto 1° luglio 1996, non ha affatto
portato:
• né ad "un netto peggioramento della protezione
assicurativa";
• né, tanto
meno, ad "un netto peggioramento della copertura dei costi" (anche
su questo specifico aspetto si richiamano le espresse dichiarazioni della
resistente nell'atto di reclamo).
2.6
Venendo a decadere i presupposti su cui si fonda la stessa entrata
in materia a proposito del cpv. 8 dell'art. 2 OAMal, il ricorso deve essere
respinto già in via principale.
2.7
Ma parimenti lo deve essere anche in un'eventuale via
subordinata, per quanto ciò possa ancora entrare in linea di conto,
richiamate le conclusioni al punto 2.6 di cui sopra.
2.8
In ossequio alla giurisprudenza del TCA, il percorso decisionale
in materia di applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal è definito ai sensi della
seguente progressione per ordine di priorità:
-
Esistenza
di una copertura assicurativa estera: la disamina proseguirà solo se è
comprovata l'esistenza di tale copertura. In caso contrario: l'istanza di
esenzione è respinta.
-
Impossibilità
di ridurre la copertura estera nella misura delle prestazioni contemplate dalla
LAMal: la disamina proseguirà solo se è comprovato che l'istante è
impossibilitato a mantenere unicamente le coperture non assicurabili in
Svizzera. In caso contrario: l'istanza di esenzione è respinta.
-
Estensione
della copertura assicurativa estera: la disamina proseguirà solo se è
comprovata l'esistenza di una copertura assicurativa estera nettamente più
estesa rispetto a quanto previsto dalla LAMal. In caso contrario: l'istanza
di esenzione è respinta.
-
Età
dell'istante: deve essere dato il criterio di un'età di almeno 55 anni. Se
l'età è inferiore a 55 anni: attraverso un'attestazione di carattere medico
deve essere comprovato uno stato di salute che non consente la stipula
di un'assicurazione complementare in Svizzera equiparabile a quella estera.
2.9
Si precisa che ai sensi della predetta giurisprudenza applicabile,
le condizioni di cui sopra sono cumulative.
Così si è espresso testualmente codesto TCA al proposito (STCA
4.02.2004 in re FE):
" Solo
se tutte le sopra citate condizioni sono adempiute l'assicurato può beneficare
dell'esonero. La possibilità di ottenere l'esenzione dall'assicurazione
obbligatoria appare di conseguenza assai limitata."
2.10
Per sostanziare quanto sopra, il Cantone Ticino ha disposto i
moduli ufficiali specifici, e, in caso, il modulo TI 12, che prevede,
nel quadro del concetto di "tutte le informazioni
necessarie", la formale indicazione da parte dell'assicuratore estero
delle caratteristiche e delle peculiarità della copertura beneficiata dagli
interessati. All'uopo l'Autorità cantonale stabilisce i contatti e fornisce la
modulistica nella lingua correntemente usata dall'assicuratore estero, così da
facilitare a quest'ultimo la comprensione, e quindi la determinazione di
merito.
2.11
L'assicuratore estero si è determinato in data 20 aprile 2004
(doc. agli atti).
In base alla risposta fornita dall'assicuratore, si prende atto
che nella fattispecie la condizione n. 1 di cui sopra è ottemperata, mentre non
lo è la condizione n. 2, in quanto l'assicuratore estero ha dichiarato
espressamente essere ammessa la possibilità di ridurre le prestazioni coperte
dall'assicurazione malattie obbligatoria di uno Stato estero, attraverso lo
stralcio oppure la sospensione temporanea di certe prestazioni
comprese nel contratto sottoscritto con l'assicuratore privato.
In forza del carattere cumulativo dei criteri di cui sopra,
diventa irrilevante, in caso, un esame di dettaglio delle altre
condizioni indicate.
2.12
Preminente e determinante è, al riguardo, la giurisprudenza di
codesto TCA, che su questo specifico aspetto così si è espresso (STCA 4.02.2004
in re FE):
" A
proposito dell'interpretazione del citato disposto, dalla sentenza dell'Alta
Corte emerge innanzitutto che, prima di accordare un eventuale esonero
dall'assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti
dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare
un'assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o
età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili),
occorre innanzitutto accertare se l'assicurato può mantenere le coperture
assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi
nel nostro Paese per le cure di base.
Se vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso.
Infatti, l'art.
2 cpv. 8 OAMal, che prevede un'eccezione all'obbligo
assicurativo, e va dunque interpretato restrittivamente, va inteso nel senso
che un esonero assicurativo è possibile se, oltre alle condizioni enumerate
nella norma, l'assicurato non può mantenere l'assicurazione estera più estesa
per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria Svizzera."
2.13
La parte ricorrente protesta poi "svantaggi" in ordine
ad un eventuale ritorno in Germania.
Ciò è tuttavia ininfluente ai fini del quesito di natura
eminentemente giuridica circa il fatto dell'esistenza o meno di
un'obbligatorietà d'assicurazione in Svizzera giusta la LAMal, ma rientra nei
criteri di ponderazione individuale circa la previdenza e la protezione
assicurativa che i ricorrenti intendono mantenere per il presente e per il
futuro.
In ogni caso loro aspirazioni personali, ancorchè legittime, di
risiedere in futuro in altri Paesi, non possono evidentemente sopravanzare le
norme di diritto pubblico - sociale - elvetico: in altri
termini, al di là di quanto prescritto dalla legge, compete alla responsabilità
individuale prevedere anche assetti assicurativi che possano consentire una più
o meno limitata possibilità di spostamenti residenziali futuri.
2.14
Giova ribadire, in ogni caso, che nessuno chiede ai ricorrenti - o
pone gli stessi in condizione - di "rinunciare alla loro attuale copertura
assicurativa estera".
2.15
Richiamato quanto sopra, il ricorso deve essere respinto sia in
via principale (non è dimostrato un oggettivo peggioramento della
protezione assicurativa o della copertura dei costi), ma anche in via
subordinata (possibilità data dall'assicuratore estero di ridurre
l'estensione dell'attuale copertura nella misura di quanto coperto attraverso
l'assicurazione obbligatoria elvetica delle cure medico-sanitarie).
In questo senso la scrivente parte convenuta si riconferma
integralmente nelle motivazioni di cui alla decisione su reclamo 5 maggio 2004,
contro cui si aggrava, qui, la parte ricorrente.
(…)" (Doc. IV)
1.4. In data 12
luglio 2004 i ricorrenti hanno chiesto l'assunzione di ulteriori prove, tra le
quali il richiamo dell'incarto dell'amministrazione, hanno domandato di sentire
un collaboratore dell'assicuratore germanico ed hanno prodotto una
dichiarazione dell'assicuratore del seguente tenore:
"
(…)
Herr RI1, geboren am __________ und Frau RI2,
geboren am __________ sind seit denn __________
krankheitskostenvollversichert.
Der Versicherungsschutz umfasst ambulante, zahn und
stationäre Behandlungen. Die Tarife haben Weltgeltung.
Der zu zahlende Beitrag von Herrn RI1 beträgt
derzeit 530,15 EUR monatlich.
Aufgrund seiner über __________ Versicherungszeit hat er einen
Anrechnungsbetrag von monatlich 623,83 EUR erwirtschaftet. Entsprechendes gilt für die Ehefrau, deren monatlicher
Beitrag sich auf 543,37 EUR beläuft.
Der angesparte Anrechnungsbetrag beträgt 402,41 EUR.
Um diese Anrechnungsbeiträge, die aus der
Alterungsrückstellung resultieren, vermindert sich der zu zahlende Beitrag.
Bei Aufgabe dieser Versicherungen würden die Versicherten Ihre
Alterungsrückstellungen "Ersatzes" verlieren.
Gleichaltrige Personen hätten bei Neueintritt in die
Versicherung 1.026,24 EUR mehr zu
zahlen.
Zu einer Neuversicherung wäre die __________ aus versicherungsmedezinischen
Gründen nicht verpflichtet. (…)"
(Doc. X Bis)
1.5. Con
osservazioni del 9 agosto 2004 l'amministrazione ha ribadito le proprie
argomentazioni (doc. XI).
Dal canto
loro i ricorrenti hanno indicato come (doc. XV del 10 settembre 2004)
"un'eventuale riduzione della copertura assicurativa presso la __________
renderebbe impossibile nel futuro la sua riestensione alla copertura
attuale".
in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è quello di stabilire se i coniugi RI1, cittadini germanici
domiciliati in Svizzera e beneficiari di una rendita AVS, possono chiedere
l'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera in virtù del loro rapporto
assicurativo in Germania.
Secondo
l'art. 3 LAMal
"
1 Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo
prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera".
L'art. 1
cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
"
1 Le persone
domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile
svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della
legge."
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue
relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza
citata; DTF 123 III 100).
2.2. Ritenuta
l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestato in concreto, va
esaminato se gli insorgenti sono obbligati ad assicurarsi nel nostro Paese.
L'art. 3
cpv. 2 e 3 LAMal da infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere
eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono
godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di stati esteri.
Facendo
uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha
emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di
assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in
vigore, il 1° giugno 2002, degli "Accordi bilaterali tra la Comunità
europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera
dall'altra" (RS 0.142.112.681).
L'art. 2
OAMal prevede:
" Art.
2 Eccezioni all'obbligo d'assicurazione
1 Non sono soggetti
all'obbligo d'assicurazione:
a. gli agenti
della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assicurazione
militare ai sensi dell'articolo 1 a capoverso 1 lettera b numeri 1 a 7 e
dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199215
sull'assicurazione militare (LAM);
b. le persone
che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o
una cura;
c. le persone che, in virtù dell'Accordo
sulla libera circolazione delle persone17 e del relativo allegato
II, dell'Accordo AELS18 e del relativo allegato K e dell'appendice 2
dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla
normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale
Stato;
d. le persone
che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e
dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato
poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la
disoccupazione;
e. le
persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una
rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla
libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita
islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e
dell'appendice 2 dell'allegato K;
f. le persone che sono incluse
nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c,
d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'aiuto reciproco.
2 A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa
concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se
l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se
esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in
Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie.
3 …
4 A domanda, sono esentate dall'obbligo
d'assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell'ambito d'una
formazione o d'un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e
stagisti, purché durante l'intera durata di validità dell'esenzione beneficino
di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda
dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che
dia tutte le informazioni necessarie. L'autorità cantonale competente può esonerare
queste persone dall'obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda,
l'esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato
non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo
particolare.
4bis A domanda, sono esentati dall'obbligo
d'assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera
nell'ambito di un incarico d'insegnamento o di una ricerca, purché durante l'intera
durata di validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa
equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta dev'essere corredata di un
attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L'autorità cantonale competente può esentare queste persone
dall'obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l'esenzione può
essere prolungata di altri tre anni al massimo. L'interessato non può revocare
l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
5 Su domanda, sono esentati dall'obbligo
d'assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i
contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come
pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, se il datore di
lavoro provvede affinché durante l'intera durata di validità dell'esenzione
siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera.
Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare
contributi dell'AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di
un'autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L'interessato e
il suo datore di lavoro non può revocare l'esenzione o la rinuncia
all'esenzione.
6 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione
le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano
esservi esentate conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle
persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di
malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro
Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
7 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione
le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività
lucrativa secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo
AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una
copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda
dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che
dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare
l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.
8 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione
le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto
peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a
causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare
un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni
difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato
scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione
senza un motivo particolare."
2.3. Come detto
il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di
seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento
(CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità",
modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N.
1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento
(CE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle
persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la
Svizzera dall'altra parte.
Da
rilevare che l'ALC non si applica (ancora) ai dieci nuovi membri entrati
nell'UE dal 1° maggio 2004.
Il campo
di applicazione è definito all'articolo 4 che "elenca i settori della
sicurezza sociale disciplinati dal regolamento. Comprende tutte le prestazioni
legali (incluse le disposizioni regionali e indipendentemente dalla legge cui
sono soggette) che concernono le prestazioni di malattia e di maternità,
d'invalidità, di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per
infortunio sul lavoro e malattie professionali, le prestazioni di
disoccupazione, gli assegni in caso di morte e le prestazioni familiari,
indipendentemente dalle modalità di finanziamento." (cfr. Messaggio
concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE,
pag. 184).
Il titolo
II del regolamento (art. 13-17a) si occupa dell'assoggettamento di una persona
al diritto di uno o l'altro Paese e a tal fine allestisce un catalogo
dettagliato delle regole relative ai conflitti di legge. Sono simili alle
prescrizioni in materia di assoggettamento contenute nelle convenzioni
bilaterali in vigore, ma hanno un'applicazione multilaterale.
Queste
norme determinano essenzialmente quanto segue:
"
Le persone coperte dal regolamento sono soggette
esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella
dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per
determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte
analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale).
Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le
persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda
transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente
in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.
Una clausola evasiva (art. 17) permette in
singoli casi deroghe a favore degli assicurati. Se le norme previste non
permettono di stabilire l'assoggettamento di una persona alla legislazione di
uno Stato, il regolamento impone a titolo sussidiario il principio del Paese di
residenza." (Messaggio, pag. 185)
2.4. Va
innanzitutto esaminato se nel caso di specie trova applicazione l'ALC.
La
decisione impugnata concerne un periodo successivo alla sua entrata in vigore
ed è stata emanata nel corso del 2004.
Dal punto
di vista temporale l'ALC e i regolamenti cui fa riferimento sono applicabili
(cfr. DTF 128 V 315).
Dal punto
di vista personale, il TFA con sentenza del 20 febbraio 2004 nella causa P.,
inc. H 197/03, concernente una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera
di una rendita straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, ha affermato:
"
Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002
wurde nach Inkraft-Treten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt
Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die
Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie
gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie
Arbeitnehmerin war, für welche die Rechstvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71)."
In
concreto, trattandosi di cittadini germanici domiciliati in Svizzera e
beneficiari di rendite germaniche e svizzere, l'ALC trova applicazione anche
dal punto di vista personale.
2.5. L'ALC, per
quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al regolamento (CE) n.
1408/71.
Il Titolo
II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13-17bis) contiene le norme relative
alla determinazione della legislazione applicabile.
Di
principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato
membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio
dell'assoggettamento contributivo).
L'art. 17
bis prevede che il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza
della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in
forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un
altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione
della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a
detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.
Il Titolo
III del regolamento contiene invece le disposizioni specifiche alle varie
categorie di prestazioni.
In
particolare per l'art. 27 il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo
le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro
nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la
legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle
disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari,
ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico
di questa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o
di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato
membro.
Ciò significa
che in caso di beneficio di rendite pensionistiche del Paese di lavoro, diverso
da quello di residenza, e contemporaneamente anche del Paese di residenza, l'assoggettamento
all'assicurazione sociale malattie deve avvenire nel Paese di residenza (cfr.
anche sito dell'UFAS: www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch).
In simili
condizioni, essendo gli insorgenti domiciliati in Svizzera e beneficiari di una
rendita di vecchiaia svizzera, seppur minima, in virtù dell'ALC e del
regolamento (CE) 1408/71 sono tenuti ad affiliarsi nel nostro Paese.
2.6. Va ora
esaminato se l'esonero può essere ottenuto in virtù del diritto interno
svizzero, in particolare dell'invocato art. 2 cpv. 8 OAMal, poiché in concreto gli
assicurati sono coperti tramite un'assicurazione privata estera.
Per
quanto concerne l'applicazione di questo disposto va rammentato che con
sentenza del 4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, questo Tribunale
ha confermato la conformità dell'art. 2 cpv. 8 OAMal alla LAMal e al diritto
europeo.
Il TCA,
circa l'applicazione di questa norma, ha in particolare affermato:
" A
proposito dell'interpretazione del citato disposto, dalla sentenza dell'Alta
Corte emerge innanzitutto che, prima di accordare un eventuale esonero
dall'assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti
dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare un'assicurazione
complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o età oppure
possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre
innanzitutto accertare se l'assicurato può mantenere le coperture assicurative
estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro
Paese per le cure di base.
Se vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso.
Infatti, l'art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede un'eccezione
all'obbligo assicurativo, e va dunque interpretato restrittivamente, va inteso
nel senso che un esonero assicurativo è possibile se, oltre alle condizioni
enumerate nella norma, l'assicurato non può mantenere l'assicurazione estera
più estesa per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria
Svizzera.
In altre parole se l'assicurato all'estero beneficia di una
copertura più estesa rispetto a quella cui avrebbe diritto in Svizzera che
comprende, per ipotesi, l'assicurazione per la camera privata, prima di
concedere l'esonero, l'amministrazione deve verificare se l'interessato può
mantenere presso l'assicuratore estero unicamente la copertura per la camera
privata e resiliare tutte le coperture per le quali esiste una prestazione in
Svizzera.
Solo ove ciò non fosse possibile, andrebbe applicato l'art. 2 cpv.
8 OAMal. Per cui, contrariamente all'opinione dell'IAS, che interpreta
estensivamente il disposto dell'ordinanza, le eccezioni sono numericamente
ridotte e circoscritte.
Infatti le persone che beneficiano di assicurazioni più estese
all'estero, prima di poter invocare l'esonero previsto dall'art. 2 cpv. 8
OAMal, devono comprovare di essere impossibilitate a mantenere unicamente le
coperture non assicurabili in Svizzera.
In un secondo tempo, se effettivamente viene comprovata la
necessità di resiliare l'intera copertura assicurativa, l'amministrazione dovrà
esaminare se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati.
Anche in questo caso la norma va interpretata restrittivamente.
Innanzitutto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria può essere concesso
unicamente se all'estero i rischi assicurati sono coperti qualitativamente e
quantitativamente meglio che non in Svizzera. Occorre in altre parole
effettuare una valutazione complessiva e globale della situazione e, solo se
l'assicurazione estera permette una copertura nettamente più estesa rispetto a
quella prevista dalla LAMal, l'amministrazione potrà ritenere adempiuta la
prima condizione ("l'assoggettamento in Svizzera provoca un netto
peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi").
Infine, se anche questo requisito sarà adempiuto,
l'amministrazione dovrà esaminare l'ultima condizione, ossia stabilire se a
causa dell'età e/o dello stato di salute dell'interessato non è possibile
stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a quella estera o è
possibile solo a condizioni estremamente difficili.
Solo se tutte le sopra citate condizioni sono adempiute
l'assicurato può beneficiare dell'esonero.
La possibilità di ottenere l'esenzione dall'assicurazione
obbligatoria appare di conseguenza assai limitata."
2.7. Va innanzitutto rilevato che,
contrariamente a quanto sostiene la convenuta, il TCA non ha mai fissato un
limite di età a 55 anni nell'esame della possibilità di stipulare
un'assicurazione complementare in Svizzera.
Tale limite è stato
indicato in una circolare dell'UFAS ai Cantoni, citata da questo Tribunale
nella sentenza del 4 febbraio 2004 nella causa E. (inc. 36.2003.14), ma non è
stato fatto proprio dal TCA.
Sia come
sia, va esaminato se le condizioni per un esonero, nel caso di specie, sono
date.
L'amministrazione
ha interpellato l'assicuratore estero chiedendogli se fosse possibile
sospendere oppure disdire le prestazioni già previste dalla LAMal (cfr. doc.
C), tramite un formulario preparato a questo scopo. La cassa malati germanica
ha risposto affermativamente:
"
(…)
MOGLICHKEIT
ZUR HERABSETZUNG DER VEZSICHERUNGSDECKUNG
Die
erwähnten Personen sind grundsätzlich der Versicherungspflicht in der
Schweiz unterstellt (soziale Versicherung der medizinischen Behandlungen).
Der
mit dem Privatversicherer abgeschlossene Vertrag:
Erlaubt eine Kürzung der von der obligatorischen Krankenversicherung eines
ausländischen Staates gedeckten Leistungen mittels der Streichung oder der vorübergehenden
Aussetzunq gewisser Leistungen?
X
JA c Nein
Bei einer negativen Antwort bitte die Vorschriften des Versicherers, welche diese Möglichkeit ausschliessen, genau angeben.
(bitte
Vorschriften beilegen)
(…)" (Doc C, pag 2)
Successivamente l'assicuratore estero è entrato in contatto con i
ricorrenti, informandoli della possibilità di mantenere solo parte
dell'assicurazione.
Con
e-mail del 26 maggio 2004 una collaboratrice della Cassa malati germanica ha
affermato:
"
(…)
Wenn Sie beabsichtigen, Ihren Wohnsitz noch einmal
nach Deutschland zu verlegen, wäre es sinnvoll die Versicherungen bei uns
fortzuführen. Wir bieten Ihnen dann für die Zeit bis zu Ihrer Rückkehr eine
Anwartschaftsvereinbarung für die Krankheitskostenversicherungen für Sie und
Ihre Gattin an.
Der Versicherungsschutz ruht zwar in der Zeit der
Anwartschaft. Er lebt aber mit der Rückkehr nach Deutschland unverändert und
ohne finanziellen Nachteil wieder auf. Der Anwartschaftsbeitrag wäre für
Ihre Krankheitskostenversicherung 159,04 EUR (z.Zt. sind 530,15 EUR zu
zahlen) und für die Krankheitskostenversicherung Ihrer Frau 108,67 EUR (Beitrag z.Zt. 543,37 EUR).
Die Pflegepflichtversicherungen könnten ebenfalls
für die Zeit der Versicherungspflicht in der Schweiz in Anwartschaft geführt
werden. Der Beitrag hierfür wäre je 4,60 EUR (bisher je 59,28 EUR).
Wenn Sie an einer Anwartschaft interessiert sind,
melden Sie sich bitte noch einmal kurz. Wir lassen Ihnen dann gerne auf dem
Postweg die Unterlagen zukommen.
Alternativ können wir Ihnen die Beendigung des
Vertrages anbieten. Eine Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt in die private
Krankenversicherung wäre dann allerdings nicht mehr möglich. Die Versicherungen
müssten in diesem Fall neu abgeschlossen werden. Ein Neuabschluss ist aber nur
bis zum Alter 70 möglich.
Wenn Sie eine Vertragsaufhebung wünschen, senden Sie
uns bitte eine von Ihnen und Ihrer Frau unterschriebene Kündigung.
Selbstverständlich können Sie die Versicherungen
auch wie bisher fortführen.
In der Konsequenz haben Sie dann allerdings, wie Sie
richtig schreiben, zwei Krankenversicherungen.
(…)" (Doc. M, sottolineatura del redattore)
In data
28 maggio 2004 l'assicuratore ha precisato:
"
(…)
Das Ehepaar RI1 ist bei uns krankenversichert nach
den Tarifen __________. Es besteht außerdem die in Deutschland vorgeschriebene
private Pflegepflichtversicherung. Die genauen Leistungen entnehmen Sie bitte
den beiliegenden Tarifbedingungen.
Der monatliche Beitrag beträgt für die
Krankenversicherung von Herrn RI1 530,15 EUR und von Frau RI2 543,37 EUR. Für die Pflegepflichtversicherungen sind je 59,28 EUR zu zahlen.
Im Bereich der privaten Krankenversicherung, zu der
auch die __________ gehört, ist es möglich, den Versicherungsschutz
individuell zu gestalten. Der Versicherungsnehmer hat die Wahl zwischen
Ambulanttarifen mit und ohne Selbstbesteiligung, Zahntarifen, die
unterschiedliche Erstattungssätze vorsehen und Stationärtarifen für das Ein-,
Zwei- oder Mehrbettzimmer im Krankenhaus.
Die Möglichkeit den Versicherungsschutz zu ändern
bzw. zu reduzieren, ist ihm nach __________ gegeben.
Ein Auszug des Gesetztestextes liegt für Sie bei.
Außerdem könnten Herr und Frau RI2 auf die
Pflegeversicherung verzichten. Mit ihrem Wohnsitz im Ausland unterliegen
Sie nicht mehr der Versicherungspflicht.
Aufgrund der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
gibt es auch nicht "die Grundversicherung" in der privaten
Krankenversicherung. Eine solche Absicherung besteht über die gesetzliche
Krankenkasse in Deutschland. Eine Möglichkeit sich dort zu versichern besteht
u.E. für das Ehepaar RI1 aber nicht.
(…)" (Doc. O, sottolineatura del redattore)
Con fax
del 7 giugno 2004 l'assicuratore ha infine rilevato:
"
(…)
hiermit bestätigen wir ihnen, dass der
Krankenversicherungsschutz des Ehepaares RI2 in Ergänzungsversicherungen zum
obligatorischen Krankenversicherungsschutz in der Schweiz umwandeln ließe. Der monatliche Beitrag für Herrn RI1 Versicherung würde sich durch
diese Änderung auf 31,15 EUR reduzieren,
der monatliche Beitrag für Frau RI2 Versicherung auf 99,99 EUR. Das entspricht einer Verminderung des
monatlichen Gesamtbeitrages um 942,38 EUR.
Soll der Versicherungsschutz des Ehepaares RI1 bei
ihrer eventuellen Rückkehr nach Deutschland wieder in den jetzigen Stand
versetzt werden, ist dies - wie jede Verbesserung des Versicherungsschutzes -
allerdings von einer versicherungsmedizinischen Prüfung, abhängig.
Dabei kann sich herausstellen, dass eine
Verbesserung des Versicherungsschutzes nicht möglich ist.
Da das Ehepaar RI1 aufgrund seines Alters auch in der
deutschen gesetzlichen Krankenkasse nicht mehr aufgenommen wird, bestünde bei
einer Umwandlung des derzeitigen Versicherungsschutzes in Ergänzungstarife
somit das Risiko, dass bei einer Rückkehr nach Deutschland gar kein
"Grundversicherungsschutz" in Deutschland mehr versichert werden
kann. (…)"
(Doc. N, sottolineature del redattore)
2.8. Alla luce di
quanto sopra riportato, emerge che gli assicurati possono, se lo vogliono,
sospendere le prestazioni già coperte dall'assicurazione svizzera oppure disdire
le assicurazioni già previste dalla LAMal. Essi possono pure trasformare le
loro assicurazioni in assicurazione complementare a quella svizzera, con, tra
l'altro, un grande beneficio economico (cfr. doc. N).
I
ricorrenti hanno pertanto la possibilità di mantenere il loro livello
assicurativo attuale modificando le prestazioni assicurate presso la cassa
malati germanica.
Dal doc.
M emerge in particolare che gli insorgenti possono sospendere le assicurazioni
le quali, in caso di ritorno in Germania, sarebbero ripristinate senza
modifiche e senza alcuno svantaggio economico ("Der Versicherungschutz ruht
zwar in der Zeit der Anwartchaft. Er lebt aber mit der
Rückkehr nach Deutschland unverändert und ohne finanziellen Nachteil wieder
auf."). A questo scopo devono pagare un importo
mensile che tuttavia non dovrebbe causare alcun inconveniente, considerato che
fino ad oggi i ricorrenti hanno pagato, per mantenere l'assicurazione
germanica, importi ben superiori.
In altri
termini non occorre che i ricorrenti riducano le coperture assicurative presso
la __________ ritenuto come le stesse possano essere, come evidenziato,
sospese.
Per cui,
già solo per questo motivo l'art. 2 cpv. 8 OAMal non può trovare applicazione.
Scopo
dell'art. 2 cpv. 8 OAMal è infatti quello di evitare che le persone assicurate
all'estero tramite assicurazioni private, allorché sono obbligate ad
assicurarsi in Svizzera, perdano i loro diritti in caso di disdetta
dell'assicurazione privata estera.
In altre
parole scopo della norma è di evitare che l'obbligo assicurativo svizzero
comporti l'obbligo di disdire le assicurazioni private estere con la
conseguenza che i cittadini svizzeri, dell'UE e dell'AELS si trovino meno bene
assicurati rispetto a quanto lo erano in precedenza in Stati dell'UE o
dell'AELS.
Come
sottolinea Locher, questa norma dell'ordinanza, realizza il principio della
protezione della situazione acquisita, valido anche nell'ambito del diritto
internazionale della sicurezza sociale (cfr. Th. Locher,
"Auswirkungen des Freizügigkeits Abkommens auf das schweizerisches
Sozialversicherungsrecht" in "Die sektoriellen Abkommen Schweiz-EG",
Ed. Stämpfli, Berna 2002, pag. 39 seg.):
"
Diese Verordnung ist Ausdruck der
Besitzstandgarantie (vgl. oben II, B, 2 am Ende). Die Regelung ist aber nicht
geglückt und wird in der Rechtsanwendung zweifellos zu erheblichen
Schwierigkeiten führen, weil sie sehr weitgefasste auslegungsbedürftige
unbestimmte Rechtsbegriffe ("klare Verschlechterung", "kaum
tragbare Bedingungen") enthält und zudem systemwidrig erst noch die
Zusatzversicherungen, die nicht eine Sozialversicherung bilden, sondern zu den
Privatversicherungen gehören, in das Sicherungssystem mit einbeziehen." (pag. 59)
e
"
Zu erwähnen ist schliesslich noch das auf ein
Leiturteil des EuGH abgestützte Prinzip der Besitzstandgarantie, welche
zum Inhalt hat, dass einmal nach nationalem Recht erworbene Ansprüche durch
Europäische Sozialrecht niemals gekürzt, sondern nur koordiniert werden können.
(Urteil i.S. Petroni vom 21. Oktober 1975 (EuGH, Rs 24/75, Slg. 1975, 1149).
BERGMANN (Anm. 18), S. 40 ff. verwendet deshalb den Ausdruck "Petroni-Prinzip".)
(pag. 47)
Nel caso
di specie tuttavia i ricorrenti non perdono i loro diritti nella misura in cui
possono sospendere l'assicurazione privata estera e ripristinarla in caso di
ritorno nel loro Paese d'origine (cfr. doc. M).
Circa
l'asserita limitazione della libertà di scelta poiché l'assicurazione germanica
permetterebbe una copertura supplementare per tutte le prestazioni ambulatorie,
anche all'estero, va rilevato che, notoriamente, il catalogo delle prestazioni
in Svizzera è esteso. Per cui non vi è motivo di temere una riduzione della
qualità delle prestazioni offerte.
Circa le
cure all'estero, va rammentato che l'art. 36 OAMal prevede la possibilità di
recarsi all'estero se una prestazione prevista agli articoli 25 capoverso 2 e
29 della legge non può essere effettuata in Svizzera o se ci si trova
all'estero in caso di urgenza.
Ciò vale
a maggior ragione dal 1° giugno 2002 con l'entrata in vigore degli Accordi
bilaterali sulla libera circolazione delle persone e del relativo regolamento
(CE) 1408/71 che prevede, a livello europeo, una norma analoga (cfr. art. 22
del regolamento (CE) 1408/71).
Per cui,
considerato che, notoriamente, le cure fornite in Europa in generale ed in
Svizzera in particolare, di principio, sono di alto livello, questo TCA deve
concludere che non vi è un netto peggioramento delle condizioni assicurative se
gli interessati sono tenuti ad assicurarsi obbligatoriamente in Svizzera e non
hanno più la possibilità di scegliere liberamente dove ottenere le proprie
prestazioni all'estero.
Infine la
circostanza che gli assicurati non hanno mai beneficiato di prestazioni
dall'assicuratore malattia svizzero, non è un motivo che permette di sfuggire
all'obbligo assicurativo.
In queste
circostanze i ricorrenti sono tenuti ad affiliarsi in Svizzera per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. La loro domanda di
esonero deve di conseguenza essere respinta.
Va qui
rilevato che, come tutte le persone obbligate ad affiliarsi in Svizzera, anche
i ricorrenti possono richiedere di essere messi al beneficio del sussidio per
il premio dell'assicurazione obbligatoria. Il relativo formulario può essere richiesto
presso il Comune di domicilio.
2.9. I ricorrenti
chiedono l'assunzione di ulteriori prove. In particolare chiedono che venga
sentito quale teste un collaboratore dell'assicuratore germanico, nonché il
richiamo dell'incarto dei ricorrenti presso l'amministrazione.
Va qui
evidenziato come l'incarto richiamato sia stato prodotto dall'amministrazione
con la risposta di causa.
Per
quanto concerne invece l'assunzione del teste, va rilevato come gli atti di
causa, ed in particolare la documentazione prodotta, hanno permesso a questo
Tribunale di stabilire la possibilità, per gli assicurati, di sospendere o
rinunciare a quelle assicurazioni già previste dalla LAMal. Per cui
un'esenzione dall'obbligo assicurativo non è possibile. Un'eventuale audizione
non potrebbe che confermare questa conclusione.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster