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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.41
Data decisione, Autorità:
01.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.41+44
ir/tf
Lugano
1 giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2004 di
- RICO1
- RICO1
tutti rappr. da:
RICO1
contro
la decisione del 29 marzo 2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
-
che con
scritto 7 aprile 2004 scarno ed insufficiente, __________ e ____________RICO2
si sono aggravati al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la
decisione su reclamo 23 marzo 2004 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia;
-
che con
decisione amministrativa del 17 febbraio 2004 l'UAM aveva decretato
l'affiliazione di __________ e RICO2 alla __________. Avverso detta decisione i
signori _RICO1-_RICO2 allora domiciliati ad __________, si erano aggravati
__________ mediante reclamo all'UAM stesso, che – con la decisione 23 marzo
2004 cui è cenno – ha ritenuto:
"
I signori RICO1-RICO2, cittadini elvetici, hanno
trasferito il loro domicilio nel Cantone Ticino, con effetto al 1° ottobre
2003, in provenienza dal Cantone __________. Gli stessi sono tuttavia rimasti
assicurati per le cure medico-sanitarie presso l'assicuratore malattie
Ritenuto che l'assicuratore __________ non ha
l'autorizzazione di cui sopra per il Cantone Ticino, i signor RICO1-RICO2 sono
tenuti ad essere iscritti, almeno per la parte obbligatoria giusta il diritto
federale (Assicurazione di base), presso un assicuratore malattie riconosciuto
nel Cantone Ticino.
Agli interessati è stato concesso diverso tempo
per regolare la loro situazione assicurativa.
Infatti la segnalazione da parte del Comune di
__________ è avvenuta in data __________. Lo scrivente Ufficio ha proceduto ad
avvisare la famiglia _RICO1_RICO2 tramite lettera in data 7 gennaio 2004 e tramite
diffida in data 29 gennaio 2004, assegnando ancora 10 giorni per iscriversi
presso un assicuratore riconosciuto.
Gli interessati non hanno comunicato alcuna
sottoscrizione di un contratto assicurativo LAMal presso un assicuratore
malattie riconosciuto nel Cantone Ticino, da cui la logica e conseguente
decisione 17 febbraio 2004 di affiliazione d'ufficio (artt. 6 cpv. 2 LAMal e 19
LCAMal) presso __________." (Doc. A3)
-
che, con
il loro ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni i signori _RICO1-_RICO2
hanno indicato di non avere più domicilio in Ticino;
-
che il
giudice delegato ha imposto la completazione del ricorso con decreto del 3
maggio 2004;
-
che con
comunicazione 13 maggio 2004 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha indicato:
"
Lo scrivente Ufficio ha preso del ricorso in
narrativa attraverso la comunicazione TCA 3 maggio 2004 all'indirizzo dei
ricorrenti.
Al riguardo informa codesto TCA che con atto 10
maggio 2004 la decisone impugnata è stata revocata (cfr. allegato).
Questo Ufficio è venuto a conoscenza solo in data
8 aprile 2004 – oltre tutto per puro caso e non a seguito di un'azione diretta
degli interessati – del fatto che già con effetto 31 gennaio 2004 i ricorrenti
hanno trasferito il loro domicilio in altro Cantone.
Palesemente la decisione di affiliazione
d'ufficio 28 marzo 2004 non ha più luogo di essere.
Di transenna si rileva che verosimilmente si
tratta di uno stralcio di domicilio avvenuto in forma retroattiva.
Questo fatto diventa tuttavia irrilevante ai fini
dell'oggetto di specie, in quanto oggi come oggi gli interessati sono
effettivamente domiciliati altrove.
Ritenuto quanto sopra, il ricorso 7 aprile 2004,
qualora si rilevasse ricevibile, dovrebbe essere stralciato dai ruoli." (Doc.
III)
- che
l'amministrazione ha prodotto la decisione 10 maggio 2004, emanata quindi prima
della presentazione di un allegato di risposta, del seguente tenore:
"
Lo scrivente Ufficio
d e c i d
e :
- La decisione 17 febbraio 2004 concernente il
provvedimento
amministrativo di affiliazione d'ufficio
citato in entrata è revocata.
- L'assicuratore, così come la persona
menzionata in ingresso, sono
liberate da ogni
impegno reciproco ai sensi del dispositivo della decisione 17 febbraio 2004.
- Mezzi di diritto: contro la presente
decisione è data facoltà di
reclamo all'Istituto
delle assicurazioni sociali, 6500 entro 30 giorni dalla ricezione, con copia
all'assicuratore designato." (Doc. IIIbis)
-
che, a
norma dell'art. 3a LPrTCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata, che va immediatamente notificata
alle parti, con comunicazione al Tribunale;
-
che la
norma è analoga a quella adottata dalla LPGA vigente dal 1° gennaio 2003 e non
applicabile nella fattispecie;
-
che, in
effetti, l'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore possa riconsiderare
una decisione o una decisione su opposizione contro le quali sia stato
inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso;
-
che, come
evocato nella sentenza 30.2004.18 del 25 maggio 2004 di questo Tribunale
(fondata sulla LPGA):
"
L'amministrazione può rivedere la decisione
impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione
temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di
ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die
Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit
der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).
Una decisione resa dopo questo termine assume per
contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché
egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC
1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF
109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi
al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.
Questa norma prevede che l'autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione
alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso
in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione
(art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).
Come esposto sopra, l'amministrazione può
riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento
dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente
vale unicamente come proposta al Giudice."
-
che,
quindi, il Tribunale continua la trattazione della procedura se l'oggetto della
lite non sia venuto meno per effetto della nuova decisione;
-
che, nel
caso concreto, la comunicazione 13 maggio 2004 dell'UAM è stata trasmessa ai
ricorrenti il 17 maggio 2004 per una presa di posizione;
-
che, con
scritto datato 19 maggio 2004, i ricorrenti hanno ossequiato il decreto di
completazione trasmettendo documentazione;
-
che tale
documentazione e lo scritto 19 maggio 2004 sono stati trasmessi
all'amministrazione per conoscenza;
-
che, nel
termine impartito con scritto 17 maggio 2004 dal Tribunale, i signori _RICO1_RICO2
non hanno comunicato nulla;
-
che le
procedure indicate in entrata possono di conseguenza essere stralciate dai
ruoli siccome divenute prive d'oggetto. In effetti non risulta al TCA e non è
indicato dai ricorrenti alcun motivo per il mantenimento dell'impugnativa alla
luce della decisione 10 maggio 2004 dell'Ufficio Assicurazione Malattia.
Per questi motivi
decide
1.- Le
procedure di cui in ingresso sono stralciate dai ruoli siccome divenute
prive d'oggetto.
2.- Non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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