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Numero d'incarto:
36.2004.31
Data decisione, Autorità:
16.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.31
cs
Lugano
16 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2004 di
contro
la decisione del 6 febbraio 2004 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
che con
scritto del 12 marzo 2004 __________ si è aggravata al TCA con un'opposizione
contro una decisione formale del 6 febbraio 2004 di __________ (doc. _);
-
che l'assicuratore,
apparentemente, tramite la predetta decisione, poco motivata, assai succinta e
per nulla comprensibile, ha tolto l'opposizione ad un non meglio precisato
precetto esecutivo no. __________;
-
che con
scritto del 13 febbraio 2004 l'assicuratore, su richiesta della ricorrente,
quale motivo della pretesa indica in calce alla risposta "fatture dal
12.01.2003 al 06.07.2003", mentre all'inizio della lettera afferma che
l'importo richiesto di fr. 1'670.20 si compone, tra l'altro di fr. 1'444.30 di "premi
da gennaio 2003 a marzo 2004" (sic!) (cfr. doc. _);
-
che la
documentazione apparentemente allegata ("estratto conto") da
__________ al predetto scritto, e meglio il calcolo dei premi e dei pagamenti,
è poco comprensibile (cfr. in particolare le posizioni: "annullo LCA"
e "stralcio LCA");
-
che
comunque la decisione impugnata rammenta come “"la presente decisione
passa in giudicato se, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, non viene
fatta opposizione. Questo termine legale di ricorso non può essere prolungato.
Un'eventuale opposizione deve essere inviata all'__________ debitamente
motivata e con i relativi mezzi di prova allegati." (doc. _);
-
che, in
diritto, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
che con
l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulla parte
generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica
anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si
applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota
giurisprudenza federale;
-
che la
LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le
ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come
rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c.
4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni
emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per
quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la
sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29
novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle
assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi
delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per
quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si
applicano all'assicurazione malattie, sempre che la legge non preveda
espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et
les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 -
207);
-
che nel
caso in esame, la decisione dell'assicuratore di cui si chiede l'annullamento
non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso
interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
-
che nella
decisione impugnata l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la
procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto la
trasmissione degli atti all'assicuratore affinché proceda, celermente, come
previsto dall'art. 52 cpv. 2 LPGA, all'emanazione della decisione su
opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;
-
che la
notifica va fatta alla sede di __________ di __________, nonché, trasmissione
per conoscenza, al Servizio giuridico competente nel Canton Ticino, a
__________ con riferimento alla petizione della signora __________ formante
l'inc. __________, infatti per quanto concerne le pretese derivanti dalla LCA,
questo TCA ha aperto una procedura parallela che sfocerà in una decisione
separata;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
12 marzo 2004 di __________ é irricevibile.
§
Gli atti sono trasmessi ad __________ affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Copia per
conoscenza con riferimento all'inc. __________ a __________, all'attenzione
dell'avv. __________.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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