AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.99
Data decisione, Autorità:
26.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.99 +
36.2003.112
ir/tf
Lugano
26 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 5 novembre 2003
di
-
-
contro
la decisione del 29 ottobre 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30
settembre 2002 __________ nato il __________, domiciliato a __________,
indipendente coniugato con __________, __________, ha postulato la concessione
del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro
le malattie per l'anno 2002.
A
sostegno della sua richiesta l'assicurato ha prodotto copia della polizza
d'assicurazione malattia sua e della moglie specificando in uno scritto
accompagnatorio di avere trasferito in Ticino il proprio domicilio dal 1
gennaio 2001 e di essere indipendente da tale data e di non avere fatto
all'epoca ancora oggetto di una tassazione.
L'amministrazione
ha proceduto all'accertamento del reddito in assenza di una tassazione fiscale
applicabile potendo ritenere come __________ sia consulente globale in proprio
mentre la moglie è Hostess presso __________. __________ ha indicato il
conseguimento di un reddito annuo nel 2002 di CHF 4'0321.- mentre la moglie
__________ ha comprovato un reddito annuo di CHF 68'054.- lordi.
La
signora __________ ha fatto oggetto di una decisione di tassazione per il
periodo 2001-2002, in data 17 giugno 2002, con cui l'Ufficio di tassazione di
__________ ha determinato un reddito imponibile di CHF 24'158.-.
1.2. Con scritto
5 agosto 2003 a nome di entrambi i coniugi __________ si è aggravato
all'Ufficio assicurazione malattia con reclamo (doc. _) indicando:
"
In data 30.06.2003 abbiamo ricevuto una copia
della vostra lettera inviata alla __________ con la quale avete comunicato che
la Signora __________ non ha diritto ai sussidi per l'anno 2002. In data
31.07.2003 abbiamo ricevuto la decisione dell'istanza per __________. Prendiamo
posizione quanto segue:
- Il reddito imponibile, che fa stato, della
Signora __________ per
l'anno 2002 ammonta a
Fr. 24'158.-, mentre l'imponibile per il Signor __________ ammonta a fr. 0.-
(ved. all.). A questo punto ci chiediamo in base a che cosa avete deciso che
non abbiamo diritto ai sussidi!
- Inoltre vi facciamo notare che la richiesta di
sussidi per gli anni
2002 __________ e 2003
__________ sono stati inoltrati contemporaneamente; sino ad oggi non abbiamo
ricevuto nessuna decisione da parte vostra per l'anno 2003.
Vi chiediamo di giustificare la vostra decisione
e di farci sapere qualcosa in merito agli anni 2002 e 2003 al più presto
possibile." (Doc. _)
con il
reclamo è stato prodotta anche la decisione di tassazione 24 febbraio 2003
riferita a __________ con reddito e sostanza inesistenti.
Il
successivo 29 ottobre 2003 l'amministrazione ha respinto il reclamo contro la
decisone negativa in materia di sussidi assicurazione malattia per l'anno 2002,
nei seguenti termini:
"
Appurato che l'autorità fiscale competente non
ha ancora emesso nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione quale
"nucleo familiare" a seguito del matrimonio avvenuto in data
__________.2001;
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in
conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM (accertamento del
reddito in caso di matrimonio, in assenza di tassazione fiscale applicabile),
per l'anno 2002 risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 5'671.15
(tenuto conto del salario lordo mensile medio conseguito da sua moglie e
considerato il fatto che il suo reddito aziendale è nullo);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo
mensile medio di fr. 5'671.15 in reddito imponibile annuo giusta gli artt. 69 e
72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno
2002 per le famiglie senza figli, risulta un reddito determinante pari a fr.
53'000.-;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett.
c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito
determinante non supera fr. 34'000.-;
decide
il reclamo contro la decisione del 31 luglio 2003
dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è
respinto"
(Doc. _)
L'amministrazione
ha anche informato il reclamante che:
"
Nell'eventualità in cui dalla prima notifica di
tassazione emessa quale nucleo familiare dovesse risultare un reddito
determinante inferiore a fr. 34'000.-, da parte della scrivente Autorità sarà
possibile rivedere la presente decisone.
Se del caso, non appena ne sarà in possesso,
voglia trasmetterci copia della notifica di tassazione
in oggetto." (Doc. _)
1.3. Con ricorso
5 novembre 2003 i coniugi __________ si sono aggravati a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con le seguenti motivazioni:
"
- l'IAS è sicuramente a conoscenza delle
procedure adottate dalle
autorità fiscali. La
prima tassazione quale "nucleo familiare" potrà essere eseguita solo
a decorrere dal 2003 (situazione al 31.12.2003) e valida per tutto il periodo
(1.1.-31.12.).
- il matrimonio celebrato il __________.2001 non da diritto ad
alcuna modifica in ambito fiscale.
Sino alla fine del
2002 marito e moglie saranno considerati ancora celibe e nubile.
-
i dettami di legge proposti dall'IAS non sono applicati in modo
corretto oppure in modo iniquo in quanto si fa riferimento unicamente la
reddito lordo annuale. Tutte le deduzioni che determinano il reddito imponibile
determinante per la concessione del sussidio vengono ignorate. Questo modo di
procedere determina un'evidente disparità di trattamento tra coloro che
ricevono il sussidio sulla base della notifica di tassazione e coloro a cui
verrebbe applicato il calcolo proposto nella decisione impugnata.
-
pur volendo cumulare i redditi imponibili dei coniugi si
giunge ad un risultato inferiore a fr. 34'000.- (limite per il sussidio alla
famiglia)." (Doc. _)
All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone l'UAM con osservazioni 26 novembre 2003 del seguente
tenore:
"
Trattasi di una situazione in cui risulta
applicabile l'art. 67 lett. c) Reg. LCAM, dal momento che l'autorità fiscale
non ha ancora intimato nei riguardi della controparte alcuna notifica di
tassazione quale "nucleo familiare" a seguito del matrimonio avvenuto
in data __________.2001.
Nel caso di specie, il reddito imponibile
risultante dalla conversione del salario lordo mensile medio (vedi allegati al
doc. n° _) conseguito nel corso dell'anno 2002 da parte del ricorrente e del
suo coniuge (il cui reddito aziendale è stato ritenuto nullo dopo la deduzione
di fr. 4'400.- relativa alla doppia attività per coniugi, come previsto in
ambito fiscale – art. 72 cpv. 2 Reg. LCAM) supera i limiti di reddito
determinante che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, conferiscono
il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno
2002.
Secondo quanto previsto dalla costante
giurisprudenza di codesto TCA, nelle procedure di accertamento del reddito e
susseguente commutazione in reddito imponibile, occorre considerare il reddito
lordo degli assicurati, che risulta in seguito convertito in reddito imponibile
mediante le apposite tabelle (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM)." (Doc. _)
Il 3
dicembre 2003 i signori __________ hanno formulato ulteriori osservazioni del
seguente tenore:
"
Il diritto al sussidio è sancito dall'art. 50
RLCAM e fonda il presupposto inderogabile sulla base dei dati fiscali.
Nel nostro caso gli stessi sono stati accertati
in più sedi ricorsuali e definitivamente accettati.
In base ai disposti dell'art. 58 RLCAM il nostro
reddito ci consente di beneficiare dei sussidi richiesti.
L'art. 67 RLCAM, citato dall'IAS, non dovrebbe
essere applicato in quanto vi sono dati fiscali accertati che, pur in mancanza
di una normativa fiscale in caso di matrimonio (abrogata a suo tempo)
andrebbero semplicemente sommati per determinare il reddito familiare.
Va rilevato che le spese inerenti il conseguimento
del reddito rimangono costantemente uguali e molto elevati, come determinato in
sede di notifiche di tassazione.
Voler appellarsi al citato art. 67 RLCAM, al di
fuori di una tassazione intermedia applicabile e che, per parecchi dei punti
enunciati nello stesso, deve o può essere eseguita da parte dell'autorità
fiscale (capoversi b; c "parzialmente"; e; f; g
"parzialmente"; h; i "parzialmente") è sicuramente
discriminante con conseguente emanazione di decisioni inique.
Ci auguriamo che la volontà del lodevole TCA non
sia quella di continuare ad avallare l'applicazione dell'art. 72 RLCAM ed
apposite tabelle, anche in presenza di dati fiscalmente accertati che sono
unicamente da sommare (conseguenza del nuovo regime matrimoniale).
Ciò facendo non si renderebbe più colpevole,
magari in modo inconsapevole, non confermando la prassi e le soluzioni proposte
dall'IAS che determinano una palese discriminazione fra i diversi richiedenti
al sussidio.
Allo stato attuale delle cose ci domandiamo se
l'IAS sia dotata ed in grado di verificare e controllare tutte le decisioni
emesse in modo da perseguire la completa parità di trattamento fra gli oltre,
se non erriamo, 90'000 richiedenti ai sussidi.
Vi invitiamo a voler giudicare in primo luogo
sulla base del buon senso e della proporzionalità e non appellandosi a
regolamenti applicati ad applicabili in modo allegro e fors'anche
discriminatorio." (Doc. _)
L'amministrazione,
cui è stata concessa facoltà di prendere posizione in merito, non si è
espressa, neppure per stigmatizzare le semplicistiche conclusioni dei
ricorrenti circa l'applicazione dei "regolamenti".
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di
calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di
reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.-- per famiglie.
Anche per
l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12
novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio
confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
(2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF
22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1°
figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di
riferimento della famiglia.
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Nel caso
concreto i signori __________ si sono sposati il 21 settembre 2001 e, come
nucleo famigliare, non hanno fatto oggetto di una tassazione. I signori
__________ sono invece stati tassati singolarmente come alle decisioni prodotte
in atti.
Il
legislatore ha voluto che l'amministrazione accettasse autonomamente il reddito
degli assicurati, tra l'altro, in caso di matrimonio.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già avuto modo di ritenere come la
delega del legislatore all'art. 31 litt. c LCAMal all'esecutivo che prevede
l'accertamento del reddito determinante in altri casi particolari non sia
eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal.
In
particolare nelle sentenze 6 febbraio 2002 (__________/in RDAT 1992 II pag. 91
e 27 novembre 2003 __________ entrambe riferite alla nascita di un figlio,
questo TCA ha ritenuto:
"
Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari”.
Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.
LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare
l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,
il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per
pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per
riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia
stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di
inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono
direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la
cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le
persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di
prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi
d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il
matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente
in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna
del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha
considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono
direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere,
conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che
cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur
comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito
della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di
Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano
trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per
analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio
all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare
giustificata."
Da quanto
precede si evince come il matrimonio di assicurati sia stato, a giusta ragione
– in assenza di una tassazione per coniugi applicabile – ritenuto motivo tale
da imporre l'accertamento del reddito da parte dell'amministrazione per la
determinazione dal sussidio.
La
soluzione proposta dei signori __________ di cumulare i redditi imponibili
singoli fissati dall'UT nelle ultime tassazioni singole, oltre ad essere
semplicistica e proposta per comodo, non è rispettosa del dettato di legge. In
effetti è il reddito lordo più prossimo al periodo d'interesse che va
considerato per la determinazione del reddito e non – come vorrebbero i
ricorrenti – due redditi singoli conseguiti nel periodo di calcolo ora lontano
nel tempo.
Va
rammentanta la prassi di questo Tribunale secondo cui:
" Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello
più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale,
il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati
fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più
vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale
il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal
- posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a
quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione
debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e
quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito
imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal
reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non
potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui
vengono applicate."
Anche in questa sede, come
in numerose altre sentenze di analogo tenore da ultimo l'odierna sentenza
__________ in re T., questi concetti vanno ribaditi. L'amministrazione
acquisisce le informazioni e determina il reddito lordo come la legge
impone, e tale reddito lordo va commutato tramite tabelle in reddito imponibile
ipotetico.
Nella
sentenza __________ di data odierna questo TCA non ha ritenuto di dovere
aderire alla richiesta della ricorrente di operare deduzione di spese di
trasporto (importanti in quel caso) dal reddito lordo prima di una conversione
il principio di legalità impedendolo.
2.5. Nel caso
concreto i ricorrenti non contestano gli importi considerati
dall'amministrazione quale reddito lordo, ossia CHF 5'671.15.
Il
reddito di CHF 5'671.15 convertito mediante le apposite tabelle allestite
dall'amministrazione cantonale appare essere superiore ai limiti per la
concessione del sussidio.
Non può
infatti essere dimenticato qui come il reddito del lavoro della signora
__________ ritenuto nella tassazione 2001-2002 assommata a 53'557.- (lordi)
mentre il reddito lordo più prossimo al periodo in discussione (2002) ammonta
ad oltre 68'000.- incremento che deve essere considerato alla luce dell'obbligo
di cui all'art. 67 litt. c Reg. LCAMal citato.
Visto
quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese di
ricorrenti e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
formulato da __________ e __________ é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- La presente
decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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