AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.91
Data decisione, Autorità:
29.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.91
ir/tf
Lugano
29 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2003
di
contro
la decisione del 25 settembre 2003
emanata da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
richiesta pervenuta all'Ufficio dell'assicurazione malattia il 7 aprile 2003
__________ ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per l'anno 2003.
ha indicato di essere nato nel 1933, di essere separato e di essere assicurato
presso la __________.
In uno
con la domanda l'assicurato ha prodotto la decisione 10 dicembre 2001 relativa
alla tassazione 2001-2002 indicante un imponibile di CHF 28'220.-.
Il signor
__________ ha pure prodotto scritto 11 dicembre 2002 dell'Ufficio esazione e
condono con cui è stato concesso all'assicurato il condono dell'imposta
cantonale e comunale ancora scoperto per il biennio 2001-2002.
1.2. Con
decisione 31 luglio 2003 l'amministrazione ha respinto la domanda e con scritto
22 agosto 2003 l'assicurato ha interposto reclamo.
Il 25
settembre 2003 l'Ufficio competente ha respinto il reclamo con le seguenti
motivazioni:
"
ritenuto che, con Decreto esecutivo del
26.11.2002, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per
l'anno 2003, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle
classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002,
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di
competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica
di tassazione 2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 28'220.-, da
cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta
cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta
cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le
famiglie), un reddito determinante di fr. 29'000.-;
considerato che, in applicazione dell'art. 1
lett. c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui
reddito determinante non supera fr. 22'000.-." (Doc. _)
1.3. Con atto del
16 ottobre 2003 __________ si è aggravato a questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni con un ricorso contro la decisione amministrativa in cui
sostiene:
"
Presumo che alla base di questa decisione sia la
notifica delle tassazione del 10.12.2001 dell'Ufficio di Tassazione di
__________. Per errore hanno calcolato un reddito 2001/2002 di fr. 28'280.-
(allegato no. _).
Da questa somma però sono state dedotte gli
alimenti che pago a mia moglie, da quale vivo separato (allegato no. _), come
conferma la copia della lettera da parte di __________ che notifica questa
somma nella propria tassazione a __________.
Deducendo questi pagamenti il mio reddito
diminuisce di fr. 12'000 a fr. 16'220.
Inoltre mi è stato concesso il condono delle
tasse, decisione del 11.12.2003 per l'anno 2001/2002. Nella motivazione
allegata alla decisione sono chiaramente nominate gli alimenti (allegato no.
_).
Per l'anno 2002 mi è stato concesso il sussidio
per questo mi è difficile capire come mai questa volta non dovrebbe essere lo
stesso; il mio reddito non è per niente cambiato.
Chiedo pertanto di prendere in considerazione la
decisione del 2002 è di concedermi il sussidio per non andare a finire in
considerevoli problemi finanziari.". (Doc. _)
L'amministrazione
si è opposta all'accoglimento del ricorso con osservazioni del 12 novembre 2003
in cui si evidenzia in particolare:
"
per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è
vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa
contiene errori manifesti e debitamente comprovati. Va inoltre rammentato che,
sempre secondo la vigente giurisprudenza, l'assicurato deve innanzitutto difendere
i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi
delle assicurazioni sociali (cfr. sentenze TCA __________ e __________).
Nel caso di specie, dagli accertamenti effettuati
in data 29.10.2003 da parte del nostro Istituto presso l'Ufficio circondariale
di tassazione di __________ in merito alla notifica di tassazione 2001/2002 del
ricorrente, è emerso quanto segue:
● la
citata notifica di tassazione è regolarmente cresciuta in giudicato;
● l'UT
__________ non ha accettato la deduzione fiscale degli alimenti a carico del
ricorrente, dato che gli stessi vengono detratti direttamente dalla pensione
LPP ed alla voce "pensioni della previdenza professionale" l'UT ha di
conseguenza tenuto conto dell'ammontare della pensione al netto degli alimenti.
Ritenuto quanto precede, la notifica di
tassazione 2001/2002 non può essere considerata "manifestamente
errata" e, pertanto, risulta pacificamente applicabile per la definizione
del diritto al sussidio per l'anno 2003.
Da rilevare, inoltre, a titolo del tutto
abbondanziale, che il ricorrente è stato messo al beneficio del sussidio per
l'anno 2002 dal momento che il reddito determinante desunto dalla sua notifica
di tassazione 1999/2000 risultava essere inferiore al limite che conferiva il
diritto al sussidio." (Doc. _)
All'assicurato
è stata offerta la possibilità di prendere posizione in merito e di offrire
l'acquisizione di nuove prove.
Il TCA ha
acquisito gli incarti delle tassazioni 2001-2002 e 2003 A, ha inoltre accertato
presso la Cassa Pensioni __________ le modalità di versamento di pensioni in
favore dell'assicurato ricorrente rispettivamente della moglie.
Agli atti
sono stati acquisiti gli scritti 26 novembre 2003 di __________ all'assicurato
e le risposte della Cassa Pensione agli scritti 1 dicembre 2003 e 23 dicembre
2003 del TCA. La Cassa pensione ha, in particolare, precisato che:
"
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir mit
unserem Schreiben vom 18. Dezember 2003 die Situation bezüglich der
Altersrente-Auszahlung an Herrn __________ klar zum Ausdruck gebracht haben.
Diesen Sachverhalt können wir anderseits noch erklärend wie folgt darstellen.
Der gesamte Pensionskassenanspruch von Herrn
__________ wurde in den Jahren 1999/2000 sowie auch in den Folgejahren bis heute
von der __________ Pensionskasse vollumfänglich und ausschliesslich an ihn
persönlich ausbezahlt, jeweils monatlich auf sein Postcheckkonto. Es erfolgten
seitens der __________ Pensionskasse keinerlei Zahlungen an Dritte, somit auch
nicht an Frau __________." (Doc. _)
L'UAM ha
potuto esprimersi in merito _ l'11 febbraio 2004 ed il giudice delegato ha
interpellato l'ufficio tassazioni competente _).
L'UT, con
lettera 9 marzo 2004, ha spiegato che:
" il
funzionario che ha allestito la tassazione 1999-2000, in data 18 gennaio 1999,
ha avuto l'informazione telefonica dalla fiduciaria __________ che la ex moglie
del Signor __________ riceveva direttamente dalla cassa pensione l'importo di
fr. 1'000.- mensili in applicazione di quanto stabilito al pt. 4 della
convenzione di separazione firmata dai ex coniugi __________ a __________ in
data 8 giugno 1997.
Per questo motivo non è stata accordata la
deduzione per gli alimenti ai fini della tassazione 1999-2000 e seguenti."
(Doc. _)
A
sostegno – ed in ogni caso solo per la tassazione 1997-1998 (v. doc. _) – stata
prodotta una annotazione del tassatore. Dal testo dell'accordo di separazione
(doc. _Trennungsvereinbarung) risulta che il ricorrente si impegna al
versamento di CHF 1'000.- mensili della sua rendita pensionistica, l'accordo
non fa cenno a versamenti diretti della Cassa pensioni a __________.
Invitate
le parti a prendere posizione in merito l'UAM non si è espresso mentre il
ricorrente ha prodotto documenti attestanti il versamento suo – e non di
__________– alla moglie separata anche per la tassazione 97-98 (v. doc. _).
Egli ha infine prodotto la decisione di tassazione 97-98 da cui si deduce il
riconoscimento in deduzione di "Alimenti coniuge divorziato" per CHF
12'000.- (doc. _). Lo scritto 18 marzo 2004 del signor __________ al TCA è
stato trasmesso all'UAM (doc. _ e _).
L'amministrazione
si è espressa il 23 marzo 2003.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di
calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di
reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.-- per famiglie.
Anche per
l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12
novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio
confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
(2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF
22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1°
figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di
riferimento della famiglia.
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a)
persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole
che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Nel caso
concreto l'assicurato non invoca una diminuzione del reddito conseguito
mediante il versamento della pensione e della rendita AVS.
Il
reddito risulta, anzi leggermente aumentato come desumibile degli incarti
fiscali acquisiti.
A
ragione, dunque, l'amministrazione ha fatto riferimento alla decisione di
tassazione 2001-2002 che ritiene un reddito imponibile superiore ai limiti
fissati dal Consiglio di Stato (cfr. punto 2.2).
2.5. Il
ricorrente sostiene che la sua tassazione sia errata e non possa costituire da
base per la determinazione del sussidio.
Per
prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e
l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno __________ in re _).
In ambito
di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è
sempre ritenuto che:
"
Le casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo
della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione
fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e
debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano
apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di
assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale
non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali
e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997
pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag.
321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V
371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102
V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Gli
stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza 22 maggio 1997,
36.96.79.
2.6. Nel caso
concreto __________ ha ricevuto la decisione di tassazione 2001 – 2002 senza
contestarla minimamente. Detta decisione di tassazione non ha ritenuto il
versamento da parte dell’assicurato ricorrente alla moglie separata
dell’importo di CHF 1’000.- mensili per complessivi CHF 12'000.- in media annua
a titolo di alimenti. Anzi l’autorità di tassazione ha considerato che detti
CHF 1'000.- mensili siano stati versati, nonostante le attestazioni di ricevuta
della signora, direttamente dalla Cassa Pensione __________. Il tutto come
all’annotazione del funzionario dell’UT che ha indicato, a mano, sulla
dichiarazione fiscale del signor __________ 2001 – 2002, che i CHF 12'000.-
sono “versati dalla Cassa Pensione direttamente alla ex moglie”. Ora tale circostanza
è stata smentita dall’assicurato stesso, dalle attestazioni della ex moglie
dell'assicurato e l’istruttoria di causa ha dimostrato come nessun importo
pensionistico venga versato direttamente da __________ alla moglie del signor
__________. Rettamente, siccome alimenti versati al coniuge separato, l’importo
di cui sopra doveva fare l’oggetto di una deduzione ed il conseguente reddito
imponibile avrebbe permesso la concessione del sussidio.
Nel caso
in esame l'UT ha commesso un errore basandosi verosimilmente su una indicazione
imprecisa del fiduciario che si è occupato in precedenza delle tassazioni del
ricorrente. Tale errore, riferito comunque alla tassazione 1997-1998 (doc. _),
è derivato da una annotazione del funzionario UT sul fax della fiduciaria
__________. Nonostante tale annotazione di versamento della pensione "…
già dedotti 1'000.- che vengono versati alla ex moglie" la tassazione
1997-1998 riporta correttamente la deduzione di CHF 12'000.- in media annua per
alimenti.
Incomprensibilmente
per la tassazione 2001-2002 (per gli anni in cui la tassazione di riferimento
per la concessione del contributo al pagamento del premio dell'assicurazione
malattia è stato il biennio 1999-2000 l'assicurato ha indicato concessione del
contributo) l'UT non ha ammesso la deduzione degli alimenti. Come indicato il
funzionario dell'UT ha commesso un errore fondandosi verosimilmente su di una
vecchia annotazione che comunque non era stata ritenuta per la tassazione cui
si riferiva.
Questo
errore ha comportato la fissazione di un reddito imponibile manifestamente
errato.
__________,
la cassa pensione cui il ricorrente è affiliato e dalla quale percepisce la
rendita, ha confermato a più riprese l'assenza di suoi versamenti diretti alla
signora __________.
L'errore
dell'UT è quindi palese ed evidente ed il ricorrente, a causa delle sue
precarie condizioni di salute, non ha reagito impugnando la tassazione in
discussione. Tale carenza è stata comunque materialmente "ovviata"
dal condono di cui è cenno in corso di motivazione.
L'errore
non deve però comportare ulteriore disagio al ricorrente in ambito di sussidi
ai premi LAMal 2003.
La
tassazione di riferimento contiene una posta di CHF 12'000.- in media annua che
non è stata ammessa mentre doveva essere ritenuta e correttamente dedotta dal
reddito esposto da __________.
Il
reddito imponibile si trova quindi maggiorato di CHF 12'000.-.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve ritenere l’errore nella tassazione
quale errore manifesto.
Non si tratta
di verificare una contabilità complessa o di accertare aspetti fiscali
specifici e di dettaglio. In casu si tratta di evidenziare come l’assicurato
avesse indicato la deduzione degli alimenti e come gli stessi non siano stati
ritenuti in maniera erronea da parte dell’UT. L’errore è, come detto, palese e
va rettificato. In queste circostanze va ritenuto che il ricorrente avrebbe
dunque avuto diritto al sussidio per l’anno in discussione se l’UT avesse
considerato la deduzione degli alimenti versati al coniuge nella misura imposta
dalla Legge Tributaria allora in vigore.
La decisione
impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché
determini il diritto al sussidio ed il suo ammontare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di conseguenza
la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia per l’emanazione di una nuova decisione nel senso
delle considerazioni che precedono.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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