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Numero d'incarto:
36.2003.9
Data decisione, Autorità:
13.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.9
ir/cd
Lugano
13 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 25 gennaio 2003
interposto da
contro
la decisione del 13 gennaio 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
in fatto
ed in diritto
-
che
__________ ha domandato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi
di Cassa Malati per le prestazioni obbligatorie della LAMal riferito all'anno
2003;
-
che
l'amministrazione ha negato il diritto al sussidio anche a seguito di reclamo
e ciò con decisione 13 gennaio 2003;
-
che il
signor __________ si è aggravato al TCA con atto del 25 gennaio 2003 chiedendo
il riesame della decisione;
-
che nel
termine di risposta l'ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato al
signor __________ quanto segue:
"
con riferimento al suo ricorso del 25.01.2003 avanzato presso il
Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione
negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno
2003,
le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua
situazione,
in data odierna abbiamo annullato la decisione
impugnata.
In
sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del
prossimo mese di marzo riceverà da parte nostra una nuova
decisione di carattere positivo.
Il
diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Cassa
malati
interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in
suo
favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di marzo.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere
nei
suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno
2003,
da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà
dedurre delle future fatturazioni dei premi per l'anno 2003 il sussidio
da noi
concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con
effetto 1° gennaio 2003." (cfr. doc. _)
-
che,
conseguentemente l'amministrazione ha chiesto lo stralcio della procedura;
-
che il
signor __________ è stato interpellato in merito al mantenimento del gravame
senza seguito di risposta;
-
che
l'amministrazione può, fino al momento della formulazione della risposta di
causa, modificare la sua decisione;
-
che, in
concreto, l'amministrazione ha accolto le richieste del ricorrente ammettendo
il diritto al sussidio;
-
che a
tenore dell'art. 3a LPg.TCA il TCA continua la trattazione del caso in quanto
non sia divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione;
-
che il
principio della concessione del sussidio appare ammesso nello scritto 14
febbraio 2002 trasmesso in copia al TCA;
-
che il
signor __________ non ha fatto valere ulteriori motivi per il mantenimento del
ricorso.
Viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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