AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2003.79
Data decisione, Autorità:
28.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.79
ir/tf
Lugano
28 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 4 agosto 2003 emanata da
Cassa Malati __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con scritto
4 settembre 2003 __________ residente a __________ si è rivolto al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni contestando una richiesta della __________ di
versare CHF 1'079,80. L’atto è stato trasmesso direttamente a __________ che lo
ha fatto pervenire al TCA.
Il giudice
delegato del TCA il 22 settembre 2003 ha imposto, sotto pena di irricevibilità
dell’impugnativa, il completamento dell’esposto dopo avere ottenuto da
__________ documentazione a chiarimento del caso.
Il successivo
23 ottobre 2003 il giudice delegato ha impartito un ultimo termine di grazia
all’assicurato per trasmettere quanto richiesto. Il termine è stato
successivamente prorogato e, finalmente il 6 novembre 20003, con il patrocinio
dell’__________, __________ ha fatto pervenire il completamento richiesto
esprimendosi nei seguenti termini:
"
-
Con decisione del 4 agosto 2003 la cassa
malati __________ rivendica nei confronti del ricorrente il versamento di un
importo di Fr. 1079.80 relativo a degli arretrati dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (base LAMal) per il periodo compreso
tra novembre 1997 e il mese di luglio 1998 (allegato documento _).
-
A mente dello scrivente __________ il
ricorrente non ritiene di essere debitore nei confronti della cassa malati
__________ di alcunché.
Premesso il lungo tempo trascorso, il ricorrente
ricorda bene che nel corso del mese di dicembre del 1998 ha versato un importo
di Fr. 300.- che avrebbero dovuto essere a saldo di "improbabili
arretrati" dei premi di cassa malati (allegato documento _).
In questa sede viene espressamente utilizzato il
termine "improbabile arretrato", in quanto per tutto l'anno
1997 e sino a novembre 1998 la responsabilità del pagamento del premio di cassa
malati in favore del ricorrente, competeva direttamente alla __________ che a
nostro avviso non può essere considerata in mora con il versamento del premio.
- "Improbabile" appare altresì
la mora nel pagamento del premio di cassa malati, anche sulla scorta
dell'estratto conto rilasciato da __________ in data 11 agosto 1998, che
attesta gli importi effettivamente corrisposti, rispettivamente i conguagli
nella forma di "dare-avere" che la stessa __________ cassa malati,
conteggiava direttamente con la __________ (allegato documento _). (doc.
_)
1.2. __________
si è vista intimare il gravame con atto dell’11 novembre 2003 e, ad istanza
dell’assicuratore, il termine per presentare la risposta di causa è stato
prorogato sino al 15 dicembre 2003. La successiva richiesta di proroga del termine
per la presentazione della risposta di causa formulata dall’assicuratore, e
tendente ad ottenere proroga sino e compreso il 9 gennaio 2004, è stata
respinta da questo Tribunale.
Il TCA ha
quindi chiesto la trasmissione degli atti all’assicuratore, atti messi a
disposizione dell’assicurato (doc. _ del 17 dicembre 2003 e doc. 22 dicembre
2003). Al rappresentante di __________ è stato offerta la possibilità di
prendere visione del dossier prodotto dall’assicuratore con facoltà di prendere
posizione in merito.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAMal.
Mentre le
norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag.
76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9
gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio
2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366
consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.
DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore
immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.
37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione secondo la LPGA, che
si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali ad eccezione della
previdenza professionale. La LAMal conosceva comunque già in precedenza la
procedura d’opposizione (art. 80 e segg. LAMal).
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Avverso
le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la
materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione
sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.
57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione.
Nel caso
concreto quindi la procedura fissata dalla LPGA appare applicabile, ritenuto
che i premi cui si riferisce la decisione impugnata sono del 1997/1998 le norme
di merito della LAMal vigente allora sono da applicare.
Nel
merito
2.3. Nel caso in
discussione è compito del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni accertare se
rettamente __________ ha imposto a __________ il versamento di premi arretrati
risalenti al 1997 e 1998.
2.4. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura
l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H.,
inedita).
Il
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è
necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e
quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli
assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via
esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125
V 273 consid. 6c).
In caso
di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che:
"
1 Se,
nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa
sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la
competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei
premi."
Per l'art. 20 cpv. 1
LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale
per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni
obbligatorie previste dalla legislazione federale.
Per il capoverso 3, prima
di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente
applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Per l'art. 21 LCAMal,
inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore
promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo
giustificano.
Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione l’assicuratore
malattie che a seguito della procedura esecutiva di cui alla LCAMal ottiene un
attestato di carenza di beni definitivo o un certificato di insolvenza, può
chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il pagamento dei crediti
irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi gli interessi.
Per il capoverso 4
l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura.
2.5. Nel caso
concreto il credito vantato dall’assicuratore è stato specificato in sede di
decisione su opposizione del 4 agosto 2003 nei seguenti termini:
"
4. Il credito di base è stato fatturato in data
15.06.1998, a seguito dell'affiliazione retroattiva della famiglia __________ a
datare dal 01.11.1997. L'importo messo in esecuzione è costituito nel modo
seguente:
■ Premi 11.-12.1997 CHF 77.20 x 2 CHF 154.40
■ Premi 1.-7.1998 CHF 132.20 x 7 CHF 925.40
Totale CHF 1'079.80
Il signor __________ ha effettuato solamente i
versamenti seguenti:
■ 31.08.1998 Premio 08.1998 CHF 132.20
■ 04.09.1998 Premio 09.1998 CHF 132.20
■ 01.10.1998 Premio 10.1998 CHF 132.20
Dalla distinta indicata sopra traspare
chiaramente che il Signor __________ non ha effettuato il pagamento a saldo
della fattura del 15.06.1998 concernente il periodo dal 11.1997 al 7.1998 e
ammontante a CHF 1'079.80. Constatiamo unicamente un errore nel testo della
procedura; in effetti, il testo corretto risulta essere
Premi
arretrati del periodo 11.1997 – 07.1998
Assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie LAMal
Emettiamo pertanto la seguente
decisione:
-
L'opposizione, da voi interposta per conto del Signor __________,
alla decisone formale emessa dalla __________ in data 14.08.2002 è respinta.
-
Il Signor __________ è debitore verso la __________ dell'importo
di CHF 1'079.80 aggiuntivi dell'importo di CHF 50.- per spese di sollecito e
CHF 200.- per spese amministrative.
-
L'opposizione interposta al precetto esecutivo n° __________ in
data 08.08.2002 è rigettata." (Doc. _)
2.6. Ora
nell’ambito dell’assicurazione malattia non va dimenticato come il giudice si
basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti
che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più
verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante. Non é, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato
quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il
giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando
che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo
il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a
favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322
consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468
consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992
in re M.).
Nel
senso sopra esposto il TFA si è espresso nella sentenza citata del 18 settembre
2001:
"
Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal
fédéral des assurances,
dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 121 V 208 consid. 6b). En droit des assurances
sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les
faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal,
lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles
(dans l'assurance-accidents : art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe
n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces
dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125
III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). "
Il
Tribunale Federale ha inoltre rammentato che il principio inquisitorio non
supplisce l'onere probatorio e la conseguenza della mancata prova di un fatto.
In particolare, nella sentenza citata, il TFA così si è espresso:
"
Car si le principe inquisitoire dispense les
parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un
droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si
l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF
124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il
n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 con- sid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284)."
Principio
ulteriormente ribadito in una recente sentenza cantonale urana (Obergericht
Uri, Verwaltungsrechtliche Abteilung, sentenza 3 giugno 2000, in SVR 2001 KV 50
pag. 145).
2.7. Nella
fattispecie concreta l’amministrazione è stata specificatamente invitata, con
scritto del 17 dicembre 2003 del Giudice delegato, a volere produrre “l’intero
vostro incarto” relativo alla fattispecie in discussione. Ora l’amministrazione
ha prodotto complessivamente, in fotocopia, 24 documenti tra i quali non risulta
essere stata prodotta copia od originale della polizza assicurativa relativa a
__________, non è quindi possibile al Tribunale accertare, se non l’esistenza
della copertura assicurativa che sembra ammessa dall’assicurato, certamente
l’entità dei premi chiesti al ricorrente. In merito all’asserzione secondo cui
__________ era richiedente l’asilo all'epoca dei fatti e che i primi erano
pagati dalla __________ si osserva, come la circostanza sia ammessa
dall'assicurato ed in qualche modo confermata dal doc. _ che rammenta come, con
riferimento ai premi del 1997 e 1998, si facesse riferimento alla __________.
In merito all'obbligo assicurativo del richiedente l'asilo va fatto qui rinvio
alla Legge sull'asilo (art. 18 e 66 LAsi) rispettivamente va richiamato l'art.
14a della LF sul soggiorno e la dimora degli stranieri per l'ammissione
provvisoria (cfr. in questo senso DTF 128 V 269).
Dalla
documentazione agli atti si evince l'esistenza di un pagamento intervenuto nel
corso del mese di dicembre 1998, ossia l’11 dicembre 1998, come rilevabile dal
doc. _ (ricevuta postale del pagamento effettuato l’11 dicembre 1998 come
indicato dal timbro postale dell’Ufficio postale di __________). Agli atti
dell’amministrazione è pure contenuta una fotocopia della cedola di girata
postale con indicazione del 15 dicembre 1998, con la specifica “I acconto 1998”
ed indicante come pagatore il signor __________, non è dato a sapere se tale
versamento sia il medesimo di cui alla fotocopia della ricevuta o se si tratti
di altro pagamento (come potrebbe apparire dalla data impressa, e dalla
modalità di redazione dell’importo avvenuta diversamente sulla ricevuta e sul
doc. _).
Di questo
versamento la decisione su opposizione non fa cenno, mentre indica
specificatamente che l’assicurato avrebbe pagato i premi dei mesi di agosto,
settembre ed ottobre 1998. Il documento doc. _, che sembra essere un conteggio
redatto dalla __________ su sua carta intestata (di tale documento vi è traccia
agli atti unicamente perché l’assicurato lo ha prodotto all’assicuratore mentre
__________ non lo contemplava tra i suoi propri atti prodotti al TCA), indica
invece che il totale dei pagamenti intervenuto nel corso del 1997 assomma a CHF
1'289,60 (versamenti del 20 febbraio, 13 marzo e 11 aprile 1997). Quindi
l’assicurato ha effettuato specifici pagamenti riferiti al 1997, ciò che
l’assicuratore non ha smentito come avrebbe potuto fare. La circostanza, ed il
tenore del doc. _, sembrano nettamente smentire anche i periodi d'affiliazione
dell'assicurato a __________ così come indicati nella decisione su opposizione.
Agli atti non sono stati prodotti documenti di dettaglio relativi ai pagamenti
del 1997 citati da cui si potrebbe desumere che gli stessi si riferiscono a
periodi diversi da quelli indicati dall’assicurato. __________ ha dal canto suo
rammentato la copertura dei costi citati da parte della __________, l’assenza
di arretrati riferiti ai mesi citati dall’assicuratore ed ha rammentato la
richiesta di pagamento di CHF 300.- effettivamente versata e specificatamente
indicata come “I acconto 1998”. Dal doc. _ citato, prodotto solo
dall’assicurato e non da __________, emerge inoltre un versamento per il 1998
di CHF 122,95.
I premi
dovuti, per quanto desumibile dal doc. _ dell’assicurato, assommavano a CHF 127,90
nel corso del 1997 almeno sino ad ottobre 1997 (apparentemente lo si ripete
poiché un accertamento preciso di quanto dovuto dall’assicurato, verosimilmente
posto al beneficio di sussidi) non appare possibile in assenza di chiari
documenti e vista la contraddittorietà di quelli prodotti. Si ribadisce che
__________ non ha comprovato i premi dovuti mediante la produzione delle
polizze assicurative come avrebbe dovuto e potuto quando l’intero dossier le è
stato chiesto. Le cifre indicate nella decisione impugnata sono contraddette
dal doc. _ per il quale il premio, nel novembre e dicembre 1997 era di CHF
50,70. Nel 1998 il premio segnalato dal doc. _ era di CHF 79,75.
Ora il
fatto che il doc. _ segnali un precedente debito riportato ingenera ulteriore
confusione che l'amministrazione non ha potuto o voluto chiarire e non permette
all’assicuratore, in assenza di precisa documentazione a comprova delle sue
asserzioni, di ritenere che i pagamenti intervenuti nel corso del 1997
potessero compensare precedenti e diverse pretese nei confronti di __________
per premi od altro.
Nel caso
concreto la pretesa per premi dovuti nel corso del 1997 nei confronti
dell’assicurato appare da respingere ed il ricorso da accogliere. Infatti a
fronte di incomprensibile confusione e contraddittorietà tra i documenti non
può essere posto a carico di __________ alcunché. Non è dato a sapere se il
premio dovuto per il 1997 sia di CHF 77,20 come indica l’assicuratore, in
questo caso i versamenti per complessivi CHF 1'289,60 effettuati dal ricorrente
rispettivamente a suo nome coprirebbero più che ampiamente i premi annui (CHF
77,20 x 12 = 926,40) o se lo stesso assommi a CHF 127,90 per 10 mesi e CHF
50,70 per gli altri 2 per un totale di CHF 1'308,40 come potrebbe sembrare alla
lettura del doc. _. Se questo fosse il premio corretto l’amministrazione non ha
dimostrato che __________ non lo ha soluto mediante i versamenti accennati in
mancanza di documentazione.
Analogo
discorso vale per l’anno 1998, il premio di cui al doc. _ sarebbe di CHF 79,75
mentre per la decisione amministrativa impugnata assommerebbe a CHF 132,20,
l’importo sarebbe dovuto per 7 mesi. Nella decisione impugnata non è fatto però
cenno né al versamento di CHF 122,95 del 29 aprile 1998 rilevabile dal doc. _ e
neppure al versamento di CHF 300.- di cui al doc. _.
In altri
termini per il 1998 il premio potrebbe ammontare, secondo i documenti agli atti
e per i 7 mesi rammentati, a CHF 79,75 x 7 = 558,25 oppure a CHF 132,20 x 7 =
925,40. La decisione non rammenta poi, come detto, un versamento di CHF 122,95
del 29 aprile 1998 e non evoca il versamento di almeno 300.- rilevabile dagli
atti. Alla luce di quanto precede non è comprovato un credito dell’assicuratore
malattia nei confronti dell’assicurato secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali e ciò
nonostante l'invito del giudice delegato a produrre l'intero dossier.
In questa
totale confusione si inserisce poi la richiesta di rimborso di CHF 257,15
rilevabile dai doc. _, pretesa comunque non oggetto dell’esecuzione e della
decisione su opposizione impugnata.
Per
concludere va indicato come la lettera via fax della __________ all’Ufficio
Federale dei Rifugiati non risulta avere avuto il beneficio di una risposta o
se questa è giunta l’assicuratore non l’ha prodotta al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni.
2.8. L’onere
della prova del proprio credito incombeva a __________, che pretendeva inoltre
il versamento di CHF 200.- per spese di sollecito, per le quali nulla ha
prodotto con riferimento alla possibilità di loro percezione come noto
all’assicuratore per i pregressi giudizi di questo stesso Tribunale.
Il
ricorso va allora integralmente accolto e la decisione impugnata annullata.
Alla luce del patrocinio dell’__________, esercitato con successo, appare
doveroso condannare l’assicuratore al versamento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese mentre __________ rifonderà all’assicurato, e per
esso all’__________, l’importo di CHF 500.- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili di questa sede.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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