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Numero d'incarto:
36.2003.74
Data decisione, Autorità:
19.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.74
ir/tf
Lugano
19 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2003,
completato l'8 settembre 2003, degli
rappr. da: __________
contro l'omissione della
nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie
considerato, in fatto
ed in diritto
-
che con
scritto pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 5 agosto 2003
__________ ha comunicato il suo desiderio di opporsi al pagamento "…
sia dei fr. 1'800.-" sia di altre spese "provocate"
dalla __________ siccome l'assicuratore avrebbe "… proceduto al
pagamento delle fatture ospedaliere senza avermi chiesto il … parere in
merito";
-
che il
signor __________ ha comunicato di opporsi anche per il fatto che l'assicurata,
__________, è venuta a mancare il __________ 2002 ed i premi pagati sino alla
fine dell'anno;
-
che
apparendo poco chiaro l'esposto del signor __________ allo stesso è stato
inizialmente chiesto di produrre copia della decisione su opposizione impugnata
(__, scritto del 5 agosto 2003);
-
che il
signor __________ ha trasmesso a questo Tribunale una fotocopia della decisione
2 luglio 2003 della __________, decisione soggetta ad opposizione, con cui
l'assicuratore ha tolto l'opposizione interposta al PE __________ per un
credito di fr. 1'800.- oltre ai costi di procedura ed interessi moratori per un
totale di fr. 1'930.-;
-
che il
giudice delegato ha chiesto ragguagli al ricorrente con scritto 19 agosto 2003
dal seguente tenore:
"
Egregio signor __________,
per quanto desumibile dagli atti trasmessi da
lei, __________ ha emesso una decisione il 2 luglio 2003 a lei trasmessa con
l'indicazione - cancellata con tratto di penna - "eredi fu __________
".
Con tale decisione l'assicuratore ha tolto
l'opposizione interposta al precetto esecutivo __________ per in importo
vantato di fr. 1'800.- oltre ai costi per il creditore, spese esecutive ed
accessorie.
La sua comunicazione 30 luglio trasmessa in copia
a questo Tribunale costituisce una opposizione alla decisione della Cassa
Malati.
Qualora non lo avesse già fatto, __________ dovrà
ora emanare, in tempi ragionevoli, una decisione su opposizione. La legge
prevede la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale delle assicurazioni
contro le decisioni su opposizione.
E' anche possibile adire il Tribunale cantonale
delle assicurazioni nel caso di una denegata giustizia, ossia in caso di
ingiustificato ritardo da parte dell'assicuratore nell'emanare una decisione.
Al fine di esaminare la ricevibilità del suo
scritto, voglia comunicare se __________ ha già emanato una decisione su
opposizione, se l'invio di copia del suo scritto 30 luglio 2003 a questo
Tribunale costituisce un ricorso per denegata giustizia oppure se la copia
dello scritto 30 luglio 2003 è stato fatto pervenire al Tribunale semplicemente
per conoscenza." (Doc. _)
-
che il
ricorrente ha trasmesso l'8 settembre 2003 al Tribunale una serie di documenti
comunicando di ritenere "… come ricorso" contro l'__________
il "tutto";
-
che,
annesso allo scritto 8 settembre 2003 (doc. ) il signor __________ ha
prodotto fotocopia del PE __________ dell'UE __________ del 26 maggio 2003, suo
scritto ad __________, due solleciti di pagamento ( e _), una lettera di
spiegazioni di __________ (doc. ), un ulteriore sollecito di pagamento (, del
23 febbraio 2003), fotocopia di uno scritto 7 febbraio 2003 di contestazione
del signor __________ ad __________ (Doc. _), un estratto conto al 31.12.2002
della posizione pretesa creditoria da parte di __________ nei confronti della
signora __________, conteggi di prestazioni (doc. _ e _) oltre a
corrispondenza;
-
che il
giudice delegato ha chiesto al signor __________– con scritto 10 settembre 2003
(doc. _) – l'invio di due scritti in originale;
-
che il
successivo 2 ottobre 2003 il plico, ritenuto quale ricorso, è stato trasmesso
alla __________ per la necessaria risposta di causa;
-
che il
successivo 6 ottobre 2003 il ricorrente ha fatto pervenire il testo
dell'impugnativa (8 settembre 2003) in originale;
-
che il 23
ottobre 2003 __________ ha trasmesso a questo TCA la risposta di causa
esprimendosi nei seguenti termini:
"
A tutti gli effetti la signora __________ è
stata assicurata sino al suo decesso presso la qui convenuta.
Pure assodato che __________ ha erogato
prestazioni per 3 soggiorni presso 2 strutture e meglio __________ e
__________.
Altrettanto evidente che __________ non ha
tempestivamente emanato la decisione su opposizione di sua pertinenza e ciò
malgrado la notifica di una chiara opposizione interposta in data 30 luglio
2003 dal signor __________, rappresentante degli eredi di __________.
Sulla base di quanto sopra, parte convenuta non
può certo obiettare d'aver a tutt'oggi emanato una decisione su opposizione – questa
sarà notificata nei prossimi 15 giorni al rappresentante degli eredi di
__________ – e pertanto il ricorso formulato in data 1° ottobre 2003 dal
signor __________ a titolo di denegata giustizia non può che essere
accolto." (Doc. _)
-
che al
ricorrente è stata trasmessa la risposta per osservazioni ed eventuali nuove
prove nel termine di 10 giorni;
-
che il 10
novembre 2003 il ricorrente ha comunicato al Tribunale di avere ricevuto la
decisione su opposizione 27 ottobre 2003 di __________ che ha prodotto in
fotocopia ma "Non avendo ben capito il rimedio giuridico" ha
chiesto lumi al Tribunale (doc. _);
-
che il
giudice delegato ha risposto con scritto del seguente tenore l'11 novembre 2003
(doc. _):
"
contro la decisione su opposizione lei può fare
ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Il termine per l'inoltro
del ricorso è di 30 giorni dalla notifica della decisione.
La invito a leggere con attenzione l'ultima
pagina della decisione 27 ottobre 2003 in proposito.
La procedura già pendente (inc. __________) è
relativa unicamente alla pretesa denegata giustizia (ossia al ritardo nel dar
seguito alle richieste Sue da parte di __________) e non può quindi riguardare
la decisione 27.10.2003.
Qualora Lei non condividesse la decisione su
opposizione 27.10.2003 di __________ (che reca quale riferimento __________)
potrà formulare un ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione.
L'atto di ricorso deve contenere l'indicazione
della decisione contestata una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione
e le conclusioni del ricorrente." (Doc. _)
-
che, in
diritto, occorre rilevare come la presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
-
che il 1
gennaio 2003 è entrata in vigore la nuova Legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito) le cui norme
sostanziali non sono applicabili in concreto poiché, da un punto di vista
temporale, sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti, nel caso concreto da
situarsi alla fine del 2002 (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF
127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa
A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U
347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01,
consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le
norme procedurali invece, in assenza di disposizioni transitorie, trovano
immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V
93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a);
-
che per
l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore
immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.
37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione secondo la LPGA, che
si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali ad eccezione della
previdenza professionale. La LAMal conosceva comunque già in precedenza la
procedura d’opposizione (art. 80 e segg. LAMal);
-
che
l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno
pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, per l'art. 52 cpv. 3 LPGA,
la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate
ripetibili;
-
che
avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di
aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o
una decisione su opposizione;
-
che anche
sotto l'egida della LAMal nel suo tenore in vigore sino alla fine del 2002
(art. 86 cpv. 2 v.LAMal) l'assicurato poteva presentare ricorso se la Cassa
malati non emanava, come detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un
ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht,
Basilea 1996, p. 171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di
cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni mentre un termine analogo
non esisteva per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art.
86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza
di una disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato
per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF
125 V 189). Era dato in particolare ritardo ingiustificato se:
"
l'autorità differisce la pronuncia della decisione
al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della
procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in
particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento
dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro
dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza
citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata
giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che
necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi
tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile
1999 in re G.T)." (cfr. STCA inedita 2 maggio 2003 36.2003.15 in re H.)
-
che, in
sostanza, la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia
come la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su
opposizione;
-
che con la nuova LPGA il
legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione
della decisione formale dalla richiesta da parte dell'assicurato, abolizione
che impone di valutare il tempo trascorso dalla richiesta di emanazione della
decisione formale sino al momento in cui l'assicurato si aggrava al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni secondo i parametri ritenuti dal Tribunale
Federale per ammettere una ritardata giustizia, ossia quegli stessi parametri
più sopra rammentati e che valevano, secondo la precedente regolamentazione,
esclusivamente per l'emanazione della decisione su opposizione;
-
che il Tribunale deve
quindi valutare l'ampiezza, la difficoltà della causa, così come il
comportamento dell'assicurato.
-
che, nel
caso concreto, __________ ha fatto spiccare nei confronti degli eredi di
__________ un precetto esecutivo vantando un credito di fr. 1'800.- oltre a
costi e spese (doc. _). L'atto data del 26 maggio 2003;
-
che
__________ ha interposto opposizione all'atto esecutivo il successivo 2 giugno
2003;
-
che
l'assicuratore ha tolto l'opposizione al PE __________ con decisione del 2
luglio 2003 alla quale, il ricorrente, si è opposto;
-
che,
parallelamente il signor __________ si è rivolto al TCA lamentando l'avvenuto
pagamento di prestazioni ospedaliere da parte di __________ senza
interpellarlo;
-
che
l'impugnativa formulata dal signor __________ è stata ritenuta quale ricorso
per denegata giustizia, per la mancata emissione di una decisione impugnabile
da parte di __________;
-
che,
successivamente alla risposta di causa l'assicuratore malattia ha dato seguito
alla decisione su opposizione rendendo così privo d'oggetto il ricorso per
denegata giustizia;
-
che,
qualora non condividesse il contenuto della decisione su opposizione 27 ottobre
2003 di __________, l'assicurato potrà ricorrere contro la stessa al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla notifica;
-
che lo
stralcio della procedura e la natura del contendere impongono carico delle
spese allo Stato e non permettono attribuzione di ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
procedura è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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