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Numero d'incarto:
36.2003.69
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.69
IR/sc
Lugano
8 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003 di
contro
la decisione del 26 giugno 2003 emanata
da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
ha chiesto la concessione di un sussidio per il pagamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2003, domanda
accolta nella misura in cui il diritto al sussidio è stato riconosciuto in
favore del secondo figlio “ed ogni figlio successivo”.
- L’amministrazione
ha respinto il reclamo dell’assicurato tendente all’ottenimento di un sussidio
più ampio, ritenendo un reddito determinante di CHF 37'000.- dopo conversione
di un reddito lordo diminuito se raffrontato ai dati fiscali di riferimento.
__________ ha impugnato quella decisione, datata 26 giugno 2003, con ricorso 12
agosto 2003.
Il giudice
delegato ha chiesto l’emendamento del ricorso siccome non rispondente ai
precetti della procedura applicabile. Il 20 agosto i signori __________ hanno
precisato l’impugnativa, indicando di rientrare nei limiti di concessione del
sussidio per la famiglia ed hanno chiesto la concessione del sussidio.
Nell’impugnativa
i ricorrenti evidenziano l’emanazione della decisione di tassazione intermedia
da cui emerge un reddito imponibile di CHF 29'505.-, inferiore al reddito
oggetto della conversione secondo le tabelle ritenuto dall’amministrazione.
-
In sede di
risposta di causa del 27 agosto 2003 l’amministrazione ha prodotto uno scritto
26 agosto 2003 destinato all’assicurato con cui l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia ha deciso di annullare la decisione impugnata e di concedere il
sussidio. I preposti funzionari hanno rinviato nel tempo ad altra decisione
amministrativa la fissazione del sussidio stesso. Con scritto 27 agosto 2003
l’amministrazione ha chiesto lo stralcio della procedura.
-
Invitato
ad esprimersi in merito il ricorrente è rimasto silente e non ha indicato
motivi per mantenere in essere la procedura che può pertanto essere stralciata
dai ruoli, senza conseguenze di tasse e spese e senza concessione di
ripetibili, siccome divenuta priva d'oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non vengono
percepite tasse e spese – che rimangono a carico dello Stato - e non vengono
attribuite ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti. La presente decisione è definitiva.
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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