AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.66
Data decisione, Autorità:
19.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.66
IR/sn
Lugano
19 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2003
formulato da
contro
la decisione del 23 luglio 2003 emanata
da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1953, domiciliato a __________, in fase di divorzio dalla moglie
__________ e padre di due figli, __________ e __________ affidati alla madre,
ha postulato il 13 marzo 2003 la concessione del sussidio per il pagamento del
premio di Cassa Malati per l'anno 2003. __________ è assicurato contro le
malattie presso la __________ con un premio mensile di CHF 305,30, dall’ottobre
2000 vive separato dalla moglie, e con decreto del 15 gennaio 2003 gli è stato
imposto dal Pretore di __________ il versamento di CHF 1'300.- mensili, per
tredici mensilità, per il sostentamento dei figli. Il ricorrente è
collaboratore della __________ con un salario, dal 1 gennaio 2003, di CHF
59'000,40 annui versati in tredici mensilità, paga una locazione di CHF 8'400.-
annnui oltre alle spese, e per il biennio fiscale 2001 – 2002 (basato sugli
anni di computo 1999 – 2000) egli, a fronte di un reddito lordo complessivo di
CHF 66'000.- circa, è stato imposto per CHF 35'533.-.
La
domanda di sussidio non è stata accolta con decisione del 30 giugno 2003.
1.2. Con reclamo
7 luglio 2003 il signor __________ ha domandato il riesame della decisione alla
luce del fatto che egli deve vivere con CHF 1'350.- mensili e quindi in
condizioni non rosee.
1.3. L'amministrazione
ha respinto il reclamo con le seguenti argomentazioni (decisione 23 luglio
2003):
"
(…)
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in
conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del
reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al
reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie
quella relativa al biennio fiscale 2001/2002), al momento dell'istanza di
sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 3'508.30 (tenuto conto
del suo salario lordo mensile medio comprensivo della tredicesima mensilità e,
in deduzione, degli alimenti mensili a suo carico);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo
mensile medio di fr. 3'508.30 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72
Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone
sole, risulta un reddito determinante pari a fr. 32'000.--;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett.
c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le persone soel, il cui reddito
determinante non supera i fr. 22'000.--;
d e c i
d e :
- Il reclamo è respinto."
1.4. Con atto del
30 luglio 2003 __________ si è aggravato a questo TCA contro la decisione 23
luglio 2003 indicando la fase di divorzio, la difficoltà della situatione
finanziaria con impegno per pagare fatture e spese d’avvocato. Il ricorrente ha
evidenziato uscite mensili per CHF 3'000.- con una rimanenza di CHF 1'356.- per
il suo sostentamento. Il ricorrente rileva che, vivendo con complessivi CHF
21'272.- annui egli non supera certamente l’importo di CHF 22'000.- fissato
dalle norme.
Con
osservazioni del 25 agosto 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha
rilevato l’applicabilità, nel caso concreto, dell’art. 67 lett. m) LCAMal
ritenendo:
"
(…)
La normativa in oggetto prevede la possibilità di
definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di
diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile
da parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa è
stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale
applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la
definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più
recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria
condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.
Il reddito lordo annuo della parte ricorrente
accertato al momento dell'istanza di sussidio risulta dal calcolo seguente
(cfr. allegati al doc. n° _):
salario lordo annuo
= 59'000.40
Totale reddito
lordo 59'000.40
=========
Dopo deduzione degli alimenti (fr. 16'900.- annui
…) e degli interessi passivi (fr. 325.- …) il reddito lordo mensilie medio …
ammonta a fr. 3'481.30 il che, dopo la conversione in reddito imponibile annuo
sulla base delle tabelle ufficiali di conversione (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM)
risulta essere superiore al limite che conferisce il diritto al sussidio alle
persone sole giusta l'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002." (cfr. doc. _)
Al
ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il signor
__________ ha impugnato la decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia
con cui è stata negata la concessione del sussidio per l'anno 2003.
2.3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il
2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il
2001/2002.
Il DE 26
novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai
sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.
2.4. Con l’art.
31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito
determinante senza far capo alla decisione di tassazione di riferimento, in
conformità al Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti
casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.5. Nel caso di
specie il signor __________ ha indicato grave disagio finanziario dovuto alla
separazione dalla moglie __________ e dalla necessità di assumersi oneri
finanziari per le spese legali, con il rilievo di uscite mensili per CHF
3'000.- che rendono il suo sostentamento (con CHF 1'356.- mensili) difficile.
Queste
circostanze hanno imposto, ed impongono in questa sede, una verifica delle
entrate lorde e la loro conversione secondo le apposite tabelle ritenuto come,
di primo acchito, dalla documentazione prodotta il reddito lordo di cui il
ricorrente beneficia è inferiore a quello percepito in precedenza e rilevato
dalla decisione di tassazione di riferimento.
2.6. Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è
partito dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti nel
caso concreto, alla luce dell'art. 67 Reg.LCAMal, il reddito lordo cui ci si
deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante,
deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in
cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno, in caso di diminuzione importante del reddito secondo la
lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal citato, posti a raffronto con i dati ritenuti
nella tassazione di riferimento dove necessario.
II reddito lordo
accertato va poi obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in
reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi
dell'art. 72 del medesimo regolamento.
2.7. Per eseguire
il calcolo l'amministrazione si è fondata sui dati prodotti agli atti da cui ha
desunto un salario annuo dal 1.1.2003 per il signor __________ di CHF
59'000,40. Da questo importo vanno dedotti gli alimenti pagati dal ricorrente
pari a CHF 1'300.- mensili per 13 mensilità ossia CHF 16'900.- annui e gli
interessi pagati sul debito contratto con la __________ che impone un
versamento annuo di interessi passivi pari a CHF 325.- (2,5% su un debito di
CHF 13'000.-). Il reddito lordo da ritenere così calcolato assomma a CHF
41'775.- che, suddiviso in reddito mensile (ossia diviso 12) da un importo
mensile lordo di CHF 3'481.-.
Il reddito
lordo – e non invece netto dalle spese come sembra ritenere il ricorrente nella
sua impugnativa – convertito con la tabella appositamente elaborata
dall’amministrazione d’intesa con l’amministrazione fiscale, riferita alle
persone sole ed all’anno 2003, permette di ritenere un reddito imponibile
teorico di oltre CHF 30'000.--, superiore ai parametri fissati dalle norme
applicabili. La decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia è quindi
corretta ed il ricorso non può essere accolto. A ragione infatti
l’ammonistrazione ha ritenuto, in deduzione dal reddito lordo verificato,
unicamente gli alimenti versati e gli interessi passivi pagati non potendo
essere considerati – al fine di garantire la parità di trattamento – altri
oneri e spese già comunque valutati nell’ambito della tabella di conversione.
Il
ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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