AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.64
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.64
IR/tf
Lugano
22 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2003
formulato da
contro
la decisione del 30 giugno 2003 emanata
da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________, nato
nel 1968, domiciliato ad __________, indipendente, ha postulato l’8 gennaio
2003 la concessione del sussidio per il pagamento del premio di Cassa Malati
per l'anno 2001. __________, assicurato contro le malattie presso
la __________ con un premio mensile di CHF 112.-, si è visto recapitare, nel
settembre 2002, una decisione di tassazione (per il biennio 2001 – 2002) con
cui veniva fissato un reddito imponibile superiore ai CHF 30'000.-. La
procedura fiscale ha, in ultima analisi, permesso di rettificare l’importo
fissando il reddito imponibile per il biennio 2001 – 2002 in circa CHF
11'000.-.
1.2. La domanda
di sussidio non è stata accolta e, con reclamo, il signor __________ ha
domandato il riesame della decisione alla luce della tempestività della sua
reazione a fronte della ricevuta della decisione di tassazione.
1.3. L'amministrazione
ha respinto il reclamo con le seguenti argomentazioni (decisione 30 giugno
2003):
"
L'ufficio dell'assicurazione malattia,
esaminata la richiesta per l'ottenimento del
sussidio summenzionato;
preso atto delle motivazioni addotte a sostegno
del reclamo avanzato in data 07.06.2003 avverso la nostra decisione negativa
del 08.05.2003;
in applicazione degli art. 53-55 LCAMal;
ritenuto, in particolare, l'art. 55 cpv. LCAMal
e, inoltre, che le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo
dell'inoltro dell'istanza non possono essere considerate da parte dello
scrivente Ufficio come una giustificazione sufficiente per concedere un
sussidio retroattivo nel tempo;
r i s o
l v e:
-
Il reclamo contro la nostra decisione negativa del 08.05.2003 è
respinto.
-
Contro la presente decisone è data facoltà di ricorso entro 30
giorni dalla notificazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni."
(doc. _)
1.4. Con atto del
28 luglio 2003 __________ si è aggravato a questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni contro la decisione dell’amministrazione indicando di avere
tempestivamente reagito alla decisione di tassazione la quale adempie i
presupposti di legge per la concessione del sussidio richiesto. In altri
termini il ricorrente contesta l’intempestività della sua istanza.
Con
osservazioni del 25 agosto 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha
rilevato l’intempestività dell’istanza di sussidio formulata nel gennaio 2003 e
riferita all’anno 2001 poiché la decisione di tassazione di riferimento
da considerare sarebbe stata intimata all’assicurato nell’aprile 2001.
All’assicurato
è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni e di chiedere
l’assunzione di prove. Il giudice delegato ha chiesto all’Ufficio di Tassazioni
e di __________ l’invio della copia della decisione di tassazione del
ricorrente riferito al biennio 1999 – 2000. Di ciò l’assicurato è stato
debitamente informato.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il signor
__________ ha impugnato la decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia
con cui è stata negata la concessione del sussidio per l'anno 2001.
2.3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett.
c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2001
come per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo
di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e
relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il
2001/2002.
Il DE 26
novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai
sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.
2.4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite
presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a)
per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel
corso dell'anno che precede la corresponsione
del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l'istanza è presentata nel corso
dell'anno medesimo per il quale si richiede
il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone
ad anno inoltrato,
possono avanzare l'istanza nel corso
dell'anno stesso per cui si
richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per
mutate condizioni di
reddito (tassazione intermedia o d'inizio di
assoggettamento, o per
le situazioni di cui all'art. 67),
ritenessero di rientrare nel diritto al
sussidio, possono presentare istanza nel
corso dell'anno stesso."
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per
l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale
richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53
cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art. 55
LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande
di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato
rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido
per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
2.5. Nel caso in
esame il signor __________ postula la concessione del sussidio per il pagamento
del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria riferita all’anno 2001.
Come indicato nelle considerazioni che precedono il sussidio dell’anno 2001
dipende dall’ampiezza del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria
o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato. Come visto il
biennio di riferimento per il sussidio 2001 è quello 1999 – 2000 e non quello
del periodo successivo ossia 2001 – 2002. Quest’ultimo serve da base per la
determinazione del sussidio 2003 come indicato al punto 2.2.. La tempestività
dell’istanza di concessione del sussidio va quindi valutata dalla data
d’emanazione ed intimazione della decisione di tassazione 1999 – 2000,
tassazione emanata – come rettamente ha rilevato l’amministrazione –
nell’aprile 2001. Più specificatamente la decisione di tassazione 1999 – 2000 è
stata emessa ed intimata il 30 aprile 2001. L’istanza per la concessione del
sussidio 2001 è stata introdotta il 10 gennaio 2003, ossia 20 mesi dopo
l’emanazione ed intimazione della decisione di tassazione sulla quale ci si
deve basare per la determinazione del sussidio. A non averne dubbio un lasso di
tempo così lungo non permette (come già ritenuto in altri casi: cfr. STCA 36.2002.5 del 23 aprile 2002 in re J.) di ritenere
giustificato, in difetto di altri validi motivi neppure sostenuti dal
ricorrente, il ritardo nella formulazione dell’istanza di sussidio.
D’altra parte
questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può far capo ai dati fiscali
della tassazione 2001 – 2002 come sembra volere il ricorrente, la normativa
adottata dal Consiglio di Stato, con cui viene determinato il biennio fiscale
di riferimento, appare chiara, non soggetta ad interpretazioni e conforme ad
analoghi decreti emanati dall’esecutivo cantonale e riferiti ad altri anni di
sussidio. La tassazione 2001 – 2002 con cui viene determinato un reddito
imponibile per il ricorrente di CHF 11'112.-, potrà servire (e dovrà servire –
se dati i presupposti) da base per la concessione del sussidio riferito
all’anno 2003 qualora lo stesso non fosse già stato concesso
all’assicurato dall’amministrazione.
Il signor
__________, una volta in possesso della tassazione riferita al periodo di
rilievo, ossia appena ottenuta la decisione di tassazione 1999 - 2000, avrebbe
dovuto inoltrare la propria domanda di sussidio in termini brevi. Infatti
l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia
presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è
considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva.
Il ricorso non
può quindi essere accolto e la decisione dell’amministrazione va confermata.
2.6. Va poi
rammentato che l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva
inoltrare, nell’anno di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un
sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett.
d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non potrebbe
prevalersi della circostanza di non essere stato informato in merito. Infatti,
per giurisprudenza costante, dalla non conoscenza del diritto nessuno può trarre
dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag.
3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata).
In queste
circostanze, malgrado le difficoltà economiche dell'insorgente nell’anno in
esame, ossia il 2001, il TCA non può che confermare la tardività della domanda
volta all'ottenimento dei sussidi per l’anno 2001. La decisione dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia va confermata ed il ricorso respinto senza carico
di tasse e spese
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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