AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.50
Data decisione, Autorità:
27.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.50
TB
Lugano
27 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 20 maggio
2003 di
contro
Cassa malati __________
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1°
luglio 1995 __________ è affiliato alla Cassa malati __________ per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie con una franchigia
opzionale di Fr. 400.- annui (LAMal, assicurato n. __________). Presso il
medesimo assicuratore, dal 1° gennaio 2002, __________ beneficia inoltre delle
coperture complementari __________, __________, __________ e __________ (doc. _
e _).
1.2. Il 22
novembre 2002 l'assicurato ha ricevuto dalla Cassa malati __________ una
proposta d'aumento dei premi LCA validi per il 2003 di Fr. 43,30 al mese, per
un totale di Fr. 237.- mensili.
1.3. Onde
conoscere anche il premio 2003 per la LAMal, con scritto del 2 dicembre 2002
(doc. _) l'assicurato ha chiesto alla sua assicurazione di inviargli il nuovo
attestato della propria polizza assicurativa, senza però ottenere risposta
alcuna.
1.4. Pertanto, il
31 dicembre 2002 (doc. _), __________ ha inviato alla Cassa __________ la
seguente comunicazione:
"
(…)
se entro 10 giorni dalla presente
raccomandata non mi comunicate l'ammontare mensile dell'assicurazione LAMal
per l'anno 2003 ritengo disdetto con effetto al 31 dicembre 2002 il
contratto d'assicurazione con la vostra Cassamalati per quanto riguarda
l'assicurazione LAMal e quella complementare LCA.
Mi rivolgerò quindi verso un altro
assicuratore."
1.5. Su consiglio
dell'__________ (doc. _), il 20 febbraio 2003 (doc. _) l'assicurato ha disdetto
l'assicurazione malattia di base e l'assicurazione complementare con effetto al
31 marzo 2003, ma si è comunque impegnato a pagare i premi LAMal dei primi tre
mesi del 2003 sulla base dell'importo corrisposto nel 2002.
Egli ha inoltre postulato l'ottenimento
dell'attestazione di uscita dalla Cassa.
1.6. Il 21 marzo
2003 (doc. _) la Cassa malati __________ ha respinto la richiesta di disdetta,
a motivo che essa sarebbe tardiva.
Il successivo 26 marzo (doc. _) __________ ha
inviato all'assicuratore un'opposizione con cui ha deplorato il suo agire.
1.7. Seguendo
altri suggerimenti dell'__________ (docc. _ e _), il 30 aprile 2003 (doc. _)
l'assicurato ha formulato una nuova opposizione ed ha chiesto alla Cassa di
emanare entro quattordici giorni una decisione su opposizione come pure di
indicare i rimedi di diritto.
1.8. Non avendo
ottenuto quanto richiesto, con petizione del 20 maggio 2003 (doc. _)
l'assicurato si è rivolto al TCA precisando:
"
(…)
A fine gennaio 2003 sono giunte le polizze di
versamento dove figura un aumento di premio per l'assicurazione di base LAMal
di CHF 26.90 mensili (da CHF 268.10 per il 2002 a CHF 295.00 mensili per il
2003) e CHF 43.30 mensili (da CHF 193.70 per il 2002 a CHF 237.00 mensili per
il 2003) per l'assicurazione complementare LCA.
Mancando dei dati completi (importi dei premi
LAMal e premi LCA) l'assicurato non ha potuto per tempo (30 novembre 2003 come
richiesto dalla cassa malati) valutare il reale aumento complessivo per l'anno
2003 (LAMal + LCA) in modo da prendere una decisione se accettare o disdire il
contratto di assicurazione.
La cassa malati inviando solo la proposta LCA e
con solamente 8 giorni di tempo per la risposta, non ha nemmeno concesso
all'assicurato il tempo necessario di poter valutare una proposta alternativa
presso un altro assicuratore.
La cassa malati __________ contesta il fatto che
occorrono 3 mesi di preavviso per inoltrare le dimissioni.
Questo è applicabile solo quando non vi sono
aumenti di premio, in questo caso non lo è.
La cassa malati __________ non ha mai inviato
all'assicurato la polizza di assicurazione richiesta per l'anno 2003.
SI PROPONE A GIUDIZIO:
-
Il ricorso è accolto
-
La cassa malati __________ accetta la disdetta intimata il 31
dicembre 2002 con effetto retroattivo al 30 marzo 2003
-
La cassa malati __________ rilascia al Sig. __________, il
certificato di uscita per il 31 marzo 2003 e pertanto libero di affiliarsi a
partire dal 1mo aprile 2003 presso una qualsiasi altra cassa malati.
-
l'assicurazione complementare LCA è disdetta con effetto
retroattivo al 31 dicembre 2002 e pertanto la cassa malati non verserà alcuna
prestazione complementare all'assicurato __________ per il mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2003.
-
l'assicurato __________ non verserà alcun premio per
l'assicurazione complementare LCA per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003
alla cassa malati __________.
-
l'assicurato __________ verserà alla cassa malati __________ i
premi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 per l'assicurazione di base
LAMal ammontanti a CHF 268.10 mensili e per un totale di CHF 804.30 (premi
equivalenti al mese di dicembre 2002).
-
Le spese di richiamo per i premi contestati sono assunte dalla
cassa malati __________
-
Protestate spese, tasse e ripetibili".
1.9. Con risposta
del 12 giugno 2003 (doc. _) l'assicuratore malattia ha proposto di respingere
la petizione dell'attore:
"
(…)
II. Diritto
1.- Nella sua petizione l'assicurato
conclude, in relazione alle coperture complementari, alla constatazione della
validità della disdetta delle sue polizze d'assicurazione con effetto al 31 dicembre
2002 e che sia pronunciato che non è debitore dei relativi premi
d'assicurazione per i mesi da gennaio a marzo. Si tratta quindi di esaminare se
l'assicurato ha disdetto in modo valido il contratto d'assicurazione.
2.- Conformemente alla cifra 9.1 delle
condizioni Generali (CGA) delle assicurazioni complementari dell'assicurazione
malattia e infortunio (edizione 1997), lo stipulante può disdire il contratto
tramite preavviso di tre mesi per raccomandata per la fine di ogni anno
d'assicurazione. In questo caso, fino al 1° ottobre 2002 non è giunta a
__________ alcuna dichiarazione di disdetta. Ne consegue quindi che l'insieme
delle coperture d'assicurazione complementare del ricorrente resta in vigore e
che l'assicurato rimane debitore dei premi dovuti.
3.- In questo contesto, l'assicurato
non può dedurre nulla a suo favore dalla data alla quale è venuto a conoscenza
dei nuovi premi dell'assicurazione-malattia obbligatoria. (…).".
1.10. Il 26 giugno
2003 (doc. _ dell'Inc. n. __________) l'attore ha replicato contestando
nuovamente l'operato della Cassa malati e riconfermando integralmente le
richieste avanzate in data 20 maggio 2003:
"
(…)
L'invio dell'attestato di assicurazione spedito
il 18 ottobre 2002 come afferma la __________ non è mai giunto al destinatario.
L'assicurato ha ricevuto solo un foglio
informativo che nulla lasciava intendere ad un attestato di assicurazione LCA,
ma più a un'offerta di risparmio sul premio mensile alle condizioni di voler
accettare franchigie molto elevate.
La __________ ha presentato una proposta
assicurativa incompleta non informando chiaramente sull'aumento complessivo del
premio mensile per l'anno 2003.
L'assicurato perciò ha chiesto immediatamente e
per lettera raccomandata l'attestato LAMal specificando che fino alla visione
dello stesso non era possibile prendere una decisione.
Malgrado le ripetute richieste scritte e gli
inutili tentativi di un contatto telefonico, non ha permesso all'assicurato una
"comunicazione individuale" come ella sostiene.
L'art. 7 cpv. 2 LAMal in questo caso non può
essere applicato in quanto la __________ per ritardi dovuti alla sua
organizzazione interna ha inviato le polizze di versamento dei premi solo a
fine gennaio 2003 praticamente un mese dopo l'entrata in vigore del nuovo premio.
L'assicurato ritiene di aver agito nel modo più
corretto e nel tempo più breve possibile.
L'assicurato si ritiene raggirato per il modo
incorretto in cui si è comportata la __________. Il fatto di non rispondere
alle richieste e lasciando trascorrere appositamente del tempo, ha posto
l'assicurato nella condizione che per mancanza dei termini di contratto,
l'invio di una disdetta sarebbe stata nulla.
La __________ non rispondendo alle ripetute
richieste scritte e non permettendo un contatto telefonico con il loro
personale responsabile, ha fatto solo gli interessi della cassa ledendo i
diritti dell'assicurato.
Solo con il ricevimento a fine gennaio 2003 dei
premi LAMal e LCA l'assicurato ha potuto finalmente rendersi conto del reale
aumento di premio.
E' bene ricordare che a tuttora l'assicurato non
è ancora in possesso dell'attestato di assicurazione per l'anno 2003 sia per
LAMal che per LCA. (…).".
in
diritto
In ordine
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2003,
l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione
malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito
LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate
di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal,
dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Alla netta divisione materiale fra assicurazione
sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal
corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima
le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire,
Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N.
7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie,
Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à
la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit
administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251).
Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale
sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in
occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni
relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le
malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il
giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1° gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato
della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie
praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono
decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause
davanti al TCA.
In specie, non è contestato che con effetto dal
1° luglio 1995 (doc. _) le parti hanno concluso un contratto di assicurazione
sottoposto alla LCA e che lo stesso, adattato in virtù dell'entrata in vigore
della LAMal (doc. _), si appoggia sia sulle Condizioni Generali d'Assicurazione
(CGA) sia sulle Condizioni Speciali (CSA) del gennaio 1997 (doc. _), eccetto
che per la copertura __________ per la quale valgono le CSA del gennaio 1998
(doc. _).
In queste circostanze, trattandosi di prestazioni
complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (MAURER, Das neue
Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito
nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono
autorizzati ad emanare decisioni -, questo TCA è competente a statuire sulla
petizione presentata dall'interessato in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
Nel caso concreto, con la sua petizione
l’assicurato solleva problematiche concernenti sia la copertura prevista dalla
LAMal che dall’assicurazione complementare LCA. L’esame della vertenza in
discussione va eseguito alla luce delle coperture complementari, mentre, per
quanto concerne le questioni relative alla LAMal, questo Tribunale si pronuncerà
con giudizio separato (Inc. n. __________).
Nel merito
2.2. La scrivente
Corte è chiamata a decidere sulla validità della disdetta data dall'attore del
contratto con oggetto le coperture complementari __________, __________S,
__________ e __________.
__________ contesta infatti la procedura adottata
dalla Cassa malati __________, la quale non avrebbe dato seguito alle sue
richieste di comunicargli per tempo i nuovi premi LAMal per il 2003 ed, in
seguito, di rilasciargli pure l'attestato di uscita dalla stessa al fine di
potersi affiliare presso un altro assicuratore.
La disdetta del 31 dicembre 2002 (doc. _
dell'Inc. n. __________) sarebbe pertanto valida, a suo dire, con effetto
immediato per cui dal 1° gennaio 2003 egli sarebbe stato libero di affiliarsi
ad un altro assicuratore.
2.3. Le richieste
dell'assicurato contenute negli invii per raccomandata del 2 (doc. _ dell'Inc.
n. __________) e del 31 dicembre 2002 (doc. _ dell'Inc. n. __________) sono
rimaste senza una risposta da parte della Cassa malati __________. Soltanto la
disdetta del 20 febbraio 2003 (doc. _ dell'Inc. n. __________) ha attirato
l'attenzione della convenuta, la quale ha replicato con una lettera semplice
del 21 marzo 2003 (doc. _ dell'Inc. n. __________) del seguente tenore:
"
(…)
le condizioni dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, art. 8, cpv. 2 gli assicurati possono dimissionare
dalla cassa per il 31 dicembre con preavviso di 3 mesi.
In caso d'aumento del premio, il termine di
preavviso è di un mese per la fine del mese a contare dalla notifica
dell'aumento, l'attestato per l'anno 2003 con la notifica dell'aumento per
quanto concerne l'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal è stato inviato a
tutti i nostri assicurati alla fine di ottobre 2002 tramite invio generale da
__________.
La dimissione per le assicurazioni complementari
(LCA), l'art. 9, cpv. 1 delle nostre condizioni generali delle assicurazioni
complementari ai sensi della LCA stipula che il contratto può essere denunciato
a condizione di avvisare __________ mediante preavviso di 3 mesi per
raccomandata per la fine di ogni anno d'assicurazione.
Alla fine di novembre 2002, prova d'invio
generale da __________, abbiamo inviato una proposta di cambiamento per le sue
assicurazioni malattia complementari. Il documento in allegato (proposta di
cambiamento, con riportato i suoi premi 2002 e i suoi rispettivi premi 2003 nel
caso decidesse di non cambiare le sue assicurazioni complementari) fungeva da
comunicazione ufficiale per gli aumenti di premi ai sensi dell'articolo 14
delle condizioni generali d'assicurazione.
In caso d'aumento del premio, art. 14, cpv. 2, lo
stipulante ha diritto di disdire l'assicurazione complementare i cui premi sono
modificati, al più tardi il giorno che precede l'entrata in vigore della
modifica. In mancanza di disdetta le nuove condizioni sono considerate
accettate.
Nel suo caso la lettera di disdetta ci è
pervenuta in data 21 febbraio 2003, dd 20 febbraio 2003. Di conseguenza, fuori
termine sia per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che
per le sue assicurazioni complementari LCA. Pertanto, non potrà essere presa in
considerazione.".
2.4. __________
ha affermato di aver ricevuto il 22 novembre 2002 dal suo assicuratore – e
quest'ultimo non ha contestato la circostanza - la proposta per i nuovi premi
LCA validi da gennaio 2003.
In seguito, con raccomandata del 31 dicembre 2002
l'assicurato ha inviato al suo assicuratore malattia, a titolo cautelare, la
disdetta per l'assicurazione complementare, nel senso che detta disdetta
avrebbe esplicato effetto unicamente nell'eventualità in cui la Cassa malati
__________ non gli avesse comunicato entro dieci giorni l'ammontare mensile dei
suoi premi LAMal per l'anno 2003. Il ricorrente ha dunque subordinato la
validità della propria disdetta contrattuale ad una condizione risolutiva (art.
154 CO), secondo cui un contratto diventa inefficace se la condizione si
realizza.
Il 20 febbraio 2003 l'attore ha nuovamente
confermato la sua volontà di disdire il rapporto assicurativo con la Cassa
malati.
Nello scritto del 21 marzo 2003, come visto, la
Cassa ha respinto la disdetta relativa al contratto d'assicurazione
complementare inoltrata dall'attore, a motivo che il termine di disdetta di un
giorno precedente l'entrata in vigore della modifica di cui all'art. 14 CGA non
era stato osservato: lo scritto del 20 febbraio 2003 risultava infatti
manifestamente tardivo rispetto all'entrata in vigore dei nuovi premi (1°
gennaio 2003).
Nella risposta di causa, invece, l'assicuratore
ha proposto di applicare l'art. 9 CGA, per cui non avendo ricevuto nessuna
dichiarazione di disdetta entro il 1° ottobre 2002, la Cassa __________ ha
considerato che il termine di tre mesi non era stato rispettato.
2.5. Giusta
l'art. 9 CGA relativo alla disdetta del contratto,
"
- Lo stipulante può disdire il contratto
mediante preavviso di tre
mesi per raccomandata per la fine di ogni anno
d'assicurazione.
-
La disdetta del contratto è valida se è notificata alla cassa
al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi; fa fede il
timbro postale.
-
Dal canto suo, la cassa rinuncia al suo diritto di disdetta in
caso di sinistro, eccetto i casi di abuso o di tentativi d'abuso
dell'assicurazione.
Secondo l'art. 14 CGA concernente la modifica
della tariffa dei premi, invece,
"
- Se la tariffa dei premi cambia, la cassa ha
il diritto di adeguare il
contratto a partire dal prossimo anno d'assicurazione. A tal
fine, essa comunica i cambiamenti allo stipulante al più tardi 25 giorni prima
della loro entrata in vigore. Lo stipulante ha il diritto di disdire il
contratto – per la parte modificata o nella sua totalità – al più tardi il
giorno precedente l'entrata in vigore della modifica. In mancanza di disdetta,
le nuove condizioni sono considerate accettate.
- Il diritto di disdetta non è valido nei casi previsti
all'articolo 10 capoversi 1 e 2.".
Va osservato che gli importi notificati a
__________ il 22 novembre 2002 costituiscono un'evidente modifica dei premi:
infatti, il premio mensile per il 2003 è stato fissato in Fr. 237.- (doc. _),
mentre l'ammontare preteso durante l'anno 2002 era pari a Fr. 193,70 (doc. _)
al mese.
Anziché l'art. 9 CGA, che tratta della
possibilità per un assicurato di disdire un contratto LCA in normali circostanze,
al caso in esame torna dunque applicabile l'art. 14 CGA.
Questo Tribunale constata che la LCA non contiene
una regola generale sulla disdetta e la fine di un contratto d'assicurazione.
La Legge regola alcuni casi particolari, che tuttavia non entrano in linea di
conto nel caso concreto (art. 6: diritto di recedere in caso di reticenza, art.
42: diritto di recedere in caso di danno parziale, art. 89: diritto di recesso
dello stipulante nel contratto d'assicurazione sulla vita) (CARRÉ, Loi fédérale
sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 103 ad art. 1 LCA).
L'art. 1 CGA rinvia espressamente, per tutto
quanto non è regolato dalle stesse condizioni generali, alla LCA che, a sua
volta, all'art. 100 contempla che tutto quanto non è da essa previsto è retto
dal diritto delle obbligazioni. Ora, visto che la LCA, come detto, non tratta
specificatamente della disdetta, è opportuno esaminare questa tematica alla
luce del Codice delle Obbligazioni (CO).
La disdetta, in sé, costituisce un diritto
formatore. Siccome tali diritti conferiscono al loro titolare una prerogativa
d'intervento nella sfera giuridica di un terzo, la situazione del destinatario
deve essere il più possibile chiara. Vige infatti la regola di non assortire di
una condizione un diritto formatore. Tuttavia, il diritto svizzero esclude
espressamente la condizione unicamente in due specifiche situazioni giuridiche
(rinuncia all'eredità: art. 570 CC e richiesta d'iscrizione al registro
fondiario: art. 12 ORF).
Da ciò deriva dunque che la condizione può essere
in principio ammessa anche per l'atto giuridico unilaterale, fra cui l'atto
formatore. Tale è l'evenienza se la condizione è nell'interesse nettamente
preponderante del beneficiario e non compromette la sicurezza giuridica del
destinatario; per esempio quando la realizzazione di un fatto incerto che
subordina l'effetto formatore dipende esclusivamente dalla volontà di
controparte (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997,
pagg. 32 e 854; DTF 102 II pag. 376).
Nel caso di specie, con raccomandata del 31
dicembre 2002 il ricorrente ha subordinato la disdetta del contratto
assicurativo alla volontà della Cassa malati nel rilasciargli un attestato con
indicati i nuovi premi del 2003. Pertanto, assortita di una simile condizione
risolutiva (art. 154 CO), come tale questa disdetta era valida.
In principio (art. 3 CO), la disdetta del
contratto d'assicurazione è una dichiarazione di volontà che è sottoposta a
ricezione (STF in RUA VII n. 35, SJ 1933 pag. 129). La ricezione è il momento
in cui la dichiarazione di volontà di una parte entra nella sfera di possesso
del destinatario (DTF 107 II pag. 189). In tal caso, la manifestazione di
volontà è perfetta e produce tutti i suoi effetti (ENGEL, op. cit., pag. 132).
Inoltre, nel sistema della ricezione i rischi
della trasmissione sono a carico dello speditore (STC VD in RUA VIII n. 17/28).
Tuttavia, le parti possono derogare alla regola
della ricezione (STF in RUA VII n. 35, SJ 1933 pag. 129) e, malgrado l'atto
formatore sia un atto giuridico unilaterale soggetto a ricezione (ENGEL, op.
cit., pag. 33), esse possono prevedere un altro sistema per la perfezione delle
manifestazioni di volontà (CARRÉ, op. cit., pag. 104 ad art. 1 LCA).
In effetti, in virtù della libertà contrattuale
delle parti stabilita dall'art. 19 cpv. 2 CO, nelle proprie CGA la Cassa malati
__________ si è scostata dal suddetto principio.
Per quanto attiene alle modalità della
comunicazione alla Cassa da parte dell'assicurato di una disdetta contrattuale,
l'art. 9 cpv. 2 CGA prevede infatti che per la validità della disdetta del
contratto fa fede il timbro postale, mentre l'art. 14 CGA, più pertinente –
come visto - per il caso in esame, nulla ha disposto in proposito.
Di conseguenza, secondo questo Tribunale, occorre
fare riferimento alle regole contemplate dall'art. 9 CGA che disciplina
l'ipotesi della disdetta nella situazione normale, ovvero quando non vi sono
aumenti di premi.
Da quanto precede risulta quindi che l'invio del
31 dicembre 2002 per lettera raccomandata, anche se è pervenuto
all'assicuratore quando i nuovi premi erano già in vigore, rispetta – grazie al
timbro postale - il termine del giorno precedente l'entrata in vigore della
modifica contenuto nelle condizioni contrattuali, ossia il 1° gennaio 2003. Di
conseguenza, come tale esso deve essere ritenuto valido.
In conclusione, la disdetta data dall'attore ha
esplicato i propri effetti per il 31 dicembre 2002. Perciò, dal 1°
gennaio 2003 __________ non è più affiliato alla Cassa malati __________ per
l'assicurazione complementare.
La petizione dell'assicurato deve essere quindi
integralmente accolta.
All'attore, pur vincente in causa, non vanno
assegnate ripetibili poiché non patrocinato.
2.6. Si osserva,
infine, che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA i tribunali svizzeri devono
trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le
sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione.
Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha
rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il
diritto privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni
private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.
Alla luce
della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
2.7. L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per
violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità
di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in
procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG).
Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in
specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa che:
"
Nelle cause civili per altri diritti di
carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo
le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima
giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno.".
Nel caso di specie, il valore litigioso è
rappresentato dal premio LCA che l'attore avrebbe dovuto pagare per un intero
anno, quindi dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, se la disdetta non fosse
stata data validamente per la fine dell'anno 2002. Siccome il premio annuo (Fr.
237.- x 12 mesi = Fr. 2'844.-) è inferiore all'importo di Fr. 8'000.-, non sono dati gli estremi per un ricorso per riforma al
Tribunale Federale di Losanna.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione del 20 maggio 2003 è accolta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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