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Numero d'incarto:
36.2003.4
Data decisione, Autorità:
27.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.4
IR/cd
Lugano
27 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 14 gennaio 2003
interposto da
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 gennaio 2003 emanata
da
Cassa malati __________
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto,
in
fatto ed in diritto
- Con atto
intestato “Opposizione” e redatto per la ricorrente dal giurista collaboratore
dell’__________, __________ si è rivolta al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni esprimendo la sua sorpresa in relazione ad una decisione emessa
dalla Cassa Malati __________ ed in particolare per i rimedi di diritto in essa
indicati.
In
effetti __________ ha emanato, il 13 gennaio 2003, una decisione formale in
materia di sue prestazioni per incapacità lavorativa dell’assicurata, richiamando
l’art. 80 LAMal ed indicando l’applicabilità della medesima legge nonché la
facoltà di opporsi a sua decisione presso il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni.
Con lo
scritto 14 gennaio 2003 intestato “Opposizione” e trasmesso all’assicuratore
con copia al TCA, la signora , per il tramite dell’, ha
rilevato come:
"(…)
Conformemente
all'art. 85, cpv. 1 della LAMal, l'opposizione deve
essere inoltrata
presso l'assicuratore che ha notificato la decisione e
non presso il TCA,
come da voi erroneamente indicato.
Visti i due mesi
trascorsi prima dell'emissione della decisione, vi
invitiamo a
procedere al più presto.
Inoltriamo,
comunque, anche copia per conoscenza della decisione e
dell'opposizione al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, al fine di
essere avvertiti,
nell'ipotesi in cui fossimo noi incappati in un errore
procedurale."
(cfr. doc. _)
La
signora __________ è quindi entrata nel merito della decisione amministrativa
non condivisa.
- Con
scritto del 16 gennaio 2003 __________ ha trasmesso direttamente all’__________
una nuova decisione relativa al caso recante i rimedi di diritto corretti. La
rappresentante dell’assicurata ha trasmesso a questo TCA copia della decisione
di cui si tratta con scritto in cui si legge che:
“… la causa
proseguirà presso il vostro lodevole Tribunale una volta emessa la decisione su
opposizione da parte della __________ naturalmente se non rettificherà la sua
posizione in merito”.
- Giusta
l'art 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore,
quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere
dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore deve motivare la
decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una
decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli
assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30
giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale
termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è
l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di
prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore. I
rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente
dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di
disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di
essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su
opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista
dall'art 86 LAMal.
- In
concreto la __________ ha emanato, il 13 gennaio 2003, una decisione formale in
cui ha indicato quale rimedio di diritto l'opposizione al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni, e ciò in maniera erronea.
L’assicurata
si è quindi rivolta all’amministrazione direttamente ed a questo TCA.
__________ ha emanato una nuova decisione il 16 gennaio 2003 indicando,
correttamente, i rimedi di diritto. La rappresentante della signora __________
ha inoltre rammentato che tale nuova decisione è stata “già contestata”.
Alla luce
di quanto precede il ricorso appariva quindi irricevibile in questa sede ed è
comunque divenuto privo d’oggetto per l’emanazione della nuova decisione da
parte dell’amministrazione. Di conseguenza la procedura di ricorso può essere
stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese.
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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