AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.118
Data decisione, Autorità:
16.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.118
ir/tf
Lugano
16 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2003
di
contro
la decisione del 28 novembre 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
cittadino portoghese domiciliato a __________, assicurato presso la cassa
malati __________, salariato e padre di 4 figli, due ragazze __________ e
__________ nate il __________, __________ nata il __________ e __________ nato
il __________, ha postulato la concessione del sussidio per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie per l’anno 2004. In uno con la domanda
di sussidio, pervenuta il 21 luglio 2003 all’amministrazione cantonale
competente, l’assicurato ha prodotto la decisione di tassazione 2001 – 2002 da
cui si desume un reddito imponibile di CHF 44'337.- in assenza di sostanza.
L’assicurato
ha pure postulato la concessione del sussidio per l’anno 2003 la cui decisione
non fa parte della presente procedura.
Il 30
settembre 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha negato la concessione
del sussidio per l’anno 2004 e __________ ha inoltrato, il successivo 23
ottobre 2003, un reclamo in cui ha ribadito di essere padre di 2 figlie nate
nel __________domiciliate a __________ e che seguono dei corsi scolastici in
Portogallo. Le figlie maggiori, secondo lo stesso reclamante, hanno “presentato
autonomamente domanda di sussidio al 21 agosto 2003, … per il 2004”
1.2. Con decisione
del 28 novembre 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la
domanda di sussidio formulata da __________ con le seguenti motivazioni:
"
considerato che per la definizione del diritto
al sussidio per l'anno 2004 la sua famiglia risulta composta da lei, da sua
moglie, dalla figlia __________ nata nel __________e dal figlio __________ nato
nell'anno __________ (art. 25 LCAMal), mentre le sue figlie __________ e
__________ devono essere considerate quali persone sole nel senso dell'art. 26
cpv. 1 lett. b) LCAMal, dal momento che le stesse sono nate nell'anno
__________;
ritenuto che, con Decreto esecutivo del
12.11.2003, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per
l'anno 2004, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle
classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002,
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di
competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica
di tassazione 2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 44'337.-, da
cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta
cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le
famiglie), un reddito determinante di fr. 45'000.-;
considerato che, in applicazione dell'art. 1
lett. c) DE 12.11.2003, hanno diritto al sussidio le famiglie con due figli, il
cui reddito determinante non supera fr. 34'000.- (diritto per tutti i
componenti) oppure, giusta l'art. 1 lett. g) DE 12.11.2003, le famiglie con due
figli, il cui reddito determinante è compreso tra fr. 34'001.- e fr. 39'000.-
(diritto a partire dal 2° figlio);
decide
il reclamo contro la decisione del 30 settembre
2003 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è
respinto
Contro
questa decisione, con ricorso del 18 dicembre 2003, insorge __________ dinanzi
a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ribadendo sostanzialmente le
medesime argomentazioni contenute nel reclamo, ossia la paternità di 4 figli
che darebbe diritto al sussidio a partire dal 3 figlio alla luce del reddito
conseguito.
Il
ricorrente evidenzia come la richiesta di sussidio per l’anno 2003 sia stata
accolta mentre non fosse noto, al momento dell’inoltro del ricorso, se il
sussidio autonomamente presentato dalle figlie nate nel __________, sia stato
concesso.
In sede
di risposta di causa del 23 gennaio 2004 l’amministrazione ribadisce il
contenuto della decisione su reclamo rilevando come:
"
Si tratta di gravame ordinario in cui bisogna
riferirsi ai dati fiscali applicabili, qui non contestati.
La parte ricorrente, in applicazione degli artt.
25 e 27 LCAMal, per l'anno 2004 deve palesemente essere considerata famiglia
con due figli, dal momento che le figlie __________ e __________ sono nate
nell'anno __________e, pertanto, per l'anno 2004 le stesse devono essere
ritenute persone sole giusta l'art. 26 cpv. 1 LCAMal.
Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili
indicano inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante
che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al
sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2004.
A titolo abbondanziale si specifica che il nostro
Istituto provvederà ad emettere in sede separata le decisioni relative alle
richieste di sussidio per l'anno 2004 avanzate da __________ e __________
durante il mese di dicembre 2003." (Doc. _)
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e
di domandare l’assunzione di prove.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I __________).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di
calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di
reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.-- per famiglie.
Anche per
l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12
novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio
confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
(2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF
22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1°
figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di
riferimento della famiglia.
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a)
persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole
che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Va ancora osservato come la
definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26
e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale
di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto
attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto
ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve
fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore
(adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non
hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli
art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori
devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e
formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste
nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei
genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento
dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).
Se, raggiunta la maggiore
età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto
si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,
devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una
simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS).
L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del compimento del
diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per
il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del
diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art.
27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe
o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.
Per le persone sole con un
reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF
6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera
i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:
" Le
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante,
sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI, su base mensile."
Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC
è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della
domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un
reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare
l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito
determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui.
Quindi quando un figlio
supera i 18 anni va considerato persona sola e non più come componente della
famiglia. In questo senso egli può, alla luce dei parametri appena illustrati,
essere posto al beneficio – se dati gli estremi – della concessione del
sussidio. Il figlio, in questo caso, non può essere computato per la
determinazione del reddito determinante per il riconoscimento dei sussidi a figli
di famiglie altrimenti non sussidiate.
Il DE del 12 novembre 2003
concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi
nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2004, al punto g) specifica che
il
" limite
di reddito massimo per il riconoscimento dei sussidi a figli di famiglie
altrimenti non sussidiate:
- fino a fr. 39'000.-; sussidio a partire dal 2 figlio e per
quelli
successivi;
- da fr, 39'000.- a fr. 65'000.-; sussidio a partire dal 3 figlio
e per quelli
successivi."
2.5. Nel caso concreto il reddito
imponibile di __________ ammonta, per il periodo fiscale da ritenere in
concreto, a CHF 44'337.- che, arrotondato al mille franchi superiore assomma
quindi a CHF 45'000.-. Questo importo darebbe diritto al sussidio per i figli
di famiglie altrimenti non sussidiate se venissero considerati tutti e quattro
i figli dell’assicurato, anche le figlie grandi ormai maggiorenni nate nel
__________. Purtroppo però, come visto in precedenza, i figli che hanno
compiuto i 18 anni vanno considerati persone sole ai sensi della LCAMal, e
quindi possono essere beneficiari di un sussidio se dati i parametri sopra
rammentati.
Nel concreto la famiglia
dell’assicurato va ritenuta composta, ai fini del sussidio, unicamente da
__________, dalla moglie e dai due ultimi figli. Le figlie nate nel __________
vanno invece considerate persone sole.
In questo senso l’importo
del reddito determinante (CHF 45'000.-) non basta per concedere il sussidio a
partire dal 2. figlio siccome il limite di CHF 39'000.- è superato.
2.6. Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto con il rilievo che le richieste di concessione del
sussidio formulate dalle figlie maggiorenni dell’assicurato è attualmente al
vaglio dell’amministrazione (richiesta in merito all’avanzamento della
procedura è stata inoltrata dal Giudice delegato all’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia per mezzo di e-mail il 9 febbraio 2004. Con comunicazione via e-mail
del 10 febbraio l'Ufficio dell'Assicurazione malattia ha garantito l'emanazione
di una decisione in merito entro 2/3 mesi).
Non si giustifica il
carico di tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso formulato il 18
dicembre 2003 da __________ é respinto.
2.- Non si percepiscono tasse e
spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- La presente decisione è
definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster