AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.116
Data decisione, Autorità:
26.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.116
ir/tf
Lugano
26 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 8 dicembre 2003
di
contro
la decisione del 26 novembre 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
ventiduenne impiegata di commercio, salariata, domiciliata a __________ ed
attiva ad __________ presso il Garage __________, ha postulato, con atto del 15
luglio 2003, la concessione del sussidio per il pagamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2004.
L’assicurata,
nubile e senza prole, in assenza della tassazione fiscale applicabile, è stata
invitata a volere fornire i parametri per il calcolo autonomo del reddito da
parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, essa ha quindi prodotto una
attestazione del datore di lavoro indicante un salario lordo mensile di CHF
2'814.- versato per 13 volte annue. Il premio mensile dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie presso __________ assomma a CHF 141,35.
A fronte delle
informazioni acquisite l’amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio.
Avverso tale decisione, con atto del 7 ottobre 2003, l’assicurata ha interposto
reclamo all’amministrazione stessa contestando all’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia di non avere dedotto, dal salario lordo ritenuto, le spese necessarie
e normalmente riconosciute a livello fiscale (doc. _).
Con decisione
del 26 novembre 2003 l’amministrazione ha respinto il reclamo rilevando i
parametri applicabili, ossia la tassazione del periodo 2001 – 2002, l’assenza
di reddito in tale periodo per l’assicurata, e formulando le seguenti
considerazioni:
"
… giusta gli artt. 32 cpv. 3, 84 LCAMal e 52
cpv. 1 Reg. LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6'000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono
esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI, su base mensile (fr. 1'441.-);
… in base alla documentazione prodottaci, il suo
reddito lordo mensile medio accertato al momento dell'istanza di sussidio
ammonta a fr. 3'048.50 (tenuto conto del suo reddito lordo mensile medio
comprensivo della tredicesima mensilità), il che, secondo la tabella di
conversione del reddito lordo mensile in reddito imponibile (art. 72 Reg.
LCAM), equivale ad un reddito imponibile annuo pari a fr. 27'000.-;" (Doc.
_)
1.2. Con ricorso
8 dicembre 2003 l’assicurata si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni indicando l’assenza di una decisione di tassazione per l’anno
2003, osservando come il reddito imponibile non ammonti a 27'000.- come
indicato dall’amministrazione vista la necessità di assumere delle spese
rilevanti per il conseguimento del reddito (spese di trasferta e spese per
doppia economia in particolare). Alla luce di queste spese, secondo la ricorrente,
il reddito imponibile sarebbe certamente inferiore ai limiti per la concessione
del sussidio.
Dal canto suo
l’amministrazione, con osservazioni del 22 dicembre 2003, si oppone
all’accoglimento dell’impugnativa facendo riferimento alla giurisprudenza di
questo Tribunale, richiamando il reddito lordo accertato e la sua conversione
in reddito imponibile secondo le obbligatorie tabelle e richiamando
all’assicurata la possibilità, non appena emessa la decisione di tassazione
intermedia, di domandare la revisione della domanda di sussidio se adempiuti i
parametri di legge.
Alla
ricorrente è stata concessa facoltà di ulteriormente esprimersi e di domandare
l’assunzione di nuove prove.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di
calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di
reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.-- per famiglie.
Anche per
l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12
novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio
confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
(2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF
22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1°
figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di
riferimento della famiglia.
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Nella
presente procedura è necessario procedere all'accertamento del reddito, alla
luce dell'applicazione del predetto art. 31 lett. c) LCAMal. In effetti
__________ ha fatto oggetto di una decisione di tassazione il 21 maggio 2001
con reddito e sostanza assenti. Ritenuto l’inizio di una attività lavorativa
con reddito superiore all’importo del limite minimo secondo la Legge sulle
prestazioni complementari l’accertamento del reddito eseguito
dall’amministrazione è corretto.
2.5. Più
specificatamente in virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile."
Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI (RS 831.308, art. 1) il limite massimo per persone
sole ai sensi della LPC è di CHF 17'300.- annui. In altri termini se, al
momento dell’inoltro della domanda di sussidio la persona assicurata aveva
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 17'300.- (pari a CHF 1'441,60) annui.
Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve
partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del
periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti
il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e
percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In
questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran
Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica di tale
volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono,
se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno –
come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito
secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a raffronto con i dati
ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va rammentato che, quando
sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente
(art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite
tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione
del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
2.6. Nel caso in discussione
__________ consegue un reddito quale impiegata di commercio presso il Garage
__________. L’accertamento del reddito da parte dell’amministrazione appare
corretta. La ricorrente non contesta, a giusta ragione, i redditi lordi
ritenuti dall’amministrazione nella loro entità siccome dedotti da attestazione
del datore di lavoro prodotta dalla stessa assicurata agli atti. La signora
__________ lamenta invece il fatto che l’UAM non abbia considerato le spese da
essa sopportate per il conseguimento del reddito e non le abbia dedotte per la
fissazione del reddito determinante.
Il ragionamento della
signora __________ non può essere seguito alla luce delle considerazioni che
precedono, la legge impone infatti di procedere come eseguito
dall’amministrazione ossia all’accertamento del reddito lordo, alla sua
commutazione come tale in reddito netto. Le spese sostenute dall’assicurata e
che essa ha cifrato nella suo scritto A2 non possono giuridicamente essere
ritenute. Nel caso specifico il reddito lordo conseguito è pari a CHF 3’048.-
mensili importo che, convertito in reddito imponibile teorico mediante le
tabelle allestite appositamente assomma a poco meno di CHF 27'000.- e quindi
superiore ai limiti fissati nel DE citato. L’amministrazione ha rammentato
all’assicurata, una volta ottenuta la tassazione intermedia, la possibilità di
domandare la revisione della decisione se dati i presupposti.
Il ricorso va allora
respinto senza conseguenza di tasse e spese. La presente decisione è
definitiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso formulato l'8
dicembre 2003 da __________ é respinto.
2.- Non si percepiscono tasse e
spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- La presente decisione è
definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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