AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.101
Data decisione, Autorità:
02.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.101+104-105
cr/sc
Lugano
2 febbraio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2003
di
-
-
-
2, 3 rappr. da: __________
contro
Cassa
malati __________
in materia di
assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
sua moglie __________ e sua figlia __________ sono assicurati obbligatoriamente
contro le malattie presso la Cassa Malati __________ a partire dal 1° marzo
1991.
Tutti i
membri della famiglia __________ hanno beneficiato, nell'anno 2002, di sussidi.
Inoltre, in data 19 giugno 2002 l'Ufficio del
Sostegno Sociale e dell'Inserimento (di seguito USSI) ha deciso di riconoscere
a __________, __________ e __________ il pagamento degli oneri assicurativi,
limitatamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai
sensi della LAMal, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (cfr. doc. _).
1.2. Con
atto del 10 novembre 2003 __________ si è aggravato al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni lamentando una denegata giustizia commessa dal suo
assicuratore malattia __________ per la mancata emanazione di una decisione
formale a fronte di esplicita richiesta dell'assicurato del 19 settembre 2003.
In particolare il 19 settembre 2003 __________ aveva chiesto all'assicuratore
il rimborso di fr. 568.80 relativi al pagamento dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure per i mesi compresi fra gennaio e giugno 2002, premi
che sarebbero stati pagati sia dal ricorrente, sia dall'USSI (cfr. doc. _).
Con il ricorso
l'assicurato ha lamentato denegata giustizia per il mancato versamento di fr.
568.80, pari all'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
per i mesi compresi fra gennaio e giugno 2002 di __________, __________ e
__________, importo che sarebbe stato pagato, a causa di un'incomprensione tra
il ricorrente e l'incaricato dell'USSI, due volte: una volta dal ricorrente e
una volta dall'USSI (cfr. doc. _ e doc. _).
1.3. L'assicuratore malattia ha
preso posizione con atto del 12 gennaio 2004, ammettendo il diniego di
giustizia e impegnandosi a rendere, nel più breve termine, una decisione (cfr.
doc. _).
1.4. In data 23 gennaio 2004 il
ricorrente ha ribadito quanto già indicato in precedenza (cfr. doc. _).
1.5. Il doc. _ è
stato trasmesso alla Cassa malati, per conoscenza (cfr. doc. _).
In diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va qui
osservato come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate
dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che
concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la consegna
alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre
2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni
sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle
assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve
le eccezioni specificamente previste nelle leggi speciali alle singole
assicurazioni sociali.
Con
l'introduzione della LPGA la LAMal ha subìto importanti modifiche con effetto
al 1 gennaio 2003.
In
effetti l'art. 1 LAMal recita:
" Art. 1 Campo d'applicazione
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili
ai seguenti settori:
a. autorizzazione
ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59);
b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art.
43-55);
c.6 riduzioni di premi accordate
ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e
sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;
d. liti tra assicuratori (art. 87);
e. procedure dinanzi al tribunale
arbitrale cantonale (art. 89)."
Per quanto
attiene alle norme relative alla procedura ed al contenzioso la nuova LAMal
prevede, in particolare:
"
Art. 85 Opposizione
(art 52 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione
su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di
ricorso.
Art. 86 Ricorso
(art. 56 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di
adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali
procedure interne di ricorso."
L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Al caso
di specie è applicabile la LPGA siccome la domanda di emanazione di una
decisione formale data 19 settembre 2003 e l'omissione,
pretesa dal ricorrente, continua.
2.3. Secondo la LAMal nel suo
tenore valido sino alla fine del 2002
in
materia di assicurazione malattia il legislatore aveva regolamentato la materia
agli artt. 80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge, giusta l'art. 80 LAMal,
se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo
doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato.
L'assicuratore
doveva motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica
irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato.
Le
decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 85 erano, poi,
impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso
infruttuoso tale termine, le decisioni acquistavano forza di cosa giudicata.
Questo
era dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di
richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente
dall’assicuratore.
I
rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato
(o da un suo rappresentante) e proseguivano, poi, in caso di disaccordo, con la
richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di
un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui
poteva fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86
LAMal.
L'art. 86 cpv. 2 v.LAMal prevedeva che
l'interessato potesse presentare ricorso se la Cassa malati non emanava, come
detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un ricorso per denegata
giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p.
171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80
cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esisteva
per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2
alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una
disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato
per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF
125 V 189). Era dato in particolare ritardo ingiustificato se:
"
l'autorità differisce la pronuncia della
decisione al di là di un termine
ragionevole. Il carattere ragionevole della
durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di
causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così
come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza,
quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125
V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che
non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente
complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di
quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita
del 12 aprile 1999 in re G.T)." (cfr. STCA inedita 2 maggio 2003
__________ in re H.)
In
sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come
la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su
opposizione.
Con la nuova LPGA il legislatore
non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione della
decisione formale dalla richiesta esplicita da parte dell'assicurato. Tale
abolizione impone oggi di valutare il tempo trascorso dalla richiesta di
emanazione della decisione formale sino al momento in cui l'assicurato si
aggrava al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo i parametri ritenuti
dal Tribunale Federale per ammettere una ritardata giustizia, ossia quegli
stessi parametri più sopra rammentati e che valevano, secondo la precedente
regolamentazione, esclusivamente per l'emanazione della decisione su
opposizione.
Il Tribunale deve quindi
valutare l'ampiezza, la difficoltà della causa, così come il comportamento
dell'assicurato.
2.4. Nel caso concreto __________ ha
prodotto agli atti, quale doc. _, la decisione "Garanzia oneri
assicurazione obbligatoria malattia per __________, moglie __________ e figlia
__________, __________ " del 19 giugno 2002 con la quale l'USSI ha
stabilito che "è garantito il pagamento degli oneri assicurativi (premi,
partecipazioni, franchigia), a carico dei citati, limitatamente
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della
LAMal, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002".
I ricorrenti, dal canto loro, hanno prodotto,
quale prova dell'avvenuto pagamento dei premi in discussione, la
"Richiesta di pagamento per premi" inviata in data 23 agosto 2002
dalla __________ all'USSI; come risulta dal documento citato, l'USSI ha
provveduto al pagamento dei premi della famiglia __________ in data 17
settembre 2002 (cfr. doc. _).
I ricorrenti hanno inoltre inviato al TCA un loro
conteggio, dal quale risulta che per i mesi compresi fra gennaio e giugno 2002
essi avrebbero pagato a __________ fr. 568,80 (cfr. doc. _).
__________ non
ha invece prodotto nessun conteggio e nessuna precisazione in merito al
presunto doppio pagamento dei premi della famiglia __________ per il periodo
compreso fra il mese di gennaio e il mese di giugno 2002.
2.5. Alla luce di quanto esposto,
ritenuto come l'assicurato si sia rivolto all'assicuratore chiedendo una
decisione formale alla luce del doppio pagamento delle prestazioni assicurative
da parte degli assicurati e da parte dell'USSI, a giusta ragione - come ammesso
dalla stessa __________ - vi è stata denegata giustizia, ossia un ritardo
inammissibile alla luce della semplicità della fattispecie che
l'amministrazione era chiamata ad esaminare.
A __________ va quindi
fatto ordine di emanare una decisione formale entro e non oltre la fine del
corrente mese, previa analisi delle richieste formulate dai ricorrenti in sede
ricorsuale. All'assicuratore è nota la giurisprudenza cantonale e federale
relativa alla norma della LCAMaI che impedisce all'assicuratore di compensare le
proprie pretese con le prestazioni dovute all'assicurato.
Alla luce di quanto
precede il ricorso va accolto senza carico di spese e senza riconoscimento di
ripetibili alla luce della natura della fattispecie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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