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36.2003.100 ΓÇó Appeal struck out as moot after new administrative decision
36.2003.100Altro tribunale4 dic 2003Dismissed
The insured person appealed a 16 October 2003 decision of the sickness-insurance office. Before the respondent filed its response, it informed the court on 28 November 2003 that it had issued a new decision, replacing the contested one and granting the subsidy requested for 2003. The appellant then withdrew the appeal on 3 December 2003. The judge held that the matter had become moot and ordered the appeal struck out of the register, with no fees or costs.
Art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; riesame della decisione impugnata da parte dell’autorità amministrativa prima dell’invio della risposta e sopravvenuta mancanza d’oggetto del gravame. L’autorità amministrativa può riconsiderare la decisione impugnata fino alla trasmissione della risposta; se essa emana una nuova decisione che sostituisce quella litigiosa e il ricorso viene nel contempo ritirato, il gravame diviene privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli. Non sono prelevate tasse né spese.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2003.100
Data decisione, Autorità: 04.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2003.100
ir/gm
Lugano 4 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 7 novembre 2003 formulato da
contro
la decisione del 16 ottobre 2003 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 28 novembre 2003 della parte convenuta che precisa di avere emanato una nuova decisione che annulla e sostituisce quella qui impugnata, riconoscendo il diritto dell'assicurato al sussidio richiesto per l'anno 2003 (cfr. Doc. _ e _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 3 dicembre 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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