AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2002.9
Data decisione, Autorità:
26.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00009
IR/sc
Lugano
26 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 21 dicembre 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________, __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
7, domiciliata a , è coniugata dall’ 1968 con __________,
dal 26 marzo 1985 ha adottato la separazione dei beni ed è assicurata
obbligatoriamente dal 1994 contro le malattie per le prestazioni obbligatorie
presso la __________. Il premio fissato dall’assicuratore per le prestazioni
denominate __________, ossia per la copertura obbligatoria delle cure medico
sanitarie, è stato fissato per l’anno 2000 a CHF 248,10 mensili mentre per
l’anno successivo a CHF 263,60 mensili.
La Cassa
Malati ha constatato il mancato pagamento dei premi dovuti per i mesi da agosto
ad ottobre nell’anno 2000 e per i mesi da febbraio a giugno nell’anno 2001,
oltre al pagamento per prestazioni di laboratorio in favore della signora
__________ (CHF 105,45) e prestazioni di farmacia in favore del marito
__________ (CHF 200,70).
I
pagamenti sono stati richiamati con scritti del 18 dicembre 2000 e del 18
giugno 2001 a __________ nei cui confronti la Cassa ha poi dato avvio a
procedura d’incasso forzato per quanto dovuto per i mesi del 2000 e la
partecipazione a costi come al conteggio 26 settembre 2000 della __________. Il
10 luglio 2001 l’UEF __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni per
CHF 3'122,10. Successivamente la Cassa Malati ha dato avvio ad una procedura
d’incasso forzato nei confronti della qui ricorrente __________ con PE
__________ del 17 agosto 2001 per CHF 2'933,10 oltre a spese amministrative per
CHF 30.- ed esecutive per CHF 159.-, rispettivamente PE __________ del 27
agosto 2001 per l’importo di CHF 5'011,40 oltre a spese amministrative di
sollecito cifrate in CHF 30.- e spese esecutive per CHF 70.-.
Avverso
le due procedure esecutive il marito dell’assicurata ha inoltrato opposizione e
con decisioni formali del 20 settembre 2001 e del 21 settembre 2001
l’assicuratore malattia ha accertato il debito e tolto l’opposizione ai PE
(doc. _ e _).
Contro
entrambe le decisioni è stata inoltrata opposizione con contestazione simile a
quella contenuta nell’impugnativa qui in discussione.
1.2. Con
decisione su opposizione del 21 dicembre 2001 __________ ha accolto
parzialmente le tesi della signora __________ e l’assicurata è stata condannata
al pagamento di CHF 4'630,75 complessivamente, di cui CHF 2'263.- in
solidarietà con il marito. Per l’importo di CHF 1'609,30 è stata rigettata
l’opposizione interposta al PE __________ del 17 agosto 2001 e per l’importo di
CHF 2'841,45 è stata tolta l’opposizione interposta al PE __________ del 27
agosto 2001.
Alla base
della propria decisione __________ ha ritenuto:
"
(…)
-
Nell'ambito
della presente procedura d'opposizione va appurato` in'
primo luogo in che misura la signora __________ é legalmente obbligata al
pagamento dei premi assicurativi e delle partecipazioni ai costi per il periodo
agosto-ottobre 2000 e febbraio-giugno 2001 della famiglia __________ a seguito
della menzionata copertura assicurativa secondo LAMal presso la __________. In
un secondo tempo va poi stabilito se può essere concesso alla __________ il
rigetto dell'opposizione nelle procedure esecutive n. __________ e n.
__________ dell'Ufficio esecuzione __________.
-
L'obbligo
al pagamento dei premi nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le
malattie LAMal é statuito all'art. 61 cpv. 1 LAMal. Debitore del premio é in
primo luogo la persona assicurata stessa (G. Eugster, Krankenversicherung, in:
SBVR, Basilea 1998, nm 337 e RAMI 2000, KV 129, p. 232 ss.); Nella sentenza del
15.3.1993 (= DTFA 119 V 21 ss., cons. 4-6) il TFA ha inoltre stabilito,
nell'ambito della LAMI, che esiste un obbligo solidale di un coniuge per il
pagamento dei premi assicurativi dell'altro, qualora il rapporto assicurativo
sul quale si basa la pretesa sia stato concluso durante il matrimonio o in
previsione dello stesso (vedi G. Eugster, op. cit., nm. 337, npp. 816).
Tale prassi é applicabile in analogia - vista la mancanza di una normativa
contraria - anche nell'ambito della LAMal (G. Eugster, op.cit., nm. 337).
-
L'ammontare
dei premi viene stabilito dall'assicuratore e deve essere approvato dal
Consiglio federale, la cui approvazione ha effetto costitutivo (art. 61 cpv. 1
e 4 LAMal). Il premio per la copertura assicurativa __________ secondo LAMal
della signora __________ e del signor __________ ammonta a CHF 248.10/mese per
l'anno 2000 e a CHF 263.60/mese per l'anno 2001. Complessivamente i premi
scoperti per la copertura assicurativa LAMal del signor __________ e della
signora __________ nel periodo in questione ammontano pertanto a CHF
4'124.60 (CHF 1'488.60 per i mesi agosto-ottobre 2000 [CHF 248.10 x 2 x 3 `mesi]
- CHF 2'636.-- per i premi febbraio-giugno 2001 [CHF 263.60 x 2 x 5 mesi]).
-
Di regola i
premi vanno pagati mensilmente (art. 90 OAMal). L'assicuratore é pero' libero
di stabilire altre modalità di pagamento (G. Eugster, op. cit., nm. 338, npp.
820). L'art. 15 delle Condizioni Generali d'Assicurazione della __________
(CGA) stabilisce che i premi sono da versare di regola annualmente; con accordo
particolare anche semestralmente, trimestralmente o bimestralmente. I premi
hanno quale scadenza il primo giorno del mese del relativo periodo. Nel caso
specifico i premi assicurativi vanno pagati semestralmente in anticipo. La
scadenza dei premi é di conseguenza il 1.7.00 (premi agosto-ottobre 2000) risp.
il 1.1.2001 (premi febbraio-giugno 2001).
-
L'obbligo
di partecipare ai costi delle prestazioni secondo la LAMal viene sancito
dall'art. 64 LAMal. La partecipazione ai costi comprende la franchigia e
l'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 LAMal). La partecipazione ai costi
secondo LAMal del signor __________ per le prestazioni della Farmacia di
__________ nel periodo 4.5.00-3.7.00 ammonta a CHF 200.70, quella della signora
__________ per prestazioni fornite dal Laboratorio d'analisi __________ in data
6.3.01 a CHF 105.45.
-
Nel caso di
un ritardo nel pagamento dei premi e della partecipazione ai costi
l'assicuratore può richiedere un adeguato rimborso per le spese e i costi di
richiamo, qualora ciò sia espressamente stabilito dalle condizioni
d'assicurazione (G. Eugster, op. cit., nm. 341). La __________ é autorizzata a
richiedere agli assicurati ritardatari il rimborso delle spese causate (costi
dei richiami, spese esecutive ecc.) giusta l'art. 16 lit. c CGA. Il creditore
ha inoltre diritto al rimborso delle spese esecutive da parte del debitore
giusta 'Part. 68 LEF. I costi per le spese amministrative e di sollecito in
relazione al tentativo di incasso degli importi scoperti nei confronti della
signora __________ ammontano a CHF 60.-- (2 x CHF 30.--), le spese esecutive a
CHF 140.-- (2 x CHF 70.--).
-
In merito
alle obiezioni fatte valere dalla signora __________ contro le decisioni della
__________ del 20.9.01 e del 21.9.01 va ritenuto quanto segue: Giusta l'art. 64
LAMal la signora __________, in qualità di persona assicurata, é a tutti gli
effetti debitrice dei premi assicurativi e delle partecipazioni ai costi
risultanti dalla propria copertura assicurativa __________ secondo LAMal
presso la ________ (vedi G. Eugster, op. cit., nm. 337 e RAMI 2000, KV 129, p.
232 ss.). L'assicurata stessa riconosce del resto esplicitamente un proprio
obbligo contributivo per tali pretese,. Nelle opposizioni del 7.10.01 essa
dichiara infatti: "Accetto di onorare solo le prestazioni a mio
carico".
-
Resta
pertanto unicamente da stabilire se la signora __________ - oltre ai propri
contributi - é tenuta al pagamento di ulteriori premi assicurativi o
partecipazioni ai costi della famiglia __________ per i periodi in questione.
Secondo la già citata decisione del TFA 119 V 21 ss., cons. 4-6, un coniuge
deve venire ; considerato come debitore solidale dei premi assicurativi LAMI
della persona assicurata, qualora il rapporto assicurativo sul quale si basa la
pretesa sia stato concluso durante il matrimonio o in previsione dello
stesso. Tale prassi é applicabile anche nell'ambito dell'assicurazione malattia
obbligatoria ai sensi della LAMal (G. Eugster, op.cit., nm. 337). La
responsabilità solidale del coniuge é data, a condizione che siano soddisfatte
le premesse menzionate, sia per i premi che per le partecipazioni ai
costi secondo LAMal. Alla stessa stregua dei premi, infatti, anche le
partecipazioni ai costi hanno la loro origine nel rapporto assicurativo LAMal e
rappresentano "dei bisogni correnti della famiglia" ai sensi
dell'art. 166 cpv. 1 CC (cfr. l'argomentazione analoga del TFA nella sentenza
citata). Ne consegue, pertanto, che la signora __________ deve venire
considerata a tutti gli effetti come debitore solidale dei premi e delle
partecipazioni ai costi del marito nei confronti della __________, qualora il
rapporto assicurativo del marito sia stato concluso durante il matrimonio
o in previsione dello stesso. L'affiliazione di __________ presso la __________
é avvenuta, in base alla documentazione in nostro possesso, nel novembre 1994
(allora assicurazione __________ della __________). Secondo conferma
dell'ufficio controllo abitanti di __________ del 22.5.01 il matrimonio dei
coniugi __________ é avvenuto il __________1968. Dagli atti acquisiti
risulta quindi in sostanza che il contratto d'assicurazione LAMal in base al
quale vengono richiesti nel caso specifico i premi e le partecipazioni ai costi
al signor __________, é stato concluso da quest'ultimo durante il matrimonio.
In base alla giurisprudenza citata la signora __________ non é quindi
unicamente debitrice dei propri premi e delle proprie partecipazioni ai costi
nei confronti della __________, bensì anche debitrice solidale dei premi
e delle partecipazioni ai costi del marito. In sostanza risulta quindi
dimostrato un obbligo legale della signora __________ al pagamento dei seguenti
importi nei confronti di __________: CHF 4'124.60 premi (CHF 1'488.60
per i mesi agosto-ottobre 2000 [CHF 248.10 x 2 x 3 mesi] + CHF 2'636.-- per i premi
febbraio-giugno 2001 [CHF 263.60 x 2 x 5 mesi]); CHF 306.15
partecipazioni ai costi (partecipazione ai costi __________ per le prestazioni
della Farmacia di __________ nel periodo 4.5.00-3.7.00 per l'importo di CHF
200.70 + partecipazione ai costi di __________ per le prestazioni fornite dal
Laboratorio d'analisi speciali __________ in data 6.3.01 per l'importo di CHF
105.45); CHF 60.-- (spese amministrative e di sollecito) e CHF 140.-
(spese d'esecuzione).
-
Il restante
importo di cui é stato richiesto il pagamento concerne premi assicurativi e
partecipazioni ai costi dei figli __________ e __________. Nel caso specifico
manca una base legale (vedi a proposito RAMI 2000, KV 129, p. 232 ss.) o
contrattuale per poter obbligare la signora __________ al pagamento degli
scoperti dei figli __________ (nata 1970) e __________ (nato il __________.82).
Entrambi i figli al momento in cui le pretese in questione sono nate erano del
resto già maggiorenni (vedi art. 18 CC). Nella misura in cui con le decisioni formali
secondo LAMal della __________ é stato richiesto alla signora __________ il
pagamento di premi o partecipazioni ai costi dei propri figli __________ e
__________, le opposizioni devono pertanto venire accolte.
-
Ai sensi dei
considerandi la signora __________ viene quindi in definitiva condannata a
versare alla __________ l'importo complessivo di CHF 4'630.75 (CHF
4'124.60 premi + CHF 306.15 partecipazioni ai costi + CHF 60.-- spese di
sollecito + CHF 140.-- spese d'esecuzione), di cui CHF 2'263.-- (= 248.10 x 3
mesi + CHF 263.60 x 5 mesi + CHF 200.70 partecipazione __________) in
solidarietà con il marito.
-
Conformemente
alla vigente prassi e giurisprudenza (DTF 107 III 60ss.; DTFA 109 V 49ss.; G.
Eugster, op.cit., nm. 420 e P. Stiicheli, Die Rechtsaffnung, Zurigo 2000, p.
- per gli importi dovuti da un assicurato alla cassa nell'ambito LAMal può
venire concesso il rigetto definitivo dell'opposizione tramite decisione
formale. Per l'importo di CHF 1'789.30 (= CHF 1'488.60 premi
agosto-ottobre 2000 + CHF 200.70 partecipazione __________ + CHF 30.-- spese di
sollecito' e CHF 70.-- spese precetto esecutivo) viene quindi concesso a
__________ il rigetto definitivo dell'opposizione nella procedura d'esecuzione
n. __________ dell'Ufficio esecuzione __________ (PE del 17.8.01; dossier
__________; premi e le partecipazioni famiglia __________ per il periodo
agosto-ottobre 2000). Per l'importo di CHF 2'841.45 (= CHF 2'636.--
premi febbraio-giugno 2001 + CHF 105.45 partecipazione ai costi __________ + CHF
30.-- spese di sollecito e CHF 70.-- spese precetto esecutivo) viene inoltre
concesso a __________ il rigetto definitivo dell'opposizione nella procedura
d'esecuzione n. __________ (PE del 27.8.01; dossier __________; premi e le
partecipazioni famiglia __________ per i mesi febbraio-giugno 2001). (…)"
(Doc. _, pag. 4-8)
1.3. Avverso tale
decisione insorge l’assicurata con ricorso del 21 gennaio 2002 in cui sostiene
di non potere accettare la decisione dell’assicuratore malattia in quanto dal
“26 marzo 1985 vivo in regime di separazione dei beni con mio marito … quindi
non soggetta” alla corresponsabilità per il pagamento dei premi. La ricorrente
ha chiesto l’accoglimento parziale del suo gravame e di ammettere unicamente il
suo obbligo di pagamento dei premi personali.
L’assicuratore
malattia si oppone all’accoglimento del ricorso facendo in particolare valere
che la separazione dei beni non ha conseguenza nel caso concreto. In dettaglio
__________ rileva:
"
(…)
- Almeno
implicitamente viene pertanto riconosciuto dalla stessa ricorrente un obbligo
contributivo per quello che concerne i propri premi e le proprie partecipazioni
ai costi scoperti. Gli stessi ammontano nel caso specifico a CHF 2'167.75
(CHF 744.30 [= CHF 248.10 x 3 mesi, premi agosto-ottobre 2000] + CHF 11348.-
[=CHF 263.60 x 5 mesi; premi febbraio-giugno 2001] + CHF 105.45 [=
partecipazione ai costi per le prestazioni del laboratorio d'analisi speciali
__________ del 6.3.01]). Tale importo, dovuto direttamente dalla signora
__________ in qualità di assicurata della __________ non é stato mai
contestato nell'ambito della presente procedura. Per quello che concerne le
basi legali della richiesta di rimborso dell'importo menzionato rimandiamo agli
art. 61 cpv. 1 e 64 LAMal e alla decisone su opposizione del 21.12.02 (vedi
cons. II.2-8).
(…)
rinviamo, in diritto, alla decisione del
TFA 119 V 26, cons. 4a-5, a G. Eugster, Krankenversicherung, in: SBVR, nm. 337,
e all'art. 166 CC: Secondo l'art. 166 cpv. 1 CC (in vigore a partire 1.1.1988),
infatti, ogni coniuge durante il periodo di vita comune rappresenta l'unione
coniugale per i bisogni correnti della famiglia. La conclusione di un contratto
d'assicurazione malattia obbligatoria risp. il cambiamento d'assicuratore
rappresentano secondo corrente la giurisprudenza "dei bisogni correnti
della famiglia" ai sensi della citata norma (vedi Tuor/Schnyder/Schmid,
op. cit., p. 205, npp. 35 e G. Eugster, op. cit., nm 337, npp 815 con rinvii
alla, giurisprudenza). Con la conclusione di un contratto d'assicurazione
malattia obbligatoria durante il periodo di vita comune un coniuge, oltre che
se stesso, impegna in altre parole automaticamente e per legge
anche l'altro.
-
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla ricorrente tale conseguenza legale é indipendente
dal regime dei beni scelto dai coniugi (vedi DTFA 119 V 21, cons. 4a:
"Bei der Festlegung des Umfanges der ordentlichen Vertretungsbefugnis
eines jeden Ehegatten gemass dem nunmehr geltenden Art. 166 ZGB hat sich der
Reformgesetzgeber im Hinblick auf die neu eingeführte güterstandsunabhängige
Solidarhaftung nicht an die frühere Regelung für den Ehemann, sondern an
diejenige fair die Ehefrau gehalten" e G. Eugster, op. cit., imi. 337:
"Die Ehegatten haften daher für die betr. Prämien unabhängig vom Güterstand
solidarisch"). Dello stesso parere é apparentemente anche l'Istituto delle
assicurazioni sociali del Canton Ticino, il quale nella circolare IAS n. 1/99
concernente le direttive per la richiesta di pagamento allo Stato dei premi
LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione LAMal
segnala al punto 4.8 (dal titolo: "Assicurati coniugati"): "In
situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti dell'altro coniuge, non
entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale (in particolare non é
tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni)".
-
Dagli atti
acquisiti risulta che il contratto d'assicurazione LAMal in base al quale viene
richiesto alla signora __________ il pagamento dei premi e le partecipazioni ai
costi scoperti al signor __________ é stato concluso da quest'ultimo durante
il matrimonio e durante il periodo di vita comune (novembre 1994).
Indipendentemente dal regime matrimoniale scelto in precedenza dai coniugi
__________, con la conclusione di tale contratto il signor __________ ha
pertanto impegnato legalmente nei confronti della __________, oltre che se
stesso, anche sua moglie, __________ (vedi art. 166 cpv. 1-3 CC). Di
conseguenza la ricorrente risulta debitrice solidale dei premi e delle partecipazioni
ai costi del marito nei confronti della __________, come stabilito nella
decisione su opposizione del 21.12.01. (…)" (Doc. _, pag. 3-4)
La
ricorrente ha avuto la possibilità di formulare ulteriori richieste di
assunzioni probatorie (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l'obbligo di __________ di pagare i premi per l'assicurazione
malattia sociale secondo la LAMal, dovuti dalla stessa ricorrente e dal di lei
marito, a titolo solidale, per i periodi da agosto ad ottobre 2000 e da
febbraio a giugno 2001 oltre che per partecipazioni a costi di laboratorio e
partecipazione a spese farmaceutiche. La ricorrente contesta l’obbligo di
pagare premi e partecipazioni riferiti al marito adducendo l’esistenza della
separazione dei beni già dal 1985.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura
l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H.,
inedita).
Il
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è
necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e
quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli
assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva
secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273
consid. 6c).
In caso
di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che
"
1 Se,
nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa
sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la
competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei
premi."
Per l'art. 20 cpv. 1 LCAMal il Consiglio di Stato
designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti
irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla
legislazione federale.
Per il
capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili,
l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Per
l'art. 21 LCAMal l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che
l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di
circostanze che lo giustificano.
Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento
d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva
cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un
certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni
sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma
esclusi gli interessi.
Per il
capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di
procedura.
La cifra
4.8 delle direttive emanate da questo Istituto in data 31 maggio 1999 relative
alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni
alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria prevede in particolare
che
" In
ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato
di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati
coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di
insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto
assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per
contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la
procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.
In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti
dell'altra coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale
(in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni)."
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne tiene tuttavia
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono una interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie.
D'altro
canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.
3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a,
DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tramite le
direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale
che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF
109 V 169 consid. 3b).
2.3 In via
preliminare occorre porre in evidenza che la questione in esame va risolta alla
luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto
delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso
(RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).
2.4. Per l'art.
163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,
"
1 I coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia.
2 Essi
s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni
pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella
professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale
ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione
personale".
Secondo l'art.
166 CCS:
"
1 Durante la
vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni
correnti della famiglia.
2 Per gli
altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
-
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
-
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è
impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi
motivi.
3 Con i propri
atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di
rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche
l’altro."
Il TF e
il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della
famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112
II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale
Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di
un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono
stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della
famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e
giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce dell'art.
166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi
rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF
119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
In sostanza i coniugi che sono nella necessità di
instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della
famiglia – compresa la necessità di concludere una assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione
coniugale, occorre non solo che le obbligazioni contratte servano ai bisogni
correnti della famiglia ma anche che le stesse vengano conchiuse durante la
vita comune dei due coniugi. Il potere di rappresentanza cessa quando sia
sospesa la vita in comune dei coniugi (v. Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer
e Margareta Baddeley, op. cit., no. 363 e segg. pag. 179 e segg.). In concreto
non occorre approfondire la questione a sapere cosa succeda in caso di
sospensione della vita in comune dei coniugi per i debiti contratti nei
confronti dei terzi in buona fede siccome la vita comune dei signori __________
sussiste (doc. _). Si rammenta unicamente il tenore del Messaggio del Consiglio
Federale (1979, no. 215.21 e no. 182) relativo alla modifica della norma in
questione che non risolve la questione mentre la più recente dottrina ritiene
che non debba essere protetta la buona fede del terzo contraente al fine di non
avvantaggiare indebitamente il creditore, da un lato, e per la necessaria
protezione del coniuge del debitore (in questo senso: Gilles Petitpierre et al.
In FJS103 a 106, in particolare 104, Ginevra 1988; M. Stettler, Droit Civil
III, Effets généraux du mariage (art. 159 – 180 CC), Friborgo, 1992, n. 175; C.
Hegnauer e P. Breitschmid: Grundriss des Eherechts, 3. Ed., Berna 1993, n.
18.05; V. Bräm e F. Hasenböhler, Das Familienrecht: Die Wirkung der Ehe im
allgemeinen (art. 159 – 180), commentario zurighese, Tomo II/1c, 3 ed., Zurigo
1993 – 1997, n. 29 ad art. 166; ed altri; contra Henry Deschnaux, Paul-Henry
Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 367)
In
proposito Eugster (op. cit., p. 182 N 817) precisa, rinviando a DTF 119 V 24
consid. 6a che
"
Die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und
damit die solidarische Haftung entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen
Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten Glauben des Dritten. Die Aufhebung des
gemeinsamen Haushalts bedarf keiner richterlicher Bewilligung
(Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46, 18.05)."
2.5 In concreto
__________ ed il marito __________ si sono sposati nel 1968 a __________ (doc.
_) e non è contestato che la vita comune dei coniugi continui ancora.
L'affiliazione alla Cassa malati __________ da parte dei coniugi è del 1994 con
effetto dal 1. novembre di quell’anno (doc. _). I premi chiesti
dall'amministrazione in questa sede si riferiscono tutti ad un periodo
posteriore all’affiliazione e sono maturati durante la vita comune (doc. _).
Alla luce
di questi fatti e delle considerazioni di diritto che precedono la ricorrente
deve essere considerata solidalmente responsabile con il marito per il
pagamento dei premi da questi dovuti all'assicurazione malattia sociale e deve
essere ammesso anche il debito della stessa signora __________ verso la Cassa
per i suoi premi personali (circostanza questa ammessa dalla stessa
ricorrente).
Alla luce
delle summenzionate circostanze il ricorso va pertanto respinto e la decisione
su opposizione impugnata confermata. In effetti la signora __________ non ha
contestato minimamente l’entità dei premi, comunque chiaramente desumibili dai
documenti 2 e 3 prodotti dalla Cassa, e non ha minimamente discusso i conteggi
alla base della richiesta di partecipazione alle spese d’altra parte
sufficientemente esposti nei doc. _ e _ della Cassa.
Alla luce
quindi delle norme del diritto di famiglia e della giurisprudenza in materia,
la cifra 4.8 delle direttive dell'IAS, secondo cui i coniugi rispondono
solidalmente per i premi, deve essere dichiarata conforme alla legge come già
ritenuto da questo TCA in una sentenza 18 maggio 2001 inc. __________ in re
__________.
è quindi responsabile solidalmente con il marito per il pagamento dei premi
arretrati dovuti da questi oltre che per i suoi stessi premi, essendo stato
emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 115 e 149 LEF.
2.6 Pure le
spese addebitate dalla Cassa malati nella decisione impugnata (cfr. in
particolare pagina 12 della decisione su opposizione), possono essere
riconosciute.
Secondo
la giurisprudenza è infatti ammissibile imputare costi di diffida proporzionali
in caso di ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio
diritto, e se vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa
(RAMI 1999 KV 88 p. 440; cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koll er,
Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U.
Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185).
In
concreto la convenuta prevede l'addebito per gli inconvenienti, i costi
d'amministrazione (spese di sollecitazione in caso di ritardo del pagamento dei
premi e della partecipazione alle spese) all'art. 16 litt. c delle CGA relative
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. _).
L'importo
di fr. 30 è inoltre addebitabile al comportamento della debitrice e del di lei
marito ed è adeguato (cfr. RAMI 1999 KV 88 p. 440), pertanto può essere
confermato come d’altra parte lo sono le spese esecutive ritenute
dall’amministrazione in CHF 70.- per ogni esecuzione posta in essere.
Ne
discende che rettamente alla __________ vanno riconosciute, siccome debitamente
comprovate e dovute le seguenti somme:
Con
riferimento all’esecuzione PE __________:
CHF
1'488,60 per premi del 2000 (08 – 10.2000);
CHF
200,70 per partecipazioni __________ (doc. _);
CHF
30.-- per spese sollecito;
CHF
70.-- per spese esecutive
CHF 1'789,30 Totale
Con
riferimento all’esecuzione PE __________:
CHF
2'636.-- per premi del 20010 (02 – 06.2000);
CHF
105,45 per partecipazioni __________ (doc. -);
CHF
30.-- per spese sollecito;
CHF
70.-- per spese esecutive
CHF 2'841,45 Totale
Per
complessivi CHF 4'630,75
Per gli
importi citati deve essere respinta l’opposizione ai PE citati più sopra, e
meglio: per l’importo di CHF 1'789,30 va tolta l’opposizione al PE __________ e
per CHF 2'841,45 va tolta l’opposizione al PE __________, ciò in virtù della
costante prassi e giurisprudenza (cfr. in particolare TFA 109 V 46 e segg. e
TFA 121 V 109). Il fatto che la decisione su opposizione della Cassa postuli il
rigetto dell’opposizione al PE __________ per CHF 1'609,30 è frutto di
manifesto errore, in effetti, alla luce del contenuto di cui al punto 12 delle
motivazioni della decisione su opposizione e considerato come la Cassa chieda
la condanna della ricorrente al pagamento di complessivi CHF 4'630,75 (pari a
CHF 1789,30 + 2'841,45) al dispositivo 2 della decisione impugnata il rigetto
dell’opposizione di cui al PE __________ va concesso per un importo di CHF
1789,30, ciò non costituisce una reformatio in pejus proprio per la condanna
della ricorrente, contenuta nella decisione su opposizione, al pagamento di
complessivi CHF 4'630,75.
Il ricorso va
respinto. Non si percepiscono tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
§ __________
è condannata al pagamento alla Cassa Malati __________ dell’importo di
complessivi CHF 4'630,75.
§§ È
rigettata l'opposizione interposta da __________ ai PE __________ limitatamente
a CHF 1'789,30 ed al PE __________ limitatamente a CHF 2'841,45.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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