AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.84
Data decisione, Autorità:
20.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00084
IR/cd
Lugano
20 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 3 luglio 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
cittadino macedone, dipendente salariato, nato nel 1954, domiciliato a
__________, assicurato obbligatoriamente contro le malattie presso la
__________, ha chiesto la concessione del sussidio
dell'assicurazione malattia per l'anno 2002.
II 28 marzo 2002 l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha respinto la domanda alla luce della mancata
produzione della documentazione attestante la situazione economica.
II successivo 27 aprile
2002 __________ ha inoltrato reclamo contro la decisione amministrativa
indicando di lavorare attualmente e di avere a carico l'attuale famiglia con
reddito che non sarebbe sufficiente. II 3 luglio 2002 l'amministrazione ha
respinto il reclamo con decisione del seguente tenore:
"
(…)
appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso
nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione quale persona separata;
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di
quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM
(accertamento del reddito in caso di separazione o divorzio, in assenza di
tassazione fiscale applicabile), al momento dell'istanza di sussidio risulta un
reddito lordo mensile medio pari a fr. 3'069.75 (tenuto
conto del suo salario lordo mensile medio comprensivo della tredicesima
mensilità e, in deduzione, degli alimenti a suo carico);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile di
fr. 3'069.75 in reddito imponibile giusta gli
artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di
conversione applicabile per l'anno 2002 per le persone sole, risulta un reddito
determinante pari a fr. 28'000.-;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001,
hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non
supera fr. 22'000.-;
decide:
II reclamo contro la decisione del 28 marzo 2002 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è respinto." (cfr. doc. _)
1.2. __________ ha impugnato la
decisione amministrativa presso questo TCA rilevando di versare, a carico del
suo reddito, alimenti per la ex moglie tramite l'Ufficio del sostegno sociale,
di mantenere la signora __________ dalla quale ha avuto una figlia.
L'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia si oppone al gravame con le seguenti argomentazioni:
"
(…)
Trattasi di una situazione in cui risulta applicabile l'art. 67 lett. c) Reg. LCAM, dal momento
che l'autorità fiscale non ha ancora intimato nei riguardi della controparte
alcuna notifica di tassazione quale persona separata.
Inoltre, occorre rilevare come, secondo la costante giurisprudenza
di questo TCA (cfr. sentenza __________) il ricorrente, convivente e con un
figlio minorenne, sia da considerare "persona sola" nel senso
dell'art. 26 lett. b) LCAMal.
Nel caso di specie, il reddito imponibile risultante dalla
conversione del salario lordo mensile medio (*) conseguito nel corso dell'anno
2002 da parte del ricorrente dopo deduzione degli alimenti a suo carico supera
i limiti di reddito determinante che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di
Stato, conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le
malattie per l'anno 2002.
(*) Il calcolo del reddito lordo mensile medio, pari a fr. 3'069.75, risulta dal conteggio seguente:
Reddito lordo 2002 fr. 4'218.25 x 13/12 = fr. 4'569.75
- Alimenti = -
fr. 1'500.00
Totale reddito lordo mensile medio =
fr. 3'069.75
=========
A titolo abbondanziale si specifica che il ricorrente avrà la
facoltà di chiedere la revisione della decisione oggetto della presente
vertenza, non appena sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa
quale persona separata." (cfr. doc. _)
II giudice delegato ha
acquisito documentazione presso l'Ufficio Tassazione di __________ e presso il
Municipio di __________ che ha attestato che il ricorrente è domiciliato in
quel Comune dal 1° febbraio 2001 e vive con la figlia __________ e con
__________. Presso l'Ufficio Cantonale del sostegno e dell'inserimento sociale
è stato possibile accertare che __________ ha tre figli di primo letto __________,
__________ e __________ e che:
"
(…)
Il signor __________ aveva un obbligo alimentare
mensile di fr. 2'235.00 fino al 31.05.1999, fr. 1'450.00 fino al 31.10.1999 e
fr. 1'380.00 fino al 30.09.2002; dal primo settembre 2002, l'importo è di fr.
680.00.
Dopo diverse procedure il debitore ha iniziato ad
effettuare dei versamenti di fr. 1'500.00 in modo irregolare e più
precisamente, dal 14.08.2000 al 17.07.2002 ha effettuato 11 accrediti. L'ultimo
versamento del 19 settembre 2002 è di fr. 800.00.
A tutt'oggi il debito nei nostri confronti
ammonta a fr. 52'639.00."
(cfr. doc. _)
Con successiva
comunicazione l'Ufficio del sostegno ha precisato come i versamenti avvenuti
nel corso del 2002 a tutto settembre ammontano a CHF 6'800.-
e meglio CHF 1'500.- versati quattro volte, la prima
in data 11 gennaio, poi l'11 marzo quindi il 19 giugno ed il 17 luglio 2002. Un
ulteriore versamento è avvenuto il 19 settembre 2002, limitato a CHF
800.- (doc. _). Le risultanze degli accertamenti presso l'Ufficio del
sostegno sono stati trasmessi alle parti con facoltà di prendere posizione in
merito.
II giudice delegato ha
chiesto inoltre all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia se sia stato concesso
il sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie obbligatorie all'attuale convivente del ricorrente
rispettivamente in favore della figlia __________. Anche in questo caso la
risposta è stata trasmessa al ricorrente per una presa di posizione.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,
I 623/98).
Nel
merito
2.2.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni
partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni
economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dall'art
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie
(cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30
LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente
l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
L'espressione
"di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per
l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare
autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dall'art. 31 LCAMal.
Per
il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é
rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di
tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa
all'anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Come
indicato con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
" a)
delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro
reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone
sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria
contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a)
persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole
che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-
secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
I) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Nella presente procedura
appare necessario procedere all'accertamento del reddito, come eseguito
dall'amministrazione, alla luce dell'applicazione della lettera c) del predetto
art. 67 RLCAMal. Va rammentato ancora come, all'assicurato, è data la
possibilità di domandare, se adempiuti i presupposti, la revisione del sussidio
come rammenta l'amministrazione nelle sue osservazioni una volta ottenuta la
decisione di tassazione quale divorziato.
Nel caso concreto, alla
luce dell'art. 67 litt. c REgLCAMal, il reddito lordo cui
ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio
1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della
nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una
sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del
legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante
del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario.
Questo reddito lordo va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 REgLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo
regolamento.
2.3. Va ancora ricordato come
giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:
i coniugi con o senza
figli
i celibi o le nubili con
figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;
il vedovo, la vedova, il
divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria,
con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.
L'art 27
LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul
sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la
persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS
fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
2.4. Nel caso concreto il signor
, divorziato e padre di tre figli avuti dalla moglie,
indica di provvedere al mantenimento di una donna (__________) e di essere
padre di una bambina. L'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha pure riferito
come il ricorrente conviva con la compagna e con la figlia. II giudice delegato
ha interpellato l'autorità comunale di __________ con scritto del 9 ottobre
2002 (doc. _) e la circostanza della convivenza tra padre e figlia è stata
confermata (doc. _). II ricorrente vive in effetti a __________ unitamente alla
figlia __________ nata il __________ 1999. Nella comunione domestica vive pure
la signora __________. Come indicato in precedenza l'art. 25
LCAMal prevede che i divorziati rispettivamente i coniugi separati "con
figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18
anni" costituiscono famiglia. In una sentenza 36.1998.151 in re M. il TCA
ha ritenuto che:
" AI
proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto
irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno
con il padre del bambino.
Basta a fondare una "famiglia" ai sensi dell'art 25
LCAMal la convivenza fra un genitore e un figlio minorenne."
In sostanza quindi per
fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un
rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una
convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di
ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal. Il TCA ha accertato
che la signora __________ e la figlia del ricorrente __________ beneficiano del
sussidio di cassa malati per l'anno 2002. In altri termini nel caso del
ricorrente la sua convivente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono
state considerate quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal.
Nella
sentenza 36.98.151 del 27 agosto 1999 questo Tribunale aveva ritenuto come, in
quel caso, la ricorrente convivesse con un figlio minorenne e fosse quindi
"considerata una famiglia."
Il TCA
aveva ritenuto "del tutto irrilevante" la questione di sapere se la
ricorrente "convivesse o meno" con il padre del bambino ed ancora era
stato ritenuto che "Niente… autorizza l'amministrazione a considerare nel
reddito determinante il reddito del convivente della persona richiedente il
giudizio," ciò con richiamo anche ai dati fiscali.
Il
ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello
in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia ha ottenuto il
sussidio quale famiglia e senza che fosse considerato il reddito del convivente
qui ricorrente.
Nella
sentenza citata del 27 agosto 1999 il TCA aveva in particolare evidenziato:
"
(Nei casi di) convivenza di persone con figli:
l'ICAS - adito con una
richiesta emanante da una "persona
sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria
volta a verificare un'eventuale convivenza - informazione non richiesta nei
formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se
del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto verosimilmente,
considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in particolare contrario
all'art. 25 lett. a LCAMal - come un nucleo familiare unico due persone
conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al sussidio viene
sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le persone sole e la
determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto il reddito del
richiedente."
In altri
termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile
ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la
conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei
sussidi.
Per
l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai
coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei
redditi tra i conviventi.
Ne
discende che, nel caso concreto, il limite di reddito convertito
dal
reddito lordo, sarà di CHF 22'000.--.
2.5. Per l'accertamento del suo
reddito il ricorrente ha prodotto unicamente il contratto di lavoro concluso
con la __________. Da questo documento emerge il reddito lordo mensile ritenuto
dalla cassa di CHF 4'218,25 che, percepito per 13 volte
all'anno, conduce ad un reddito mensile lordo di CHF 4'569,75.
Nella sua determinazione del reddito mensile medio l'amministrazione ha
ritenuto il versamento di CHF 1'500.- per alimenti. Detta
deduzione è avvenuta in sede di calcolo ad opera dell'amministrazione, ciò
ancorché la norma applicabile (art. 72 RLCAMal) faccia riferimento al reddito
lordo quale base di partenza per il calcolo del reddito imponibile. La prassi
amministrativa di dedurre gli alimenti dovuti dall'assicurato secondo il
diritto di famiglia e pagati in maniera provata, appare da condividere in questa
sede. La soluzione contraria avrebbe delle conseguenze socialmente inique.
Infatti le tabelle richiamate all'art. 72 RLCAMal prevedono, in un'ottica
prettamente fiscale, due tipi di contribuenti: i coniugati (con o senza figli)
e le persone sole (senza distinzione in caso di prole o meno). Se venissero
applicate le tabelle per persone sole al reddito lordo di una persona
considerata sola fiscalmente poiché divorziata, celibe o nubile per la
conversione in reddito imponibile del reddito lordo senza la deduzione degli
importi versati in virtù di obblighi di mantenimento derivanti dal diritto di
famiglia o dalla filiazione, il risultato sarebbe un reddito imponibile non
realistico poiché non terrebbe conto dei doveri imposti dagli obblighi di
mantenimento legali. Qualora, per correggere l'anomalia, si volessero invece
applicare le tabelle di conversione per i redditi lordi conseguiti da persone
coniugate la soluzione non sarebbe migliore poiché queste tabelle sono basate
sulla valutazione del reddito di una persona coniugata e considerano comunque i
redditi conseguiti dalla coppia con le deduzioni fiscalmente riconosciute solo
in questi casi. La persona sola che versa degli alimenti all'ex coniuge per sè
o per i figli che vivono con l'altro genitore va trattata differentemente dalla
persona non coniugata che vive sola e senza obblighi di mantenimento ma non può
neppure essere equiparata - con riferimento all'applicazione delle Tabelle di
cui all'art. 72 RLCAMal - alla persona coniugata con o senza prole. Deve quindi
essere ammessa, dal reddito lordo conseguito dalla persona interessata, la
deduzione degli alimenti dovuti in virtù del diritto di famiglia e pagati nel
corso del periodo di calcolo (cfr. 2.2.) come d'altra parte ammesso dal diritto
fiscale. Questo TCA (36.1998.151 in re M.) ha in effetti già evidenziato come:
" ...il
richiamo costante ai dati fiscalmente accertati operato nella legge
e nel regolamento non può che indurre, relativamente
all'accertamento dei redditi, ad un'applicazione analogica dei principali
criteri applicabili in sede fiscale"
Nel
caso concreto dunque a ragione l'amministrazione ha ritenuto di dovere dedurre
dal reddito mensile lordo conseguito dal ricorrente l'importo del contributo
alimentare (in realtà la restituzione dell'anticipo di tale contributo pagato
dallo Stato) cifrandolo però erroneamente in CHF 1'500.-.
II TCA ha infatti accertato che l'ammontare degli alimenti rimborsati dal
ricorrente all'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento nel corso del 2002
sino a tutto settembre 2002 assomma a CHF 6'800.- (per 9 mesi del
2002) pari a - mediamente - un versamento di CHF 755,55
mensili (arrotondato).
2.6. II
reddito mensile lordo ritenuto dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia fissato
in CHF 3'069,75 pari all'introito conseguito sino a tutto
settembre dedotti gli alimenti non verificati e ritenuti versati nello stesso
periodo, il tutto rapportato sulla base mensile, appare errato. In effetti dai
4'569,75 delle entrate occorre dedurre gli importi realmente versati per il mantenimento
dei figli di primo letto dell'assicurato ricorrente. L'importo da ritenere
assomma dunque a CHF 3'814,20. Detto reddito va commutato in reddito imponibile ed occorre verificare
se sia superato il limite di reddito di CHF 22'000.--. II reddito lordo va
convertito secondo le apposite tabelle per persone sole.
2.7. Nel
caso concreto va ritenuto come il ricorrente ogni mese consegua un introito
lordo che va cifrato in CHF 3'814.20. Detto importo
convertito con la tabella per "Persone sole" supera il limite di
reddito per la concessione del sussidio. In effetti il reddito imponibile
assomma a CHF 28'000.-. Il gravame va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono
poste
a carico dello Stato.
3.-
Intimazione alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster