AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2002.79
Data decisione, Autorità:
23.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00079
cs/sc
Lugano
23 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2002 di
__________,
contro
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurato contro le malattie presso la Cassa malati __________.
L'assicurato
è stato oggetto di procedure esecutive numeri __________, __________,
__________ e __________ per l’incasso di premi dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie e premi per coperture complementari dovuti dall'interessato
e dai membri della sua famiglia e si è visto notificare 4 avvisi di
pignoramento per i seguenti importi: fr. 366.30; fr. 394.55; fr. 589.20 e fr.
410.65 (interessi e spese compresi) a seguito delle procedure esecutive
rammentate (doc. _).
I
pignoramenti erano previsti per il giorno di martedì 6 agosto 2002 nel corso
del pomeriggio.
__________ ha impugnato i provvedimenti dinanzi
alla Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello (doc. _ e _),
ed ha adito, il 9 luglio 2002, la Pretura di __________ con una “Istanza di
accertamento dell’inesistenza del debito” con cui ha convenuto la __________
(come appare dal documento _ prodotto dal ricorrente con lettera
accompagnatoria 17 luglio 2002 a questo TCA). Alla Pretura egli ha chiesto di
concedere l’effetto sospensivo “dell’esecuzione erroneamente in atto” e
l’accertamento dell'inesistenza del debito nei confronti della __________ per
fr. 1'760,70, oltre ad altre richieste che non occorre qui esporre. A causa del
mancato versamento dell'anticipo richiesto, la causa è stata stralciata dai
ruoli in data 5 agosto 2002 e l'incarto trasmesso a questo TCA.
Con il suo ricorso al TCA il ricorrente ha
chiesto
l’ "accertamento della nullità della
decisione della Cassa Malati __________ " rilevando come:
" (…)
b) Le Casse
hanno la facoltà di decisione sul rigetto dell’opposizione al PE, ma che detta
decisione __________ però mai è stata intimata all’assicurato - istante
__________, nè per posta raccomandata, nè per posta normale.
(…)
Violando con questo le norme
procedurali LEF da una parte e privando l’istante delle vie procedurali –
giudiziarie, dall’altra parte. Contro la corretta salvaguardia degli interessi
pubblici
c) Ciò comporta l'assenza di un titolo esecutivo, come tale.
d) Ancora a
seguito dell'intimazione dell'Ufficio di esecuzione __________ del 29.05.2002
inerente il mio ricorso del 23.05.2002, la cassa malati __________ non ha
nemmeno risposto, risultante la mancanza di ogni loro osservazione procedurale.
Il che equivale ad accettazione tacita del mio ricorso.
Con la presente mi permetto gentilmente, Onorevoli Signori, di
poter chiedere al vostro Lodevole Tribunale:
-
La
conferma della nullità della decisione cassa malati __________ inerente le
opposizioni dell'istante __________ ai loro precetti esecutivi in questione.
-
Protestate tasse giudiziarie, ripetibili e ogni altre
spese." (Doc. _)
1.2. Al fine di
chiarire la fattispecie il giudice delegato ha acquisito l’incarto della
Pretura di __________ e gli atti dell’UE interessato (_ e _) dai quali sono
state estratte fotocopie. In particolare dall’incarto dell’UE (riferimento
esecuzioni __________ – __________ – __________ – __________) sono state
acquisite copie delle comunicazioni 6 maggio 2002 relative ai PE esecuzioni
__________ – __________ – __________ – __________ con cui l’assicuratore ha
attestato la crescita in giudicato delle decisioni 12 marzo (3 decisioni) e 20
marzo (1 decisione).
1.3. Come
indicato in precedenza __________ ha adito la CEF del Tribunale di Appello con
gravame cui il Presidente della Camera di Esecuzione e fallimenti ha concesso
effetto sospensivo (_).
1.4. In data 19
luglio 2002 il giudice delegato del TCA ha concesso l'effetto sospensivo al
presente ricorso.
1.5. Con scritto
24 luglio 2002 l'insorgente ha osservato:
" (…)
b) Si rinnova le richieste procedurali:
nel senso che, ringraziando altrettanto la Lodevole Camera esecuzione
e fallimenti per i provvedimenti cautelari applicati, il ricorrente arch.
__________, come già specificato sotto punto h) pag. 4 dell'Istanza di
gemellaggio del 08.07.2002, chiede cortesemente a detta Camera di voler, per
favore, accettare le due eccezioni sollevate e ribadite a pag. 5.
Ossia i punti 3. Il
credito di compensazione Fr 5'273.35 a favore del
ricorrente.
Cosa sulla base della mia, sicuramente perfetta e completa documentazione di
prova dovrebbe essere possibile.
- Conseguentemente
all'avvenuto annullamento delle comminatorie di fallimento, altrettanto vengono
pure annullate i 4 avvisi di pignoramento del 12.06.2002 e la rispettiva
procedura di pignoramento.
in quanto, soprattutto il punto 3. concernente e che doveva venir
trattato dalla Lod. Pretura __________, considerata la sicuramente totale
mancanza di un minimo d'imparzialità e, viceversa l'esistenza di totale
imbarazzo di detta Sezione _ nei miei confronti, sulla base delle prove qui
prodotte." (Doc. _)
1.6. Il 30 luglio
2002 l'assicurato ha precisato:
" dopo
di aver ritirato oggi (vedi busta postale in copia allegata) l'incarto, da
parte dell'Ufficio esecuzione di __________, con la presente mi permetto di
farvi notare a quanto segue:
È possibile che io non abbia ritirato le 4
buste __________ (3 scad. 23.03.02 e 1 scad. 29.03.02) e se davvero fosse per
colpa mia vorrei presentarvi le mie scuse.
Siccome e come potete notare dall'etichetta postale, le buste non
sono state respinte, ma non ritirate. Il che vuol dire, o l'avviso di ritiro
della posta era andato smarrito, avendo la bucalettere all' aperto e fuori
casa. Oppure, considerato il mio stato d'animo nei confronti della __________,
dopo tutto quanto successomi e come potete rilevare dai miei due ricorsi del
23.05.2002 e del 08.07.2002 durante tutto il periodo assicurativo, che non mi
sono più ricordato di andare in Posta (le raccomandate senza eccezione e come
la capo Posta gentil Signora __________ vi potrà
confermare le ritiro solo in Posta).
Assolutamente non è però vero, come l'__________ di seguito tenta
di voler far credere: Perché le 4 lettere data 08.04.2002 mai e mai le ho
ricevute. Sono oggi convinto che esse sono state "costruite..."
dalla convenuta, a seguito delle mie istanze, necessariamente...
Mi considero uomo e professionista onesto, preciso e tempestivo e
voi Onorevoli Giudici potete immaginarvi che, se davvero fosse così come oggi e
di seguito la convenuta __________ vuol farci credere, il sottoscritto arch.
__________ (anni 72) si sarebbe dato la enorme pena di copiare alcune centinaia
di documenti e d'impiegare
quasi tre settimane di studi
legali (in assenza dell'avvocato tanto oberato di lavoro ed assente per
vacanze) e di preparare le mie due voluminose istanze menzionate ? ?
Lascio in ogni modo a voi giudicare la credibilità della
__________, non per ultimo sulla base di tutta la mia documentazione di prova
prodottavi. Il fatto che la convenuta abbia trattenuto tre anni di sussidi
cantonali, periodo per il quale premi e fatture supplementari completamente già
erano pagati, questo e quale esempio dice tutto.
Facendo riferimento sul punto 1.2. (1.cpv pag. 3) della decisione
19.07.2002 del Lod. TRIBUNALE CANTONALE DELLE ASSICURAZIONI, visto che la
convenuta neppure ha prodotto l'attestato di ricevuta delle 4 decisioni
inerente mia opposizione - attestato che in questi casi diventa indispensabile
per norma - ecco perchè secondo l'art. 80 LAMal cpv. 2 una notifica
irregolare, come il mio caso, di una decisione non può essere di
pregiudizio all'assicurato, l'__________ usa questi mezzi del tutto
illeciti e condannabili.
Pertanto l'assicurato respinge integralmente il contenuto della
risposta 05.06.2002 qui impugnata, ribadendo tutto quanto in precedenza
sollevato e richiesto.
REPLICA
alle osservazioni 25.07.2002 dell'Ufficio
esecuzione __________
contesto quanto detto con dette osservazioni che il UE abbia agito
correttamente secondo le norme e le leggi vigenti, gli Avvisi di pignoramento
concernente.
Ribadendo quanto detto con il mio ricorso di gemellaggio del
08.07.2002 dal punto b) al punto f) integralmente e quanto
avanzato con le mie richieste a pagina 5." (Doc. _)
1.7. Con risposta
dell'8 agosto 2002 la cassa propone di respingere il gravame e osserva:
"
(…)
La famiglia __________ è stata assicurata alla cassa malati
__________ fino al 31 dicembre 2001 per l'assicurazione obbligatoria secondo
LAMal e per le assicurazioni LCA. Per l'anno 2001 la cassa malati ha inviato i
soliti conteggi dei premi/partecipazioni relativi al periodo gennaio - dicembre
2001.
Nonostante i richiami i premi/partecipazioni non sono stati pagati
e la cassa malati ha notificato al ricorrente i precetti esecutivi n.
__________ - __________ - __________ - __________ e relativi conteggi (Doc. _),
precetti esecutivi contestati dall'assicurato.
Prove: Doc. _
II 12 marzo 2002 la cassa malati invia al ricorrente quattro
decisioni conformi all'articolo 80 LAMal (Doc. _) e relative ai quattro
precetti sopra menzionati.
Dette decisioni non sono state ritirate dal ricorrente (Doc. _.
Prove: Doc. _
Le decisioni formali spedite tramite raccomandata e non ritirate
dal ricorrente, state inviate in data 8 aprile 2002 per posta normale (Doc. _).
II ricorrente non ha ricorso alle decisioni formali e quindi sono
passate in giudicato e la cassa malati ha chiesto la continuazione
dell'esecuzioni (Doc. _), sfociate in seguito nella comminatoria di fallimento.
Prove: Doc. _)
IN DIRITTO
Secondo l'articolo 61 LAMal l'assicurato è tenuto al pagamento dei
premi fintanto dura l'affiliazione. Il pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il
finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal)
La messa a carico dell'assicurato in mora delle spese
amministrative causate dal suo ritardo è stata giudicata dal TFA conforme al
diritto federale (RAMI 1988, p. 431 ss)." (Doc. _)
1.8. Con
osservazioni 14 agosto 2002 l'insorgente rileva:
" di
seguito al suo decreto 9 c.m. per il termine delle mie osservazioni mi limito
a quanto segue, premettendo che, per quanto concerne le prove, l'On. Pretore
__________ della Sezione _ abbia, nel frattempo, consegnato a lei l'intera mia
documentazione, come dalla Signora __________ confermato con il suo decreto del
05.08.2002, qui allegatole in copia. Incarto mio ancora di più importante
perchè, e come da parte mia specificato al Pretore __________ con mia lettera
del 02.08.2002 (a lei fatta pervenire via Fax il 3 c.m.) e che qui pure gliela
riallego in copia, si tratta di documenti originali. Dai quali non
possiedo più nulla, mentre in parallelo a detta documentazione ora in
suo/vostro possesso, soltanto la Camera esecuzione e fallimenti è stata da
parte mia fornita in modo uguale.
Se lei cortesemente vorrà permettermi, considerando quanto specificatole
con le mie precisazioni procedurali del 24.07.2002 da una parte, ed il decreto
5 agosto 02 dall'On. __________, il quale si commenta da sè dall'altra parte...
(sotto "richiamata" e che fa riferimento alla mia lett. 02.08.2002
dalla quale lei già a conoscenza tramite copia Fax), posso per favore pregarla
di voler far controllare detto mio incarto dalla sua segretaria se il tutto
corrisponde alla mia distinta degli allegati a pag. 10-11-12-13 del mio ricorso
23.05.2002 e quello di gemellaggio del 08.07.2002 pag. 6, documenti dai quali
lei ha ricevuto copia con mia istanza del 09.07.2002. Ringraziandola per questo
sentitamente.
Mi dispiace davvero, ma visto l'incarto e le circostanze
accompagnatorie (Sezione _) non penso che sia per colpa
mia.
In fatto ed in diritto:
L'istante ed assicurato __________ contesta integralmente la
risposta 08.08.2002 della convenuta __________, rispettivamente
il suo innegabile tentativo di voler presentare i fatti sotto una
falsa ed inveritiera luce.
Per quanto concerne i richiami per i premi/partecipazioni,
sfociati poi nei 4 precetti esecutivi __________ - __________ - __________ -
_, come già specificato e provato con le mie precedenti istanze
23.05.2002 e 08.07.2002, ivi compresa quella direttamente al vostro Lodevole
Tribunale del 09.07.2002, in considerazione del fatto che, __________ già in
data 15.11.2001 (doc. ) - ossia ancora nel periodo del periodo
assicurato - aveva presentato all' il suo preavviso contabile, quale
credito di compensazione di contropretesa (nel frattempo aggiornato), detti
richiami l'istante-assicurato li ha tutti respinti, con la rispettiva
specificazione alla convenuta __________.
Come sopra indicato, non disponendo più, nè originali nè copia
della mia documentazione di prova, allegata alle varie istanze, e non avendo
più la possibilità di confrontare le mie rispettive distinte con l'incarto,
nella mia "valanga di carta", ho trovato il richiamo della __________
del 11.12.2001, con mia risposta Fax 18.12.2001 che qui le allego.
Per quanto attiene al fatto che, la convenuta abbia inviato all' istante le decisioni sulla opposizione ai precetti
esecutivi, faccio esplicito riferimento a quanto specificato con la mia replica
in data 30.07.2002.
Ribadendo in modo più assoluto e con tutta mia buona fede che
mai e mai dette decisioni mi sono poi state spedite con posta normale, in
data 08.04.2002.
Allegandovi la dichiarazione, con firma originale, della Capo
posta di __________, Signora __________ del 13.08.2002, per quanto concerne il
sistema del mio ritiro delle lettere raccomandate.
Altrettanto le allego 2 foto a colori della mia bucalettere, sita
sul bordo del marciapiede, all'aperto, secondo le prescrizioni postali. Valida
sia per il mio studio che si trova due piani sotto il livello stradale, sia per
il nostro appartamento. Da notare che vi sono due ante libere senza chiave per
pacchi (accessibili a chiunque, laddove delle volte vanno a finire pure lettere
ed altro) oltre alla bucalettere stessa, incorporata nell'anta.
Il fatto e come già detto, di non aver ricevuto dette decisioni
sulla mia opposizione ai PE, ha fatto sì che, e come anche specificato con mia
replica del 30.07.2002, non mi era possibile di presentare regolare ricorso
contro dette 4 decisioni, rilasciate dall'__________ nei miei confronti.
Preparandomi invece, con lavoro ed impegno tanto laborioso di quasi tre
settimane, per la messa insieme e la preparazione dell'incarto, in esplicita
vista di poi sollevare davanti al Giudice le mie eccezioni, con il credito di
compensazione, sulla base di tutti i fatti avvenuti ed appunto provati (LEF
art. 82 cpv. 2).
Ribadendo quanto sottolineato con mia replica del 30.07.2002 che,
seguendo il punto 1.2 (cpv. 1 pag. 3) della decisione del Lodevole vostro
Tribunale, sulla base LAMal art. 80 cpv. 2 nel caso concreto si tratta di
una notifica irregolare, a sfavore dell'istante-assicurato.
È chiaro che, secondo l'art. 61 LAMal
l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto dura l'affiliazione...
Altrettanto chiaro però è che, sulla base CO art. 41 cpv. 1 - art.
23 - art. 24 - art. 28 - art. 398 - art. 399 l'assicuratore ossia
l'__________ deve far fronte alle sue responsabilità per riparare il danno
illecitamente cagionato a altri, nel caso concreto all'assicurato, sia con
intenzione (trattenuta dei sussidi cantonali), sia per negligenza o imprudenza
(tantissime lacune amministrative ecc.).
allegati
-
mia lett. 02.08.2002 all'On. Pretore __________ Sez. _
-
decisione 05.08.2002 Pretore __________ Sez. _
-
richiamo
11.12.2001 __________ e mia risposta Fax 18.12.2001 con rapporto sul retro.
-
dichiarazione
13.08.2002 dalla Capo posta di __________, Signora __________.(firma in
originale)
-
due foto a colori nostra bucalettere all'esterno." (Doc.
_)
1.9. Con scritto
23 agosto 2002 la Cassa rileva:
"
(…)
-
non spetta
all'assicurato fare compensazione di crediti con premi o partecipazioni dovuti.
Fra l'altro i conteggi presentati dal Signor __________ erano totalmente
errati.
-
Le raccomandate
relative alle decisioni sono state inviate e ritornate alla cassa malati
__________ per non avvenuto ritiro. Vedere numero di raccomandata e timbro
dell'ufficio postale. II motivo per cui non sono state ritirate non spetta alla
cassa malati indagare." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Ai sensi
dell'art. 86 LAMal il termine di ricorso all’autorità cantonale è di 30 giorni
e inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione
amministrativa (cfr. anche art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura
amministrativa, PA).
Se
l’ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno
feriale seguente (cfr. anche art. 20 cpv. 3 LPA).
Se tale
termine è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per
cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato
in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12,
pag. 373).
Un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,
l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il
ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di
sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo
(cfr. Condizioni generali della posta "servizi postali", cifra 2.3.7.
dell'edizione di gennaio 2001).
Questa
modalità di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che
un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato
deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente
notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito
(cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid.
4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
La decisione
viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella sfera di
dominio del destinatario.
Irrilevante
é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto
la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo
contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che
necessita una ricezione e non un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 268ss, 286;
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63;
RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2).
2.2. Secondo la
giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe
all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
pag. 61).
Nel caso
in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel
dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella
dell'assicurato (DTF 103 V 66).
Infatti
se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al
destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17
agosto 1993 nella causa G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-
sprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).
2.3. In concreto,
risulta che l'amministrazione ha inviato tre delle quattro decisioni litigiose
il 14 marzo 2002 e la quarta decisione il 21 marzo 2002 (doc. _). Tutte le
raccomandate sono state ritornate alla Cassa in quanto non ritirate.
La Cassa
afferma di aver successivamente trasmesso le quattro decisioni per posta
semplice.
L'insorgente
nella sua replica del 30 luglio 2002 afferma che "è possibile che non
abbia ritirato le 4 buste __________ ", ma aggiunge che "siccome
e come potete notare dall'etichetta postale, le buste non sono state respinte,
ma non ritirate. Il che vuol dire, o l'avviso di ritiro della posta era andato
smarrito, avendo la bucalettere all'aperto e fuori casa. Oppure, considerato il
mio stato d'animo nei confronti della __________, dopo tutto quanto successomi
e come potete rilevare dai miei due ricorsi del 23.05.2002 e del 08.07.2002
durante tutto il periodo assicurativo, che non mi sono più ricordato di andare
in Posta o l'avviso di ritiro della posta era andato smarrito". (doc.
_)
Egli ha
poi ribadito di non aver ricevuto le lettere trasmesse per posta semplice.
Ora, va
rilevato che visto il contenzioso aperto con la propria Cassa malati
l'insorgente doveva sicuramente aspettarsi perlomeno una decisione da parte
della __________. L'assicurato stesso nei suoi allegati fa infatti riferimento
ai suoi numerosi precedenti scritti e fa valere il gran lavoro svolto per
rispondere alle frequenti sollecitazioni della Cassa.
Secondo costante
giurisprudenza, come visto (cfr. consid. 2.1) in caso di invio raccomandato,
una decisione è reputata notificata al suo destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l’invio non è ritirato, l’ultimo dei 7 giorni in
cui esso rimane depositato presso l’ufficio postale.
Il
reclamante fa valere che magari non ha ricevuto l'avviso di ritiro delle
raccomandate.
Ora, è
vero che nel caso in cui il destinatario di una raccomandata contesta di aver
ricevuto l'avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata,
non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si possa escludere
un errore da parte del funzionario postale, che può aver messo l'avviso di
ritiro in un'altra buca lettere o casella postale o che può averlo del tutto
omesso (cfr. Bruno Cocchi e Francesco Trezzini, CPC annotato, 2.a ed., n. 6 b
ad art. 124, pag. 362).
In
concreto, tuttavia, le raccomandate sono quattro e sono state trasmesse in due
date differenti. Ora, appare poco verosimile che l'insorgente non abbia
ricevuto l'avviso di ritiro né per le prime tre raccomandate, né per la quarta
raccomandata e neppure abbia ricevuto le lettere trasmesse per posta semplice
nel mese di aprile. Appare infatti poco probabile che la Posta abbia sbagliato
in tre occasioni nel giro di un mese. Ciò a maggior ragione se si pon mente al
fatto che, come emerge dai documenti trasmessi dalla Pretura, risulta che
l'assicurato ha confermato di aver ricevuto una lettera del 20 marzo 2002 della
__________ (doc. _) e una fattura di rettifica (doc. _), apparentemente
trasmessi per posta semplice.
Nella
presente fattispecie, occorre, dunque, considerare le decisioni impugnate come
notificate al suo destinatario entro fine marzo 2002: il termine posto dall'art
86 cpv. 1 LAMal ha iniziato a decorrere nel mese di aprile, irrilevante essendo
al riguardo il fatto che l'interessato abbia o meno, a quel momento, preso
conoscenza del contenuto della decisione (Pratique VSI 1993 p. 115 consid. 4b,
DTF 113 Ib 297 consid. 2a; DTF 109 Ia 18 consid. 4; 103 V 65 consid. 1b = RCC
1978 p. 61; Gossweiler, Die Verfügung in Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
Tesi Berna 1983, p. 152; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, n. 84 B Ia, p. 280).
Pertanto,
l'ultimo termine utile per la consegna alla posta del ricorso contro tali
decisioni è scaduto prima dell'inoltro della presente istanza del 10 luglio
2002.
L'istanza
tendente all'accertamento della nullità delle decisioni va pertanto respinta e
tutte le considerazioni tendenti alle modifiche delle decisioni sono
irricevibili.
2.4. Nel suo
scritto del 10 luglio 2002 trasmesso al TCA (doc. _), l'assicurato, nel suo
petitum, chiede unicamente "la conferma della nullità della decisione
cassa malati __________ inerente le opposizioni dell'istante __________ ai loro
precetti esecutivi in questione."
Per
contro, nel ricorso trasmesso alla CEF fa valere un credito di compensazione di
fr. 5'273.35, invocando in particolare gli art. 41 seg. CO, nonché l'art. 23
CO, 24 CO, 28 CO, 398 CO e 399 CO (doc. _). Nella precisazione procedurale del
24 luglio 2002 (doc. _) egli ha ribadito la sua richiesta, alla CEF, di
accettare l'eccezione del credito di compensazione di fr. 5'273.35.
Solo con
la duplica del 14 agosto 2002 l'istante accenna alla problematica del
risarcimento danni, affermando che "È chiaro
che, secondo l'art. 61 LAMal l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi
fintanto dura l'affiliazione...
Altrettanto chiaro però
è che, sulla base CO art. 41 cpv. 1 - art. 23 - art. 24 - art. 28 - art. 398 -
art. 399 l'assicuratore ossia l'__________ deve far fronte alle sue
responsabilità per riparare il danno illecitamente cagionato a altri, nel caso
concreto all'assicurato, sia con intenzione (trattenuta dei sussidi cantonali),
sia per negligenza o imprudenza (tantissime lacune amministrative ecc.)."
(doc. _)
Ora, per
costante giurisprudenza, possono di principio essere sottoposti all'esame del
giudice solo i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione competente si sia
pronunciata mediante una decisione vincolante. L'oggetto impugnato è infatti
definito dalla decisione medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una
decisione, non esiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato
(DTF 110 V 51 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Non
essendoci una decisione formale in merito e ritenuto come un ricorso contro le
decisioni del marzo 2002 sarebbe tardivo (cfr. consid. 2.3), la richieste
dell'assicurato fondate sull'art. 41 seg. CO, nell'ambito dell'assicurazione di
base retta dalla LAMal, sono irricevibili.
Va
tuttavia rilevato che la LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia
sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le
assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di
diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla
legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr.
R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de
droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di
assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal
il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove.
Va a
questo proposito rilevato che il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato
della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o
altri rami d'assicurazione, praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal TCA, che
applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
Inoltre
l'art. 1 cpv. 3 della legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale
delle assicurazioni prevede che contro le decisioni concernenti assicurazioni
complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami
d'assicurazione, degli assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della
legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994, è data petizione
al tribunale cantonale delle assicurazioni.
Ora, a
prescindere dal fatto che il credito di compensazione è fatto valere davanti
alla CEF, va rilevato che nella misura in cui la richiesta tende alla
compensazione dei premi delle assicurazioni complementari, essa è priva di oggetto,
non avendo la Cassa inoltrato una petizione con la quale chiede la condanna
dell'assicurato al pagamento dei premi LCA.
Circa la
compensazione con i premi dell'assicurazione di base va invece rilevato che in
una sentenza del 16 luglio 1984 pubblicata in DTF 110 V 183 il TFA ha precisato
che le casse malati riconosciute possono compensare prestazioni assicurative
scadute con crediti di pagamento di quote arretrate. Pari diritto non spetta
agli assicurati. L'alta Corte ha in particolare affermato:
"
3.- Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob auch
der Versicherte eine Forderung der Kasse gegen ihn durch Verrechnung mit seiner
eigenen Leistungsforderung tilgen kann. Kasse und Vorinstanz haben dies
verneint, was die Beschwerdeführer als Rechtsungleichheit rügen.
In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten
Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur
Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich
dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen
gegen dessen Willen nicht durch Verrechnung getilgt werden können. Da die
damals betroffene öffentliche Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung,
somit eines Gemeinwesens, betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der Verrechnung
nicht einverstanden erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch des
Versicherten verneint (Erw. 4 des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980 Nr.
411 S. 125 veröffentlichte Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum
Gegenstand, welcher die Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend
machte, die als Genossenschaft organisiert war. Das Gericht erachtete die
Verrechnung durch den Versicherten hier als zulässig, weil sich die Kasse als
Genossenschaft nicht auf Art. 125 Ziff. 3 OR berufen könne (Erw. 2b des
Urteils).
Diese unterschiedliche Handhabung der
Verrechnungsmöglichkeit, je nachdem ob die Verrechnung gegenüber einer
privatrechtlich oder einer öffentlichrechtlich organisierten Krankenkasse
geltend gemacht wird, vermag indessen nicht zu befriedigen. Bekanntlich weisen
die Rechtsverhältnisse in einer privatrechtlich organisierten Krankenkasse
sowohl zivilrechtliche als auch öffentlichrechtliche Elemente auf. Die
letzteren überwiegen jedenfalls dort, wo es um die der Krankenkasse übertragene
öffentliche Aufgabe geht, nämlich die Durchführung der sozialen
Krankenversicherung durch Erbringung von Leistungen einerseits und deren
Finanzierung durch Beiträge der Versicherten anderseits. In diesem Rahmen ist
es unerheblich, ob eine Krankenkasse privatrechtlich oder öffentlichrechtlich
organisiert ist. Die Rechtsstellung des Versicherten bezüglich seines
Versicherungsverhältnisses darf nicht von der Organisationsform der Kasse
abhängen.
Wie bereits dargelegt, ist in den meisten
Sozialversicherungs- gesetzen des Bundes das Verrechnungsrecht geregelt.
Übereinstimmend wird dieses Recht jeweils nur der Verwaltung eingeräumt; die
gesetzlichen Formulierungen schliessen ein Verrechnungsrecht des Versicherten
aus. Der Grund für diese übereinstimmenden Regelungen liegt darin, dass nur die
Verwaltung befugt ist, Verfügungen zu erlassen, d.h. einseitig und hoheitlich
über Rechte und Pflichten der Versicherten zu befinden (vgl. Art. 5 VwVG). Hieraus ergibt sich die einseitige Zuerkennung
des Verrechnungsrechtes an die Verwaltung. Das hat insbesondere auch für die
Krankenversicherung zu gelten. Würde man in diesem Bereich das
Verrechnungsrecht auch dem Versicherten zugestehen, so hätte es dieser in der
Hand, zunächst von sich aus zu bestimmen, welche Kassenleistungen er für
richtig hält, und damit die Krankenkasse zu veranlassen, eine Beitragsverfügung
zu erlassen, bei der die Beiträge an sich gar nicht streitig sind, sondern eben
die Leistungen. Zudem liegt es im Interesse der Vereinheitlichung des
Sozialversicherungs- rechts, auch in der Krankenversicherung das Recht zur
Verrechnung einseitig nur den - öffentlichen und privaten - Krankenkassen
einzuräumen. In diesem Sinn eist die bisherige Rechtsprechung zu ändern."
(DTF 110 V 183)
In una
successiva sentenza del 15 giugno 1992, pubblicata in RAMI 1992, pag. 138,
l'Alta Corte, in un caso concernente le indennità giornaliere, facendo
riferimento alla giurisprudenza sopra indicata, ha ribadito che pena la
disattenzione del principio della mutualità e la creazione di una disparità di
trattamento difficilmente ammissibile in seno alla cassa malati, solo
l'assicurato che paga regolarmente le quote può pretendere prestazioni.
Infine,
in una sentenza del 30 aprile 1996 il TFA, riferendosi alle sopra citate
decisioni, ha lasciato irrisolto il tema di sapere se al ricorrente fosse
consentito di estinguere un proprio debito invocando la compensazione,
considerato come il credito della cassa era ormai perento (DTF 122 V 331).
La
dottrina, a proposito della compensazione dei premi con le prestazioni dovute
dall'assicuratore malattia, ricorda che, in mancanza di regolamentazione, la
compensazione, nell'ambito della LAMI, poteva essere invocata unicamente
dall'assicuratore e non dall'assicurato. Neppure la LAMal, e la relativa
ordinanza, contengono disposizioni in merito. Secondo la dottrina la precedente
giurisprudenza conserva la sua validità anche nel nuovo regime (Jean-Louis Duc,
Non-paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire et suspension du
droit aux prestations selon la LAMal; compensation dans le cadre de la LAMal,
in Recueil de travaux en l'honneur de la Société Suisse de droit des
assurances, ed. IRAL, Losanna 1997, pag. 469 e seg.).
In queste
circostanze, considerata la giurisprudenza applicabile in concreto e la
dottrina, confermate ancora recentemente dal TCA nella sentenza J. del 23
aprile 2002 (inc. __________) le richieste dell'insorgente tendenti alla
compensazione dei premi scaduti con le pretese avanzate ancora con le
osservazioni del 14 agosto 2002 non avrebbero trovato accoglimento nemmeno se
l'assicurato fosse insorto tempestivamente.
Visto
l'esito del gravame l'effetto sospensivo concesso con decreto 19 luglio 2002 è
revocato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, é respinto.
2.- E' revocato
l'effetto sospensivo concesso con decreto 19 luglio 2002.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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