AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.55
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00055
IR/sc
Lugano
2 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 29 aprile 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 13
ottobre 2001 __________, cittadino italiano nato nel 1954, domiciliato a
__________, coniugato con __________ e padre di __________ nata nel 1986 e di
__________ nata nel 1991, ha chiesto la concessione del sussidio per
l’assicurazione malattia riferita all’anno 2002. Egli ha indicato di essere
assicurato presso la __________, ed ha prodotto la decisione di tassazione
dell’Ufficio di Tassazione (UT qui di seguito) di __________ per il biennio
2001 – 2002 indicante un reddito imponibile di CHF 29'892.- ed assenza di
sostanza.
In data
31 gennaio 2002 la domanda è stata respinta. Avverso tale decisione __________
ha inoltrato reclamo con scritto del 6 febbraio 2002 con cui contesta la presa
in considerazione del reddito conseguito nel 1997 – 1998 ed oggetto della
tassazione nel biennio 1999 – 2000. Il ricorrente ha evidenziato come
successivamente al periodo di computo per la tassazione di riferimento
l’attività lavorativa della moglie si è “più che dimezzata” con l’evidenza che
l’entrata di 5 anni fa non c’è più.
Visto il
reclamo interposto l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha chiesto al
reclamante la produzione della documentazione atta ad accertare i redditi lordi
conseguiti dai coniugi __________ nel corso del 2001.
ha prodotto le attestazioni richieste allestite dalla __________ (salario al
ricorrente di CHF 63'828.- lordi) e dal Municipio di __________ (CHF 10'042,75)
per la signora __________.
Alla luce
di tali accertamenti l’amministrazione ha emesso la decisione 29 aprile 2002
del seguente tenore:
"
(…)
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in
conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del
reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al
reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie
quella relativa al biennio fiscale 1999/2000), al momento dell'istanza di
sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 6'155.80 (tenuto conto
del salario lordo mensile medio da lei percepito comprensivo degli assegni
familiari per due figli e del salario lordo mensile medio percepito da sua
moglie);
Osservato che, dopo conversione del reddito lordo
mensile medio di fr. 6'155.80 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72
REg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie
con due figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 41'000.--;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett.
c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito
determinante non supera fr. 34'000.--;
d e c i
d e:
il reclamo contro la decisione del 31 gennaio
2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è r e
s p i n t o."
(Doc. _)
1.2. Con ricorso
10 maggio 2002 __________ impugna la decisione 29 aprile 2002 dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia presso questo TCA rilevando in particolare:
"
(…)
L'ultima notifica di tassazione in possesso del
ricorrente al momento della richiesta di sussidio è quella relativa al
2001-2002 determinante un reddito imponibile di Fr. 29'892.-- e che risulta
essere nettamente inferiore ai Fr. 34'000.-- del limite che conferisce il
diritto al sussidio per le famiglie, nella fattispecie con 2 figli a carico.
A questo proposito l'art. 30 lett. a LCAMal
stabilisce che "di regola il reddito derminante
risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito
imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più
recente e relativa all'anno di competenza".
Benché il DE del 06.11.2001 stabilisca che per il
sussidio 2002 le basi di calcolo per il reddito determinante siano le
classificazioni dell'imposta cantonale per il periodo 1999/2000, il fatto che
l'art. 30 lett. a LCAMal con l'espressione "di regola" lasci
un margine di manovra all'autorità, nonché la natura e lo scopo stesso del
sussidio, quello "di partecipare al pagamento del premio a carico degli
assicurati di condizioni economiche modeste", dovrebbe permettere di
accogliere la richiesta del ricorrente, le cui condizioni economiche sono
indiscutibilmente modeste per una famiglia composta da quattro persone.
È d'altronde quantomeno discutibile valutare la
situazione economica attuale di una famiglia prendendo quale base di calcolo il
reddito percepito circa un lustro prima. Questo modo di procedere rischia
altresì di trovarsi in antitesi con la ragion d'essere del sussidio
stesso." (Doc. _)
Nelle sue
conclusioni __________ postula la concessione del sussidio per l’anno 2002.
L’amministrazione
si oppone all’accoglimento del gravame con osservazioni che, nella sostanza,
riprendono le motivazioni della decisione impugnata. L’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia evidenzia in particolare che:
"
(…)
Il reddito lordo annuo della parte ricorrente
accertato per l'anno 2001 ammonta complessivamente a fr. 73'870.-- (cfr.
allegati al doc. n° _), il che risulta essere inferiore al reddito lordo del
lavoro esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (reddito lordo =
85'302.-; cfr. doc. _).
Il reddito lordo mensile medio della controparte
ammonta a fr. 6'155.80 (fr. 73'870 : 12) il che, dopo la relativa conversione
in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione
(art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite che conferisce il
diritto al sussidio." (Doc. _)
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e
di domandare l’acquisizione di prove.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste
per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal.
Per il
2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 6.11.2001).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il
Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Per quanto d’interesse nella presente procedura
appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma
del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Va qui evidenziato come la possibilità data
all’amministrazione, nei casi specificatamente fissati dal Regolamento, di
fissare autonomamente il reddito, è complemento della possibilità lasciata
aperta con l’espressione “di regola” all’art. 30 LCAMal che permette così
all’autorità amministrativa di adottare quegli atti adeguati agli scopi che il
legislatore ha voluto conseguire con l’adozione delle norme. Il legislatore ha
voluto fissare i parametri per la concessione del sussidio vincolandoli ad
importi desumibili dalle decisioni di tassazione ma, per evitare l’eccessivo
rigore che tale applicazione dei valori avrebbe potuto causare in caso – ad
esempio – di significativa modifica della situazione economica dell’assicurato,
è stato adottato il correttivo dell’art. 31 LCAMal specificato nel relativo
regolamento d’applicazione.
Nel caso concreto occorre verificare il
sussistere dei presupposti dell’art. 67 litt. m RegLCAMal. Il reddito lordo cui
ci si deve riferire secondo detta norma é quello del 2001 – ossia il reddito
più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il
sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da
considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono i
dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto
con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento.
Occorre
domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede
l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega
del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con
l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Il problema è stato risolto in una recente
sentenza di questo TCA (cfr. STCA del 6 febbraio 2002 nella causa S.,
36.2001.71).
Va subito
rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente
ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge.
La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento
per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.
LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare
l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,
il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione
dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione
temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora
quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI
"dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così
ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle
persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi
specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI
rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza
sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza
finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita
di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata
ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato
nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente
nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono
all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano
una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza 6
febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il
mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della
persona interessata (anzi è stata considerata semmai positivamente per
l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF).
Questo TCA ha quindi considerato come non si
possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente
fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.
Va ancora rilevato che l’esistenza di situazioni
fattuali particolari che impongono particolare esame non possono essere risolte
considerando parametri di valutazione diversi da quelli voluti dal legislatore
rispettivamente dall’esecutivo per delega del legislatore. In altri termini,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel caso concreto, non si può
fare riferimento ad una tassazione diversa da quella prevista, invocando il
principio di proporzionalità o particolari difficoltà di natura economica. In
presenza di una significativa diminuzione del reddito dopo la tassazione di
riferimento occorre far capo alla procedura voluta dal legislatore e quindi
procedere alla verifica del guadagno lordo conseguito ed in caso di diminuzione
rispetto al guadagno lordo ritenuto in sede di tassazione emessa per il periodo
di riferimento, si procederà alla conversione del nuovo e più recente reddito
lordo al reddito imponibile secondo l’utilizzo obbligatorio di specifiche
tabelle. In questo modo appare rispettato, come detto, il principio di
proporzionalità ed anche quello della parità di trattamento (in questo senso la
sentenza TCA 3 giugno 2002 inc. 36.2002.38 in re B.).
2.3. Nel caso
concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che
__________ è stato oggetto di una tassazione per il periodo 1999/2000, che entra
in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del
sussidio della CM. Il reddito imponibile ritenuto dall’autorità fiscale (UT di
__________) è stato superiore al limite di reddito fissato dal DE citato,
circostanza questa che non è contestata nel caso concreto e quindi non sono
rispettati i parametri fissati, per delega del legislatore, dall’esecutivo
cantonale e ricordati sub. 2.2.
Infatti
in sede di tassazione 1999/2000 l'UT ha ritenuto un imponibile di CHF 41'72'35
a fronte di un reddito lordo medio di CHF 85'302.--.
Viste le
motivazioni sollevate dal ricorrente già in fase di reclamo l’amministrazione
ha ritenuto doveroso procedere all’esame del reddito lordo, parametro al quale
ci si deve attenere in virtù del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza
di possibile diminuzione significativa degli introiti per eventualmente
calcolare autonomamente il reddito e convertirlo in virtù delle apposite
tabelle.
Va
rammentato che affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del
reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso
il basso. In una recente sentenza di questo TCA è stato ritenuta importante una
diminuzione del reddito del 16% (cfr. STCA del 31 ottobre 2001, nella causa A,
__________).
Nel caso
concreto il reddito lordo complessivamente introitato dai signori __________
nel corso del 2001 ammonta a:
CHF 63'828.00
__________ CHF
10'042,75
Per
complessivi CHF 73'870,75
Il
reddito lordo ritenuto invece in sede di tassazione nel periodo di riferimento
assomma, circostanza questa rammentata dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
nelle osservazioni al gravame e non contestata dal ricorrente, a CHF 85'302.-
con una diminuzione di CHF 11'432.- ossia superiore al 13%. Si tratta
senz’altro di una diminuzione importante del reddito che imponeva un
accertamento autonomo del reddito conseguito dai coniugi __________ e
successiva conversione dello stesso in reddito imponibile alla luce delle
tabelle volute dall’art. 72 RegLCAMal il cui uso è obbligatorio. Nel caso di
specie con un reddito lordo annuo di CHF 73870.- si ha un reddito lordo mensile
di CHF 6'155,80. Tale reddito convertito secondo le citate tabelle corrisponde
ad un reddito imponibile di oltre 40'000.- e quindi superiore ai limiti, in
precedenza citati, per la concessione del sussidio. La decisione della Cassa va
quindi protetta ed il ricorso va respinto nonostante i rilievi del ricorrente
relativi alla tassazione 2001/2002 che indica un imponibile inferiore ai militi
di concessione del sussidio, reddito imponibile che non può essere preso in
considerazione.
Visto
l’esito del gravame non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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