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Numero d'incarto:
36.2002.53
Data decisione, Autorità:
03.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00053
IR/cd
Lugano
3 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2002 di
__________,
contro
la decisione del 30 aprile 2002 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
che
__________ è assicurato presso la __________ ;
-
che egli
è stato curato presso la Clinica Universitaria di __________ a seguito di un
"Rektumadenokarcinom" per il quale è stato operato il 25.3.1999 e
soffriva (v. lettera 25.6.2001) di "Multisegmentäre Lebermetastasen"
(v. scritto dott. __________ al prof. __________, scritto del 25.6.2001 doc.
_);
-
che con
ricorso 30 aprile 2002 il __________ rileva di avere chiesto all'assicuratore
malattia l'assunzione dei costi (DM 24'000.--) di cura a __________;
-
che,
sempre nel gravame, __________ rammenta di avere chiesto alla cassa una
"Verfügung", decisione, che non è stata emessa prima dell'inoltro del
ricorso;
-
che, con
risposta di causa, la __________ ha così preso posizione:
"
(…)
Ci riferiamo al suo scritto del 7 maggio 2002,
ricevuto l'8 maggio 2002, e le comunichiamo che la lettera del 2.2.2002 del
Signor __________, indirizzata alla nostra Cassa, non figura nel nostro
incarto, ciò che spiega anche il motivo per cui fino ad oggi non abbiamo
emanato nessuna decisione.
In data 25.4.2002, la nostra agenzia di
__________ ha ricevuto la lettera del Signor __________, datata 22.4.2002,
lettera che abbiamo ricevuto a __________ il 26.4.2002. E' solo dopo lettura di
questo scritto che abbiamo appreso che il Signor __________ desidera ricevere
da parte nostra una decisione impugnabile.
Alleghiamo perciò alla presente copia della
nostra decisione inviata al Signor __________. In tal modo, l'obiezione di
denegata giustizia dovrebbe per il momento essere respinta ed il Signor
__________ può ora ricorrere contro la nostra decisione.
Ci auguriamo in tal modo averle fornito un
complemento d'informazioni per il suo incarto." (Doc. _)
-
che,
annessa alla risposta di causa, è stata prodotta copia dello scritto 22 aprile
2002 dell'assicurato e copia della decisione, datata 15 maggio 2002, della
cassa all'indirizzo del __________;
-
che, con
la decisione citata, la __________ ha rifiutato la copertura dei costi di cura
in Germania;
-
che il
giudice delegato ha interpellato l'assicurato con scritto 21 maggio 2002 del
seguente tenore:
"
(…)
la Cassa Malati ha emanato la decisione che Ella
sollecitava. La decisione è stata trasmessa a questo Tribunale con osservazioni
che si annettono alla presente.
La decisione della Cassa rende apparentemente
privo d'oggetto il suo ricorso, la prego di esprimersi in merito entro il
prossimo
27 maggio 2002.
Le rammento invece che contro la decisione della
Cassa è dato il rimedio di diritto segnalato nella decisione stessa
dell'assicuratore malattia." (Doc. _)
-
che il
__________ ha preso posizione in merito con lettera 27 maggio 2002;
-
che, in
diritto, l'art 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione
dell'assicuratore , quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30
giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.
L'assicuratore
deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica
irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.
Le
decisione rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi,
impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso
infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è l'iter
procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni
non accolte o accolte soltanto parzialmente dall'assicuratore.
I
rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente
dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di
disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di
essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su
opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista
dall'art 86 LAMal.
-
che nel
caso di specie quindi la Cassa non ha emanato una decisione prima
dell'impugnativa, agli atti è stata prodotta una copia della decisione 15
maggio 2002 emanata solo pochi giorni prima della presentazione delle
osservazioni al gravame (doc. _);
-
che
l'art. 86 cpv. 2 LAMal prevede che l'interessato può presentare ricorso
nell'ipotesi in cui la Cassa malati non emani, come detto, la decisione o la
decisione su opposizione. Si tratta di un ricorso per denegata giustizia (M.
Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge
fissa, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un
termine di 30 giorni - mentre un termine analogo non esiste per la decisione su
opposizione. In caso di applicazione dell'art. 86 cpv. 2 alla mancata
emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione
speciale, occorre richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in
materia di ritardata giustizia;
-
che nel
caso di specie invece alla Cassa veniva richiesta la semplice formulazione di
una decisione soggetta ad opposizione per la cui emanazione la legge prevede un
termine di 30 giorni. Per di più ciò è avvenuto in un contesto fattuale
decisamente non complesso.
-
che
comunque la Cassa asserisce di non avere ricevuto la lettera di richiesta
dell'assicurato;
-
che nelle
more della procedura l'amministrazione ha emanato la decisione richiesta ed il
ricorso è divenuto quindi privo d'oggetto;
-
che, come
più sopra rilevato, avverso la decisione formale della Cassa all'assicurato è
data facoltà di interporre opposizione (__________utilizza impropriamente il
termine di "reclamo" alla Cassa __________) nel termine di 30 giorni
dalla ricevuta dello scritto 15 maggio 2002. Contro la decisione su
opposizione, se negativa per l'assicurato e se questi lo riterrà, sarà
possibile adire il TCA mediante ricorso di diritto amministrativo ancora una
volta nel termine di 30 giorni.
-
che,
visto quanto precede, in quanto divenuto privo d'oggetto, il ricorso va
stralciato dai ruoli senza carico di tasse spese e senza attribuzione di
ripetibili.
Per questi motivi
In applicazione degli art. 23 LPTCA, 352
cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- In quanto
divenuto privo di oggetto il ricorso è stralciato dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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