AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.4
Data decisione, Autorità:
07.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00004
IR/cd
Lugano
7 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 dicembre 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
è stato, durante gli anni dal 1963 al 1997, diplomatico svizzero presso il
__________ ed in quanto tale assicurato contro le malattie tramite la
__________. I premi dovuti per la copertura assicurativa erano dedotti dal
salario mensile. Il dott. __________, con scritto dell’8 ottobre 2001, si è
rivolto all’Ufficio dell’Assicurazione malattia del DOS (UAM qui di seguito)
chiedendo l’esonero dall’obbligo di assicurazione obbligatoria secondo la LAMal
ritenuto come, in qualità di pensionato del __________, lui e la moglie
sarebbero assicurati a vita sempre tramite __________.
A
sostegno della sua richiesta il ricorrente ha prodotto attestazione della
__________ indicante l’esistenza di copertura per spese mediche e di
ospedalizzazione.
Il 31
ottobre 2001 l’UAM ha respinto la richiesta di esenzione dall’obbligo d’assicurazione
di base ritenendo non adempiute le cumulative condizioni dell’art. 2 cpv. 2
OAMal e non ritenendo applicabile l’art. 6 cov. 3 OAMal. L’UAM ha quindi
fissato l’inizio teorico dell’obbligo d’assicurazione al 1 luglio 1999 fissando
nel contempo l’obbligo per il dott. __________ e per sua moglie __________ di
iscriversi presso un assicuratore riconosciuto nel termine di 30 giorni.
1.2. Con atto del
28 novembre 2001, con il patrocinio dell’avv. __________, __________ si è
aggravato mediante reclamo contro la decisione 31 ottobre 2001. Egli ha
rammentato la sua precedente funzione di funzionario presso il __________ e la
sua attuale condizione di pensionato. Il dott. __________ ha inoltre indicato
applicabile l’art. 6 cpv. 3 OAMal che prevede per gli ex funzionari
internazionali ed i loro famigliari la possibilità di domandare l’esenzione
dall’obbligo d’assicurazione in caso di beneficio di copertura equivalente
presso l’assicurazione malattia della loro primitiva organizzazione.
ha rilevato di adempiere i requisiti di legge essendo assicurato presso la
compagnia __________, collettiva per il personale del __________, equivalente
alla copertura obbligatoria svizzera. Con il reclamo è stata prodotta
attestazione del Segretariato Generale del __________ a firma __________, capo
della divisione della gestione amministrativa e finanziaria degli agenti, da
cui si desume che il ricorrente e la moglie beneficiano:
"
(…)
pour leur couverture maladie de l'assurance
privée souscrite auprès des __________ per l'intermédiaire des courtiers
__________.
Cette assurance maladie est liée au versament de
la pension par l'Organisation à Monsieur __________, sur laquelle est retenu le
montant de la prime à la charge du pensionné." (Doc. _)
ha anche prodotto attestazione della __________
da cui si
desume che la copertura prevede il rimborso per:
"
(…)
frais médicaux encourus par les assurés à la
suite d'une maladie, d'un accident ou les frais de maternité et accouchement
(frais d'hospitalisation et traitement ambulatoire par médecin et spécialiste;
traitement par dentiste: soins dentaires; prothèses dentaires; médicaments;
traitements et exames spéciaux).
La couverture est valable dans le monde entier, y
compris la Suisse."
(Doc. _)
1.3. Con
decisione del 7 dicembre 2001 l’amministrazione adita ha respinto il reclamo di
__________ richiamando i principi voluti dal legislatore alla base della LAMal,
in primis quello della solidarietà tra assicurati, e ricordando come:
"
(…)
2.3
Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 "l membri delle missioni
permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati di
organizzazione internazionali e i corrispettivi familiari
che li accompagnano non sono soggetti all'obbligo
d'assicurazione." L'art. 6 cpv. 3 OAMal prevede che "Gli ex
funzionari di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi
dell'art. 3 capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se
beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente
presso l'assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione".
L'art. 6 cpv. 3 è gerarchicamente subordinato al cpv. 1, che gli è
poziore.
La ratio di
questo disposto regolamentare palesemente è dunque quella di favorire l'ex
funzionario di un'organizzazione internazionale, come pure i rispettivi
familiari, di nazionalità estera, che alla fine del mandato decide di
rimanere su suolo elvetico, purché il nucleo familiare benefici, per le cure in
Svizzera, di una protezione assicurativa equivalente attraverso la "loro primitiva
organizzazione".
Non può dunque rientrare nella categoria di cui all'art. 6 cpv. 3
OAMal il cittadino svizzero che rientra in Patria dopo aver servito in
un'organizzazione internazionale con sede all'estero." (Doc. _)
Evidenziando
quindi come il signor __________ sia cittadino elvetico, già attivo all’estero
per un’organizzazione internazionale, che ha fatto rientro in Svizzera dopo il
pensionamento, l’UAM ha ritenute non adempiute le condizioni per l’esenzione.
ha impugnato dinanzi a questo TCA la decisione dell’amministrazione con le
seguenti argomentazioni:
"
(…)
A mente del ricorrente non risulta giustificata una distinzione
con il suo caso di cittadino svizzero alle dipendenze di un'organizzazione internazionale
con sede estera e già a beneficio di un'assicurazione malattia.
Quanto voluto sostenere dall'autorità di prime cure consiste in
un'evidente flagrante disparità di trattamento tra i domiciliati in Svizzera,
cittadini stranieri di nazionalità estera ex impiegati di un'organizzazione
internazionale ed i cittadini svizzeri ex impiegati di un'organizzazione
internazionale con sede all'estero; i quali non potrebbero, assurdamente,
beneficiare dell'esenzione, contrariamente ai colleghi stranieri.
L'argomentazione relativa al principio di solidarietà sollevata
dall'Istituto delle assicurazioni sociali e sancito dalla LAMal non risulta
essere pertinente, ritenuto che il disposto in narrativa fa comunque
beneficiare lo straniero domiciliato in Svizzera, che ha lavorato per conto di
un'organizzazione internazionale, rispetto allo straniero domiciliato in
Svizzera che ha svolto altre attività professionali in Svizzera.
E' manifesto che con tale disposto vi é in ogni caso una deroga al
principio di solidarietà tra tutta la popolazione residente.
Deroga che si basa sull'appartenenza ad un'organizzazione
internazionale e che deve tornare applicabile, in virtù dell'uguaglianza di
trattamento anche alla fattispecie relativa al signor __________.
II signor __________ adempie sicuramente a tutti i requisiti
imposti dal succitato disposto.
Egli risulta a tutt'oggi sempre assicurato presso
"__________", assicurazione collettiva per i personale del
__________, così come si evince dall'allegata dichiarazione.
L'assicurazione citata copre i casi di malattia ed incidente e la
copertura si estende in tutto il mondo, compresa la Svizzera ed equivale alla
copertura obbligatoria in Svizzera." (Doc. _)
L’amministrazione
si è opposta all’accoglimento dell’impugnativa con osservazioni del 29 gennaio
2002 evidenziando il principio dell’obbligatorietà dell’assicurazione, le
eccezioni previste dalla legge dovendo essere ritenute restrittivamente e da
analizzare con severità. Per l’UAM:
"
(…)
la legge è impostata su rigidi criteri di territorialità. Essa si
rivolge dunque, con meridiana evidenza, alle "missioni diplomatiche
straniere" con sede in Svizzera e parimenti fa riferimento alle
"organizzazioni internazionali" aventi la propria
sede su territorio elvetico.
Ovviamente - né de iure, nè de facto - la LAMal può
estendere il suo potere di intervento - e quindi anche di apprezzamento - su
fatti o situazioni esterni al territorio svizzero'.
(…)
Questa evidenza giuridica, meridiana e fattuale, impone dunque di
limitare l'interpretazione dei concetto di "organizzazione
internazionale" alle sole istituzioni con sede in Svizzera.
(…)
La fattispecie relativa al gravame in oggetto non è rapportabile
ad un'organizzazione internazionale, ai sensi di legge, con sede in Svizzera.
(…)
L'art. 6 OAMal, su cui si fonda la forza dell'atto ricorsuale in
esame, altro non deve essere inteso se non come il disposto che regola, per
delega, l'art. 3 cpv. 2 LAMal. Ma questa delega non è certo illimitata: essa
deve forzatamente essere circoscritta alla ratio stessa dell'art. 3 cpv. 2
LAMal che, come teste dimostrato, limita il suo margine di intervento, per
quanto è di pertinenza del presente gravame, alle sole organizzazioni
internazionali con sede in Svizzera.
Illuminante e conseguente, al riguardo, è il capoverso 1 dell'art.
6 OAMal, dove il soggetto giuridico, a non averne dubbio, deve essere connesso
con la sede in Svizzera, e questo, pacificamente, anche nel caso degli
"impiegati di organizzazioni
internazionali e i corrispettivi familiari che li
accompagnano".
Di transenna si dirà che lo stesso discorso vale per il
"personale domestico" di cui all'art. 6 cpv. 2 OAMal.
(…)
La subordinazione del cpv. 3 al cpv. 1 - come già si è detto
nell'atto di reiezione reclamo, oggetto della presente impugnativa - è tanto
pacifica, quanto palese. Ma non potrebbe essere, per denegatissima ipotesi, che
con la locuzione "gli ex funzionari di
organizzazioni internazionali come
pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall'obbligo
d'assicurazione se beneficiano, per le cure
in Svizzera, di una copertura
assicurativa equivalente presso l'assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione", il Consiglio
federale abbia a intendere anche persone già al servizio di organizzazioni
internazionali con sede all'estero?
Di certo no." (Doc. _)
Al
ricorrente è stata concessa facoltà di proporre ulteriori prove. Visto il
silenzio del ricorrente il giudice delegato ha chiesto specificatamente la
produzione di elementi a comprova dell’obbligatorietà della copertura
assicurativa di cui beneficia il ricorrente, ossia sua imposizione in virtù del
diritto pubblico straniero. Al ricorrente è stata chiesta inoltre la produzione
delle norme del diritto pubblico straniero cogenti anche per gli ex funzionari
non più collaboratori della __________ e domiciliate in paesi non membri della
CE.
Con
scritto 18 marzo 2002 il ricorrente ha trasmesso al TCA una attestazione del
Segretariato generale del __________, a firma di __________ della Divisione
delle risorse umane da cui si desume che __________ beneficia per la sua
copertura medica “primaire et complémentaire” di una assicurazione privata
“obligatoire souscrite auprès … __________ par l’intermédiaire de __________ ”,
con valenza anche per la moglie. Il ricorrente non ha prodotto le norme
giuridiche richieste dal giudice delegato.
In
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se il ricorrente e la moglie avevano un obbligo di
affiliazione ad una Cassa Malati svizzera sin dal loro rientro in Svizzera e
meglio dal 1 luglio 1999 come ritenuto dall’UAM.
Secondo
l'art. 3 LAMal
"
1 Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione
del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo
prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera".
L'art. 1
OAMal precisa in proposito che
"
1 Le persone
domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile
svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della
legge."
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue
relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza
citata; DTF 123 III 100).
L'art. 5
LAMal prevede poi che
"
1 Se
l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate
nell’articolo 3 capoverso 3."
Per
l'art. 7 OAMal infine
"
1 I cittadini
svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero
come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi
dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi
dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo
degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione
inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio."
2.2. In DTF 125 V
76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le
persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio
dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che
non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata
e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora
valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica
dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli
abitanti.
Nel caso
di specie il dott. __________ risulta, all’inizio dell’obbligo assicurativo
ritenuto dall’UAM (ossia al 1 luglio 1999), residente in Ticino con domicilio a
__________. Egli, unitamente alla moglie __________, soggiaceva quindi di
principio all’obbligo assicurativo. La circostanza non è d’altra parte
contestata dal ricorrente che ritiene comunque di adempiere i presupposti
legali per una esenzione.
2.3. Ritenuta
formalmente l’esistenza di un domicilio in Svizzera ed in particolare in Ticino
da parte del ricorrente va ora esaminato se egli era astretto all’obbligo di
assicurazione. Va quindi esaminato se la situazione giuridica di __________
rientrava nel novero delle eccezioni legali all’obbligo di assicurarsi imposto
dalla LAMal.
L'art. 3
cpv. 2 e 3 della legge da infatti facoltà al Consiglio Federale di prevedere
eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono
godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di
organizzazioni internazionali e di Stati esteri (art. 6 OAMal), rispettivamente
per le persone obbligatoriamente assicurate
contro le malattie in virtù del diritto estero, se l’assoggettamento all’assicurazione
svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 2 OAMal).
In altri
termini il ricorrente, con il gravame in discussione, pone sostanzialmente due
quesiti specifici da analizzare in questa sede. Da un lato egli sostiene di
potere beneficiare di un esonero dall’obbligo di assicurazione poiché dati gli
estremi di cui all’art. 6 cpv. 3 OAMal, ciò per il fatto di essere pensionato
di un’organizzazione internazionale. In secondo luogo egli ritiene
implicitamente di potere essere posto al beneficio dell’esonero di cui all’art.
2 cpv. 2 OAMal alla luce della copertura esistente presso la __________ di cui
è cenno nelle considerazioni di fatto.
2.4. Va anzitutto
analizzata l’ipotesi di cui all’art. 6 OAMal. Questa norma prevede, al suo capoverso
1, una liberazione automatica dall’obbligo assicurativo per i membri delle missioni diplomatiche, delle
missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati
di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li
accompagnano, ciò contrariamente a quanto avviene invece per l’ipotesi
di cui all’art. 2 cpv. 2 OAMal e quella dell’art. 6 cpv. 3 OAMal che impongono
specifica richiesta di esonero dall’obbligo di affiliazione all’autorità
cantonale amministrativa competente (in questo senso Gebhard Eugster,
Krankenversicherungsrecht in Schw. Bundesverwaltungsrecht, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea/Ginevra e Monaco, 1998, pag. 9 e 10 ai punti 15-17).
L’ordinanza prevede sostanzialmente che gli impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari
che li accompagnano non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. La ratio
della regola vuole comunque che si tratti di presenza dei funzionari in
territorio elvetico, ciò per il chiaro riferimento ai “membri delle missioni
diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in
Svizzera” contenuto nella norma.
Queste persone beneficiano infatti dell'esenzione. In effetti unicamente la
presenza in Svizzera delle organizzazioni diplomatiche ed internazionali (in
senso lato) permettere di non avere obbligatoria applicazione della LAMal per
la quale vige il principio di solidarietà tra gli assicurati, siano essi
svizzeri domiciliati o stranieri al beneficio di permesso di dimora come
evidenziato alle considerazioni che precedono (si veda in particolare il
Messaggio del Consiglio Federale concernente la revisione dell’assicurazione
malattia del 6 novembre 1991 alle pagine 96 e 97 punto 2.1).
A
maggior ragione la norma vuole esenzione per i familiari che accompagnano il
funzionario o impiegato dell’organizzazione internazionale rispettivamente per
il collaboratore di missioni diplomatiche, missioni permanenti e sedi consolari, all’interno del nostro paese, e solo per il
caso di compresenza in Svizzera del familiare. D’avviso di questo TCA la norma
non può trovare applicazione per il caso di membro della famiglia – residente
in Svizzera - dell’impiegato dell’organizzazione internazionale che invece
risiede e vive all’estero mancando palesemente la condizione dell’accompagnamento
voluta dalla norma. Nemmeno può essere data la possibilità di esenzione
dall’obbligo per il dipendente dell’organizzazione internazionale all’estero.
Nel
caso concreto __________ si rifà all’art. 6 cpv. 3 OAMal secondo cui:
"
Gli ex funzionari di organizzazioni
internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2
sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le
cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l’assicurazione
malattie della loro primitiva organizzazione.”
Non
vi è dubbio, d’avviso di questo TCA, che la norma vuole permettere una
continuità nell’esenzione per il funzionario dell’organizzazione internazionale
situata in Svizzera (art. 6 cpv. 1 OAMal) quando questi cessa di essere attivo
e si trattenga in territorio elvetico. Il capoverso 1 della norma regola il
principio generale secondo cui, come detto, i funzionari delle rappresentanze
diplomatiche, consolari e delle ambasciate in Svizzera rispettivamente delle
organizzazioni internazionali in Svizzera – e la precisazione territoriale pur
non essendo esplicitata dalla norma è doverosa non potendo una norma del
diritto elvetico regolare i rapporti di diritto relativi a personale di
organizzazioni internazionali con la loro sede all’estero - sono esentati
dall’obbligo fissato dalla LAMal di essere coperti per l’assicurazione di base.
La LAMal – che, come visto, obbliga ogni cittadino domiciliato in Svizzera ad
essere assicurato – esclude specificatamente (e senza che ciò debba fare
oggetto di domanda specifica) i funzionari delle organizzazioni internazionali
da tale obbligo purché dette organizzazioni abbiano la loro sede in Svizzera,
ciò in ragione dello statuto particolare del diplomatico rispettivamente del
membro dell’organizzazione internazionale.
Il
capoverso 2 della norma recita che:
"
Il personale domestico dei membri delle missione
diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come
pure il personale domestico degli impiegati di organizzazioni internazionali è
soggetto all’assicurazione obbligatoria se non è assicurato nello Stato del
datore di lavoro o in uno Stato terzo.”
L’esenzione
viene quindi estesa anche al personale domestico dei funzionari delle organizzazioni
internazionali. La volontà del legislatore è di proteggere l’unità della
famiglia, in una accezione vasta, in ragione – come detto - dello statuto
particolare del diplomatico rispettivamente del membro dell’organizzazione
internazionale. La regola posta dal capoverso 2 dell’art. 6 non pone il
principio dell’esenzione automatica ma pone il principio dell’esclusione dalla
cerchia degli assicurati a richiesta della parte interessata, ciò al fine di
considerare le situazioni giuridiche particolari del personale svizzero,
domiciliato in Svizzera, e non strettamente collegato al funzionario
internazionale rispettivamente alla rappresentanza straniera in Svizzera.
2.5. Come
detto quindi il capoverso 3 dell’art. 6 OAMal prevede per gli ex funzionari di
organizzazioni internazionali con sede in Svizzera la possibilità di domandare
l’esonero dalla cerchia degli assicurati obbligatori. Il ricorrente non adempie
manifestamente detta condizione. Egli infatti è stato attivo a __________ in
seno al __________ terminando la sua collaborazione con il pensionamento del
1997. L’art. 6 OAMal non torna applicabile siccome __________ è rientrato in
Svizzera quale ex funzionario di una organizzazione internazionale all’estero.
2.6. Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio
federale ha emanato, come indicato in precedenza, l'art 2 OAMal che prevede, a
domanda, l’esenzione dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente
assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento
all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano
di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (in questo
senso TFA 29 giungo 2000 in re W.).
Le
condizioni cumulative per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le
seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera;
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal;
- doppio
onere finanziario.
Con tale
disposto si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona
tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a
farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con
obbligo del pagamento dei premi, ciò a condizione che l'assicurazione estera
offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
A questo
proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc. 33/999),
il TFA ha osservato quanto segue:
" ...
une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le
ressortissant étranger est obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du
droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR , 1998,
n. 15)..." (STFA cit. consid 3b).
Il TFA ha
ancora rilevato (STFA 29 giugno 2000 in re EZ) che il carattere obbligatorio
dell’assicurazione
"
… non è fine a sé stesso, bensì un istrumento
destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del
legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le
eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all’obbligo
assicurativo, dalla comunità di persone solidali” (STFA cit. pag. 5)
Giusta l’art. 2 cpv. 2 OAMal la possibilità di
assicurarsi facoltativamente all’estero è esclusa a motivo della possibile
facile elusione del carattere obbligatorio dell’assicurazione svizzera (v. RAMI
2000 no. KV pag. 20 c. 4c citata in STFA 29 giugno 2000 cit., Eugster, op.
cit., no. 15 in fine e nota 37 a pag. 9). Per quanto attiene ai problemi
suscettibili di porsi nel caso di persone anziane al beneficio di
un’assicurazione facoltativa estera il TFA ha evidenziato (in STFA 29 giungo
2000 cit. loc. cit.) che la copertura straniera può essere sospesa
rispettivamente trasformata temporaneamente in un’assicurazione complementare a
quella obbligatoria svizzera (RAMI cit. pag. 21 c. 4 d)
In merito
alla possibilità di far compenetrare un’assicurazione estera obbligatoria ed
una facoltativa sempre straniera il TFA ha osservato come:
" cc)
La ricorrente sostiene pure che il requisito dell'affiliazione ad
un'assicurazione obbligatoria all'estero dovrebbe essere considerato adempiuto
tramite l'integrazione delle due menzionate assicurazioni olandesi, di cui una
è obbligatoria.
Anche questa censura dev'essere disattesa.
Infatti, al proposito occorre rilevare che, in occasione della recente
revisione dell'art. 2 OAMal, il Consiglio federale ha ritenuto non dover
integrare nel nuovo testo dell'ordinanza il cpv. 6 del progetto di revisione
dell'OAMal posto in consultazione, il quale riguardava, appunto, i casi
particolari costituiti da certe persone anziane o malate coperte in maniera
estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a
cui si aggiunge un'assicurazione privata (procedura di consultazione relativa a
un progetto di revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie,
del 25 novembre 1996)."
A proposito
del pagamento dei premi sempre il TFA, in una sentenza 11 ottobre 2000, in un
caso relativo a cittadini statunitensi al beneficio di copertura assicurativa
senza necessità di corresponsione diretta di un premio ma dipendente da servigi
resi all’ente pubblico e con la constatazione dei costi assunti dalla compagnia
assicurativa medesima, non ha considerato adempiute le condizioni dell’art. 2
cpv. 2 OAMal.
Per quanto
attiene invece all’equivalenza della copertura assicurativa va rammentato
quanto indicato da Eugster (op. cit., nota 35 pag. 9):
"
Gleichwertig ist eine ausländische Versicherung,
wenn sie die Kosten ambulanter, teilstationärer und stationärer Behandlung
sowie des Aufenthalts auf der allgemeinen Abteilung eines öffentlichen Spitals
in der Schweiz oder in einer schweizerischen teilstationären Einrichtung im
wesentlichen voll deckt."
2.7. Nel
caso concreto non occorre particolare esame circa l’equivalenza delle
prestazioni od il doppio onere causato dall’obbligatorietà dell’assicurazione
secondo la LAMal con quella cui il ricorrente è assicurato presso la
__________. Difetta manifestamente la condizione dell’obbligatorietà della
copertura assicurativa offerta al ricorrente, da ricondurre ai servigi da
questi resi alla __________ durante la collaborazione. __________, per il
tramite del proprio patrocinatore, è stato invitato dal giudice delegato a
volere produrre elementi comprovanti l’obbligatorietà della copertura estera
come esatto dalla norma legale. Con scritto del 18 marzo 2002 il ricorrente ha
prodotto attestazione manifestamente insufficiente da cui si desume
esclusivamente l’esistenza di una copertura “privée” ossia privata. Il termine
“obligatoire” utilizzato nello scritto non appare chiaramente riferito
all'esistenza di un obbligo derivante dal pubblico straniero dovendosi
intendere con tale termine i rapporti contratti in virtù del diritto delle
obbligazioni (non va infatti dimenticato che la copertura assicurativa è
privata come attesta il dott. __________). __________ è stato invitato a volere
produrre le norme del diritto straniero che imponessero la copertura
assicurativa anche per gli ex funzionari residenti fuori da paesi del
__________. L’invito è rimasto inascoltato e l’attestazione prodotta non
comprova l’esistenza di un obbligo giuridico cogente per il ricorrente e la di
lui moglie, di essere coperti contro il rischio di malattia. Mal si vede poi tale
imposizione, tra l’altro lasciata gestire a società privata con copertura
privata eseguita tramite intermediari, per un cittadino elvetico e comunque
domiciliato al di fuori di paesi del __________, ed imposta unicamente in virtù
di pregressi rapporti di natura professionale.
2.8. Nel caso
concreto quindi __________, e la moglie __________, non possono beneficiare, a
fronte di specifica domanda, dell’esonero dall’obbligatorietà dell’affiliazione
ad una Cassa Malati riconosciuta in Svizzera in virtù dell’esistenza di
copertura assicurativa imposta dal diritto estero. Se ne deve concludere che il
ricorrente aveva un obbligo di assicurarsi a partire dalla costituzione del
domicilio in Svizzera.
2.9. Nella
decisione impugnata l’UAM ha ritenuto l’inizio teorico dell’assicurazione a
partire dal 1 luglio 1999 e tale circostanza non è contestata dal ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente e
senza riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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