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Numero d'incarto:
36.2002.22
Data decisione, Autorità:
30.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00022
IR/sc
Lugano
30 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 17 gennaio 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
cinquantunenne domiciliata a __________ assicurata obbligatoriamente contro le
malattie presso la __________ e madre di una bambina di quasi 11 anni di nome
__________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi
della Cassa Malati per l’anno 2002 mediante richiesta del 23 agosto 2001. Con
l’istanza è stata prodotta una copia della decisione di tassazione del 30
ottobre 2000 relativa al biennio 1999/2000 da cui si desume un reddito
imponibile di CHF 35'504.- e copia delle polizze di assicurazione malattia.
L’Ufficio
dell’assicurazione malattia ha respinto la richiesta di sussidio con decisione
del 30 novembre 2001 avverso la quale l’assicurata ha interposto reclamo il 17
dicembre 2001. Nelle more della procedura avviata la signora __________ ha
prodotto all’amministrazione copia della decisione di tassazione per il periodo
ordinario 2001 – 2002 emessa il 10 dicembre 2001 da cui si desume un reddito
imponibile di CHF 30'178.-.
Con
decisione del 17 gennaio 2002 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM qui di
seguito) ha respinto le richieste dell’assicurata con la seguente
argomentazione:
"
ritenuto che, con Decreto esecutivo del
06.11.2001, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per
l'anno 2002, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle
classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000,
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di
competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica
di tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile pari a fr. 35'504.-, da
cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta
cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta
cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le
famiglie), un reddito determinante di fr. 36'000.-;
considerato che, in applicazione dell'art. 1
lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito
determinante non supera fr. 34'000.-." (Doc. _)
1.2. __________
si è aggravata a questo TCA con ricorso del 10 febbraio 2002 in cui evidenzia
sostanzialmente che successivamente alla decisione di tassazione relativa al
periodo 1999/2000 l’ufficio di tassazione competente ha emanato la decisione
relativa al periodo di tassazione 2001/2002 da cui si desume una diminuzione
importante del reddito imponibile, al di sotto dei parametri minimi per la
concessione del sussidio.
L’Ufficio
dell'assicurazione malattia propone la reiezione del gravame rilevando come nel
concreto caso ci si debba riferire ai dati fiscali ordinari che non permettono
la concessione del sussidio richiesto.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi sulla risposta di causa
e di proporre l’acquisizione di nuove prove (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del Consiglio di Stato l’esecutivo cantonale ha, in forza
dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie per
l’anno 2002 (cfr. art 1 lett. c D.E. 6 novembre 2001).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2002 (come nel caso in esame, ma anche per l’anno 2001), il Consiglio di Stato
ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per
l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione
intermedia più recente e prossima all’anno di competenza.
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31
LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante,
secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. Nel caso in
esame va subito rilevato come, nonostante la signora __________ si sia vista
notificare una decisione di tassazione recante un reddito imponibile di poco
superiore ai CHF 30'000.- per il biennio 2001/2002, il guadagno medio ritenuto
per il periodo di calcolo di questa tassazione è maggiore rispetto al guadagno
medio del periodo di calcolo della tassazione precedente e che serve da
riferimento come al DE 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato (art. 1 litt. a).
Non torna quindi applicabile un accertamento autonomo del reddito da parte
dell’amministrazione. A ragione l’Ufficio dell'assicurazione malattia indica
come ci si trovi confrontati con un caso ordinario e ci si debba riferire alla
tassazione ordinaria 1999/2000 rispettivamente alla tassazione intermedia più
recente e prossima all’anno di competenza.
Nel caso
concreto l’Ufficio di Tassazione ha determinato, per il periodo di base
1999/2000, il reddito imponibile relativo alla signora __________, reddito che
supera (arrotondato al mille franchi superiore) i limiti per la concessione del
sussidio.
indica nella decisione di tassazione del 10 dicembre 2001 relativa al periodo
di tassazione 2001/2002, che fissa un imponibile di poco superiore ai CHF
30'000.-, la tassazione cui ci si deve riferire. Tale assunto non può essere
seguito. La legge, che va interpretata secondo il suo senso letterale,
specifica chiaramente che la tassazione di riferimento è quella del biennio
1999/2000 e che unicamente in presenza di una tassazione intermedia
relativa all’anno di riferimento ci si debba rifare alla stessa. La tassazione
intermedia interviene unicamente in casi particolari specificatamente previsti
e solo per salvaguardare situazioni speciali il legislatore ha indicato la
possibilità di riferirsi alla stessa.
In virtù
della Legge Tributaria di regola il reddito imponibile è infatti calcolato in
base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt.
43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
· per l'imposta federale
diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla
fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
· per l'imposta
cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT
1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT). La base di calcolo temporale applicabile
ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia
(artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di
reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2
LT 1994).
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede
(ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in
presenza di ben precisi presupposti, ci si scosta da tale presunzione e si
impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale
(Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di),
Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und
Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten
Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278). Si procede dunque ad una tassazione
intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT 1994).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione
intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei
rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
Nel caso
concreto quindi l’autorità di tassazione non ha proceduto, non rilevandone gli
estremi, ad eseguire una tassazione intermedia, d’altra parte l’assicurata non
invoca in fatto neppure i motivi che avrebbero dettato tale necessità
procedurale. __________ non può chiedere che sia considerata una tassazione
ordinaria per un periodo fiscale diverso da quello fissato dal Consiglio di Stato
siccome a lei più favorevole.
Come
evidenziato in precedenza non sono neppure dati in concreto gli estremi per una
determinazione autonoma del reddito da parte dell’Ufficio dell’assicurazione
malattia, tale da essere poi convertito secondo le apposite tabelle il cui uso
è obbligatorio. Il riferimento voluto dal Consilgio di Stato alla tassazione
1999 – 2000 appare, nel caso concreto, penalizzante per la ricorrente ma al
giudice delle assicurazioni sociali non è consentito fare riferimento ad altro dato
fiscale, diverso da quello contenuto nel decreto esecutivo citato.
La
decisione dell’Ufficio dell'assicurazione malattia è quindi corretta e va
protetta in questa sede. Il ricorso è da respingere.
La
reiezione del gravame non comporta carico di tasse e spese alla ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
10 febbraio 2002 formulato da __________ é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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