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Numero d'incarto:
36.2002.19
Data decisione, Autorità:
04.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00019
IR/sc
Lugano
4 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 31 gennaio
2002 formulata da
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato che, - con atto 31gennaio/1
febbraio 2002 __________, con il patrocinio dell’avv. __________, ha adito il
TCA con petizione con cui postula la condanna della __________ al pagamento di
CHF 177'417,50 oltre interessi,
-
con la
sua impugnativa __________ osserva di fondarsi sul contratto d’assicurazione
collettiva malattia ai sensi della LCA;
-
con
lettera del 4 febbraio 2002 la patrocinatrice dell’attore, richiamato l’art. 75
LCAMal ed alla luce dell’art. 47 LSA, ha comunicato a questo TCA di ritirare il
gravame stante l’incompetenza del Tribunale;
-
giusta
l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente
a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle
parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli
assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMal.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre,
contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono
rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla Legge federale sul
contratto assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi
di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari.
Per la
prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e
segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Secondo
l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996)
"
le contestazioni degli assicuratori tra loro,
con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione
praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni;"
-
nella
misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o
le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una
competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal;
-
nel caso
concreto la __________ convenuta in causa non é Cassa malati riconosciuta dalla
Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore autorizzato ad
esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13
LAMal (in questo senso non compaiono nell’apposita lista allestita dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali con valenza al 1 gennaio 2002, v. anche il
sito dell’UFAS in Internet);
-
ne
discende che l'attività della società assicurativa convenuta non sottostà a
tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di
questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
-
la
__________ essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei
confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi
conclusi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione, potranno essere convenute dinanzi alle autorità
giudiziarie ordinarie;
-
La
petizione in esame non poteva quindi essere giudicata da questo TCA in assenza
di competenza rationae materiae come rettamente rilevato dalla patrocinatrice
del signor __________ che ha ritirato la petizione in uno con la domanda
d’assistenza giudiziaria con lo scritto 4 febbraio 2002. Ciò permette, senza
ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di
tasse e spese.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3
LPA
dichiara e pronuncia
1.- La causa è stralciata
dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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