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Numero d'incarto:
36.2002.139
Data decisione, Autorità:
12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2002.139
IR/cd
Lugano
12 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2002
di
contro
la decisione del 11 novembre 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 5 giugno
2002 __________ e __________ (nata __________) __________, 1966 rispettivamente
1970, salariati, hanno postulato la concessione del sussidio per far fronte al
pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per
l'anno 2002.
I signori
__________ hanno indicato, oltre al loro, il nominativo del loro figlioletto
__________, 1999.
La
richiesta di sussidio è stata accompagnata da una lettera in cui i signori
__________ hanno indicato nel __________ 2002 la data del loro matrimonio.
L'istanza è stata accompagnata dalla produzione di un conteggio paga della
moglie, attiva presso il __________, dal conteggio del salario del signor
__________, attivo presso la __________, e riferito al mese di gennaio 2002,
nonché dalle polizze della Cassa Malati.
1.2. In
precedenza __________ il 21 novembre 2001, aveva - a sua volta - chiesto la
concessione del sussidio per l'assicurazione malattia obbligatoria per l'anno
2002, indicando correttamente l'esistenza dell'allora compagno (ora marito) e
del figlio.
Il 31
gennaio 2002 la domanda di sussidio di __________ è stata accolta.
1.3. Con scritto
16 luglio 2002 l'ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato alla signora
__________ (che ha sottoscritto la domanda di sussidio rammentata al precedente
punto 1.1. formulata per il nucleo famigliare) il nuovo calcolo del sussidio
concedendo lo stesso sino al 28 febbraio 2002.
1.4. Con scritto
29 ottobre 2002 la signora __________ si è di nuovo rivolta all'Ufficio
dell'assicurazione malattia chiedendo la revisione della decisione rilevando
l'avvenuto licenziamento con il 1° novembre 2002.
A
comprova della sua istanza di revisione __________ ha prodotto uno scritto 1
ottobre 2002 di __________ gerente del __________.
1.5. In data 11
novembre 2002 l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto la domanda di
revisione con le seguenti motivazioni:
"
(…)
vista ed esaminata l'istanza di revisione della nostra decisione
negativa del 31.07.2002 in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per
l'anno 2002;
appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso
nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione quale "nucleo
familiare" a seguito del matrimonio avvenuto in data __________.2002;
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di
quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM
(accertamento del reddito in caso di matrimonio, in assenza di tassazione
fiscale applicabile), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito
lordo mensile medio pari a fr. 5'523.85 (tenuto conto del
suo reddito lordo mensile medio relativo al periodo marzo-dicembre 2002
comprensivo della tredicesima mensilità pro rata, degli assegni familiari per
un figlio e del reddito lordo mensile medio di sua moglie conseguito durante il
periodo marzo-ottobre 2002 e calcolato su una base di 10 mesi);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di
fr. 5'523.85 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e
72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione
applicabile per le famiglie con un figlio, risulta un reddito determinante pari
a fr. 43'000.-;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001,
hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera
fr. 34'000.-;
d e c i d e :
- L'istanza di revisione è respinta." (cfr. doc. _)
1.6. __________ e
__________ si sono aggravati a questo TCA con ricorso di data 28 novembre 2002
con cui ritengono ingiusta la decisione amministrativa, chiedono che si tenga
in considerazione la famiglia nel suo insieme. Dal canto suo l'amministrazione,
con scritto del 16 dicembre 2002, rileva come sia applicabile l'art. 67 lett.
c) Reg. LCAMal e come il reddito lordo conseguito dalla famiglia non consenta
la concessione del sussidio.
In sede
di replica i ricorrenti hanno evidenziato l'assenza di una tassazione
intermedia (ed hanno prodotto decisione 29 novembre 2002 dell'Ufficio di
tassazione di __________ in questo senso), ribadendo la necessità di essere
considerati nucleo famigliare indicando la necessità di considerare,
alternativamente, o le loro tassazioni singole od attendere il gennaio 2004 la
notifica della tassazione.
Dal canto
suo l'amministrazione ha ribadito la sua posizione.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. I signori
__________ impugnano la decisione dell'UAM con cui è stata rifiutata la
revisione della decisione di revoca della concessione del sussidio a partire
dalla data del loro matrimonio.
Va qui
rammentato come un'istanza di revisione del sussidio possa essere
formulata, come rammenta l’art. 48 Reg. LCAMal, in caso di emanazione di una
decisione di tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento o se dato uno
degli estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal riportato per esteso più in avanti.
Nel caso
concreto a fondamento della domanda di revisione della decisione 31 luglio 2002
è stata posta la diminuzione del reddito conseguito dalla famiglia per la
perdita del lavoro da parte della signora __________ (doc. _ annesso 2)
Ritenuto
come la mancanza di un introito come quello conseguito dall'assicurata sia da
ritenere pacificamente una diminuzione importante del reddito, l'UAM ha
rettamente operato un accertamento autonomo del reddito famigliare e correttamente
- dal profilo formale - proceduto ad un esame di merito della domanda di
revisione.
Il
ricorso in discussione appare poi ricevibile siccome tempestivo e - ancorché
stringato - sufficientemente motivato.
Nel
merito
2.3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il
2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Nel caso in
esame __________, per il biennio 2001 - 2002, si è vista recapitare, il 28
ottobre 2002, una decisione di tassazione (doc. _) indicante un reddito
imponibile di CHF 5'843.-- mentre __________ a sua volta, sempre il 28 ottobre
2002, è stato -tassato per il biennio 2001 - 2002, sulla base di un reddito
imponibile di CHF 20'938.--.
La
signora __________, prima di sposarsi si è così vista concedere il sussidio
2002 per il pagamento dell'assicurazione malattie obbligatoria con decisione 31
gennaio 2002 (doc. _) e ciò a fronte della domanda di sussidio 21 novembre
2001.
Con il
matrimonio di __________ e __________ si è realizzata una delle condizioni
previste dall'art. 67 LCAMal.
L'amministrazione
ha quindi limitato la concessione del sussidio ai mesi di gennaio e febbraio
2002, il matrimonio essendo stato concluso il __________ 2002.
Con
l'istanza di revisione 29 ottobre 2002 conseguente alla perdita del lavoro da
parte della signora __________, alla luce della diminuzione importante del
reddito, l'UAM è stato invitato a nuova concessione del sussidio.
L'amministrazione
ha, in pratica, calcolato i nuovi redditi lordi conseguiti del nucleo
famigliare __________ ed ha escluso il sussidio. Il TCA deve verificare
l'operato dell'UAM.
Occorre
rilevare come i signori __________ non abbiano ancora ricevuto una decisione di
tassazione quale nucleo famigliare e riferita al periodo successivo al loro
matrimonio, ciò alla luce delle motivazioni contenute nella decisione 29
novembre 2002 dell'Ufficio tassazione di __________ prodotta dai ricorrenti.
Questo
fatto imponeva quindi all'amministrazione una nuova valutazione dei redditi
della famiglia __________ e, alla luce dell'esito del gravame, occorre ribadire
la possibilità per i ricorrenti che, qualora dalla tassazione emergessero gli
estremi per il sussidio, una nuova domanda di revisione potrà essere formulata.
Come
indicato, quindi, a seguito non tanto del matrimonio quanto della importante
diminuzione del reddito famigliare un accertamento del reddito lordo conseguito
(art. 67 lett. m Reg. LCAMal) si imponeva.
A torto,
quindi, i ricorrenti hanno invocato la presa in considerazione delle loro
tassazioni individuali del 28 ottobre 2002.
2.5. Per
l'accertamento autonomo del reddito l'UAM è partito dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti nel caso concreto, alla luce
dell'art. 67 Reg.LCAMal, il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi
sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione
economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio
soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da
considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno
per il quale il sussidio è chiesto, che vanno, in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal citato,
posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
II lordo accertato va poi
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 REgLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo
regolamento.
Per
fondare il calcolo l'amministrazione ha preso in considerazione un salario
mensile lordo - come imposto dalle norme - di CHF 4'300.-- cui ha aggiunto la
quota parte di tredicesima per un totale di CHF 4'658.-- cui ha aggiunto gli
assegni famigliari per il piccolo __________ (CHF 183.--) per un totale di CHF
4'741.--. A questo importo ha aggiunto i guadagni della signora __________ nei
mesi di attività dal marzo alla fine di ottobre 2002 giungendo ad un reddito di
CHF 5'523.-- mensili.
Come
anticipato il reddito lordo conseguito va - obbligatoriamente - convertito
mediante l'utilizzo di apposite tabelle.
Da notare
che le tabelle riferite all'anno 2002 per le persone coniugate con un figlio -
in effetti la conversione del reddito è molto diversa a dipendenza del fatto
che vi sia o meno un matrimonio o figli dell'assicurato - permettono di
concedere il sussidio malattia unicamente quando il reddito lordo non supera:
CHF 4'650.--.
Nel caso
concreto già il solo salario lordo del signor __________ conseguito nel 2002
supera tale importo.
2.6. Il ricorso
deve quindi essere respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza
riconoscimento di ripetibili con l'avvertenza ai signori __________ della
"
(…)
facoltà di chiedere la revisione della decisione
oggetto della presente vertenza, non appena sarà in possesso della prima
notifica di tassazione emessa quale persona coniugata." (cfr. doc. _)
come
rammenta l'amministrazione nella risposta, se ritenuti dall'ufficio di
tassazione gli estremi rammentati al punto 2.3.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
in quanto ricevibile, é respinto.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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