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Numero d'incarto:
36.2002.133
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2002.133
IR/sc
Lugano
6 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2002
di
contro
la decisione del 18 ottobre 2002 emanata
da
Cassa Malati __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurato presso la __________ per le cure medico sanitarie obbligatorie
volute con l’introduzione della nuova LAMal. Secondo __________ nell’anno 2002
__________ non ha pagato i premi dovuti per un importo complessivo di CHF
813,60.
La Cassa
ha escusso il debitore con PE __________ del 25 aprile 2002 emesso dall’UE di
__________ per i premi da gennaio ad aprile 2002. Oltre all’importo dei premi
l’assicuratore ha chiesto il pagamento di CHF 100.- per spese amministrative.
In data
18 ottobre 2002, dopo avere emanato una decisione cui l’assicurato si è
opposto, __________ ha respinto l’opposizione decidendo che __________ era
debitore dell’assicuratore per l’importo dei premi più sopra ricordato
rispettivamente dell’importo di CHF 100.- per le spese amministrative. La Cassa
ha quindi rigettato l’opposizione interposta al PE __________ citato.
1.2. Con atto del
21 novembre 2002 __________ ha impugnato la decisione su opposizione
contestando l’ammontare dei premi dovuti in particolare per il fatto che
l’assicuratore non avrebbe considerato dei bonus in favore dell’assicurato.
__________ ha anche contestato l’ammontare delle spese amministrative.
Dal canto
suo l’amministrazione ha chiesto di dichiarare irricevibile il gravame siccome
intempestivo. __________ ha prodotto, su richiesta del giudice delegato,
attestazione relativa alla spedizione della lettera iscritta 18 ottobre 2002
all’assicurato ed attestazione di ricevuta della medesima il successivo 21
ottobre 2002. Invitato a prendere posizione in merito l’assicurato è rimasto
silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art
80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore,
quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere
dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore deve motivare la
decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una
decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli
assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30
giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale
termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è
l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di
prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore. In
caso di opposizione è solo con l'emanazione di una decisione su opposizione
che può essere dato l'avvio alla procedura giudiziaria prevista dall'art 86 LAMal
con ricorso nel termine di 30 giorni al Tribunale
2.3. La legge di
procedura per le cause davanti al TCA, applicabile nel caso concreto, non
prevede nulla in merito al computo e alla sospensione dei termini. L'art. 23
LPTCA precisa che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le
norme federali che regolano le specifiche materie nel merito e,
sussidiariamente, il Codice cantonale di procedura civile (CPC).
L'art.
131 CPC enuncia:
"
1 Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione.
2 Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente
per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno
nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.
3 Se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine
scade il prossimo giorno feriale.
4 Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della
posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo
prima della sua scadenza.
5 Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una
persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all'estero,
perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della
scadenza."
Secondo
l’art. 133 cpv. 1 CPC:
"
Le ferie giudiziarie sono stabilite:
a) 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il
Natale;
b) dal 15 luglio al 15 agosto."
Infine
l’art. 132 CPC stabilisce che:
"
La decorrenza dei termini previsti dalla legge o
stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente
disposto."
Va
segnalato che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. RU 5
novembre 2002) e che si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, per quanto attiene al computo, alla sospensione,
all'osservanza dei termini prevede, agli art. 38 e 39 della sezione concernente
la procedura in materia di assicurazioni sociali cui rinvia l'art. 60 relativo al
contenzioso, la medesima regolamentazione stabilita dal CPC.
Infatti
l'art. 38 LPGA prevede:
"
1 Se il
termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato
alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo
la notificazione.
2
Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il
giorno dopo l'evento che lo ha provocato.
3
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un
giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
4
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità
in giorni o in mesi
decorrono:
a. dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso;
b. dal 15 luglio al
15 agosto inclusi;
c. dal 18 dicembre al
1° gennaio incluso."
Secondo
l'art. 39 LPGA inoltre
"
1 Le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale
svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
2Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore
incompetente,
si considera che il
termine è stato rispettato."
Un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta relative ai servizi
postali, gennaio 2003, p.to 2.3.7), l’invio si considera notificato allo
scadere di questo periodo (cfr. RAMI 2001 pag. 238; DTF 127 I 31; STFA del 25
febbraio 2000 nella causa G., C 359/99; DTF 123 III 493). Irrilevanti sono sia
i motivi per i quali il destinatario non ha ritirato l'invio durante il termine
di giacenza - tali ragioni potranno se del caso essere fatte valere a sostegno
di una domanda di restituzione del termine giusta l'art. 137
CPC -,
che gli eventuali accordi conclusi con la Posta per ritirare la propria
corrispondenza entro un termine più lungo, come ad esempio l'ordine di
trattenuta (cfr. RAMI 2001 pag. 328; DTF 123 III 492). Generalmente un secondo
invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono
giuridicamente ininfluenti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37
consid. 2).
2.4. Nel caso
concreto appare accertato dalla documentazione prodotta dall’assicuratore che
__________ ha ricevuto intimata la decisione su opposizione della Cassa il 21
ottobre 2002, un lunedì. Il termine di 30 giorni cominciava quindi a correre
dal giorno successivo compreso. Il termine scadeva quindi il successivo 20
novembre 2002, avendo ottobre 31 giorni, ossia un mercoledì. Il termine per
l’inoltro del gravame non era sospeso dalle ferie giudiziarie. Il gravame
risulta essere datato 21 novembre 2002 ed è pervenuto a questo TCA il giorno
successivo mediante invio raccomandato. La lettera raccomandata è stata consegnata,
come indicano le stampigliature sulla busta di spedizione, alle ore 15.04 del
21 novembre 2002 alla Posta di __________. Ne discende che il gravame è stato
inoltrato tardivamente e non appare quindi ricevibile in questa sede.
Non
si fa carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile siccome
tardivo.
2.- Non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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