AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.106
Data decisione, Autorità:
08.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2002.106
ir/cd
Lugano
8 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2002
di
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio
2002 emanata da
Cassa Malati __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurato presso la __________ per le cure medico sanitarie obbligatorie
volute con l’introduzione della nuova LAMal. Nel 1996 e nel 1997 il signor
__________ beneficiava di una copertura per l’assicurazione di base con una
franchigia opzionale di CHF 300.-, negli anni 1998 e 1999 la franchigia
opzionale era invece di CHF 400.- e la copertura prevedeva il rischio di
infortunio.
L’assicurato
ha accumulato, secondo la Cassa, durante gli anni dal 1996 arretrati nel
pagamento dei premi e nel pagamento di partecipazioni alle spese (doc. _) per
complessivi CHF 12'292,95 (cui sono state aggiunti CHF 440.- per spese di
richiamo ed amministrative) che sono stati oggetto di procedura esecutiva (PE
__________ del 5 maggio 2000). __________ ha interposto opposizione al PE e
l’amministrazione ha emanato, il successivo 5 giugno 2000, decisione con cui
__________ ha ribadito l’importo del suo credito e rigettato l’opposizione
interposta all’esecuzione avviata. __________ si è opposto alla decisione
dell’amministrazione con scritto del 4 luglio 2000 e le parti, successivamente
a ciò, si sono incontrate per cercare di trovare una soluzione alla situazione
debitoria dell’assicurato.
Agli
inizi del mese di agosto 2000 il signor __________ della Cassa e l’assicurato
hanno concordato che:
" lei
si impegnava ad effettuare un versamento di CHF 2'000.-
entro il
04.09.2000, quale acconto sull'esecuzione in questione; avrebbe
pure ritirato l'opposizione interposta al precetto esecutivo. Da parte nostra,
considerata la dimostrazione di buona volontà, avremmo concesso, a titolo del
tutto eccezionale, l'annullamento dell'esecuzione, anche considerate le
motivazioni esposte allora. Con il ritiro dell'opposizione lei avrebbe
riconosciuto integralmente l'importo per arretrati da lei dovuti nei confronti
della __________.
Purtroppo lei non ha rispettato in nessun modo quanto
pattuito." (cfr. doc. _)
Alla luce
dell’asserito mancato rispetto delle pattuizioni concordate __________ ha
emesso la sua decisione su opposizione 3 luglio 2002 con cui ha ribadito, nella
sostanza, la decisione amministrativa del precedente 5 giugno 2000, confermando
l’importo del debito dell’assicurato e delle spese ritenute.
Con invio
raccomandato datato 2 settembre 2002 e pervenuto a questo TCA il successivo 3
settembre 2002 il signor __________ si è aggravato a questo TCA contro la
decisione su opposizione indicando come l’importo richiesto
dall’amministrazione non sarebbe corretto siccome non riterrebbe il “bonus” a
suo favore desumibile dal materiale informativo della __________. Da tale
materiale si rileverebbe uno sconto del 20% fino al 30% in favore di coloro che
non hanno beneficiato di prestazioni. L’assicurato ha inoltre contestato
l’importo delle spese amministrative ritenute sproporzionate.
1.2. In data 15
ottobre 2002 (dopo avere ottenuto proroga del termine da parte del giudice
delegato) __________ ha chiesto la reiezione del gravame indicando in particolare:
"
(…)
II credito fatto valere con il precetto esecutivo n. __________
non è esplicitamente contestato dal ricorrente con il suo ricorso del 2
settembre 2002. Per questo, nell'intento di evitare ripetizioni superflue, ci
permettiamo il riferimento all'esposizione dei fatti indicata nella decisione
su opposizione del 3 luglio 2002.
(…)
Fondamentalmente la __________ richiama le motivazioni indicate
nella decisione su opposizione del 3 luglio 2002, che ribadisce integralmente.
Esse vengono qui dichiarate parte integrante della presente risposta al
ricorso.
II ricorrente giustifica il suo ricorso del 2 settembre 2002
essenzialmente con il fatto che, con riferimento all'informazione agli
assicurati del mese di ottobre 1999, la __________ non gli ha accordato il
ribasso promesso per assenza di prestazioni.
L'assicuratore fissa i premi per gli assicurati dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le norme dell'art. 61 LAMal in
combinazione con l'art. 91 OAMal. Secondo l'art.
61 cpv. 5 LAMal in combinazione con l'art. 92
OAMal, le tariffe dei premi devono essere approvate dal competente ufficio
federale. Con l'introduzione delle forme particolari d'assicurazione (art. 62
LAMal), il legislatore ha dato la possibilità di riduzione dei premi quando
l'assicurato opta in favore di una di tali forme d'assicurazione. Le premesse
ed in particolare la misura delle relative riduzioni dei premi, sono
disciplinate in maniera esaustiva dell'art. 93 e seguenti OAMal. II legislatore
non ha previsto riduzioni dei premi che vadano oltre quanto detto. Ciò sarebbe
pertanto in contravvenzione alla legge.
Nel 1996 e 1997 il ricorrente aveva stipulato presso la __________
un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia
opzionale di CHF 300.- e nel 1998 e 1999 con franchigia
opzionale di CHF 400.- (rischio d'infortunio incluso), con
una periodicità bimestrale per quanto riguarda il pagamento dei premi. II
premio mensile ammontava per il 1996 a CHF 169.30, per il
1997 a CHF 210.70, per il 1998 a CHF 245.40
(più CHF 0.20 per il contributo ai sensi dell'art. 18 cpv.
5 LAMal) e per il 1999 a CHF 257.80 (più CHF
0.20 per il contributo ai sensi dell'art. 18 cpv. 5 LAMal). Ciò
corrisponde alla tariffa dei premi per l'assicurazione con franchigia
opzionale, approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per gli
anni 1996 - 1999. II ribasso massimo secondo l'art. 95
cpv. 2 lett. d OAMal per l'assicurazione con franchigia opzionale di CHF 300.- per il 1996 e 1997 del 10% nei confronti
dell'assicurazione con franchigia legale è stato concesso. Per l'assicurazione
con franchigia opzionale di CHF 400.- per il 1998 e per il
1999 il ribasso massimo secondo l'art. 95 cpv. 2 lett. d
OAMal era dell'8%. La __________ ha concesso negli anni 1998 e 1999 una
riduzione del 5% nei confronti dell'assicurazione con franchigia legale. Ciò è
ammesso in quanto l'art. 95 OAMal fissa il ribasso
massimo, ma non l'obbligo dell'assicuratore a concedere lo stesso.
Nel 1996 il ricorrente aveva assicurazioni complementari secondo
LAMal (art. 102 cpv. 2 LAMal). Con effetto dal 1° gennaio1997 le stesse sono
state trasformate in assicurazioni complementari secondo LCA e a causa del
mancato pagamento dei premi sono state
annullate alla fine del 1997. Nel 1998 e 1999 il ricorrente non
aveva assicurazioni complementari. Nell'esecuzione n. __________ la __________
ha richiesto il pagamento degli arretrati in ambito LAMal, vale a dire per il
1996 i premi per l'assicurazione obbligatoria e per le assicurazioni complementari,
per gli anni 1997 - 1999 soltanto i premi per l'assicurazione obbligatoria e
diverse partecipazioni ai costi secondo LAMal. Per quanto riguarda il periodo
1997, nell'esecuzione e nella decisione su opposizione c'è un errore di
trascrizione. Non si
tratta del periodo da febbraio a dicembre, bensì del periodo da
gennaio a dicembre 1997.
(…)
Dall'informazione agli assicurati del mese di ottobre 1999, alla
quale il ricorrente si riferisce per la prima volta, si rileva chiaramente che
il ribasso per assenza di prestazioni indicato, del 20, rispettivamente 30%, è
limitato esclusivamente alle assicurazioni complementari rette dalla LCA. Alla
luce di quanto esposto fin qui, un ribasso supplementare del premio
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sarebbe stato
illegale. A questo punto va nuovamente precisato esplicitamente che il
ricorrente ha optato per la forma particolare di assicurazione con franchigie
opzionali (art. 93 - 95 OAMal) e non per l'assicurazione con bonus (art. 96 - 98
OAMal). La concessione del ribasso per assenza di prestazioni nell'ambito delle
assicurazioni complementari è stata disciplinata dal 1° gennaio 2000
esclusivamente in caso di assenza di prestazioni corrisposte dalle
assicurazioni complementari. Va inoltre detto che il ricorrente non può
pretendere questo ribasso per assenza di prestazioni già solo per il fatto che,
in seguito al mancato pagamento dei premi, non ha più assicurazioni
complementari fin dal 1997. Per il resto va tenuto conto del fatto che il sistema
di ribasso per assenza di prestazioni è stato introdotto dalla __________
soltanto a partire dal 1° gennaio 1999. Inoltre, contrariamente a quanto
afferma, negli anni in questione il ricorrente ha anche percepito prestazioni.
Questa motivazione del suo ricorso è completamente fuori luogo.
Le diverse partecipazioni ai costi
non pagate secondo LAMal fino al 1999, sono a loro volta state incluse nell'esecuzione n. __________, per un
totale di CHF 744.15.
(…)
Inoltre il ricorrente contesta le spese di sollecitazione e
amministrative addebitate. In tale contesto richiamiamo le spiegazioni della
cfr. 5 delle motivazioni nella decisione su opposizione del 3 luglio 2002.
Resta da citare che il ricorrente è costantemente in mora con il pagamento dei
premi e che senza sollecitazioni, esecuzioni e procedure amministrative la
__________ non ottiene mai il pagamento dei premi." (cfr. doc. _)
In
sostanza quindi __________ ha ribadito la richiesta di pagamento dei premi per
i periodi da gennaio a dicembre 1996, 1997, 1998 e 1999. A ciò si aggiungono le
partecipazioni che l’amministrazione ha, su richiesta del giudice delegato
(doc. _ del 19 novembre 2002), dettagliatamente elencato (doc. _) annesso al
doc. _) con trasmissione del dettaglio al signor __________ per eventuali
osservazioni.
ha prodotto copia delle Condizioni generali d’assicurazione riferite
all’assicurazione obbligatoria e valide per gli anni in discussione dal 1996.
Il
giudice delegato ha inoltre acquisito delle informazioni presso l’UFAS con
trasmissione alle parti della risposta dell’amministrazione (doc. _ lettera 8
gennaio 2003) e con assegnazione di un termine per la formulazione di eventuali
osservazioni. Il TCA ha anche acquisito documentazione dall’istituzione comune
LAMal di __________, pure messa a disposizione delle parti, ed i regolamenti
relativi ai premi della __________. La Cassa ha inoltre scritto al TCA una
lettera il 12 febbraio 2003 di precisazione, documento trasmesso al ricorrente
con facoltà di prendere posizione in merito.
In diritto
2.1. L'assicurazione
contro le malattie è stata retta, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI che è
stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova
legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che, secondo il suo art. 102
cpv. 1, regge le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e
d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute a decorrere
dalla sua entrata in vigore.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 LAMal, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr.
R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de
droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251). Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge
federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata
in occasione dell'adozione della LAMal il 1 gennaio 1996) per le contestazioni
relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le
malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il
giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio
1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che dell'art. 75 prevede che le
contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge
di procedura per le cause davanti al TCA.
L’art. 102 cpv. 2 LAMal recita che le
disposizioni delle casse in materia di prestazioni medico-sanitarie eccedenti
quelle menzionate all’articolo 34 capoverso 1 (prestazioni statutarie,
assicurazioni complementari) devono essere adeguate al nuovo diritto entro un
anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. I diritti e gli
obblighi degli assicurati sono retti dal previgente diritto sino
all’effettuazione dell’adeguamento.
Trattandosi dell’assicurazione di base, il caso di specie deve,
dunque, essere esaminato secondo la LAMal per i premi dovuti dal 1.1.1996 e
secondo la LAMI le prestazioni dovute in precedenza.
Va qui infine rammentato che sia ai sensi dell'art. 6bis LAMI che
giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto
che dura l'affiliazione.
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se il ricorrente deve pagare
i premi dal 1996, e quindi successivi all'adozione della LAMal e le
partecipazioni alle spese chiesti con la decisione impugnata in parte
antecedenti al gennaio 1996.
2.3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempre che la legge non preveda eccezioni l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono
possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
Per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare
un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore
(adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non
hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).
L'ammontare
dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve
essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni
possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la
loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv.
4).
L'art. 90
OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.
2.4. Giusta
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU
1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A norma
dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500
(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita
questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
2.5. Nel caso
concreto il ricorrente non contesta di essere astretto al pagamento dei premi
ed ammette l’ammontare degli stessi. __________ lamenta la mancata concessione
di ribassi e sconti promessi sulle pubblicazioni dell’amministrazione. Agli
atti egli ha prodotto una pubblicazione di __________ destinata agli assicurati
in cui vengono specificate talune informazioni relative alla polizza 2000. Lo
scritto data dell’ottobre 1999 (doc. _). Va rilevato come il documento in
questione riporti alla pagina 3 indicazioni relative alla possibilità di
ottenere sconti sui premi. La brochure spiega correttamente, per quanto attiene
alla copertura per le cure medico sanitarie obbligatoria, come l’innalzamento
della franchigia comporti una diminuzione del premio in maniera percentuale. In
altri termini l’assicuratore ha ripreso i concetti legali più sopra esposti.
A
__________ __________ ha chiesto, per l’anno 1996 un pagamento di premio
accettato dall’autorità federale e ribassato del 10% per l’esistenza di una
franchigia opzionale, lo stesso vale per l’anno successivo, ossia il 1997,
mentre il ribasso era del 5% nei due anni successivi ossia 1998 e 1999 con una
franchigia di CHF 400.-, come rammenta l’assicuratore stesso nella sua risposta
di causa.
Come
indicato dall’UFAS a seguito di richiesta di informazioni del giudice delegato
i premi verificati a seguito della richiesta risultano corretti.
In merito
all’aggiunta al premio dell’importo di CHF -.20 per il contributo dovuto ai
sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal si vedano le considerazioni che seguono (cfr.
consid. 2.8.).
2.6. L’assicuratore
ha inoltre chiesto il pagamento di partecipazioni, come detto, riferite agli
anni 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 e 1998 per complessivi CHF 744,15. Anche in
questo caso gli importi come tali esposti dall’assicuratore malattia non sono
stati contestati da parte dell’assicurato e trovano conferma nei documenti
prodotti dall’amministrazione (doc. _a _).
2.7. A proposito
delle partecipazioni alle spese riferite agli anni dal 1992 al 1998 va
preliminarmente esaminato se l'importo chiesto dall'amministrazione non sia
perento.
Come noto
all’assicuratore (siccome oggetto della sentenza del 3 giugno 2002 nella causa
_. Inc. __________) il TFA, in una sentenza del 30 aprile 1996 pubblicata in
DTF 122 V 331, ha precisato quanto segue:
" a)
A ragione i giudici di prime cure hanno constatato che la LAMI non contiene
disposizioni disciplinanti la prescrizione dei crediti relativi ai premi
assicurativi e che al riguardo nulla dicono le disposizioni interne della Cassa
malati __________. Non può invece essere tutelato il parere della giurisdizione
cantonale quando essa afferma che troverebbero applicazione in concreto le
norme riguardanti l'estinzione delle obbligazioni secondo il Codice delle
obbligazioni: queste disposizioni prevedono che le azioni per prestazioni periodiche
si prescrivono con il decorso di 5 anni (art. 128 cifra 1 CO), che la
prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione (art. 135 cifra 2 CO), e
che con l'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione (art. 137
cpv. 1 CO).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni, in caso di restituzione di premi dell'assicurazione
malattia pagati in eccesso, ove sia carente una disposizione statutaria, è
applicabile per analogia l'art. 16 cpv. 3, prima frase, LAVS al credito di
restituzione dell'assicurato (DTF 119 V 300 consid. 4). Ammesso questo
principio in caso di diritto dell'assicurato alla restituzione dei contributi
indebitamente pagati, si giustifica di applicare per analogia l'art. 16 LAVS
anche per quanto concerne la perenzione dell'esigibilità di crediti delle casse
malati relativi ai premi assicurativi rimasti insoluti. A norma dell'art.
16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato in una
decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno
civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.
L'art. 16 cpv. 2, prima frase, LAVS dispone che il credito per contributi,
fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue
tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in
giudicato.
b) Nell'evenienza concreta, la Cassa malati
opponente ha informato l'interessato, per decisione formale del 24 ottobre
1988, rimasta inimpugnata, che avrebbe riscosso per le vie esecutive l'importo
dei premi assicurativi dovuti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1988.
Mediante tale provvedimento, il credito per i
premi assicurativi ancora insoluti è stato pertanto fissato in una decisione
notificata conformemente all'art. 16 cpv. 1 LAVS. Ne discende che, giusta
l'art. 16 cpv. 2, prima frase, LAVS, esso si è estinto tre anni dopo la fine
dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato, vale a dire il 31
dicembre 1991.
In esito a quanto precede, alla data in cui la Cassa
malati __________ ha fatto spiccare il contestato precetto esecutivo del 27
settembre 1993 nei confronti di G., la perenzione del suo credito era
intervenuta da quasi due anni." (DTF 122 V 331, sottolineature del
redattore)
L'Alta
Corte, allorquando era ancora in vigore la LAMI, ha pertanto stabilito che, in
assenza di disposizioni statutarie della Cassa relative alla prescrizione o
alla perenzione delle pretese (cfr. anche DTF 119 V 298, in particolare pag.
299, consid. 3) l'art. 16 LAVS va applicato anche per quanto concerne la
perenzione dell'esigibilità di crediti di casse malati relativi ai premi
assicurativi rimasti insoluti. Non trovano per contro applicazione le norme del
CO.
Va ancora
aggiunto che, considerato che la LAMal non prevede termini per la riscossione
dei premi, la giurisprudenza del TFA rimane d'attualità anche con l'entrata in
vigore della nuova legge l'1.1.1996 (cfr. in tal senso G. Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, pag. 185, n.
340; vedi anche: DTF 126 V 23 sul richiamo all'art. 47 LAVS in materia di
restituzione delle prestazioni).
Giusta
l'art. 16 cpv. 1 LAVS i contributi il cui importo non è stato fissato in una
decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno
civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Si
tratta di un termine di perenzione (RCC 1988 pag. 60 consid. 3a, RCC 1975 pag.
201 consid. 2a; P. - Y. Greber, J. - L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ad
art. 16, pag. 405).
I termini
di perenzione non possono, differentemente da quelli di prescrizione, né essere
interrotti, né essere sospesi e vanno esaminati d'ufficio (Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 59). In particolare, come visto
nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 331, non trattandosi di prescrizione,
non si applicano gli art. 127 segg. CO.
In
concreto, dalle CGA e dai regolamenti prodotti dalla __________ (come d’altra
parte era stato considerato per i periodi ritenuti nella sentenza del 3 giugno
2002 nella causa V. citata che aveva preso in esame CGA e regolamenti dei premi
per il periodo antecedente l’entrata in vigore della LAMal), non emerge alcuna
norma afferente alla prescrizione o alla perenzione dell'esigibilità dei premi
o delle partecipazioni essendo prevista unicamente l’esecuzione forzata per
l’incasso dei premi nel regolamento 1994 come rammenta la sentenza citata a
pag. 12 e come emerge anche dal Regolamento riferito all’anno 1996 che ha
sostituito quello precedentemente in vigore dell’11 aprile 1994 (doc. _).
L'art. 28 delle CGA del 1994 prevedeva in particolare che se il premio scaduto,
o la partecipazione ai costi, non vengono pagati, nonostante i debiti richiami,
l'agenzia competente procede all'incasso e può, se necessario, procedere al
rigetto dell'opposizione nella procedura d'esecuzione (TCA 3 giugno 2002 in re
__ citata, loc. cit.).
In queste
circostanze va applicato l'art. 16 LAVS sia per gli importi dovuti per i
periodi in cui era ancora in vigore la LAMI, sia per quelli dovuti per i
periodi successivi. Del resto anche nella sentenza 3 giugno 2002 __________
stessa aveva fatto riferimento alla perenzione di cinque anni riferendosi alla
giurisprudenza qui sopra riportata. Anche alla luce della documentazione
richiesta dal giudice delegato relativa alla regolamentazione in vigore
precedentemente al 1994 di cui è cenno, __________ non ha prodotto nulla che
permetta di fare riferimento ad una regolamentazione diversa rispetto a quella
qui ritenuta.
Ora, come
visto in precedenza, dagli atti emerge che la Cassa ha chiesto il pagamento
degli arretrati con una decisione formale del 5 giugno 2000. Tra queste
partecipazioni ai costi arretrate ve ne sono conteggiate rispettivamente il 26
maggio 1992 ed il 5 novembre 1993 doc. _ a _ che appaiono palesemente di oltre
5 anni precedenti la decisione formale 5 giugno 2000 dell’amministrazione.
__________ non ha prodotto agli atti, riferendosi alle partecipazioni in
discussione, ulteriori e precedenti decisioni relative a queste partecipazioni.
Non vi è traccia in questo senso nel plico doc. _ a _ e l'importanza di tali
atti era nota alla Cassa proprio per la sentenza 3 giugno 2002 di questo TCA
nella causa in re V. citata.
Il 5
maggio 2000 __________ aveva fatto spiccare il precetto esecutivo __________
emesso dall’UEF di __________. A mente del TCA il precetto non ha valenza di
decisione formale con la quale viene fissato il premio da versare o la
partecipazione richiesta. L'art. 16 LAVS impone infatti di fissare i contributi
tramite una decisione. Un precetto esecutivo non è pertanto sufficiente.
Va poi rilevato che, proprio perché si tratta di perenzione e non di
prescrizione, il termine non può essere interrotto tramite atti esecutivi.
Alla luce di
quanto precede, dall’esame della documentazione prodotta da __________ emerge
che le partecipazioni elencate nel doc. _ ai numeri 12 e 11, siccome conteggi
antecedenti di oltre cinque anni la fine dell'anno in cui erano dovuti,
partecipazioni esatte con la decisione 5 giugno 2000, non possono essere
ritenuti dovuti da __________ siccome il credito dell’amministrazione è
perento.
Da quanto
precede si deve ritenere come gli importi delle partecipazioni richieste dalla
Cassa appaiano tutti giustificati e non sono contestati d’altra parte
dall’assicurato, gli stessi sono dovuti tranne gli importi conteggiati il 26
maggio 1992 ossia CHF 29,35 ed il 5 novembre 1993 ossia CHF 48,60. __________
deve quindi, a titolo di partecipazioni, l’importo di CHF 666,20.
2.8. A proposito
del supplemento di premio fissato dall’assicuratore in CHF -.20 negli anni 1998
e 1999 ed inizialmente (cfr. I) motivato con gli scopi di cui all’art. 18 cpv.
5 LAMal va qui rammentato come il legislatore federale, partendo dal
presupposto che alcuni compiti legati all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie non potessero essere adempiuti dai singoli assicuratori
malattia, ha fissato nella LAMal, all’art. 18 cpv. 1, la creazione da parte
degli assicuratori malattia di un'istituzione comune nella forma di una
fondazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991, all'articolo 15 del disegno di
legge FF 1992 I 65).
Adempiendo
al compito stabilito all'art. 18 cpv. 1 LAMal, il Concordato degli assicuratori
malattia svizzeri e l'Associazione svizzera degli assicuratori malattia e
infortuni privati, hanno dato vita all'Istituzione comune LAMal con sede a
Soletta (cfr. articolo 1 dell'atto di fondazione). L'atto di fondazione e i
regolamenti dell'istituzione sono stati approvati, come stabilito all'art. 18
cpv. 1 LAMal, dal Dipartimento Federale dell'Interno. I compiti
dell'istituzione comune sono enumerati all'art. 18 LAMal, e meglio:
" 2
L'istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece
degli assicuratori insolvibili.
3 Il
Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune altri compiti, segnatamente
in materia d'esecuzione di obblighi internazionali.
4 Gli
assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d'interesse
generale, segnatamente d'ordine amministrativo e tecnico.
5 Per
finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori
devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione
sociale malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di
pagamento tardivo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e
dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'istituzione comune.18
6 Il Consiglio federale disciplina
il finanziamento dei compiti assegnati all'istituzione comune giusta il
capoverso 3.
7 L'istituzione
comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Essa beneficia della stessa
esenzione fiscale prevista per gli assicuratori (art. 17). "
Con
effetto dal 1 giugno 2002, in concomitanza con l’entrata in vigore degli
accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con l’UE in particolare con
riferimento all’accordo sulla libera circolazione, la legge ha subito
importanti modifiche nel senso che i compiti dell’istituzione comune sono stati
così precisati:
"
2
L’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli
assicuratori insolvibili.
2bis L’Istituzione
comune decide delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione di
beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
2ter Essa
assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia
e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.
2quater Essa
assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi a favore degli
assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o
in Norvegia, conformemente all’articolo 65a.
2quinquies
Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a.
2sexies Essa
può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d’esecuzione contro indennità.
3 Il Consiglio
federale può assegnare all’istituzione comune altri compiti, segnatamente in
materia d’esecuzione di obblighi internazionali.
4 Gli
assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti
d’interesse generale, segnatamente d’ordine amministrativo e tecnico.
5 Per
finanziare l’esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori
devono versare contributi all’istituzione comune, a carico dell’assicurazione
sociale malattie. L’istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di
pagamento tardivo, un interesse di mora. L’importo dei contributi e
dell’interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell’istituzione comune.
5bis La
Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis–2quinquies.
6 Il Consiglio
federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all’istituzione
comune giusta il capoverso 3.
7
L’istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Essa
beneficia della stessa esenzione fiscale prevista per gli assicuratori (art.
17).”
Per
quanto qui d’interesse, visto il periodo cui si riferiscono i premi reclamati
dall’assicuratore, andrebbe ritenuto il testo legale precedente le modifiche
entrate in vigore il 1 giugno 2002 con la precisazione che la compensazione dei
rischi tra assicuratori avviene a livello cantonale ed è eseguita
dall’Istituzione comune (cfr. articolo 105 cpv. 3 LAMal). I compiti
dell’Istituzione comune sono inoltre precisati nell’OAMal agli art. 19 a 22.
Come
indicato in precedenza per finanziare l'esecuzione di questi compiti, il cpv. 5
dell'art. 18 LAMal ha previsto che gli assicuratori devono versare
all'Istituzione comune dei contributi, a carico dell'assicurazione sociale
malattie. L'Istituzione comune provvede a riscuotere questi contributi e, in
caso di pagamento tardivo, percepisce anche un interesse di mora. L'importo dei
contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti
dell'Istituzione comune.
Come indicato
l'Istituzione comune, fra i propri compiti, ha anche quello di assumere i costi
delle prestazioni legali al posto degli assicuratori insolvibili (cfr. art. 18
cpv. 2 LAMal). Al riguardo, il Consiglio federale, nel suo Messaggio del 6
novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia, aveva
osservato che era opportuno prevedere la creazione di un fondo di garanzia
contro il rischio di insolvenza degli assicuratori, anche se la realizzazione
di un'evenienza di questo tipo avrebbe dovuto essere alquanto rara.
Il
Consiglio di Fondazione dell'Istituzione comune LAMal ha deciso di creare un
fondo d'insolvenza a partire dal 1998, che nel giro di un paio di anni avrebbe
dovuto raggiungere l'ammontare di 50-60 milioni di franchi. Per ottenere questo
importo il consiglio di fondazione ha stabilito per gli anni 1998, 1999 e 2000
un contributo annuale di fr. 2.- per ogni persona assicurata, mentre invece per
l'anno 2001 il contributo annuale è stato fissato in fr. 1.- per ogni persona
assicurata (cfr. rapporto di gestione 2001 dell'Istituzione comune LAMal,
rapporto che in base all'art. 21 OAMal deve essere consegnato ogni anno
all'UFAS).
Il
regolamento dell’Istituzione comune relativo alla presa a carico delle
prestazioni legali al posto degli assicuratori insolvibili prevede, al punto 2,
la creazione di un fondo di garanzia, costituito dai contributi versati dagli
assicuratori in base all'art. 18 cpv. 5 LAMal e dal patrimonio delle casse
malati organizzate secondo il diritto privato che si sono sciolte (art. 99 cpv.
3 LAMal), mentre al punto 6 precisa che il fondo d'insolvenza è formato dai
contributi versati dagli assicuratori malattia in proporzione del numero di
persone assicurate per le cure obbligatorie; l'importo del contributo da versare,
come anche il termine di pagamento, sono fissati dal consiglio di fondazione.
Dal canto
suo il regolamento sull'esecuzione della coordinazione internazionale
nell'assicurazione malattia prevede, al punto 3, che il finanziamento dei
compiti dell'Istituzione comune in ambito internazionale spetta alla
Confederazione in base all'art. 19 cpv. 3 terza frase OAMal; ai Cantoni in
virtù dell'art. 18 cpv. 2 sexies LAMal ed agli assicuratori malattia in base
all'art. 19 cpv. 3 prima frase OAMal. Anche in questo caso i costi sono presi a
carico dagli assicuratori malattia proporzionalmente al numero di persone
assicurate per le cure obbligatorie, compresi gli assicurati residenti in un
paese membro della CE, in Islanda o in Norvegia.
2.9. Alla luce di
quanto precede occorre analizzare se il premio per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie che il Consiglio Federale approva (art. 61 cpv. 4
LAMal) deve comprendere la parte dei costi che l’assicuratore può ripercuotere
sull’assicurato e che deve poi destinare all’Istituzione comune ai sensi
dell'art. 18 cpv. 5 LAMal.
Questo
TCA ritiene di dovere rispondere affermativamente.
In
effetti la legge appare chiara circa l’obbligo degli assicuratori di
indicazione separata e dettagliata dei premi agli assicurati, con obbligo di
indicazione specifica del premio per la copertura obbligatoria e con
indicazione separata del premio per il caso d’infortunio. Per la fissazione del
premio della copertura obbligatoria l’assicuratore deve trasmettere all’UFAS il
preventivo dell’anno contabile in corso e di quello successivo e deve quindi
produrre bilancio e conto d’esercizio. Tali formali e rigorose esigenze
appaiono giustificate alla luce dell’obbligatorietà della copertura
assicurativa e del conseguente obbligo di controllo e di verifica dei premi
imposti all’insieme degli assicurati. Il premio così fissato deve quindi essere
ritenuto comprensivo di tutto, anche dei contributi da versare, da parte
dell’assicuratore, all’Istituzione comune (gli allibramenti alla stessa
apparendo nei conti che l’assicuratore è astretto a presentare all’UFAS per
l’approvazione dei premi fissati).
Con
scritto dell’11 dicembre 2002 il giudice delegato ha sottoposto alla direzione
dell’UFAS i seguenti quesiti:
"
nella trattazione di alcuni incarti relativi
alla Cassa Malati __________ di
__________ si impone il chiarimento di un fatto
avente rilevanza giuridica.
__________ ha fissato, per un assicurato
domiciliato in Ticino (a __________
per la precisione), i seguenti premi per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie:
nell’anno 1998 il premio fissato assommava
(comprensivo del rischio d’infortunio)a CHF 245,40 con una franchigia di CHF
400.-. Al premio ____ ha aggiunto CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi
dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 245,60
mensili.
nell’anno 1999 il premio assommava 257,80
(rischio d’infortunio compreso) con franchigia a CHF 400.-. Al premio
__________ ha aggiunto CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi dell’art. 18
cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 258.-- mensili.
nell’anno 2000 il premio assommava (compreso il
rischio d’infortunio), con una franchigia di CHF 400.- a CHF 270,40 cui
nuovamente sono stati aggiunti CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi
dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 270,60
mensili.
nell’anno 2001 il premio assommava, con una
franchigia di CHF 1'500.-(compreso il rischio d’infortunio) a CHF 170,80 cui
nuovamente sono stati aggiunti CHF -.20 a titolo
di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5
LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 171.-- mensili.
Il contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal
– secondo quanto appare dalle corrispondenze della __________– è stato quindi
aggiunto al premio approvato dal Consiglio Federale.
Vi sarei grato per un chiarimento in merito, in
particolare è di rilievo accertare se, al momento della presentazione dei premi
per la loro approvazione da parte dell’autorità federale, la Cassa Malati
indica premi che comprendono anche i contributi ai sensi dell’art. 18 LAMal.
Rispettivamente se è data la possibilità alla Cassa Malati (in questo caso alla
__________) di aumentare il premio approvato dall’autorità federale con un
supplemento fondandosi all’art. 18 cpv. 5 LAMal.
In particolare il cpv. 5 dell’art. 18 LAMal
prevede che per finanziare i compiti fissati dalla legge e dall’ordinanza di
cui si fa carico l’Istituzione comune (Fondazione che ha iniziato la sua
attività il 1 gennaio 1996 sotto forma di Fondazione con sede a Soletta e
denominata Istituzione comune LAMal) la legge prevede che gli assicuratori
debbono versare dei contributi a carico dell’assicurazione obbligatoria."
(cfr. doc. _)
L’UFAS dal
canto suo ha evaso le richieste con lettera dell’8 gennaio 2003 nel seguente
modo:
"
(…)
I premi approvati dall'UFAS sono da considerarsi premi netti nel
senso che le contribuzioni secondo l'art. 18 al 5 LAMal
sono comprese.
Contrariamente il montante annuo di CHF 2.40,
concernente la contribuzione per la promozione della salute (art. 19 e 20
LAMal) e fissato dal CF, è contabilizzato dagli assicuratori secondo modalità
differenti le quali non sono, tenuto conto della modesta somma, regolamentate
dal legislatore; questo montante può essere chiesto dalla cassa malattia come
supplemento al premio approvato." (cfr. doc._)
ciò che
conforta e conferma le conclusioni di questo TCA.
2.10. Come
anticipato nelle considerazioni di fatto __________, con scritto del 12
febbraio 2003 al TCA, ha comunicato che:
"
(…)
E' giusto che, come indica l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali nella sua lettera dell'8 gennaio 2003, il contributo annuo di CHF 2.40 concerne la contribuzione per la promozione della
salute. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LAMal, questo contributo
deve essere pagato da ogni persona soggetta all'obbligatorietà assicurativa ai
sensi di tale legge. Questo contributo serve al finanziamento dell'Istituzione
comune secondo l'art. 19 LAMal. Nella nostra risposta al
ricorso del 15 ottobre 2002 e nella nostra lettera del 2 dicembre 2002 abbiamo
erroneamente fatto riferimento all'art. 18 cpv. 5 LAMal. Purtroppo non ci è più
possibile ricostruire come si è giunti a questo equivoco e chiediamo comunque
di volerlo gentilmente scusare. Sulle relative fatture dei premi, come pure nel
sistema d'informatica, l'importo di CHF -.20 al mese è
correttamente registrato come contributo alla promozione della salute (CPS)
(vedi caso n. 36.2002.132, allegato 9 alla risposta del 13 settembre 2002; caso
n. 36.2002.87, allegato 10 alla risposta dei 2 settembre 2002). Questo
contributo non è indicato soltanto sulle fatture dei premi, bensì anche sulle
polizze che gli assicurati ricevono ogni anno." (cfr. doc. _)
A non
averne dubbio, dunque, __________ ha chiesto l'incasso del premio approvato -
per i diversi anni in discussione - dal Consiglio Federale, premio cui ha
aggiunto l'importo mensile di CHF -.20 non a titolo d'incasso degli importi di
cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal ma quale contributo alla promozione della salute.
La dimostrazione
di quanto precede sono i documenti dei conteggi richiamati dalla stessa
amministrazione, da un lato, e l'importo percepito (annualmente CHF 2,40 contro
gli importi di cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal che assommavano a CHF 2.-- per poi
scendere a CHF 1.-- annualmente).
L'importo
di CHF -.20 mensili va quindi ammesso quale supplemento al premio fissato dal
CF, come rammenta in maniera pertinente l'UFAS nello scritto 8 gennaio 2003 più
sopra riportato.
Alla luce
di questa circostanza il premio massimo al cui versamento era astretto il
ricorrente nel corso del 1998 è di CHF 245,60, mentre per l’anno
1999 ammonta a CHF 258.--. Per gli anni precedenti, il premio per
gli adulti con una franchigia di CHF 300.- era di CHF 169,30 per
il 1996 mentre per l’anno successivo (1997) con la medesima franchigia e
comprensivo dell’infortunio assommava a CHF 210,70 al mese.
2.11. Alla luce di
quanto precede il signor __________ deve essere condannato al pagamento dei
seguenti importi:
"Premi 1996 (12 mesi)
169,30 x 12 2'031,60
Premi
1997 (12 mesi) 210,70
x 12 2'528,40
Premi
1998 (12 mesi) 245,60
x 12 2'947,20
Premi
1999 (12 mesi)
258,-- x 12 3'096,--
Partecipazioni
ai costi 666,20
Per
un totale di
11'269,40. "
2.12. La Cassa
chiede inoltre il pagamento di spese amministrative e di sollecito per
complessivi CHF 440.-.
Come già
rammentato in una sentenza del 23 aprile 2002 in re J (36.2001.64-66) relativa
al medesimo assicuratore qui in causa, nella sentenza pubblicata in DTF 125 V
276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento
tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni
generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una
regolamentazione al riguardo.
Il TFA ha
in particolare precisato:
"
Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich
die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine
entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender
Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat
das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in
wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw
2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE
124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht
detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein
unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender
Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die
Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung
allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der
Versicherten beizulegen haben.
Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim
Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster
(a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer
zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft
verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten,
die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992
Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4
betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der
Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig
ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche
Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.
cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen
Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu
einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten
des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und
der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche
Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe
von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."
In
concreto le CGA prodotte dall’assicuratore (doc. _ a _ per gli anni in
discussione) prevedono (art. 28 CGA 1996; art. 4.5 CGA 1997; art. 4.6 CGA 1998
e 1999) che i costi di una procedura d'incasso per via esecutiva e altre spese,
sono addebitati all'assicurato in mora. Nel caso di una sollecitazione o di una
procedura esecutiva è richiesto un indennizzo per i lavori amministrativi. Per
cui, nel caso di specie, anche la richiesta delle spese di sollecito e
amministrative va confermata alla luce dell’importanza del lavoro
amministrativo cagionata dalla mora dell’assicurato riportata su più anni e
dalle procedure resesi necessarie. L'importo di CHF 440.- appare proporzionato
all'onere amministrativo provocato.
2.13. Per quanto
concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato
applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V
46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione
può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale
riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente
deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque
legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
Alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione del 3
luglio 2002 della __________ merita tutela limitatamente all’importo complessivo
di CHF 11'269,40 cui si aggiungono CHF 440.- per le spese amministrative
rammentate, e quindi complessivamente CHF 11'709,40.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell'UE di
__________ del 5 maggio 2000 è rigettata limitatamente all’importo di CHF
11'709,40. Alla creditrice sono inoltre dovute le spese esecutive.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto e la decisione su opposizione 3 luglio 2002 è
parzialmente confermata. Di conseguenza:
1.1. __________
è condannato a versare alla Cassa Malati __________ l'importo complessivo di
CHF 11'709,40 per premi dal 1996 al 1999 e per partecipazioni, oltre alle spese
esecutive.
1.2.
Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di
__________ del 5 maggio 2000 è rigettata limitatamente all'importo di CHF
11'709,40.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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