AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2001.94
Data decisione, Autorità:
06.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00094
ir/nh
Lugano
6 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 25 settembre 2001
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
5 novembre 2001 (imbucato il giorno successivo) __________ si è aggravato a
questo TCA contro decisione 25 settembre 2001 dell’Ufficio dell’Assicurazione
Malattia (UAM) relativa alla mancata concessione di un sussidio per
l'assicurazione malattia.
Più dettagliatamente __________ ha chiesto
all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia un sussidio per l’anno 2001 rilevando
di essere salariato, come la di lui moglie, e di essere padre di una bambina
nata nel __________e di un’altra nata nel __________, di pagare premi di Cassa
Malati per complessivi CHF 574,90 mensili. Il ricorrente ha prodotto
all’autorità amministrativa attestazioni della __________ relative ai salari 1999
e 2000. In particolare la __________ attesta di avere versato a __________ gli
importi di CHF 38'040.- nel 1999 (oltre ad indennità per CHF 5'900.-) e nel
2000 CHF 37'352.- oltre ad indennità per CHF 2'600.-.
Il signor __________ ha inoltre prodotto attestazione
di versamento per il mese di settembre 1999 della __________ indicante
un’indennità di malattia di CHF 3'060.-. La tassazione 1999/2000 indica il
conseguimento di un reddito medio imponibile fissato in CHF 36'580.- a fronte
di guadagno lordo di CHF 85'443.-..
A seguito della richiesta dei funzionari dell’UAM
(questionario per l’accertamento del reddito) il ricorrente ha prodotto
attestazioni di salario relative alla moglie (CHF 3'637,95 mensili netti con
guadagno lordo che assommava a CHF 4'060,40 nel 2000 mentre nel 2001 a CHF
4'237,50) e relative ai suoi guadagni (CHF 3'650.- mensili lordi nel 2000 e CHF
3'850.- lordi nel 2001). Agli atti dell’amministrazione è stato prodotta
documentazione relativa a debito della moglie dell’assicurato.
1.2. L’amministrazione
ha respinto la domanda di concessione del sussidio il 28 giugno 2001 ed in data
25 settembre 2001 l’Istituto delle Assicurazioni Sociali, UAM, ha respinto la
domanda tendente ad ottenere una revisione della decisione del 28 giugno 2001 con
le seguenti motivazioni:
"
Vista ed esaminata l'istanza di revisione della
nostra decisione negativa del 28 .06.2001 in materia di sussidi
dell'assicurazione malattia per l'anno 2001;
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in
conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del
reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al
reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie
quella relativa al biennio fiscale 199912000), al momento dell'istanza di
sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 6'403.10 (tenuto conto
del suo salario lordo mensile medio conseguito per il periodo gennaio‑luglio
2001 comprensivo della tredicesima mensilità pro rata, del salario lordo
mensile medio di sua moglie comprensivo della tredicesima mensilità, degli
assegni familiari per due figli, dell'indennità di famiglia e, in deduzione,
degli interessi passivi a suo carico);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo
mensile medio di fr. 6'403.10 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72
Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie
con due figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 43'000.‑‑;
in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000,
secondo cui hanno diritto al sussidio le famiglie il cui reddito determinante
non supera fr. 34'000.‑;
d e c i
d e :
- L'istanza di revisioni è respinta."
(doc. __________)
1.3. Contro tale
decisione __________ si è aggravato a questo TCA, come rilevato, il 5 novembre
2001 adducendo come dal mese di agosto 2001 non percepisca salario a seguito
della fine del periodo di indennità.
L’UAM ha preso posizione in merito al gravame con
osservazioni del 26 novembre 2001 con cui evidenzia come:
"
Il ricorrente ha inoltrato la richiesta di
sussidio per l'anno 2001 e il reddito lordo annuo dello stesso accertato per
l'anno 2001 ammonta complessivamente a fr. 76'268.‑ (cfr. doc. n° _), il
che risulta essere inferiore al reddito lordo esposto ai fini della notifica di
tassazione 1999/2000 (reddito lordo = 86'632.‑; cfr. doc. _).
Il reddito lordo mensile medio della controparte,
al netto degli interessi passivi privati pari a fr. 98.65 mensili (cfr. doc.
_), ammonta a fr. 6'257.‑ [(fr. 76268 : 12) - fr. 98.65] il che, dopo la
relativa conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle
ufficiali di conversione (artt. 69 e 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere pari a
fr. 42'000.‑, il che è superiore al limite che conferisce il diritto al
sussidio." (IV)
Il giudice delegato ha accertato presso lo stesso
ricorrente la data di ricezione della decisione impugnata apparendo di primo
acchito tardivo il gravame e non essendo possibile all’amministrazione
determinare la data di ricezione della decisione da parte dell’assicurato.
Il signor __________ ha indicato di avere
ricevuto la decisione poi impugnata il 27 settembre 2001.
in diritto
2.1. Va anzitutto
analizzata la tempestività del ricorso inoltrato da __________ a questo
Tribunale. Avverso la decisione dell’amministrazione è data facoltà di ricorso
nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’atto. Il termine di ricorso non è
prorogabile. Nel caso concreto l’amministrato ha ricevuto la decisione
impugnata in data 27 settembre come da sua stessa ammissione. Il termine per
l’inoltro del gravame a questo TCA scadeva quindi il 27 ottobre successivo che,
essendo un sabato, riportava il termine al primo giorno lavorativo successivo e
quindi al 29 ottobre 2001. Il gravame redatto il 5 novembre 2001 ed imbucato il
giorno successivo appare quindi ampiamente tardivo e l’impugnativa va
dichiarata irricevibile.
2.2. Abbondanzialmente
va rilevato come anche nel merito l’impugnativa sarebbe stata da respingere. In
effetti, conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art
1 lett. c D.E. 18.11.1997 ribaditi da ultimo nel D.E. 14.11.2000).
Di regola
il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per
una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo interiore a fr.
6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività
lucrativa;
d) altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie
emanato il 18 maggio 1994, modificato dal Consiglio di Stato con decreto
esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito
determinante va accertato dall’Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera
autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenze giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale
determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili." (art. 67 RLCAMal)
Per
quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati
gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili, come l'UAM ammette, ed è necessario - in caso di risposta
affermativa - accertare se il nuovo reddito sia tale da permettere la
concessione del sussidio.
Nel concreto caso il ricorrente indica di avere
conseguito, nel 2001, introiti per complessivi 76'268.- pari al guadagno del
ricorrente lordo per complessivi CHF 21'694.- (salari varianti nel periodo
gennaio e luglio compreso tra CH 3'035.- ed i 3'160.-) mentre la moglie ha
conseguito un guadagno di CHF 3'724,25 x 13 mensilità, cui vanno aggiunti
l’indennità famigliare e l'indennità per figli per CHF 1'767.- rispettivamente
CHF 4'392.-. Nel periodo di riferimento (notifica di tassazione 1999/2000) il
guadagno era stato superiore. In virtù dell’art. 67 litt. m Reg LCAMal il
reddito andava quindi rettamente calcolato sulla nuova situazione economica,
infatti la diminuzione del 12% circa appare di rilievo e tale da giustificare
il calcolo del reddito determinante al di fuori, come detto, dei dati della
tassazione di riferimento.
Pur considerando gli interessi passivi dimostrati
dal ricorrente con la produzione del contratto con la __________ il reddito
conseguito da __________, convertito in reddito imponibile come impone l’art.
72 Reg. LCAMal sulla scorta di apposite tabelle, il cui uso è obbligatorio,
comporta un reddito mensile che, convertito, è superiore ai limiti fissati come
rettamente ritenuto dall’UAM nelle sue osservazioni.
2.3. Alla luce di
quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile siccome tardivo senza
carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile siccome
tardivo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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