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Numero d'incarto:
36.2001.87
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00087
IR/sc
Lugano
21 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 30 agosto 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto,
- che
__________ ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi
di cassa malati per l’anno 2001 richiesta evasa con decisione negativa
dell’Ufficio Assicurazione Malattia. Avverso tale decisione __________ ha
interposto reclamo all’Istituto delle Assicurazioni Sociali che, con decisione
30 agosto 2001, lo ha respinto con le seguenti osservazioni:
"
(…)
appurato che dalla sua notifica di tassazione 1999/2000 risulta un
reddito lordo annuo pari a fr. 5'063.‑;
in applicazione degli artt. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c) DE
14.11.2000, per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo inferiore a fr. 6'000.‑
è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro
sostentamento é‑ che è dato diritto al sussidio qualora il reddito di
riferimento non supera fr. 55'000.‑;
considerato che, giusta gli artt. 32 cpv. 3, 84 LCAMal e 52 cpv. 1
Reg. LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6'000.‑, secondo il biennio fiscale determinante, sono
esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI, su base mensile (fr. 1'406.‑);
stabilito che, in base alla documentazione prodottaci, il suo
reddito lordo mensile medio accertato per il periodo gennaio‑marzo 2001
ammonta a fr. 3'830.‑ (tenuto conto dei salari e delle indennità del
l'assicurazione contro la disoccupazione percepite), il che, secondo la tabella
di conversione del reddito lordo mensile in reddito imponibile (art. 72 Reg.
LCAM), equivale ad un reddito imponibile annuo pari a fr. 35'000.‑;
in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000, secondo cui
hanno diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non
supera fr. 22'000.‑;
stabilito che, sulla base della documentazione prodottaci, il suo
reddito lordo mensile medio accertato a decorrere dal mese di aprile 2001 è
inferiore al citato importo di fr. 1'406.‑ lordi;
ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha indicato le
generalità di suo padre quale persona che provvede al suo sostentamento a
partire dallo scorso mese di aprile e che dalla notifica di tassazione
1999/2000 dello stesso risulta un reddito determinante che supera l'importo di
fr. 55'000.‑ di cui all'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000;
d e c i d e:
il reclamo contro la decisione del 30 aprile 2001 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è r e s p in t o."
(Doc. _)
Con atto
del 28 settembre 2001 __________ si è rivolto al TCA postulando l’accoglimento
dell’impugnativa fondandosi sui seguenti motivi:
"
(…)
· Malgrado
i miei sforzi nella ricerca di un lavoro, presumibilmente resterò in
disoccupazione fino alla fine dell'anno. Ne consegue che il reddito lordo sarà
di fr. (14156,05+1043,05x4) = 18328,25, cioè un reddito mensile
lordo per l'anno 2001 di fr.1527,35.
· Mi
sembra ovvio che con tale reddito non posso permettermi di vivere in modo
indipendente come vorrei.
· Per questi motivi i
miei genitori provvedono al mio sostentamento
· In
data 1° luglio 1999, il sussidio per l'anno 2000 mi è stato accordato (183,35
mensili); la mia situazione finanziaria purtroppo non è cambiata.
Nella speranza che il mio reclamo venga accolto, mi è grata
l'occasione per porgervi i miei più distinti saluti." (Doc. _)
- che il
gravame è stato trasmesso all’UAM per le osservazioni di rito.
L’amministrazione ha comunicato a questo TCA come:
" Io
scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito
dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la
pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le
richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il
sussidio neIl'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2001 (cfr.
documento allegato).
Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso
sia stralciato dai ruoli." (Doc. _)
annettendo
alla comunicazione del 16 novembre 2001 lo scritto 14 novembre 2001
all’assicurato con cui si comunica che:
" con
riferimento al suo ricorso del 28.09.2001 avanzato presso il Tribunale
cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di
sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2001, nonché alla susseguente
documentazione pervenutaci in data 06.11.2001, le comunichiamo che in data
odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi
giorni del prossimo mese di dicembre riceverà da parte nostra una nuova
decisione di carattere positivo.
Il diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2001. La
Cassa malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in
suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di dicembre.
Ritenuto quanto precede, la sua Cassa malati dovrà in seguito
emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per
l'anno 2001, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà
effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2001." (doc.
_)
-
che
l’atto 14 novembre 2001 diretto all’assicurato annulla sostanzialmente il
provvedimento impugnato da __________ ed ammette la concessione del sussidio.
La decisione relativa al sussidio sarà intimata nei primi giorni di dicembre
2001 e sarà, come d’uso, soggetta ad impugnativa se ritenuto dall’assicurato;
-
che la
decisione impugnata essendo stata annullata dall’amministrazione prima
dell’inoltro della risposta la causa, divenuta priva d’oggetto, va stralciata
dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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