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Numero d'incarto:
36.2001.82
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00082
ir/nh
Lugano
15 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2001
di
__________,
contro
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
ha già interessato questo TCA con ricorso del 23 ottobre 2000 relativo
all’obbligo impostole dall’Ufficio assicurazione malattia di assicurarsi
obbligatoriamente per le cure medico sanitarie secondo la LAMal presso un
assicuratore svizzero. Questo TCA ha deciso la fattispecie con sentenza del 14
marzo 2001 contro la quale la signora __________ si è aggravata al TFA che ha
confermato il giudizio cantonale con sentenza del 6 luglio 2001. Nella sentenza
cantonale questo TCA aveva ritenuto in particolare come la ricorrente,
cittadina olandese domiciliata a __________ dopo avere trascorso gran parte
della sua vita a __________, fosse da quasi 50 anni assicurata, senza
franchigia, presso l’assicurazione collettiva delle __________, in precedenza
__________, compagnia assicurativa privata, circostanza questa che non
permetteva comunque l’esonero dall’obbligo di assicurarsi.
1.2. Più
dettagliatamente nel giudizio cantonale sono stati ritenuti i seguenti fatti:
"
A seguito di segnalazione circa l’assenza di
copertura assicurativa da parte della ricorrente il 14 aprile 2000 l’IAS di
Bellinzona ha invitato formalmente __________ a volersi iscrivere presso un
assicuratore riconosciuto ed autorizzato ai sensi della LAMal richiamato
l’obbligo dell’assicurazione in vigore dal 1 gennaio 1996. Dopo presentazione
da parte della ricorrente di una attestazione di copertura assicurativa da
parte della __________ (in lingua olandese) l’Ufficio assicurazione malattia ha
ritenuto una richiesta da parte di __________ tendente ad ottenere l’esenzione
dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie ai sensi del diritto
svizzero. Con scritto 16 maggio 2000 (cui hanno fatto seguito altri scambi
epistolari: doc. _) la ricorrente è stata richiesta di produrre specifica
documentazione relativa all’esistenza di assoggettamento all’obbligatorietà
assicurativa in virtù di un diritto estero (esclusa quindi l’iscrizione
volontaria ad un assicuratore privato), il personale obbligo di versamento dei
premi assicurativi e l’esistenza di una copertura assicurativa equivalente a
quella obbligatoria in Svizzera.
L’Ufficio assicurazione malattia, dopo avere
accertato che un’assicurazione estera olandese non può essere obbligatoria in
caso di riscossione in Svizzera di una rendita proveniente dall’Olanda ha, con
decisione 31 agosto 2000, respinto la domanda volta all'esenzione dall'obbligo
assicurativo contro le malattie.”
Più
dettagliatamente l’UAM ha emanato la decisione con il seguente dispositivo:
"1. La domanda
d'esenzione dall'obbligo d'assicurazione è respinta.
-
Nel
caso di specie l'obbligo d'assicurazione ai sensi del diritto cantonale e
federale avrebbe teoricamente dovuto essere fissato a partire dal 1° gennaio
-
Alla
persona interessata dalla presente decisione è fatto obbligo di iscriversi
presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato all'esercizio ai sensi della
LAMal, e di produrre entro 30 giorni dalla ricezione di questa notifica
un documento a comprova dell'avvenuta iscrizione (certificato d'assicurazione o
dichiarazione d'appartenenza rilasciata dall'assicuratore).
(…)"
Come
indicato l’IAS ha respinto il reclamo con decisione 19 ottobre 2000. Come
riferito detta decisione è stata poi impugnata dinnanzi a questo TCA che ha
risolto il caso con giudizio 14 marzo 2001 impugnato al TFA.
1.2. Alla luce
della sentenza del TFA l’UAM ha deciso, il 29 agosto 2001, di iscrivere
d’ufficio la ricorrente presso la Cassa Malati __________ per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie, ciò a decorrere dal 1 settembre 2001
con contestuale obbligo per l’assicuratore malattia – ritenuta l’affiliazione
tardiva della ricorrente (l’affiliazione dovendo risalire al 1 gennaio 1996) –
di percepire il supplemento di premio imposto dalla legge, siccome non giustificato
il ritardo.
La signora
__________ ha impugnato tale decisione mediante reclamo all’IAS che lo ha
respinto con atto del 20 settembre 2001 con le seguenti argomentazioni:
"
Ai sensi della legge federale sull'assicurazione
malattie (LAMal) tutte le persone residenti in Svizzera per un periodo di
almeno 3 mesi sono tenute ad essere assicurate per le cure medico‑sanitarie
presso un assicuratore riconosciuto.
Tale obbligo ha inizio al momento
dell'acquisizione del domicilio o dell'ottenimento di un permesso di residenza
in Svizzera ed ha termine solo quando l'interessato cessa di essere soggetto
all'obbligo d'assicurazione.
Una lacuna temporale della copertura assicurativa
non è dunque in alcun modo consentita dalle disposizioni di legge, nemmeno in caso
di cambiamento d'assicuratore.
Ciò sarebbe infatti in urto con il principio di
fondo della partecipazione solidale al sistema assicurativo da parte di tutti i
cittadini residenti in Svizzera.
Ritenuto dunque che la persona in questione
risulta essere domiciliata nel Cantone Ticino già dal mese di marzo 1992, la
stessa avrebbe dovuto essere assicurata presso un assicuratore malattie almeno
dal 1° gennaio 1996 (data d'entrata in vigore del diritto federale in materia
di assicurazione sociale contro le malattie).
Ritenuto che il previgente diritto cantonale in
materia di assicurazione malattie è decaduto a partire dall'entrata in vigore
della LAMal, si rivela superfluo un esame di dettaglio circa l'esistenza
dell'obbligo d'assicurazione per il periodo antecedente il 1°.01.1996.
Visto quanto precede lo scrivente Ufficio si è
visto costretto a procedere con un'iscrizione d'ufficio.
Trattandosi, nel caso di specie, di
un'affiliazione tardiva ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, il rapporto
assicurativo con la Cassa malati ________, inizia dal giorno dell'affiliazione
(1°.09.2001).
Per il periodo precedente (1°.01.1996‑31.08.2001),
se il ritardo non è giustificabile l'assicurato deve pagare un supplemento di
premio regolamentato giusta l'art. 8 OAMal.
Le osservazioni sollevate dall'opponente nel
gravame in oggetto non possono essere in alcun modo assimilate a fattori che
sono suscettibili di portare a pronunciare un annullamento della risoluzione di
iscrizione d'ufficio.
Richiamiamo in particolare, a questo riguardo, la
sentenza 6 luglio 2001 emessa dal Tribunale federale delle assicurazioni (STFA
__________).
Neppure l'argomentazione attinente al
peggioramento della situazione economica dell'opponente a causa degli oneri
derivanti dal l'assicurazione ai sensi del diritto federale e cantonale in
materia, può entrare in linea di conto per il giudizio in oggetto: oltre a non
corrispondere a disposti normativi, si specifica che per i redditi modesti vi è
la possibilità di far capo ai sussidi cantonali per il pagamento dei premi
assicurativi." (VI 2)
Insoddisfatta
la ricorrente si è aggravata a questo TCA con atto del 26 settembre 2001
redatto in lingua tedesca in cui ha ribadito nella sostanza i motivi per cui
ella non avrebbe dovuto essere obbligatoriamente assicurata secondo la LAMal.
Con decreto del 2 ottobre 2001 il giudice delegato del TCA ha invitato la
signora __________ a volere tradurre il suo gravame. Il successivo 10 ottobre
2001 la ricorrente ha fatto pervenire uno scritto in parte redatto in lingua
inglese ed in parte in lingua italiana indicando l’utilizzo della lingua
inglese per favorire la lettura da parte degli incaricati. La signora
__________ non ha ritenuto che il motivo della richiesta di traduzione è altro
e non certo la misconoscenza delle lingue nazionali e di quella più diffusa a
livello internazionale da parte di chi è chiamato ad occuparsi del suo caso. In
ogni modo dallo scritto in discussione, accompagnato dall’invio di una missiva
del 13 novembre 2000 già trasmessa al TCA nell’ambito dell’incarto __________
(doc. _) e già analizzata in sede di sentenza del 14 marzo 2001, si desume:
"
Da Berna me hanno scritto che un accordo entro
la Svizzera e la EU, che sera ratificato en corso del anno, va liberare
(esentare?) tutti stranieri di paesi della EU, que ricevanno salarii e pensione
da sui paesi, della obbligazione de essere assecurati in Svizzera.
Mi marito (morto 1964), che era un impiagato
delle __________, e io eranno obbligatoramente assecurati con la compania
colletiva delle __________ se
con un socio (da alguni anni la __________ causa del salario de mi marito una
assecurazione in una cassa
de malattia non era possibile e anche mia
pensione de vedova
(cariculata in franchi svizzeri) de non ancora
fr. 400,‑ pro mese,
e troppo alta.
Non posso lasciare mia assecurazione in Olanda,
che ho da
ca 50 anni e che mi remborsa 100% de tutte spese,
perchè voglio
ritornare a Olanda un giorno, ma non posso pagare
due assecurazioni.
Spero che Lei possono comprendere mi
"Italiano". Ho necessito
ca 3 ore per farlo!" (sic; IV)
Dal canto suo
l’amministrazione ha preso posizione con scritto del 19 ottobre 2001 dal
seguente tenore:
"
In margine alla decisione di affiliazione
d'ufficio 29 agosto 2001, abbiamo ritenuto di assegnare all'interessata i
rimedi di diritto, intendendo però gli stessi legati ‑ e di riflesso
limitati ‑ alla "parte tecnica" della decisione testè
richiamata; ossia lo svolgimento delle operazioni di affiliazione e, al limite,
l'assicuratore scelto.
Non era infatti nostra intenzione immaginare i
rimedi di diritto in forma allargata, ossia relativi ad una ripresa pura e
semplice di una res iudicata.
Richiamata la delicatezza ‑ e anche la
gravità ‑ di un provvedimento di affiliazione coattiva, benchè lo stesso
discendeva da una sentenza dell'Alta Corte federale, abbiamo ritenuto che in
forza di un principio fondamentale di diritto all'interessata dovesse pur
essere data la possibilità di reagire, anche se nei limiti chiaramente
richiamati poco sopra.
Cosa puntualmente avvenuta, attraverso reclamo 7
settembre 2001, rigettato con atto decisionale 20 settembre 2001 (allegato _).
Da cui il ricorso al TCA in data 26 settembre
2001 (atto a noi non noto) e la relativa successiva allegazione 10 ottobre
2001, su cui ci pronunceremo nell'immediato prosieguo.
Quest'ultimo esposto non tocca, neppure di
transenna, la parte "tecnica" dell'affiliazione d'ufficio, ma ritorna
su una res iudicata.
Semmai dunque, per remota ipotesi, questo atto
della signora __________ fosse ritenuto a tutti gli effetti come un ricorso, lo
scrivente Ufficio postula una decisione di irricevibilità, in ragione del
chiaro principio ne bis in idem." (VI)
Alla
ricorrente è stata concessa facoltà di esprimersi in merito. La signora
__________ ha recapitato un ulteriore lungo scritto in lingua tedesca il 30
ottobre 2001. Il giudice delegato ha rammentato alla ricorrente il dovere di
rivolgersi al TCA in lingua italiana. Con scritto 7 novembre 2001 (X) la
signora ha recapitato sue osservazioni in merito cui ha annessa documentazione.
Non sono state chieste ulteriori osservazioni alla Cassa. In merito a dette
osservazioni 7 novembre 2001 si tornerà in corso di motivazione se necessario.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. L’amministrazione
interpellata rileva come la questione sottoposta a giudizio sia già stata
oggetto di una decisione amministrativa che ha subito il controllo giudiziario
sino alla più alta istanza del Paese. Da ciò deduce l’irricevibilità del
ricorso in discussione. La tesi non può essere seguita. Le due decisioni in
discussione trovano fondamento in norme della legislazione relativa
all’assicurazione malattia diverse tra loro ed hanno oggetto diverso. Con la
decisione amministrativa in discussione l’UAM ha proseguito la trattazione
della procedura e si può quindi ritenere che la decisione 29 agosto 2001 sia la
conseguenza della decisione del 31 agosto 2000. In altri termini i contenuti
delle due decisioni non sono sovrapposti ma complementari. Il 31 agosto 2000,
contrariamente ad altri provvedimenti dell’amministrazione di analoga natura,
l’UAM ha deciso che la signora __________ non potesse beneficiare
dell’esenzione dall’obbligo di assicurazione, ha fissato l’obbligo teorico di
assicurarsi per la ricorrente a partire dal 1 gennaio 1996 ed ha obbligato la
stessa ad iscriversi presso un assicuratore malattia autorizzato con ordine di
produrre una attestazione entro 30 giorni. Con la decisione UAM dell’agosto
2001 l’amministrazione ha ordinato l’iscrizione presso la __________ dal 1
settembre 2001 e, soprattutto, la percezione del sovrappremio ai sensi
dell’art. 5 cpv. 2 LAMal e 8 OAMal. Il ricorso appare quindi ricevibile contro
la decisione su reclamo del 20 settembre scorso.
Il gravame
appare ricevibile anche per quanto riguarda l’aspetto formale. In effetti la
signora __________ ha saputo sufficientemente esporre i motivi della sua
opposizione alla decisione amministrativa.
Nel
merito
2.3. Nelle sue
argomentazioni la signora __________ ritorna su questioni di fondo già
analizzate da questo TCA e già valutate anche dal TFA nella sentenza citata.
Resta il quesito a sapere se sia giustificata l’iscrizione d’ufficio della
ricorrente presso la __________ e se sia giustificato l’ordine di percepire il
sovrappremio.
2.4. Per quanto
concerne l’iscrizione d’ufficio della ricorrente presso la Cassa Malati
__________ va rilevato che, se data la premessa dell’obbligo di assoggettamento
all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, in virtù dell’art.
19 LCAMal il “Consiglio di Stato fa iscrivere d’ufficio, previa diffida
scritta, le persone soggette”. In casu l’assicurata ricorrente non può più
porre in discussione, come invece fa, i presupposti del suo obbligo di
appartenere agli assicurati della LAMal per le cure medico sanitarie di base.
La problematica è stata risolta definitivamente dal TFA nella sentenza 6 luglio
2001. D’altro canto l’UAM ha diffidato, conformemente al testo di legge, ad
iscriversi presso un assicuratore. La mancata iscrizione ha comportato
l’iscrizione d’ufficio. Che il compito sia stato assunto dall’UAM in seno
all’Istituto delle assicurazioni sociali trova una sua base legale nell’art. 12
RCAMal del seguente tenore:
"
1L’
iscrizione d’ufficio delle persone o delle famiglie non iscritte ad una Cassa
malati convenzionata è ordinata dall’Istituto delle assicurazioni sociali,
previa diffida scritta.”
In casu quindi
la decisione, su questo specifico punto, appare corretta ed ossequia gli
obblighi imposti dalla legge.
2.5. Per quanto
attiene all’obbligo fatto all’assicuratore di percepire il sovrappremio per
constatata affiliazione tardiva occorre evidenziare come per l'art. 5 cpv. 2
LAMal
"
In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione
inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di
premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce
i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del
ritardo.
Secondo l'art. 8 OAMal
"
1 Il
supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5
capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari al doppio di quella del
ritardo d’affiliazione. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del
premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione
finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo
gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30
per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze
del ritardo."
Va allora definito qui il concetto di ritardo
giustificabile desumibile dall’art. 5 cpv. 2 LAMal. La legge va interpretata
sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza si può derogare
dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi
sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo
scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le
quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso
della disposizione in oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452;
VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1993 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109;
DTF 117 V 45; 117 V 5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische
Verwaltungsrecht- sprechung, no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se
sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata
della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati ossia dai
lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito, così come dai
valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme
legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI
1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e
578 con s. 2b).
Il concetto di "ritardo giustificabile"
non appare chiaro e necessita quindi di essere interpretato.
In proposito nel messaggio del Consiglio federale
concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991 viene
precisato che (p. 50):
"
(…)
Se l'interessato si assicura o è assicurato d'ufficio (giusta
l'art. 6 cpv. 2) dopo il termine di tre mesi, l'assicurazione non è
retroattiva; essa inizia a decorrere dal giorno dell'affiliazione. Le spese
delle cure fornite prima di questa data saranno pertanto a carico
dell'assicurato. Non si possono esigere premi arretrati, ma l'assicuratore
imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato
rispetto a quello degli altri suoi assicurati. Egli fissa personalmente
l'importo del supplemento di premio attenendosi ai limiti fissati dal Consiglio
federale, abilitato a stabilirne i tassi indicativi. Questi devono tenere conto
del livello dei premi di tutti gli assicuratori che operano nella regione in
questione e della durata del ritardo, vale a dire, rispettivamente, dei costi
dell'assicurazione delle cure medico‑sanitarie nella regione e della
misura in cui l'interessato non ha dato il proprio contributo alla solidarietà
con gli altri assicurati. Se il ritardo è da ricondurre a un impedimento
grave, quale una malattia o un infortunio, non viene prelevato un premio più
elevato. Se il ritardo non è scusabile ma il pagamento del supplemento di
premio risulta gravoso per l'interessato, l'assicuratore deve ridurlo tenendo
equamente conto della situazione (finanziaria, familiare, ecc.)
dell'assicurato e delle circostanze del ritardo (ad esempio l'ignoranza della
lingua).
L'articolo 5 capoverso 2 seconda frase avrà senza
dubbio un effetto dissuasivo per chiunque è tentato di abusare del sistema
aderendovi soltanto al momento in cui necessita di cure onerose o quando
manifesta maggiore predisposizione alla malattia. Casi del genere dovrebbero
comunque essere rari, poiché presuppongono che l'interessato si sia sottratto
al controllo e all'affiliazione d'ufficio (cfr. art. 6). Inoltre, coloro che
non si sottopongono tempestivamente all'assicurazione obbligatoria incorrono in
sanzioni penali (art. 83)."
Dal
tenore del messaggio risulta che il Consiglio federale non ha concretizzato il
concetto in esame, limitandosi a rilevare – a titolo meramente esemplativo -
che sono scusabili i ritardi riconducibili ad impedimenti gravi quali malattia
e infortuni. L’esecutivo federale fa riferimento ad un impedimento grave tale
da essere d’ostacolo oggettivo ad una affiliazione tempestiva. La severità
della condizione posta discende chiaramente dallo scopo della nuova LAMal che
vuole applicato significativamente il principio della solidarietà tra
assicurati.
L'elenco
dei motivi rammentati nel messaggio (introdotto dall’espressione “quali”) non
va considerato esaustivo. Altri fattori, secondo questa Corte, potrebbero
infatti giustificare un'affiliazione tardiva.
Neppure
la dottrina approfondisce il concetto. Maurer (Das neue
Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1996, p. 39) indica unicamente
che il premio supplementare va considerato un vero e proprio supplemento
punitivo ("Strafzuschlag"). Da qui discende che l'omissione in cui
incorre l'assicurato non può trovare giustificazione nell'ignoranza della legge
(DTF 113 V 88) o nel mancato intervento di controllo dello Stato (cfr. TCA
25.4.2000 in re E.J, inc. 36.99.173 ancora sub judice).
La
questione non merita comunque particolare approfondimento e non impone
soluzione in questa sede avendo la ricorrente sollevato unicamente argomenti
atti, secondo la sua valutazione, a non essere obbligatoriamente iscritta tra
gli assicurati obbligatori e non argomenti tali da giustificare il suo ritardo.
In concreto l’inazione della ricorrente appare ingiustificata ed il suo ritardo
appare non scusabile, la signora __________ abita in Ticino da anni e meglio
dal mese di marzo 1992, la stessa non poteva non conoscere l’esistenza della
LAMal che ha fatto, tra l’altro, oggetto di una votazione popolare prima della
sua entrata in vigore. E’ comunque circostanza risaputa, almeno per le persone
che risiedono all’interno del Paese, che la LAMal imponga un obbligo di
assicurazione per le spese medico sanitarie. Va quindi ritenuto un ritardo
ingiustificato che impone l’applicazione di un supplemento di premio ai sensi
di legge.
2.6. La
ricorrente invoca difficoltà d’ordine finanziario relative al pagamento della
Cassa Malati, e con ciò implicitamente contesta il supplemento di premio
imposto dalla decisione amministrativa impugnata. La questione dell'ammontare
del supplemento di premio richiesto - e, quindi, la questione della
proporzionalità dello stesso - non va esaminata in questa sede poiché possono
essere sottoposti a verifica giudiziale soltanto i rapporti giuridici sui quali
l'amministrazione competente si è pronunciata con una decisione vincolante (DTF
110 V 51 considerandi 3b e sentenze ivi citate): la decisione costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V
152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi,
Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
La
questione potrà essere affrontata, semmai, nell'ambito di un eventuale ricorso
interposto contro la decisione (su opposizione) dell'assicuratore contro le
malattie che definirà l'importo del supplemento richiesto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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