Appeal stricken after authority reconsidered and appellant withdrew

36.2001.74Altro tribunale28 set 2001Dismissed

Sintesi

The Ticino Tribunal of Insurance Appeals noted that, before filing its response, the health-insurance office had issued a new decision on 17 September 2001 fully accepting the appeal. The appellant then withdrew the appeal. Because the contested matter no longer had an object, the court struck the appeal from the roll and ordered that no fees or expenses be charged.

Regest

Art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali; the administrative authority may reconsider the contested decision until it files its response. If, after reconsideration, it fully grants the appellant's requests and the appellant withdraws the appeal, the proceeding becomes moot and the appeal is removed from the docket; no costs are imposed absent a basis to the contrary.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.2001.74

Data decisione, Autorità: 28.09.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2001.00074

ir/fz

Lugano 28 settembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 3 settembre 2001 interposto da

__________,

contro

la decisione del 4.7.01 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 17.9.01 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che, comunque, anche il ricorrente, con scritto 24.9.01, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (VI);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

  1. non si percepiscono né tasse né spese;

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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