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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.7
Data decisione, Autorità:
18.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00007
mm
Lugano
18 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Raffaello Balerna (in sostituzione di
Ivano Ranzanici,
astenuto),
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 5 febbraio 2001 e
del 13 marzo 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 6 dicembre 2000 e del 27
dicembre 2000
emanate da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, - che __________
ha impugnato mediante due distinti ricorsi al TCA (cfr. I, VI e VII) le
decisioni formali emanate il 6 dicembre (cfr. X, doc. _), rispettivamente, il
27 dicembre 2000 (cfr. XVI, doc. _) dalla Cassa malati __________ che lo
assicura contro le malattie (cfr. I e II);
-
che, con
il 1° gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art. 85, prevede che
le decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato
(cfr. art. 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo
opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate;
-
che,
giusta l'art. 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore,
malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su
opposizione, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le
decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art. 85 LAMal;
-
che,
quindi, l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad
ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
286; SJ 1997, p. 452ss.);
-
che, in
assenza di disposizioni transitorie specificamente relative alle norme procedurali,
gli art. 80ss. LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in vigore, anche
se le vertenze a cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando ancora la
LAMal non era in vigore (cfr., per l'immediata applicabilità dei rimedi di
diritto, F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 52);
-
che, in
casu, le decisioni di cui si chiede l'annullamento non hanno ancora fatto
oggetto di una procedura di opposizione:
i ricorsi
interposti contro di esse devono, pertanto, essere dichiarati irricevibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi 5
febbraio e 13 marzo 2001 sono irricevibili.
§ Gli
atti sono inviati alla cassa malati __________ affinché proceda nell'ambito
delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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