AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.6
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00006
ir/nh
Lugano
15 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 18 gennaio 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 5 agosto
2000 __________ (ventinovenne ricercatrice attualmente impegnata con un lavoro
di __________ negli USA) ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia
previsto dalla LCAM per l'anno 2001. Ritenuta l’assenza di reddito per persona
sola l’IAS ha chiesto alla ricorrente, rappresentata dal padre, di volere
compilare il questionario per l’allestimento del reddito. In tale ambito
__________ ha indicato quale fonte d’entrata un importo di CHF 37'000.- versato
dal __________, importo che le autorità fiscali non hanno ritenuto come
tassabile. L’importo versato dal __________ è destinato alla copertura dei
costi di mantenimento durante la permanenza della ricorrente a __________.
L’istanza
di __________ è stata respinta con decisione 5 dicembre 2000 non contenuta agli
atti ed uguale sorte ha avuto il reclamo 8 dicembre 2000 interposto contro tale
decisione (decisione 18 gennaio 2001 dell’IAS, Ufficio assicurazione malattia).
1.2. Avverso tale
decisione su reclamo insorge __________, con tempestivo gravame del 1 febbraio
2001, in cui si rileva sostanzialmente l’indifferenza fiscale dell’importo
versato dal __________ per il suo sostentamento all’estero, importo nemmeno
tassato come alla puntuale attestazione dell’UT competente. La ricorrente
chiede quindi l’annullamento della decisione impugnata e la concessione del
sussidio.
1.3. Con risposta
del 1 marzo 2001 l'ICAS ha postulato la reiezione del ricorso indicando, come
già anticipato nella decisione impugnata, che la LCAMal prevede, per le persone
sole con reddito imponibile nullo od inferiore a CHF 6'000.-, l’accertamento
del reddito ai fini del sussidio. In concreto le entrate della ricorrente sono
state fissate in CHF 37'000.- ciò che, a mano delle tabelle di conversione,
costituisce un reddito imponibile annuo di CHF 28’00.-, superiore ai limiti per
la concessione del sussidio.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art
1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30
LCAMal)
Per il
2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
2.3. Giusta gli
art 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo
la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito
prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv. 2 di
detto disposto, é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito
di riferimento non supera i fr. 55.000.-.
In
concreto, non é contestato che, per il periodo determinante, la ricorrente ha
avuto un reddito imponibile nullo.
Applicabile
al caso é, dunque, di principio l’art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per
l’esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo
mantenimento.
2.4. Il principio
stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il
legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv. 3).
Facendo
uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato l’art 52 Reg sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie secondo cui:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI su base mensile.
Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso
sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito
determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."
Nella
stessa ottica, va letto l'art 67 del Regolamento che prevede:
"
L'istituto delle assicurazioni sociali procede
autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in
assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti
casi:
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono un'esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-
secondo il biennio fiscale determinante."
2.5. Sulla base
della documentazione prodotta dalla ricorrente l'amministrazione ha
correttamente considerato che questa conduce una vita autonoma (circostanza
palesemente deducibile dallo svolgimento di una attività di ricerca
all’estero), e grazie alla stessa è stato possibile accertare come __________
disponga di un reddito mensile medio pari a fr. 3.083,30 (pari a CHF 37'000.- :
12) reddito che, trasformato - sulla base della tabella di conversione ai sensi
dell'art 72 REgLCAm - in reddito imponibile corrisponde ad un reddito
imponibile annuo di fr. 28.000.-.
Il fatto
che questo importo non sia considerato a livello fiscale come imponibile non
permette di dedurre che lo stesso non debba essere ritenuto per il calcolo del
reddito di riferimento per la concessione o meno di sussidi, anzi, il mancato
carico fiscale aumenta di fatto l’allocazione del __________ in favore della
ricorrente. La cifra in questione è infatti versata dal __________ il quale ne
beneficia per i suoi bisogni, tra i quali va ritenuta anche la copertura
assicurativa contro le malattie.
Il
ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster