AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2001.53
Data decisione, Autorità:
03.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00053
IR/sc
Lugano
3 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione
del 13 giugno 2001 emanata da
Istituto
assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di
assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
2 novembre 2000 __________ ha chiesto la concessione del sussidio per
l’assicurazione malattia per l’anno 2001. A tale richiesta l’assicurato ha
annesso copia della decisione di tassazione del 13 marzo 2000 relativa
all’imposta cantonale 1999/2000 da cui si desume un reddito imponibile di CHF
32’373.- ed assenza di sostanza, nonché i certificati di assicurazione malattia
della __________.
Con
scritto 10 aprile 2001 __________ si è rivolto all’Ufficio dell’Assicurazione
malattia (UAM qui di seguito) riferendosi al sussidio concesso postulandone una
revisione ed aumento in considerazione del fatto che la famiglia è mantenuta da
un unico salario. Nel suo scritto (doc. _) __________ rileva che l’unica fonte
di reddito sarebbe diminuita. Gli atti contemplano la produzione di un
certificato di salario datato 29 marzo 2001 del signor __________ quale cuoco
responsabile indicante un importo di CHF 4'700.- di salario lordo oltre al
rimborso di CHF 78.- per giorni festivi (i dati sono identici al certificato di
salario della fine di febbraio e di fine gennaio 2001).
L’istanza
di revisione è stata respinta con decisione del 9 maggio 2001 con la quale
l’autorità amministrativa ha evidenziato una tassazione per il biennio di
riferimento contemplante un reddito imponibile di CHF 32’373.-, arrotondato a
CHF 33'000.- (art. 30 LCAMal) che, visti il decreto esecutivo 14 novembre 2000
del Consiglio di Stato concernente i premi riconosciuti per il calcolo del
sussidio ed il decreto sempre dell’esecutivo cantonale, di pari data, relativo
alle basi di calcolo dei sussidi nell’assicurazione malattia per l’anno 2001
nonché l’art. 38 LCAMal non permettono di andare oltre al sussidio annuo di CHF
140.- per il bambino e CHF 299,20 per le persone adulte componenti la famiglia.
Il 13
maggio 2001 __________ ha inoltrato reclamo contro le decisione del 9 maggio
precedente dell’UAM. Egli rileva di avere avuto in passato particolari
difficoltà economiche, con premi di CM pagati dallo Stato a seguito di
infruttuose esecuzioni, la situazione finanziaria viene indicata come
stabilizzata ma la nascita del figlio ha aumentato le spese e la famiglia ha
difficoltà con importante penalizzazione.
Con
decisione 13 giugno 2001 l’UAM ha respinto il reclamo in discussione ribadendo
sostanzialmente il contenuto della decisione 9 maggio 2001.
1.2. Insoddisfatto
della risposta dell’UAM __________ si è aggravato a questo TCA con gravame 26
giugno 2001 in cui riprende i termini del suo reclamo ed evidenzia l’estremo
rigore del decreto esecutivo del 14 novembre 2000 applicabile alla fattispecie,
la necessità quindi di andare a lavorare in due all’interno della famiglia per
far fronte a premi di CM eccessivi, le conseguenze che tale imposizione
imporrebbe ed il rilievo che questa situazione non appare conforme ai principi
di giustizia sociale (I)
Al
ricorso si oppone l’autorità amministrativa competente con osservazioni del 24
luglio 2001 in cui si sottolinea come l’UAM abbia esaminato gli estremi di
applicazione dell’art. 67 LCAMal, ossia abbia verificato se dati gli estremi
per una fissazione autonoma del reddito di riferimento da parte dell’ufficio
preposto senza far capo alle risultanze della decisione di tassazione di
riferimento dell’autorità fiscale competente.
L’UAM ha
però osservato come il reddito sia migliorato nel corso del 2001 rispetto ai
parametri ritenuti per la tassazione 1999/2000. Gli importi sarebbero passati
da oltre 46'000.- ad oltre 60'000.-. Per l’autorità amministrativa quindi non
sono adempiuti gli estremi per un riesame. L’ufficio ha inoltre osservato, a
fronte di un reddito imponibile arrotondato per legge al mille franchi
superiore e quindi fissato CHF 33'000.-, che il sussidio doveva essere così
conteggiato:
"
(…)
a) Sussidio per l'anno 2001 in favore del
signor __________
Sussidio = 1890 - Quota minima
Quota min =
(((1890 -
(500+200))):34000-222000))x(33000-22000)+500 = 1590.80
Sussidio = 1890 - 1590.80 = 299.20
b) Sussidio per l'anno 2001 in favore della
signora __________
Sussidio = 1890 - Quota minima
Quota min =
(((1890 -
(500+200))):34000-222000))x(33000-22000)+500 = 1590.80
Sussidio = 1890 - 1590.80 = 299.20
c) Sussidio
per l'anno 2001 in favore del primo figlio - __________
Sussidio = 780 - Quota minima
Quota min =
(((780 -
(200+100))):34000-222000))x(33000-22000)+200 = 640
Sussidio = 780 - 640.80 = 140.00" (Doc. _)
Le
osservazioni sono state trasmesse al ricorrente per permettere l’esercizio del
diritto di essere sentito. Il signor __________ ha preso posizione e prodotto
documenti. Il giudice delegato ha quindi chiesto chiarimenti
all’amministrazione ed ha chiesto la trasmissione degli atti fiscali all’UT di
__________.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art
1 lett. c D.E. 18.11.1997).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per
una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.
6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività
lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie
emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto
esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito
determinante va accertato dall’Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera
autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazione ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
Per
quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati
gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.
2.3. Il sussidio
è pari alla differenza tra la quota media cantonale ponderata, o il
premio riconosciuto dell’assicuratore se è inferiore, e la quota minima a
carico dell’assicurato
Al fine
del calcolo del sussidio, il Consiglio di Stato determina per ogni assicuratore
il premio riconosciuto per gli assicurati adulti, per gli assicurati in
formazione di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati fino all’età
di 18 anni. Il premio riconosciuto è definito a partire dai premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella situazione di
franchigia ordinaria, approvati dal Consiglio federale per ogni singolo
assicuratore e per il relativo anno di competenza giusta l’art. 61 cpv. 4
LAMal. Il premio riconosciuto considera un’equa proporzione tra il premio
assicurativo obbligatorio delle cure medico-sanitarie comprendente la copertura
del rischio di infortunio e quello senza la copertura dell’infortunio. Da
rilevare ancora che se un assicuratore pratica più premi sul territorio
cantonale, per la determinazione del premio riconosciuto per i sussidi fa stato
il premio assicurativo di minore entità.
La quota
media cantonale ponderata, come detto base necessaria per la fissazione del
sussidio, è calcolata a partire dai premi riconosciuti, come indicato, per ogni
assicuratore e dal numero degli assicurati affiliati presso i singoli
assicuratori. Il Consiglio di Stato stabilisce la quota media cantonale
ponderata in base ai premi riconosciuti degli assicuratori che riuniscono, per
principio, almeno i due terzi degli assicurati del Cantone. Sempre al Consiglio
di Stato è data, in virtù dell’art. 34 della LCAMal, la facoltà di escludere
dal calcolo della quota media cantonale ponderata gli assicuratori che
propongono un premio sensibilmente superiore al valore medio cantonale riscontrato
presso gli altri assicuratori.
L’Esecutivo
cantonale determina inoltre la quota media cantonale ponderata per assicurati
fino all’età di 18 anni.
Per
l’anno d’interesse, ossia per il 2001, il Consiglio di Stato ha fissato con un
decreto esecutivo del 14 novembre 2000 (6.4.6.1.5) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi. L’esecutivo ha anche determinato in ulteriore decreto
esecutivo sempre del 14 novembre 2000 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2001,
l’importo della quota media cantonale ponderata fissandola in CHF 2'850.- per
gli adulti, CHF 800.- per i minorenni (art. 1 litt. B DE 14 novembre 2000 no.
6.4.6.1.7), nello stesso DE sono stati fissati i limiti di reddito per la
percezione dei sussidi che, nel caso di membri maggiorenni delle famiglie con 1
figlio, è fissato in CHF 34'000.-. La stessa normativa ha anche determinato la
quota minima a carico degli assicurati sussidiati (art. 1 litt. D) ed ha
fissato (litt. F) gli importi minimi annui di sussidio.
In virtù
dell’art. 36 della legge cantonale di applicazione alla LAMal il calcolo del
contributo oltre la quota minima a carico dell’assicurato avviene
secondo la regola seguente:
se p è
maggiore o uguale a qmcp
Qmcp -
(imp.min.+suss.min)
x
(RD – LR2) +
imp.min.
LR1 - LR2
se p è
minore a qmcp
P - (imp.min. +
suss.min.)
x
(RD – LR2) +
imp.min.
LR1 - LR2
Dove le
definizioni dei parametri sono le seguenti:
-
quota media cantonale ponderata [qmcp] o premio riconosciuto
dell’assicuratore [p];
-
limite di
reddito per il diritto al sussidio [LR1];
-
limite di
reddito per la partecipazione minima [LR2];
-
reddito
determinante dell’assicurato [RD];
-
importo
minimo di quota a carico dell’assicurato [imp.min.];
-
importo
minimo del sussidio [suss.min.].
2.4. Nel concreto
caso il calcolo del sussidio è avvenuto come dettagliato nelle osservazioni
dell’amministrazione, ossia partendo dalla quota del sussidio (CHF 1'890.-) cui
è stata sottratta la quota minima, in applicazione della seguente formula:
1'890 - (500+200)
x
(33'000-22'000) + 500
34’000–22'000
Calcolo,
quest’ultimo, che da come risultato l’importo di CHF 1590,8333, importo
arrotondato a CHF 1590,80. Questa cifra va sottratta all’importo della quota
media cantonale ponderata cifrata come detto in CHF 1’890.-. Il sussidio cui ha
diritto ogni persona adulta formante la famiglia __________ è quindi, partendo
dal reddito fissato sulla base dei dati fiscali arrotondato come specificato
(CHF 33'000.-), di CHF 299.20.
Per il
figlio si può fare riferimento all’importo considerato dall’autorità
amministrativa e cifrato in CHF 140.- come calcolato dall’amministrazione. In
effetti il calcolo parte dalla somma di CHF 780.- che corrisponde, come
rammenta l’UAM nello scritto 30 agosto 2001, la cifra del premio riconosciuto
per il calcolo del sussidio 2001 per gli assicurati minorenni affiliati alla
__________ (inferiore alla media cantonale ponderata che assomma a CHF 800.-).
Partendo
dalla base di reddito dedotta dalla tassazione relativa al periodo 1999/2000,
arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, le cifre dei
sussidi sono state calcolate correttamente.
2.5. Questo TCA
deve ora esaminare se, in virtù dell’art. 67 RLCAMal, erano dati – nel caso
specifico – gli estremi per la fissazione del reddito da parte dell’Istituto
delle Assicurazioni Sociali. In effetti, come indicato nelle considerazioni che
precedono, in particolare come evidenziato dalla formula del calcolo, l’importo
del sussidio dipende in maniera diretta dall’importo del reddito determinante
dell’assicurato.
2.6. Nel caso
concreto risulta, come indicato in precedenza, che la famiglia di __________ è
stata oggetto di una tassazione per il periodo 1999 2000, che entra in
considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del
sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall’autorità fiscale (UT di
__________) è stato di CHF 32’373.-, che arrotondato al mille franchi superiore
ha permesso all’UAM di ammettere la richiesta di sussidio calcolata come alle
osservazioni dell’ufficio a questo TCA ed ha permesso di attribuire ad ogni
adulto della famiglia un sussidio di CHF 299,20, ed al figlio un sussidio di
CHF 140.-. Il reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù
del Regolamento citato, ammontava - secondo la citata tassazione - a CHF
46'657.-. Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito
e quindi si possa procedere una nuova valutazione del reddito occorre che il
guadagno lordo subisca una significativa modifica verso il basso. Ora nel caso
specifico il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l’art. 67 lett. m)
RLCAMal appare invece aumentato nel corso del 2001 essendo passato ad un importo
di oltre CHF 4'700.- mensili lordi. Anche volendo considerare il successivo
contratto concluso dal ricorrente con l'Ospedale __________ la situazione non
si modifica (reddito mensile CHF 4303,45 cui va aggiunta la tredicesima
mensilità pro-rata per un importo di CHF 4'661,95 mensili cui si aggiungono gli
assegni famigliari). Senza neppure operare un calcolo preciso e considerando
anche solo il salario versato senza la tredicesima mensilità si ha un importo
di reddito superiore a quello ritenuto in sede di tassazione per il periodo di
riferimento. l redditi non hanno quindi subito, come rettamente segnalato
dall’UAM, una significativa diminuzione, anzi sono stati in progressione come
detto rispetto a quelli degli anni precedenti come desumibile anche dagli atti
fiscali richiamati.
A giusta
ragione quindi l’Ufficio dell’Assicurazione Malattia ha ritenuto un reddito di
riferimento di CHF 33'000.-, arrotondato al mille franchi superiore secondo
l’imposizione di legge come desumibile dalla tassazione per il periodo
1999-2000, ed ha fissato i sussidi ammessi secondo le basi di calcolo più sopra
citate. Pur comprendendo le difficoltà del ricorrente, scaturite dalla nascita
del figlio e dall’esistenza di un’unica fonte d’entrata per il sostentamento
della famiglia, e pur rilevando le sue critiche al rigore delle norme
applicabili alla fattispecie il TCA non ha motivo per scostarsi dal testo di
legge cui deve attenersi.
2.7. Alla luce di
quanto precede questo TCA deve concludere che i sussidi sono stati calcolati
nel rispetto delle norme applicabili e correttamente fissati. Il ricorso va, di
conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
26 giugno 2001 formulato da __________, é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- La presente
decisione è definitiva.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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