AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2001.49
Data decisione, Autorità:
10.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00049
IR/sc
Lugano
10 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 29 maggio 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
12 settembre 2000 __________ ha chiesto la concessione del sussidio per
l’assicurazione malattia per l’anno 2001. A tale richiesta l’assicurato ha
annesso copia della decisione di tassazione del 13 settembre 1999 relativa
all’imposta cantonale 1999/2000 da cui si desume un reddito imponibile di CHF
28'358.- ed assenza di sostanza, nonché i certificati di assicurazione malattia
della __________.
Con
scritto 28 gennaio 2001 __________ si è rivolto all’Ufficio dell’Assicurazione
malattia (UAM qui di seguito) riferendosi alla richiesta di sussidio accolto –
ed in conseguenza del quale la Cassa malati ha presentato un conteggio per il
pagamento di un premio bimensile di CHF 750.70 per la famiglia – postulando un
riesame della situazione in considerazione del fatto che il salario netto
conseguito dal signor __________ è inferiore ai CHF 4'000.- mensili, che le
spese odontoiatriche per il figlio __________ ammontano a CHF 7'500.- oltre a
CHF 740.-.
A fronte
della richiesta l’UAM ha chiesto (doc. _, lettera 19 febbraio 2001) al signor
__________ di volere presentare tutti i giustificativi relativi al reddito dal
1 luglio 2000. L’istante ha quindi prodotto (doc. _ scritto del 26 febbraio
2001) i conteggi paga per i mesi da luglio 2000 a gennaio 2001: per l’anno 2000
il salario netto mensile è ammontato a CHF 3908,55, a dicembre il versamento è
stato di CHF 7'736,30 per via del versamento della tredicesima mensilità, e nel
2001 il salario è leggermente aumentato a CHF 3'944.- mensili.
L’istanza
di revisione è stata respinta con decisione del 13 aprile 2001 con la quale
l’autorità amministrativa ha evidenziato una tassazione per il biennio di
riferimento contemplante un reddito imponibile di CHF 28'358.-, arrotondato a
CHF 29'000.- (art. 30 LCAMal) che, visti il decreto esecutivo 14 novembre 2000
del Consiglio di Stato concernente i premi riconosciuti per il calcolo del
sussidio ed il decreto sempre dell’esecutivo cantonale, di pari data, relativo
alle basi di calcolo dei sussidi nell’assicurazione malattia per l’anno 2001 e
l’art. 38 LCAMal non permettevano di andare oltre al sussidio di CHF 1'054,20
annui per le persone adulte componenti la famiglia __________, l’importo di CHF
308,35 annui per il primo figlio mentre il sussidio per il secondo figlio “è
pari al premio riconosciuto per il sussidio secondo il DE 14.11.2000 del
Consiglio di Stato, fino ad un massimo anno pari a CHF 800.-".
Il 30
aprile 2001 __________ ha inoltrato reclamo contro le decisione del 13 aprile
precedente dell’UAM. Egli rileva di avere vissuto per una ventina d’anni a
__________, di avere avuto 2 figli dal matrimonio, __________ (__________1984)
e __________ (__________1986) con difetti congeniti all’orecchio sinistro. Per
potere beneficiare dei necessari trattamenti ai figli __________ con la
famiglia si è trasferito nel suo cantone con l’aiuto di amici. Le cure poste in
atto in particolare per il figlio __________ (CHF 7'500.- dovuti al dott. __________)
costituiscono un onere importante. In conclusione al suo reclamo __________ ha
chiesto il riesame della sua domanda di revisione del sussidio ritenuto il
modesto imponibile.
Con
decisione 29 maggio 2001 l’UAM ha respinto il reclamo in discussione ribadendo
sostanzialmente il contenuto della decisione 13 aprile 2001.
1.2. Insoddisfatto
della risposta dell’UAM __________ si è aggravato a questo TCA con gravame 10
giugno 2001 in cui riprende i termini del suo reclamo, evidenzia le spese di
cura odontoiatriche in favore del figlio __________ (non assunte dalla Cassa
Malati), evidenzia il reddito imponibile inferiore ai CHF 29'000.- e postula
l’esame della domanda di sussidio.
Al
gravame si oppone l’autorità amministrativa competente con osservazioni del 9
luglio 2001 in cui si sottolinea come l’UAM abbia esaminato gli estremi di
applicazione dell’art. 67 LCAMal, ossia abbia verificato se dati gli estremi
per una fissazione autonoma del reddito di riferimento da parte dell’ufficio
preposto senza far capo alle risultanze della decisione di tassazione
dell’autorità fiscale competente.
L’UAM ha
però osservato come il reddito fosse leggermente migliorato nel corso del
periodo considerato e non fossero quindi adempiuti gli estremi per un riesame.
L’ufficio ha inoltre osservato, a fronte di un reddito imponibile arrotondato
per legge al mille franchi superiore e quindi fissato CHF 29'000.-, che il
sussidio doveva essere così conteggiato:
" …
a) Sussidio per l'anno 2001 in
favore del signor __________
Sussidio = 2850 ‑ Quota
minima
Quota min = (((2850 ‑
(600+200))):(34000‑22000))x(29000‑22000)+600 = 1795.80
Sussidio = 2850 ‑ 1795.80
= 1054.20
b) Sussidio per l'anno 2001 in
favore della signora __________
Sussidio = 2850 ‑ Quota
minima
Quota min = (((2850 ‑
(600+200))):(34000‑22000))x(29000‑22000)+600 = 1795.80
Sussidio = 2850 ‑ 1795.80
= 1054.20
c) Sussidio per l'anno 2001 in
favore del primo figlio ‑ __________
Sussidio = 800 ‑ Quota minima
Quota min = (((800‑200+100))):(34000‑22000))x(29000‑22000)+200
= 491.65
Sussidio = 800 ‑ 491.65 =
308.35
d) Sussidio per l'anno 2001 in
favore della seconda figlia ‑ __________
Sussidio = 800.‑- (art. 48 cpv. 1 LCAMal, art. 1 lett. b) DE
14.11.2000)" (III)
Le
osservazioni sono state trasmesse al ricorrente per permettere l’esercizio del
diritto di essere sentito. Il signor __________ ha indicato di avere una
limitata disponibilità finanziaria dovendo provvedere, con il suo salario, a
fronteggiare le spese di sostentamento e le spese di cura per il figlio __________.
In sostanza il ricorrente e la moglie __________ hanno evidenziato una
situazione finanziaria della famiglia estremamente difficile ed hanno indicato
una penalizzazione del sistema sanitario.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art
1 lett. c D.E. 18.11.1997 ribaditi da ultimo nel D.E. 14.11.2000).
Di regola
il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per
una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo interiore a fr.
6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività
lucrativa;
d) altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie
emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto
esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito
determinante va accertato dall’Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera
autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenze giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo interiore a fr. 6000.-- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili." (art. 67 RLCAMal)
Per
quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati
gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.
2.4. Il sussidio è
pari alla differenza tra la quota media cantonale ponderata, o il premio
riconosciuto dell’assicuratore se è inferiore, e la quota minima a carico
dell’assicurato.
Al fine
del calcolo del sussidio, il Consiglio di Stato determina per ogni assicuratore
il premio riconosciuto per gli assicurati adulti, per gli assicurati in
formazione di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati fino all’età
di 18 anni. Il premio riconosciuto è definito a partire dai premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella situazione di
franchigia ordinaria, approvati dal Consiglio federale per ogni singolo
assicuratore e per il relativo anno di competenza giusta l’art. 61 cpv. 4
LAMal. Il premio riconosciuto considera un’equa proporzione tra il premio
assicurativo obbligatorio delle cure medico-sanitarie comprendente la copertura
del rischio di infortunio e quello senza la copertura dell’infortunio. Da
rilevare ancora che se un assicuratore pratica più premi sul territorio
cantonale, per la determinazione del premio riconosciuto per i sussidi fa stato
il premio assicurativo di minore entità.
La quota
media cantonale ponderata, come detto base necessaria per la fissazione del
sussidio, è calcolata a partire dai premi riconosciuti per ogni assicuratore e
dal numero degli assicurati affiliati presso i singoli assicuratori. Il
Consiglio di Stato stabilisce la quota media cantonale ponderata in base ai
premi riconosciuti degli assicuratori che riuniscono, per principio, almeno i
due terzi degli assicurati del Cantone. Sempre al Consiglio di Stato è data, in
virtù dell’art. 34 della LCAMal, la facoltà di escludere dal calcolo della
quota media cantonale ponderata gli assicuratori che propongono un premio
sensibilmente superiore al valore medio cantonale riscontrato presso gli altri
assicuratori.
L’Esecutivo
cantonale determina inoltre la quota media cantonale ponderata per assicurati
fino all’età di 18 anni.
Per
l’anno d’interesse, ossia per il 2001, il Consiglio di Stato ha fissato con
decreto esecutivo del 14 novembre 2000 (6.4.6.1.5) i premi riconosciuti per il
calcolo dei sussidi. L’esecutivo ha quindi fissato, in ulteriore decreto
esecutivo sempre del 14 novembre 2000 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2001,
l’importo della quota media cantonale ponderata fissandola in CHF 2'850.- per
gli adulti e CHF 800.- per i minorenni (art. 1 litt. B DE 14 novembre 2000 no.
6.4.6.1.7). Nello stesso DE sono stati fissati i limiti di reddito per la
percezione dei sussidi che, nel caso di membri maggiorenni delle famiglie con 1
figlio, è fissato in CHF 34'000.-. La stessa normativa ha anche fissato la
quota minima a carico degli assicurati sussidiati (art. 1 litt. D) ed ha
fissato (litt. F) gli importi minimi annui di sussidio.
In virtù
dell’art. 36 della legge cantonale di applicazione alla LAMal il calcolo del
contributo oltre la quota minima a carico dell’assicurato avviene
secondo la regola seguente:
"
se p è maggiore o uguale a qmcp
qmcp - (imp.min. + suss.min) x (RD -LR2) + imp.min.
LR1 - LR2
se p è minore a qmcp
qmcp - (imp.min. + suss.min.) x (RD - LR2) + imp.min."
LR1 - LR2
Dove le
definizioni dei parametri sono le seguenti:
" - quota media cantonale ponderata [qmcp] o premio
riconosciuto dell’assicuratore [p];
-
limite di reddito per il diritto al sussidio
[LR1];
-
limite di reddito per la partecipazione
minima [LR2];
-
reddito determinante dell’assicurato [RD];
-
importo minimo di quota a carico
dell’assicurato [imp.min.];
-
importo minimo del sussidio
[suss.min.]."
2.5. Nel concreto
caso il calcolo del sussidio è avvenuto come dettagliato nelle osservazioni
dell’amministrazione, ossia partendo dalla quota del sussidio (CHF 2'850.-) cui
è stata sottratta la quota minima, in applicazione della seguente formula:
2850 -
(600+200) x (29'000-22'000) + 600
34’000–22'000
Calcolo,
quest’ultimo, che fornisce quale risultato l’importo di CHF 1795,8333, importo
arrotondato a CHF 1795,80. Questa cifra va sottratta all’importo della quota
media cantonale ponderata cifrata come detto in CHF 2'850.-. Il sussidio cui ha
diritto ogni persona adulta formante la famiglia __________ e __________ è
quindi, partendo dal reddito fissato sulla base dei dati fiscali arrotondato come
specificato (CHF 29'000.-), di CHF 1'054,20.
Per il
figlio __________ il calcolo parte invece da CHF 800.- di quota media ponderata
per i minorenni (secondo il DE 14 novembre 2000, art. 1 litt. B) cui va dedotta
la quota minima così calcolata:
800 -
(200+100) x (29'000-22'000) + 200
34’000–22'000
Per un
risultato di CHF 491,666, arrotondato a CHF 491,65. La differenza e quindi
l’importo sussidiabile ammonta allora a CHF 308,35.
Per la
figlia __________, in virtù dell’art. 48 LCAMal, il Cantone versa agli
assicuratori presso i quali sono iscritti i figli esonerati dal pagamento dei
premi in base alla presente legge, per ogni figlio esonerato, l’equivalente del
premio applicato giusta l’ art. 61 cpv. 3 LAMal, tuttavia solo fino all’ ammontare
massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è
inferiore a quello degli adulti. Questo importo, come visto, è pari a CHF 800.-
al massimo.
Partendo
dalla base di reddito dedotta dalla tassazione relativa al periodo 1999/2000,
arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, le cifre dei
sussidi sono state correttamente calcolate. Questo TCA deve ora esaminare se,
in virtù dell’art. 67 RLCAMal, erano dati – nel caso specifico – gli estremi
per la fissazione del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni
Sociali. In effetti, come indicato nelle considerazioni che precedono, in
particolare come evidenziato dalla formula del calcolo, l’importo del sussidio
dipende in maniera diretta dall’importo del reddito determinante
dell’assicurato.
2.6. Nel caso
concreto risulta, come indicato in precedenza che, i coniugi __________ sono
stati oggetto di una tassazione per il periodo 1999-2000, che entra in
considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del
sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall’autorità fiscale (UT di
__________) è stato di CHF 28’358.-, che arrotondato al mille franchi superiore
ha permesso all’UAM di ammettere la richiesta di sussidio calcolata come alle osservazioni
dell’ufficio a questo TCA ed ha permesso di fissare per ogni adulto della
famiglia un sussidio di CHF 1'054,20, per il figlio maggiore un sussidio di CHF
308,35 e per la seconda figlia un sussidio sino ad un massimo di CHF 800.-. Il
reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento
citato, ammontava – secondo la citata tassazione - a CHF 59'316.-. Affinché
possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito e quindi si possa
procedere una nuova valutazione del reddito occorre che il guadagno lordo
subisca una significativa modifica verso il basso. Nel caso specifico il
reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l’art. 67 lett. m) RLCAMal appare
invece aumentato nel corso degli ultimi mesi. In particolare nel corso del 2000
il salario lordo ammontava mensilmente a CHF 4'320.- cui si devono aggiungere
gli assegni famigliari, mentre nel corso del 2001 ammontava a CHF 4'385.- cui,
ancora, vanno aggiunti gli assegni famigliari. l redditi non hanno quindi
subito, come rettamente segnalato dall’UAM una significativa diminuzione, anzi
sono stati in leggera progressione rispetto a quelli degli anni precedenti come
desumibile anche della dichiarazione fiscale per il periodo 1999 – 2000
richiamata agli atti.
A giusta
ragione quindi l’Ufficio dell’Assicurazione Malattia ha ritenuto un reddito di
CHF 29'000.- come desumibile dalla tassazione di riferimento, a seguito
dell’arrotondamento imposto dalla legge al mille franchi superiore, ed ha
fissato i sussidi ammessi secondo le basi di calcolo più sopra citate.
2.7. Alla luce di
quanto precede questo TCA deve concludere che i sussidi sono stati calcolati
nel rispetto delle norme applicabili e correttamente fissati. Il ricorso va, di
conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
10 giugno 2001 formulato da __________, é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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