AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.4
Data decisione, Autorità:
18.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00004
MB/nh
Lugano
18 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 novembre 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
coniugato con __________ dal 1993 (doc. _), è assicurato contro le malattie
presso la __________ e beneficia della copertura __________ con effetto dal 1
ottobre 1994 (doc. _).
In data
15 gennaio 1999 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ ha emesso, a
carico dell'interessato e a favore della Cassa malati, un attestato di carenza
di beni di fr. 768.60 (IX; doc. _).
1.2 In data 11
settembre 2000, la Cassa malati ha fatto notificare a __________, per il
tramite dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il precetto
esecutivo no. __________, mediante il quale ha chiesto il versamento di fr.
619.60 dovuti dal marito __________ e corrispondenti ai premi dovuti da
dicembre 1997 (a marzo 1997 (recte 1998) a favore dell'assicurazione malattia
sociale, nonché a costi per fr. 20 (cfr. doc. _). L'interessata ha fatto
opposizione.
1.3 Con
decisione 10 ottobre 2000 l'__________ ha rigettato, in via definitiva,
l'opposizione interposta al precetto esecutivo da __________ (IX; doc. _), la
quale, in data 31 ottobre 2000, ha presentato "ricorso" contro il
provvedimento, evidenziando che, in concreto, si tratta di un debito contratto
dal marito, di cui non è tenuta a rispondere, in quanto tra i coniugi vige la
separazione dei beni (doc. _).
1.4 Con
decisione su opposizione del 29 novembre 2000 (doc. _) la __________ ha
confermato la decisione 10 ottobre 2000, adducendo tra l'altro che
" secondo
l'Ordinanza cantonale, art. 4, cpv. 4.8, la procedura d'esecuzione, nel caso
del rilascio di un attestato di carenza di beni, viene avviata anche contro il
coniuge e il genere di regime (separazione dei beni) non influisce in alcun
modo, tale obiezione dell'opponente è priva di valore"
e precisando che il
credito rivendicato di fr. 619.60 risulta composto dal premio di dicembre per
fr. 143.80 e dai premi da gennaio a marzo per fr. 158.60 cadauno.
1.5 Con giudizio
24 gennaio 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello,
statuendo quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso
presentato da __________ in data 4 dicembre 2000, trasmettendo gli atti per
competenza al TCA (IV).
1.6 Con riposta
di causa 19 febbraio 2001 la __________ ha proposto al TCA di respingere il
ricorso presentato da __________, precisando di aver proceduto nei confronti
dell'interessata, in quanto nei confronti del marito, debitore dei premi, era
stato rilasciato un attestato di carenza beni.
A
motivazione delle proprie pretese la Cassa malati convenuta ha precisato che
(VI)
"2. l'assicurazione
di base è un'assicurazione obbligatoria e come tale, sia la relativa
conclusione, che il pagamento dei premi rientrano dei bisogni correnti di
qualsivoglia foyer. In quest'ottica, il fatto di sollevare l'eccezione secondo
la quale fra i coniugi vige il regime della separazione dei beni non può essere
condivisa poichè detto sborso rientra ‑ indiscutibilmente ‑ nel
concetto di spese correnti legate al mantenimento della famiglia (ex artt. 163 ‑
165 CCS) del resto, espressamente indicato nella convenzione notarile di cui
sopra;
- altro
argomento fondamentale che attesta la correttezza del procedere dell'ufficio
esecuzione e fallimenti (UEF) di __________ è la prassi messa in essere
dall'istituto assicurazioni sociali (IAS) che nella sua circolare datata 31
maggio 1999 (circolare IAS n. 1/99) paragrafo 4. 8. facendo riferimento alla
giurisprudenza in materia indica che qualora 'Viene rilasciato un attestato
di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati
coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di
insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto assicurativo
è stato sottoscritto durante il periodo matrimoniale.
Se per
contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la
procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa". Da
notare che il tipo di regime matrimoniale in vigore fra i coniugi non riveste
nessuna influenza;
- a titolo
meramente abbondanziale, circa le spese d'incasso, va detto che le stesse sono
giustificate in virtù dell'art. 12.8 CGA d'assicurazione, nonchè dal tenore
dell'art. 68 LEF."
1.7 Pendente
causa la Corte adita ha chiesto alla convenuta di trasmettere le condizioni
generali di assicurazione applicabili alla copertura __________, la decisione
10 ottobre 2000 e l'attestato di carenza di beni (X e allegati; IX).
in
diritto
In ordine
2.1 La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2 Oggetto
della lite è l'obbligo di __________ di versare alla __________, i premi per
l'assicurazione malattia sociale dovuti dal marito __________, nei cui
confronti è stato emesso un attestato di carenza di beni e rimasti impagati.
Giusta
l'art. 61 LAMal l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura
l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H.,
inedita). Di regola i premi devono essere pagati mensilmente (art. 90 OAMal).
Le
modalità di pagamento sono previste nel regolamento della __________ all'art.
12 delle Condizioni generali d'assicurazione, CGA, relative all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie __________.
Il
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è
necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e
quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli
assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via
esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125
V 273 consid. 6c).
In caso
di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che
"
1 Se,
nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa
sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la
competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei
premi".
Per
l'art. 20 cpv. 1 LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di
assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle
prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.
Per il
capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili,
l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Per
l'art. 21 LCAMal, inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che
l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di
circostanze che lo giustificano.
Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento
d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva cui
alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un certificato
di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il
pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi
gli interessi.
Per il
capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di
procedura.
La cifra
4.8 delle direttive emanate da questo Istituto in data 31 maggio 1999 relative
alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle
spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria prevede in particolare che
" In
ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato
di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati
coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di
insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto
assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per
contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la
procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.
In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti
dell'altra coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale
(in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei
beni)."
2.3 Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una
interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di
specie.
D'altro
canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid.
3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a,
DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", pag. 296-297).
Secondo
la giurisprudenza inoltre, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4 Per l'art.
163 CCS
"
1 I coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia.
2 Essi
s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni
pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella
professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale
ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione
personale".
Secondo
l'art. 166 CCS
"
1 Durante la
vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni
correnti della famiglia.
2 Per gli
altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
l’affare non consente una dilazione e l’altro
coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o
analoghi motivi.
3 Con i propri
atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di
rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche
l’altro".
Il TF ed il
TFA hanno già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della
famiglia" ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112
II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale
Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337).
La
conclusione di un 'assicurazione malattia obbligatoria, così come il
cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte
dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster
op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). In base all'art.
166 cpv. 3 CCS i coniugi rispondono quindi solidalmente tra di loro per i premi
impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21
consid. 4e).
Alla luce
delle norme del diritto di famiglia e della giurisprudenza in materia, la cifra
4.8 delle direttive dell'IAS, secondo cui i coniugi rispondono solidalmente per
i premi, deve essere dichiarata conforme alla legge.
__________ è quindi responsabile solidalmente con il marito per il pagamento
dei premi arretrati, essendo stato emesso un attestato di carenza di beni ai
sensi dell'art. 115 e 149 LEF (IX, doc. _).
2.5 Pure le
spese addebitate dalla Cassa malati nella decisione impugnata, possono essere
riconosciute.
Secondo
la giurisprudenza è infatti ammissibile imputare costi di diffida proporzionali
in caso di ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio
diritto, e se vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa
(RAMI 1999 KV 88 p. 440; cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koll er,
Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U.
Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185).
In
concreto la convenuta prevede l'addebito per gli inconvenienti, i costi
d'amministrazione (spese di sollecitazione in caso di ritardo del pagamento dei
premi e della partecipazione alle spese) all'art. 12 cpv. 8 delle CGA relative
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie __________ (X doc.
_).
L'importo
di fr. 20 è inoltre addebitabile al comportamento della debitrice ed è adeguato
(cfr. RAMI 1999 KV 88 p. 440), pertanto può essere confermato.
2.6 Visto quanto
sopra, in quanto infondato, il ricorso va respinto e la decisione su
opposizione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
§ La decisione
su opposizione del 29 novembre 2000 è confermata.
§§ È rigettata
l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo no. __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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