AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.31
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00031
ir/nh
Lugano
6 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 3 aprile 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
domiciliata a __________ ed al momento dei fatti __________, ha collaborato con
la __________ dal 21 agosto 1995 sino al 30 settembre 1998. Il rapporto di
lavoro è stato interrotto a seguito della disdetta inoltrata dalla stessa
signora __________ a fine luglio 1998. La fine del rapporto di lavoro sarebbe
da ricondurre a problemi di salute dell’attrice, la disdetta (doc. _) acquisita
agli atti non riferisce comunque alcuna motivazione per l'interruzione del
contratto.
Quale
collaboratrice della __________ __________ beneficiava della copertura della
__________ grazie al contratto di assicurazione collettiva d’indennità
giornaliera denominato __________ concluso dalla datrice di lavoro con la qui
convenuta e regolato da un lato dalla LCA e, dall’altro, dalle condizioni
generali d’assicurazione (CGA) prodotte dalla __________ quale doc. _.
Dal
maggio 1998 la parte attrice soffriva di disturbi alla schiena tanto che il suo
medico curante, dott. __________, medicina generale, aveva chiesto già in quel
periodo una visita specialistica al dott. __________. Questi ha visitato in due
occasioni la signora __________ il 18 ed il 25 maggio 1998 potendo porre la
diagnosi di:
"
Chronisch-persistierendes cervickales - und
lumbo-spondylogenes Syndrom bei deutlicher Hypermobilität und segmentaler Instabilität
cervikal und lumbal im Rahmen eines generalisierten Hyperlaxizitäts-Syndromes."
1.2. Il 21 agosto
1998 (un sabato seguente un periodo di vacanza di 4 giorni cfr. doc. _)
__________ è rimasta “bloccata”, a causa di problemi alla schiena, tanto da
dovere interessare il medico di picchetto dott. __________ che le ha praticato
delle infusioni di cortisone. Di seguito essa ha interpellato il suo medico
curante dott. __________ che ha redatto un certificato medico, invero piuttosto
impreciso [la data del certificato medico sembra essere il 9 ottobre 1998 ed il
tasso di inabilità lavorativa non è specificato] senza porre diagnosi alcuna e
prevedendo una incapacità al lavoro (doc. _) per il periodo dal 21 agosto sino
al 18 ottobre 1998 senza precisare se l’inabilità lavorativa fosse del 50% o
100% (vista la formula prestampata). A seguito di un esame eseguito dal dott.
__________ della Clinica __________, con scritto 28 agosto 1998, è stata posta
la diagnosi di:
"
Spondilartrosi L5-S1 bilaterale, Discopatia
L5-S1 con minima protrusione discale dorsale mediana sottolegamentare. Non
ernie discali o compressioni radicolari."
Il dott.
__________ ha comunicato l’esito del suo esame alla curante dott. __________
senza specificare l’esistenza o meno di una inabilità al lavoro. Senza
ulteriore indicazione, in data 23 ottobre 1998, la dott. __________ ha redatto
ulteriore certificato medico attestante il perdurare dell’incapacità lavorativa
della signora __________ dal 18 ottobre 1998 sino a data da definire (doc. _).
Sempre la dott. __________ ha redatto, il 4 ottobre 1998 (doc. _), ulteriore
certificato medico attestante come __________ fosse in “cura per
malattia/infortunio dal” senza specificazione della data, accertando una
incapacità lavorativa al 100% dal 18 ottobre 1998 al 30 novembre 1998. In una
lettera del 16 novembre 1998 alla società patrocinatrice della signora
__________ la dott. __________ indica addirittura che la paziente sarebbe stata
“inabile al lavoro a partire dal 14.05.98 fino al 18.10.98 a causa di una
sindrome lombospondilogena recidivante in parte radicolare su discopatia L5-S1
ed instabilità lombare”.
Vista la
situazione, durante il periodo di pretesa inabilità al lavoro, l'__________ ha
chiesto che __________ si sottoponesse ad una visita da parte del dott.
__________ incaricato dalla convenuta. Questi ha visto la signora __________
l’8 settembre 1998 ritenendola totalmente abile al lavoro. Egli ha comunque
indicato il nuovo inizio dell’attività lavorativa nel 14 settembre 1998. Lo stesso
giorno in cui l’attrice avrebbe dovuto riprendere l’attività lavorativa secondo
le indicazioni del dott. __________ (FMH in medicina interna) la signora
__________ ha avuto un peggioramento del suo stato di salute. Essa ne ha dato
tempestivo avviso al dott. __________ che non ha ritenuto di visitare
nuovamente la paziente.
Nel suo
scritto 9 dicembre 1998 alla __________ il dott. __________ rammenta
l’esistenza di una problematica socio-lavorativa, evoca il fatto che l’attrice
è stata sottoposta in passato a TAC lombare (eseguita dal dott. __________ e di
cui è cenno) con accertamento “unicamente” di una discopatia L5-S1 con minima
protrusione discale dorsale mediana sottolegamentare, senza ernie discali o
compressioni radicolari (doc. _).
1.3. __________
ha fornito le sue prestazioni secondo il contratto __________ in favore
dell’assicurata unicamente sino al 13 settembre 1998, per il periodo
successivo, attenendosi alla certificazione del dott. ________, essa ha
cessato ogni contributo (doc. ). Il 10 agosto 2000, con il patrocinio
dell’avv. ________, __________ ha preso contatto con la convenuta (doc. ) ed
il successivo 28 dicembre 2000 essa ha inoltrato alla Pretura di __________
un’azione creditoria civile tendente all’ottenimento del pagamento delle
indennità giornaliere per perdita di guadagno sino al 30 novembre 1998, per
complessivi CHF 5'557,50. Con decreto 3 aprile 2001 (inc. IU.____), per
ragioni di competenza, la Pretura di __________ ha trasmesso gli atti relativi
alla causa a questo Tribunale.
Nell’istanza
(recte: petizione) in discussione, dopo avere evocato i fatti, __________
indica che anche dal 14 settembre 1998 essa era inabile al lavoro come
comprovato dagli accertamenti della dott. __________. Essa avrebbe quindi diritto
alle prestazioni assicurative sino alla fine della sua malattia, ossia il 30
novembre 1998, ciò nonostante la cessazione del rapporto di lavoro con effetto
al 30 settembre 1998. L’assicurata osserva infatti che le persone assicurate
che cessano la loro attività a causa di una forma di invalidità che le rende
inabili al lavoro, rimangono assicurate al contratto collettivo (con rinvio
all'art. 7 cpv. 5 CGA). __________, conseguendo un guadagno mensile di CHF
2'500.- mensili, avrebbe diritto ad una indennità giornaliera di CHF 71,25 per
la durata di 78 giorni, complessivamente dunque CHF 5'557,50.
Alla
petizione si è opposta la Cassa che, con atto del 31 maggio 2001, evidenzia
come il rapporto di lavoro tra la signora __________ e la __________ è terminato
il 30 settembre 1998 a seguito di regolare disdetta inoltrata dall’assicurata.
La Cassa rileva quindi che, in ogni modo, oltre il 30 settembre 1998 non
possono essere vantate pretese nei suoi confronti. D’altro canto __________
osserva che i numerosi certificati medici della parte attrice non specificano
alcuna diagnosi mentre la visita del dott. __________ accerta abilità piena al
lavoro dal 14 settembre 1998. A fondamento del suo dire la Cassa fa riferimento
anche ad un rapporto medico del dott. __________, allestito il 28 settembre
1999 per conto della __________ che patrocinava direttamente la signora
__________, da cui si evidenziano i seguenti passaggi:
"
… la paziente è stata esaminata dal Dott.
__________, specialista in reumatologia e sottoposta a tomografia assiale
computerizzata (TAC) lombare; la diagnosi scaturita è di sindrome cervicale e
predominante lombare con instabilità segmentale nonché spondilartrosi L5‑
S 1 bilaterale, discopatia L5‑S1 con minima protrusione discale dorsale
mediana sottolegamentare. In presenza di questa patologia è indubbio che la
paziente possa soffrire di male alla schiena e presentare anche delle
recrudescenze dei disturbi.
Il fatto che il medico di fiducia di __________
abbia visitato la paziente e in quel mentre non abbia riscontrato importanti
elementi è certo, come d'altro canto è però certo che si possono presentare dei
peggioramenti. Si rileva anche che il Dott. __________ ha visitato la paziente
in data 8.9.1998 e, se non v'erano motivazioni per prolungare la inabilità
lavorativa, la capacità avrebbe dovuto essere stabilita a partire dal giorno
successivo (9.9.1998) e non a partire dal 14.9.1998:
in questa scadenza poi, la paziente ha avvertito
telefonicamente il collega del peggioramento avvenuto, elemento certificato
dalla Dr.ssa __________ che, di fatto, ha esaminato la paziente proprio il
giorno 14 ed ha redatto il relativo certificato: è pertanto la collega
__________ che può certificare se in quel giorno la paziente era o non era in
grado di riprendere il lavoro.
(…)
… sino al 18.10.1998; tentare di argomentare una
scadenza più lunga non credo possa poi essere provata …"
Il TCA ha
acquisito informazioni presso la dott. __________ di cui sarà cenno in corso di
motivazione.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono
rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Il 1°
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
" le
contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
2.3. Secondo
l'art. 102 cpv. 1 LAMal
"
Le previgenti assicurazioni delle cure medico
sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute
sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge."
Pertanto,
dal 1.1.1996 - con la sola eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 che si
riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr.
Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6.11.1991 pag. 119 seg.) - le
assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse
possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA se le parti
hanno concordemente deciso in tal senso.
Nel caso
di specie, non è contestato che, con effetto a decorrere almeno dal 1998 il
datore di lavoro dell'attrice ha concluso con la __________ un contratto di
assicurazione collettiva per perdita di indennità giornaliera in favore del suo
personale, contratto sottoposto alla LCA (cfr. Condizioni generali 1.1.1997, in
particolare art. 4).
Pertanto
ai rapporti fra le parti è applicabile la LCA e le disposizioni del contratto
concluso fra la __________ e la __________ datrice di lavoro della signora
__________ sino al 30 settembre 1998.
In queste
circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12
cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed.
Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli
altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è
competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessata in base
all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
2.4.Secondo le Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva
d'indennità giornaliera è data malattia quanto vi sia un qualsiasi danno alla
salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame medico rispettivamente una cura medica od ancora che provochi
un’incapacità lavorativa (art. 6, nello stesso senso sostanzialmente l’art. 37
delle CGA). Come prevede l’art. 38 delle CGA l'indennità giornaliera assicurata
viene versata, proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa a partire
dal 25%, a condizione che vi sia una tale incapacità attestata medicalmente.
2.5. La questione
a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, cons. 1c; STF 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio -
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é
tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali che vale anche per l'assicurazione malattia
indipendentemente dal tenore delle norme statutarie delle Casse (DTF 115 V 53;
114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit. t.
II p. 377; STFA 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata). In casu comunque tale
precetto appare specificatamente prescritto.
Quindi,
se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori
lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
2.6. La copertura assicurativa,
nell’ambito del contratto concluso dalla datrice di lavoro della parte attrice
con la convenuta, inizia – secondo le CGA all’art. 7 cpv. 3 “con il primo
giorno di lavoro” mentre prende fine – per i singoli assicurati – (tra altre
cause) –alla cessazione dell’attività lavorativa ed ancora con l’uscita dalla
cerchia di persone assicurate rispettivamente con il termine del rapporto di
lavoro con il contraente l’assicurazione (art. 8 cpv. 1 lett. e/g). Questa
regola non fa che riprendere un principio generale per cui il datore di lavoro
è tenuto a versare il salario al lavoratore fintanto che dura il contratto di
lavoro, e l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera come quella in
discussione, che non dipende dalla LAMal ma retta dalla LCA, tende a garantire
il datore di lavoro contro il rischio dovere versare il salario al lavoratore
impedito di compiere il suo lavoro (Brunner/Bühler/Wäber: Commentaire du
contrat de travail, ed. Réalités Sociales, Losanna, pag. 68 e segg.). Per il
caso di disdetta del rapporto d’impiego intervenuta durante il periodo di
malattia la legge prevede una particolare protezione per il lavoratore in caso
di licenziamento da parte del datore di lavoro (art. 336 c CO). In altri
termini la disdetta del rapporto non può intervenire in tempo inopportuno e
quindi, tra l’altro, durante la malattia del lavoratore. Se invece la malattia
interviene durante il periodo di disdetta i termini della stessa vengono
sospesi (Brunner/Bühler/Wäber, op. cit., pag. 218). Questi diritti proteggono
però il lavoratore unicamente per il caso di disdetta inoltrata dal datore di
lavoro. Se il licenziamento avviene per volontà del lavoratore allora queste
protezioni non sussistono (art. 336 d CO che prevede un particolare caso di
disdetta da parte del lavoratore in tempo inopportuno, caso che non torna nella
fattispecie in discussione).
Le condizioni generali
ricordano come (art. 7 cpv. 5) le persone assicurate che cessano la loro
attività lavorativa a causa di una forma di invalidità che provoca
una inabilità al lavoro, restano assicurate al contratto collettivo. Anche in
questo caso – sostanzialmente – se l’evento assicurato è realizzato ed è
causale per l’interruzione del lavoro, allora la copertura assicurativa
permane.
2.7. Nel caso concreto __________
ha manifestato, dal maggio 1998, una cronica e persistente sindrome “cervikales
– und lumbo-spondylogenes” così come dettagliatamente descritto dal dott.
__________. La patologia non ha impedito alla parte attrice di lavorare sino al
21 agosto 2001 e non le ha impedito di disdire il rapporto di lavoro con
scritto della fine di luglio 1998. La disdetta del rapporto di lavoro non
appare dunque dovuta ad una forma di malattia che ha reso __________ inabile al
lavoro, questo è dimostrato dal fatto che successivamente alla disdetta
l’attrice ha continuato la sua attività lavorativa senza problema sino al 21
agosto 1998. La tesi dell’applicabilità dell’art. 7 cfr. 5 CGA non è sostenuta
in maniera convinta nemmeno dall’assicurata che riconduce i motivi della
rottura del rapporto d’impiego con il datore di lavoro ai suoi “seri problemi
di salute” ma che non sostiene di avere – a causa della malattia che l’aveva
condotta nel maggio 1998 dal dott. __________ (i cui termini sono anche
descritti nel citato referto del dott. __________) – interrotto l'esecuzione
del lavoro per l’impossibilità derivante dalla malattia stessa. In altri
termini __________ aveva un problema di salute evidenziato dal dott. __________
che non le ha impedito per mesi di esercitare il suo lavoro, ha ritenuto di
disdire il suo contratto di lavoro quando non era malata o comunque impedita
all’attività lavorativa (a luglio lavorava regolarmente) e, durante il periodo
di disdetta del contratto si è trovata impossibilitata per malattia a lavorare.
Va ancora evidenziato come la disdetta del contratto di lavoro non faccia
riferimento alcuno alle condizioni di salute della signora __________ ma
indichi "motivi personali" alla base della decisione. D’altra parte
il dott. __________, incaricato dalla Cassa, ha visitato la paziente l’8
settembre 1998 e nel suo scritto 9 dicembre 1998 alla __________ egli rammenta
“… la presenza di una problematica socio-lavorativa con disdetta del contratto
di lavoro”, ciò che indizia altro motivo per la risoluzione del rapporto
d’impiego. Sia come sia la malattia di cui all’attestazione doc. _ del dott.
__________– accertata il 18 ed il 25 maggio 1998 – non ha impedito
all’assicurata di lavorare sino ad epoca successiva la disdetta del rapporto di
lavoro. La malattia ha cagionato un impedimento al lavoro unicamente a partire
dal 21 agosto 1998. Questa malattia non è quindi stata invalidante al punto di
interrompere il lavoro. Il contratto è stato sciolto per volontà
dell’assicurata a fronte, secondo suo dire dei disturbi di salute, secondo
l’accertamento del dott. __________ da problematica socio-lavorativa.
Ne discende che le
prestazioni massime cui l’assicurata può aspirare in caso di comprovata
inabilità lavorativa successiva al 14 settembre 1998, data in cui __________
avrebbe dovuto ricominciare la sua attività secondo la Cassa, sono limitate
alle indennità sino alla fine del mese di settembre 1998.
Alla luce
di questi rilievi la richiesta di chiarire, tramite audizione o interpellazione
della dott. __________, l'apparente contraddizione tra i documenti _ ed _ agli
atti, appare ininfluente e priva di rilievo ai fini del giudizio. Rilevante
appare l'accertamento della curante secondo cui la parte attrice era inabile al
lavoro sino alla fine della durata del contratto.
2.8. Come
evidenziato nelle considerazioni che precedono l’assicurata è stata visitata
dal dott. __________ in data 8 settembre 1998 ed il medico l’ha ritenuta idonea
al lavoro a partire dal 14 settembre dello stesso anno. Nei giorni successivi
alla visita la signora avrebbe avuto un improvviso peggioramento delle
condizioni salute segnalato al dott. __________ stesso che non ha ritenuto
comunque di rivedere l’assicurata. La malattia ulteriore, inabilitante
l’attività lavorativa, è stata accertata dalla curante dell’assicurata stessa.
Questo TCA ha provveduto a verificare presso la dottoressa __________ l’entità
del nuovo blocco alla schiena, le sue caratteristiche e la terapia intrapresa.
La dott. __________ ha preso posizione con scritto dell’8 luglio 2001 trasmesso
alle parti. Da questo atto è desumibile come:
"
Dal 27.8. avevo notato un leggero continuo
miglioramento fino al 14.9.98. Il 14.9.98 la paziente era di nuovo
completamente bloccata come il 21.8.98. La diagnosi clinica era una sindrome
lombospondilogena acuta accentuata a destra (in confronto al 21.8.98 la
paziente non era solo bloccata a livello lombare con dei forti dolori ma il
dolore irradiava soprattutto nella gamba destra). A causa del peggioramento
avevo prescritto il 14.9.98 una fisioterapia con 9 sedute oltre alla terapia
anti-infiammatoria perorale."
ed
ancora:
"
A mio avviso la paziente era inabile al lavoro
al 100% dal 21.8.98 - 30.9.98 considerando il tipo di lavoro che doveva
svolgere."
D’altra parte gli atti
prodotti dalla stessa Cassa resistente indicano un intervento del dott.
__________, incaricato dalla __________ che patrocinava gli interessi della
signora . Dal rapporto del professionista, già medico di circondario
dell’, si evince come “In presenza di questa patologia” (sindrome
cervicale e predominante lombare con instabilità segmentale nonché
spondilartrosi L5-S1 bilaterale, discopatia L5-S1 con minima protrusione
discale dorsale mediana) “è indubbio che la paziente possa soffrire di male
alla schiena e presentare anche delle recrudescenze dei disturbi … si possono
presentare dei peggioramenti …”.
Alla luce
di ciò, nonostante nel corso della visita eseguita dal dott. __________ (8
settembre 1998) la signora __________ non presentasse un disturbo della salute
tale da inibire la capacità lavorativa (circostanza questa compatibile con
l’osservazione della curante che aveva ritenuto in quel periodo un certo
miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata), va ammesso un
improvviso blocco ed aggravamento dello stato di salute di __________ così come
accertato sia dalla curante (XIII) che dal dott. __________ (doc. _) - il cui
esame si è fondato sui dati medici ed è stato prodotto agli atti dalla Cassa
stessa - tale da impedire alla signora __________ di ricominciare la sua
attività lavorativa sino alla fine del mese di settembre 1998. Da osservare
che, diligentemente, la parte attrice aveva preso contatto il 14 settembre 1998
con lo studio del medico fiduciario della Cassa per segnalare il peggioramento
ed affinché questi potesse accertarlo convenientemente. Purtroppo il dott.
__________ non ha voluto, o potuto, visitare la signora per accertarne la
ricaduta e la conseguente impossibilità lavorativa. L’audizione oggi del dott.
__________, del dott. __________ e della curante della parte attrice non
potrebbero portare nulla di utile ai fini dell’istruttoria. I medici in
discussione si sono ampiamente espressi sulle loro constatazioni e sui loro
accertamenti nei documenti consegnati agli atti. Unica a non avere espresso
all’epoca dei fatti una precisa presa di posizione, dettagliata e riferita alla
visita del 14 settembre 1998, è stata la curante della signora __________ che è
stata interpellata in forma scritta da questo TCA. La risposta fornita dalla
professionista appare completa, chiara e convincente poiché dettagliatamente
motivata e compatibile con gli altri accertamenti medici agli atti. Va allora
respinta la richiesta di audizione testimoniale dei tre medici citati avanzata
dalla parte attrice. Non va infatti dimenticato come, conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio (come
nel concreto caso in virtù dell’applicazione analogetica della LPTCA) conduca
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no.
450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes,
2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo
2001 in re A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti).
Anche la
richiesta di erezione di una perizia, a fronte di una petizione inoltrata al
TCA a quasi due anni dai fatti, appare inutile siccome atto tardivo che nulla
di nuovo potrebbe portare al materiale probatorio. I certificati del dott.
__________ e della curante di __________, nonché le valutazioni dei dott.
__________ e __________, appaiono sufficienti al chiarimento della fattispecie.
D’altro canto la parte attrice non ha motivato particolarmente – alla luce dei
certificati agli atti – su cosa dovrebbe fondarsi la perizia richiesta e quali
accertamenti non già acquisiti in forma scritta permetterebbe di portare. Ciò
vale anche per l’escussione dei medici rispettivamente il richiamo delle loro
cartelle mediche. La richiesta di perizia e l’audizione dei tre medici (IX)
sono quindi elementi probatori che vanno respinti siccome ininfluenti e senza
rilievo alla luce di quanto già acquisito agli atti. Analogo discorso vale
anche per l’acquisizione delle cartelle mediche dei tre professionisti citati.
Non diversamente deve essere per il richiamato contratto vincolante la
__________ da un lato ed __________ dall’altro. Le condizioni contrattuali sono
state prodotte agli atti.
2.9. Alla luce di quanto precede la petizione va allora
parzialmente accolta nel senso delle considerazioni che precedono. __________
dovrà quindi versare alla signora __________ le indennità giornaliere dovute
per il periodo corrente tra il 14 settembre ed il 30 settembre 1998.
Visto l’esito della causa si giustifica l’attribuzione di
ripetibili ridotte alla parte attrice, visto l’esito solo parzialmente
favorevole, cifrate in CHF 200.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione 28 dicembre
2000 è parzialmente accolta.
Di
conseguenza la __________ è condannata a versare a __________ le indennità
giornaliere dovute per il periodo corrente dal 14 settembre al 30 settembre
1998.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà a __________, a titolo di ripetibili ridotte, l’importo di
CHF 200.-.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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