AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.26
Data decisione, Autorità:
10.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00026
ir/nh
Lugano
10 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 19 febbraio 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1.__________ è cittadina della Repubblica Federale di Germania, nata a
__________ il __________, e titolare di un permesso di dimora valido sino al
prossimo settembre 2001. Il padre della signorina __________ è stato
collaboratore della __________ e come tale è assicurato presso il __________
per il rischio di malattia. La stessa __________ è affiliata allo stesso
__________ con prestazioni fornite anche in territorio elvetico. Con scritto 28
novembre 2000 la ricorrente si è rivolta all’Ufficio dell’Assicurazione
Malattia (UAM qui di seguito) chiedendo di essere esentata dall’obbligo di
assicurazione obbligatoria ai sensi della LAMal fondandosi sull’esistenza della
copertura __________ a lei garantita quale figlia di ex funzionario ancora
assicurato. La richiesta è stata respinta con decisione del 22 gennaio 2001
dell’IAS dopo che, con scritto 14 dicembre 2000 l’ufficio aveva chiesto un
complemento di informazioni alla ricorrente (in specie riferito al domicilio
del padre) evaso con lettera 17 gennaio 2001 della signorina __________. In
particolare, avendo accertato che il domicilio del padre della ricorrente
__________ – pensionato della __________ – era in Italia, pur essendo
comprovato il beneficio da parte di __________ dell’affiliazione al __________
con copertura anche in Svizzera, l’IAS ha ritenuto non adempiute le condizioni
di legge (in particolare dell’art. 6 cpv. 3 OAMal) per concedere il richiesto
esonero.
1.2.Insoddisfatta della decisione intimatale __________ ha interposto
reclamo il 30 gennaio 2001 all’IAS ribadendo le sue precedenti argomentazioni,
rilevando come il fratello domiciliato nel Cantone di __________ beneficerebbe
dell’esenzione, ed osservando che la copertura garantita dalla __________
“assicurazione privata riservata agli impiegati della __________, fornisce …
una copertura … ovunque e indipendentemente del paese in cui essi risiedono”.
Con decisione del 19 febbraio 2001 l’Istituto delle Assicurazioni Sociali di
Bellinzona ha respinto il reclamo evidenziando come esigenza legale minima
dell’art. 6 OAMal per l’ottenimento dell’esenzione in casi come quello in
discussione, sia la presenza in Svizzera del funzionario o ex funzionario della
__________. In casu tale condizione non è stata ritenuta adempiuta e l’IAS non
ha neppure considerato altre forme d’esenzione dall’obbligo di assicurazione
ipotizzabili.
1.3.Con gravame 14 marzo 2001 __________ si è rivolta a questo TCA
chiedendo implicitamente l’annullamento della decisione impugnata. Nelle sue
argomentazioni la ricorrente sostiene di non comprendere le ragioni addotte
dall’IAS e ribadisce di essere assicurata dalla nascita presso la __________
riservata ai collaboratori della __________ ed ai loro famigliari, con copertura
in caso di malattia indipendentemente dalla nazione in cui l’evento si
verifichi. La ricorrente rileva inoltre di essere beneficiaria di ulteriore
copertura assicurativa complementare per eventuali spese di maggiore entità.
Dal canto
suo l’IAS ha postulato la reiezione del gravame osservando che conditio sine
qua non dell’esenzione per i famigliari di funzionari od ex funzionari esteri è
la presenza del funzionario estero (o ex tale) in territorio elvetico. In
assenza di questa presenza e non disponendo la ricorrente personalmente dello
statuto di funzionaria della __________ l’esenzione non può essere concessa. A
__________ è stata concessa la possibilità di prendere posizione in merito alla
risposta di causa dell’IAS e di formulare richiesta di assunzione di prove,
senza seguito.
Il
giudice delegato del TCA ha chiesto alla ricorrente, con lettera del 18 aprile
2001, di chiarire taluni punti importanti e di produrre documentazione. La
richiesta è stata evasa con lettera 3 maggio 2001 della ricorrente (VI e VII).
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art
3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
Secondo l'art 3 cpv. 3 LAMal al Consiglio Federale è stato concesso di
estendere l’obbligo di assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi
risiedono per un periodo prolungato (art 3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che
lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. Il
Consiglio Federale ha regolato la materia nell’OAMal prevedendo l’obbligo per
gli stranieri con permesso di dimora di affiliazione ad un assicuratore
malattia per l’assicurazione obbligatoria. Dal canto suo il legislatore
ticinese nella LCAMal all’art. 8 prevede che l’obbligo assicurativo inizia con
il conseguimento del permesso di dimora in Svizzera.
è residente in Ticino grazie a permesso di dimora rilasciato a __________ il 15
settembre 2000 e soggiace dunque, di principio, all’obbligo assicurativo.
2.3. L'art 3 cpv.
2 LAMal concede facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni
all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni
internazionali e di stati esteri.
2.4. Facendo uso
della delega di cui all'art 3 LAMal, il Consiglio federale ha emanato, tra gli
altri, gli art 2 e 6 OAMal che prevedono diverse ipotesi di eccezione all'obbligo
di assicurazione.
In
particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo
di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Le
condizioni poste cumulativamente da questa norma per l'esonero sono le
seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera;
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal;
- doppio
onere finanziario.
Con tale
disposto si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona
tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal sia parimenti obbligata
a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e
con obbligo del pagamento dei premi, a condizione che l'assicurazione estera
offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
A questo
proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc. 33/999),
il TFA ha osservato quanto segue:
" ...
une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le
ressortissant étranger est obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du
droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR , 1998,
n. 15)..." (STFA cit. consid 3b).
Il TFA ha
ancora rilevato (STFA 29 giugno 2000 in re EZ) che il carattere obbligatorio
dell’assicurazione
"
… non è fine a sé stesso, bensì un istrumento
destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del
legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le
eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all’obbligo assicurativo,
dalla comunità di persone solidali.” (STFA cit. pag. 5)
Giusta
l’art. 2 cpv. 2 OAMal la possibilità di assicurarsi facoltativamente all’estero
è esclusa a motivo della possibile facile elusione del carattere obbligatorio
dell’assicurazione svizzera (v. RAMI 2000 no. KV pag. 20 c. 4c citata in STFA
29 giugno 2000 cit.). Per quanto attiene ai problemi suscettibili di porsi nel
caso di persone anziane al beneficio di un’assicurazione facoltativa estera il
TFA ha evidenziato (in STFA 29 giungo 2000 cit. loc. cit.) che la copertura
straniera può essere sospesa rispettivamente trasformata temporaneamente in
un’assicurazione complementare a quella obbligatoria svizzera (RAMI cit. pag.
21 c. 4 d).
In merito
alla possibilità di far compenetrare un’assicurazione estera obbligatoria ed
una facoltativa sempre straniera il TFA ha osservato come:
" cc)
La ricorrente sostiene pure che il requisito dell'affiliazione ad
un'assicurazione obbligatoria all'estero dovrebbe essere considerato adempiuto
tramite l'integrazione delle due menzionate assicurazioni olandesi, di cui una
è obbligatoria.
Anche questa censura dev'essere disattesa.
Infatti, al proposito occorre rilevare che, in occasione della recente
revisione dell'art. 2 OAMal, il Consiglio federale ha ritenuto non dover
integrare nel nuovo testo dell'ordinanza il cpv. 6 del progetto di revisione
dell'OAMal posto in consultazione, il quale riguardava, appunto, i casi
particolari costituiti da certe persone anziane o malate coperte in maniera
estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a
cui si aggiunge un'assicurazione privata (procedura di consultazione relativa a
un progetto di revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie,
del 25 novembre 1996)."
A proposito
del pagamento dei premi sempre il TFA, in una sentenza 11 ottobre 2000, in un
caso relativo a cittadini statunitensi al beneficio di copertura assicurativa
senza necessità di corresponsione diretta di un premio ma dipendente da servigi
resi all’ente pubblico e con la constatazione dei costi assunti dalla compagnia
assicurativa medesima, non ha considerato adempiute le condizioni dell’art. 2
cpv. 2 OAMal.
2.5. Nel caso
concreto __________ beneficia dell’assicurazione __________ per la quale non
indica di versare premio assicurativo alcuno. La ricorrente, a richiesta del
giudice delegato, ha specificato come il premio per la sua copertura
assicurativa venga addebitato alla pensione del padre – senza avere comunque
portato la facile prova documentale atta a dimostrare il suo dire. Come detto
la copertura di __________ esiste in virtù del legame di servizio del padre
presso __________.
Appare quindi evidente che
già la prima condizione posta dall’art. 2 cpv. 2 OAMal, ossia quella relativa
all’esistenza di un doppio onere riferito al pagamento dei premi, non appare
dato. Il pagamento dei premi avvenendo con addebito diretto a carico di persona
diversa dalla ricorrente.
Le
prestazioni della Cassa di cui la ricorrente beneficia __________ non
corrispondono inoltre a quelle imposte dall’assicurazione obbligatoria delle
spese medico sanitarie secondo la LAMal (le coperture dei costi causati in caso
di malattia appaiono, in particolare, inferiori a quelli della legislazione
elvetica, si rinvia in merito alla lettura all’annesso al doc. _ in particolare
all’Anhang I della regolamentazione __________) tanto che __________ ha
concluso una assicurazione complementare malattia tramite la __________ con la
__________. Come accennato detta copertura complementare non può essere ritenuta
per valutare le prestazioni di cui è beneficiaria la ricorrente nell’ottica
dell’art. 2 cpv. 2 OAMal.
Da
osservare che, nelle sue argomentazioni ricorsuali dinanzi a questo TCA,
__________ non ha indicato esplicitamente l’ipotesi concretizzata dal
legislatore all’art. 2 cpv. 2 OAMal e non ha specificatamente vantato diritti
discendenti da tale normativa. Il tema è stato qui esaminato a seguito di
superficiale accenno in sede di ricorso. Come visto l'ipotesi dell’esenzione
derivante dall’obbligo di assicurazione estera (anche se un obbligo di
copertura presso __________ non appare dimostrato da parte della ricorrente
nonostante esplicita richiesta in questo senso da parte del giudice delegato:
VI e VII) non permette di ritenere adempiuti gli estremi della norma.
Concludendo,
ritenuto che le condizioni poste dall’art 2 cpv. 2 OAMal sono cumulative ed in
casu non sono realizzate, l’esonero non può essere concesso.
2.6.A norma dell’art. 6 OAMal (cpv. 1 e 3)
"
I membri delle missioni
diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come
pure gli impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari
che li accompagnano non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. Essi sono
soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda. (cpv. 1)”
"
Gli ex funzionari di
organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo
3 capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se
beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente
presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla
domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente
dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.
(cpv. 3)”
Nel concreto caso
l’interpretazione della norma data dall’UAM nella decisione oggetto di reclamo
dapprima e dall’IAS a seguito del reclamo di __________ va sostanzialmente
condivisa. In merito la giurisprudenza è praticamente inesistente. D’altro canto
la dottrina non appare maggiormente esplicita nell’indicare le condizioni poste
dall’art. 3 cpv. 2 LAMal cui il Consiglio Federale ha dato seguito con
l’adozione dell’OAMal, in particolare l’art. 6 citato. Eugster
(Krankenversicherung in Koller/Müller/Rhinow/ Zimmerli Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Helbing & Lichtenhanhn, Basilea, pag. 14) e Alfred
Maurer (Das neue Krankenversicherungsrecht, Helbing & Lichtenhanhn,
Basilea, pag. 36) non indicano nulla di più dettagliato se non il termine della
legge. Unicamente Maurer rinvia alla sentenza pubblicata in DTF 98 V 182
riferita comunque all’AVS.
L’art. 6 cfr. 1 OAMal
prevede sostanzialmente che i funzionari di organizzazioni internazionali,
delle missioni diplomatiche e delle sedi consolari in Svizzera non sono
soggetti all’obbligo di assicurazione. Il capoverso 3 della medesima norma
permette agli ex funzionari delle organizzazioni internazionali di prolungare,
a richiesta specifica, l’esenzione dall’obbligo di copertura implicitamente
ritenendo la presenza in territorio elvetico degli stessi. Sostanzialmente
dunque i funzionari di organizzazioni internazionali attivi in territorio
elvetico sono di principio esentati dall’obbligo di assicurazione, fatta salva
la possibilità di domandare di essere assoggettati alla stessa, mentre per gli
ex funzionari ed i loro famigliari, a fronte di una “copertura equivalente” a
quella della LAMal, è data la possibilità di ottenere l’esenzione dall’obbligo
d’assicurazione per la copertura di base.
Il testo della norma va
interpretato letteralmente e secondo la sua ratio, con il parallelo esame del
cpv. 2 dell’art. 6 OAMal. Appare quindi chiaro ed esplicito il riferimento
territoriale alla Svizzera. In sostanza la norma (cpv. 3), e dunque l’esenzione
dall’obbligo dell’assicurazione (e quindi l’esclusione dalla cerchia delle
persone solidali), trova applicazione per gli ex funzionari internazionali che
risiedono in Svizzera e che, per detta loro presenza sul nostro territorio
nazionale sarebbero di principio soggetti all’assicurazione obbligatoria. Gli
stessi possono beneficiare dell'esenzione – ad esplicita richiesta – a
condizione di vantare copertura equivalente a quella voluta dalla LAMal. Per i
famigliari dei funzionari, rispettivamente dei membri delle missioni diplomatiche
permanenti e delle sedi consolari, l’esenzione (fatta salva l’adesione ad
esplicita richiesta) avviene se essi accompagnano il funzionario
rispettivamente il membro della missione o della sede consolare. Qualora si
tratti di ex funzionari di organizzazioni internazionali la ratio della norma
vuole che gli stessi accompagnino in Svizzera il beneficiario del diritto di
postulare l’esenzione dall’obbligo dell’assoggettamento alla LAMal.
2.7. Nel concreto
caso __________ vive a __________ mentre il di lei padre, come accertato
pertinentemente dall’UAM, non risiede (circostanza questa non contestata dalla
ricorrente) nella nostra nazione. Già per questo motivo l’esenzione richiesta
da __________ non può essere accolta ed il ricorso va definitivamente respinto.
Da osservare che, come già evidenziato nei paragrafi che precedono, __________
non risulta beneficiare di una copertura assicurativa – con la __________–
“equivalente” (art. 6 cpv. 3 OAMal) a quella garantita dalla LAMal, già per il
limitato grado di rimborso garantito dallo statuto della __________.
Il
gravame va quindi respinto.
Le
spese della procedura vengono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster