AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.23
Data decisione, Autorità:
01.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00023
ir/mb/nh
Lugano
1 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 gennaio 2001 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ e
__________ si sono uniti in matrimonio nel 1991 e si sono separati di fatto nel
1996 dopo avere adito la Pretura di __________ con un’istanza di tentativo di
conciliazione del 23 settembre 1996 che il Segretario Assessore ha dichiarato
decaduto il 22 novembre 1996. Dal verbale d’udienza stessa si desume l’assenza
di vita comune dei coniugi. Da evidenziare come il ricorrente viva dal 1 ottobre
1996 in un appartamento in __________ (doc. _). Nell'unione la moglie aveva
portato con sé il figlio __________. I coniugi __________ non hanno avuto figli
in comune (I).
1.2 __________ è
assicurata contro le malattie presso la Cassa malati __________ (doc. _) dal
settembre 1992 per le prestazioni di base.
Con
decisione formale 21 novembre 2000, la __________ ha invitato il signor
__________ a versare l’importo di CHF 11'715.-, pari ai premi
dell'assicurazione malattia sociale rimasti impagati da __________ a partire
dal 1 novembre 1996. La Cassa ha addotto di aver accertato che a carico della
moglie del ricorrente sono stati emanati diversi attestati di carenza di beni e
che, quindi, il marito è chiamato a rispondere per i debiti assicurativi derivanti
dall’obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 163 CCS.
Il
successivo 27 dicembre 2000 __________ si è opposto alla decisione intimatagli
dalla Cassa malati, evidenziando di non aver alcun obbligo contributivo nei
confronti della moglie __________ dalla quale vive separato dal 1996. Nella sua
opposizione __________ osserva come effettivamente le spese per le cure medico
sanitarie e farmaceutiche nonché i premi di assicurazione ad esse relativi
fanno parte dei bisogni correnti della famiglia. Di principio quindi i coniugi
rispondono solidalmente dei premi del congiunto “unicamente nella misura in cui
questi si riferiscono ad una copertura adatta alle loro facoltà economiche ed
al loro tenore di vita, sempreché i coniugi facciano comunione, dacché il potere
di rappresentare l’unione coniugale esiste solo durante la vita in comune”
(opposizione doc. _). In casu la vita in comune è sospesa per accordo tra le
parti, ed anche per le conseguenze del tentativo di conciliazione.
1.3 Con
decisione su opposizione del 29 gennaio 2001 la Cassa malati ha rigettato
l'opposizione interposta da __________, adducendo le seguenti motivazioni
"
Con decisione del 21 novembre 2000, __________
costringe il Signor __________ al pagamento dei premi di CHF 11'715.‑
dovuti dal 1 novembre 1996 al 31 ottobre 2000 per sua moglie __________,
riferendosi all'art. 163 CC che stipula che i coniugi provvedono in comune al
debito mantenimento della famiglia, essendo responsabili in solido del
pagamento dei debiti comuni della famiglia, e quindi dei contributi
assicurativi (in particolare non sia tenuta in considerazione un'eventuale
separazione dei beni).
ii.
L'opposizione del 27 dicembre 2000 chiede
l'annullamento della decisione contestata del 21 novembre 2000 senza reclamare
le spese processuali (art. 85 cpv. 3 LAMal), argomentando che i coniugi si
sono, di fatto, separati il 1 ottobre 1996 senza riconciliarsi finora, per
questo motivo il potere di rappresentanza secondo l'art. 166 cpv. 1 CC avrebbe
cessato e ne segue che nulla può essere preteso dal marito a titolo di
copertura dei premi d'assicurazione scoperti della moglie, difettando
l'essenziale requisito della vita comune dei coniugi.
iii.
Conformemente all'art. 166 cpv. 1 e 2 CC, ogni
coniuge rappresenta l'unione coniugale per provvedere ai bisogni della
famiglia. Ogni coniuge si obbliga personalmente con i propri atti e obbliga
solidalmente il coniuge a non oltrepassare i suoi poteri in modo riconoscibile
per terzi. Secondo l'art. 159 cpv. 1 e 2 CC, la celebrazione del matrimonio
crea l'unione coniugale. Gli sposi assumono reciprocamente la prosperità di
comune accordo. Il contratto d'assicurazione della Signora __________ presso la
__________ è stato concluso il 10 agosto 1992 (sulla domanda di adesione del 29
maggio 1992). Al momento della conclusione del contratto, i coniugi vivevano
insieme. La Signora __________ firmando questo contratto, voleva garantire la
copertura per le spese mediche eventuali. Il pagamento dei premi LAMal nonché
le spese di cure mediche fanno parte degli obblighi del mantenimento familiare
(ai sensi dell'art. 163 CC [ATF 112 H 404 cons. 6) e quindi al provvedimento
dei bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC. Considerando che
la Signora __________ ha agito in quanto rappresentante dell'unione coniugale
(vedi nota in margine dell'art. 166 CC), __________ diventa ‑ alla
conclusione del contratto d'assicurazione di sua moglie ‑ secondo l'art.
166 cpv. 3 CC debitore degli obblighi contrattuali, cioè del pagamento dei
premi mensili dovuti.
Specialmente, si deve prendere in considerazione
che la separazione dei coniugi non ha per effetto la liberazione del coniuge
dei suoi obblighi di solidarietà che si fondano su operazioni legali concluse
precedentemente in rappresentanza dell'unione coniugale.
Per i lunghi debiti contrattati durante la vita
in comune, l'obbligo di solidarietà dei coniugi continua e questo pure nei casi
in cui il terzo compie prestazioni dopo la separazione dei coniugi (Hausheer/
Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Bern
1988, N 98 all'art. 166 CC, p. 267). Solo lo scioglimento del matrimonio
termina la responsabilità solidale dei coniugi. Ci riferiamo alla
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (ATF 119 V 22 cons. 5
e 6)."
1.4 Con ricorso
5 marzo 2001 l'assicurato, rappresentato da __________, ha chiesto al TCA di
annullare la decisione impugnata e di porre l'assicurato al beneficio del
gratuito patrocinio. In sostanza il ricorrente sostiene che con la cessazione
della vita in comune dei due coniugi, comprovata dall’esistenza del contratto
di locazione per l’appartamento di via __________ e dagli atti dell’esperimento
di conciliazione, comporta la cessazione dell’obbligo di versare i premi della
Cassa malati per la moglie.
1.5 Con risposta
di causa del 1 maggio 2001 la __________ ha proposto al TCA di respingere il
ricorso rinviando alle precedenti argomentazioni contenute nella decisione su
opposizione.
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è l'obbligo di __________ di tacitare, a titolo solidale, i premi
per l'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal, dovuti dalla moglie a
partire dal novembre 1996 alla fine di ottobre 2000. Il ricorrente contesta
questo obbligo adducendo di vivere separato dalla moglie.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura
l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H.,
inedita).
Il
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è
necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e
quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli
assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via
esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125
V 273 consid. 6c).
In caso
di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che
"
1 Se,
nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa
sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la
competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei
premi".
2.2 In via preliminare
occorre porre in evidenza che la questione in esame va risolta alla luce del
diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle
assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993
p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).
2.3 Per l'art.
163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,
"
1 I coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia.
2 Essi
s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni
pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella
professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale
ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione
personale".
Secondo
l'art. 166 CCS
"
1 Durante la
vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni
correnti della famiglia.
2 Per gli
altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
l’affare non consente una dilazione e l’altro
coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o
analoghi motivi.
3 Con i propri
atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di
rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche
l’altro".
Il TF e
il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della
famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112
II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale
Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di
un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono
stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della
famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e
giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce dell'art.
166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi
rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V
21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
In sostanza i
coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone
nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di
concludere una assicurazione di base per la copertura delle malattie -
rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni
correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e
quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e
quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno
dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre non solo che
le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia ma anche
che le stesse vengano conchiuse durante la vita comune dei due coniugi. Il potere
di rappresentanza cessa quando sia sospesa la vita in comune dei coniugi (v.
Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 363 e
segg. pag. 179 e segg.). Occorre allora chiedersi cosa succeda in caso di
sospensione della vita in comune dei coniugi per i debiti contratti nei
confronti dei terzi in buona fede. Il Messaggio del Consiglio Federale (1979,
no. 215.21 e no. 182) relativo alla modifica della norma in questione non
risolve la questione mentre la più recente dottrina ritiene che non debba
essere protetta la buona fede del terzo contraente al fine di non avvantaggiare
indebitamente il creditore, da un lato, e per la necessaria protezione del
coniuge del debitore (in questo senso: Gilles Petitpierre et al. In FJS103 a 106,
in particolare 104, Ginevra 1988; M. Stettler, Droit Civil III, Effets généraux
du mariage (art. 159 – 180 CC), Friborgo, 1992, n. 175; C. Hegnauer e P.
Breitschmid: Grundriss des Eherechts, 3. Ed., Berna 1993, n. 18.05; V. Bräm e
F. Hasenböhler, Das Familienrecht: Die Wirkung der Ehe im allgemeinen (art. 159
– 180), commentario zurighese, Tomo II/1c, 3 ed., Zurigo 1993 – 1997, n. 29 ad
art. 166; ed altri; contra Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta
Baddeley, op. cit., no. 367)
In
proposito Eugster (op. cit., p. 182 N 817) precisa, rinviando a DTF 119 V 24
consid. 6a che
"
Die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und
damit die solidarische Haftung entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen
Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten Glauben des Dritten. Die Aufhebung des
gemeinsamen Haushalts bedarf keiner richterlicher Bewilligung
(Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46, 18.05)"
Questo TCA si
allinea alla convincente opinione della dottrina maggioritaria che vuole
evitare di avvantaggiare immotivatamente il creditore in caso di debito dovuto
da coniugi di fatto separati e che tende comunque alla protezione del coniuge
separato del debitore. Non appare sempre di meridiana evidenza accertare quando
due coniugi non vivono più in comune. La sospensione della vita comune potrà
risultare sia da una decisione giudiziaria che da un accordo delle parti
rispettivamente ancora dalle circostanze. Si tratta sostanzialmente di casi in
cui i coniugi non intendono più mantenere una vita coniugale rispettivamente i
casi in cui la stessa ha cessato di sussistere. Come detto una distinzione
netta non sempre appare evidente, come rammentano Henry Deschnaux, Paul-Henry
Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., nota 25a pié della pagina 179:
"
La volonté des époux de maintenir l’union en
tant que communauté de destin est particulièrement importante pour déterminer
si le pouvoir de représentation au sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie
de couple n’est pas possible (séjour prolongé dans à l’hôpital ou en prison).”
Come indicato,
quindi, una volta accertata l’assenza di una vita in comune dei coniugi cessa
la rappresentanza dell’unione coniugale e la solidarietà degli sposi per i
debiti contratti dal consorte.
2.5 In concreto
__________ e __________ si sono sposati il 4 gennaio 1991 (doc. _ e come appare
dall’inc. __________ richiamato da questo TCA). L'affiliazione alla Cassa
malati __________ da parte di __________ è del 29 maggio 1992 con effetto dal
- settembre 1992 (doc. _). I coniugi vivono separati dall’ottobre 1996 (cfr.
doc. _, _ e inc. __________). I premi chiesti dall'amministrazione in questa
sede si riferiscono tutti ad un periodo posteriore alla separazione e meglio
che decorre 1 novembre 1996 fino al 30 ottobre 2000.
Alla luce
di questi fatti e delle considerazioni di diritto che precedono il ricorrente
non può essere considerato solidalmente responsabile con la moglie per il
pagamento dei premi da questa dovuti all'assicurazione malattia sociale. In
effetti, i premi di cui è chiesto il versamento, sono divenuti esigibili quando
l'interessato non viveva più in comunione con la moglie. In tali circostanze
egli non aveva, quindi, più obbligo ai sensi dell'art. 163 e 166 CCS (in questo
senso DTF 127 III 68).
Alla luce
delle summenzionate circostanze il ricorso va pertanto accolto e la decisione
su opposizione impugnata annullata.
2.5 Visto
l'esito della procedura l'assicurato ha diritto al versamento di un importo a
titolo di indennità, che appare giustificato quantificare in fr. 750.-.
Secondo
l’art. 87 lett. g LAMal "il ricorrente che vince la causa ha diritto alla
rifusione delle spese ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale. Il loro
importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del
processo, senza tener conto del valore litigioso".
L'indennità
è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in
effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso
spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 p.
329; RCC 1980 p. 116; DTF 108 V 111) - ma anche quando il patrocinio è assunto
da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica
considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a
titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF
108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a
rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare
anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).
Di
conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto
(cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6), la stessa non meritava comunque di essere
accolta.
Dagli
accertamenti fiscali eseguiti da questo TCA è desumibile come __________ non si
trovi nel bisogno. Egli appare in grado di sopperire alle spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza dovere intaccare il minimo vitale per il suo
sostentamento.
Si
rammenta qui che il certificato municipale ha solo un valore indicativo per il
giudice. Il certificato municipale in questione parte dall'errato assunto che
la locazione ammonti a CHF 900.- mentre da contratto la stessa ammonta a CHF
630.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
malati __________ verserà a __________ l’importo di CHF 750.- a titolo di
indennità di rappresentanza.
- L’istanza
tendente all’ottenimento del gratuito patrocinio è stralciata dai ruoli
siccome divenuta priva di oggetto.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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