AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.57
Data decisione, Autorità:
18.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00057
grw/nh
Lugano
18 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2000 di
__________,
contro
la decisione del 27 marzo 2000 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 29.1.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il
sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie
(in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.
Analoga
sorte ha avuto, il 27 marzo 2000, il reclamo interposto dall'istante contro
tale decisione.
1.2. Con
tempestivo ricorso __________ ha riproposto la propria richiesta affermando
quanto segue:
"
Per l'anno 1999 non abbiamo ricevuto il sussidio
per l'assicurazione malattia. Mi trovo dal 1998 senza lavoro con la ditta,
lavoro con produzione propria di verdura (insalata), con fornitura a
ristoranti. Ho la casa paterna in cui abito, ipotecata, mia moglie possiede un
terreno, con l'usufrutto del suocero. All'__________ dobbiamo tutto il 1999, a
tuttora c'é il pignoramento e pago fr. 400.- al mese.
I figli mi aiutano, ma sono in casa ancora,
maggiorenni.
Non ce la faccio a pagare l'assicurazione, senza
sussidio, per il 2000 non parliamone.
Cosa devo fare, lasciare la casa ai figli e poi
mi mantengono loro.
A __________ nessuno ci vuole più." (I)
1.3. In risposta,
l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49
LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett.
c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30
LCAMal)
Per il
1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
Dalla
notifica di tassazione per il biennio indicato dal Consiglio di Stato risulta
un reddito imponibile pari a fr. 24353.- e una sostanza imponibile di fr.
363.680.- (V): dunque, un reddito determinante di fr. 36.000.- (art 30
LCAMal) che esclude il ricorrente dal diritto al sussidio.
L'istante
ha fatto valere un peggioramento della sua situazione finanziaria.
Giusta
l'art 67 lett. m RegLCAM (cfr. art 2 lett. m del D.E. 27.10.1999), l'Istituto
delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito
determinante al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile, in
caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Onde
accertare se tale disposto fosse applicabile, l'IAS ha ripetutamente chiesto
all'istante di produrre la documentazione necessaria a comprovare le entrate
del 1999. Queste richieste sono tuttavia rimaste senza esito poiché l'istante
si è limitato a produrre all'ICAS gli attestati riguardanti la sua posizione
debitoria:
"
… A titolo abbondanziale si fa rilevare che a
più riprese è stato chiesto al ricorrente di presentare la documentazione
attestante le entrate lorde conseguite dallo stesso nel corso dell'anno 1999, e
ciò allo scopo di verificare se nel caso di specie poteva essere applicato il
disposto di cui all'art. 2 lett. m) DE 27.10.1999 (la cui validità ha effetto
1° gennaio 1999 - cfr. al riguardo la nota a protocollo n° 37/99 datata 30
giugno 1999 del Consiglio di Stato).
Malgrado le diverse richieste avanzate dalla
parte convenuta, il signor __________ non ha mai presentato alcun
giustificativo relativo alle entrate conseguite durante l'anno 1999.
In tale situazione non è pertanto dato di
stabilire se le entrate lorde della controparte abbiano subito un'importante
diminuzione rispetto al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione
1997/1998 e, di conseguenza, la decisione circa il diritto al sussidio 1999
deve essere presa sulla base dei dati fiscali applicabili. … " (IV)
A questa
inazione il signor __________ non ha sopperito nemmeno nel corso della
procedura ricorsuale.
Va
peraltro rilevato che dalla tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile
di fr. 25'021 e una sostanza imponibile di
fr.
279.425 da cui un reddito determinante pari, giusta l'art 30 LCAMal, a fr.
37.000.
Quindi,
nemmeno è possibile fare capo agli accertamenti fiscali per il biennio
1999/2000 per documentare un peggioramento della situazione economica
dell'istante.
In queste
circostanze, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster