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Numero d'incarto:
36.2000.56
Data decisione, Autorità:
25.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00056
grw/nh
Lugano
25 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2000 di
__________,
contro
la decisione del 13 marzo 2000 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo 13 marzo 2000 l'IAS ha confermato l'annullamento
retroattivo alla data d'inizio dell'assicurazione obbligatoria stipulata da
__________ presso la __________ in ragione del fatto che quest'ultima doveva
essere considerata già affiliata, per tale assicurazione, presso la __________:
"
… Nel caso di specie abbiamo rilevato, da
accertamenti effettuati presso i Comuni di __________ e di __________, che l'interessata
risulta essere stata domiciliata ininterrottamente nel Cantone Ticino e
che non c'è stato alcun trasferimento di domicilio "ufficiale" al di
fuori dalla Svizzera.
La permanenza all'estero è infatti, per sua
esplicita ammissione, da considerare contingente e temporanea, nonché dettata
da motivi transitori e non certo rapportabile ad un trasferimento stabile del
centro dei suoi affetti ed interessi.
La prova di ciò risiede nel fatto che il
soggiorno all'estero è durato all'incirca 5 mesi. In ragione di ciò è fuor di
dubbio che il suo domicilio civile abbia ad essere ritenuto in forma
ininterrotta in Svizzera.
Ai sensi di legge questo significa che la persona
è a tutti gli effetti sempre stata soggetta all'obbligo assicurativo delle cure
medico‑sanitarie e che la copertura assicurativa non poteva venir sospesa
o annullata.
In merito alla disdetta inoltrata
all'assicuratore malattie __________, le disposizioni di legge (art. 5 cpv. 2
LAMal) prevedono che un rapporto assicurativo può aver termine solo al momento
in cui il nuovo assicuratore comunica al precedente che assicura l'interessato senza
interruzione della copertura assicurativa.
Considerato quindi il mantenimento del domicilio
nel Cantone Ticino e la mancata conferma di copertura assicurativa presso un
nuovo assicuratore, l'assicuratore malattie __________ non poteva in alcun modo
decretare la cessazione del rapporto assicurativo.
Questo implica la continuazione ininterrotta
della copertura assicurativa obbligatoria delle cure medico‑sanitarie (assicurazione
di base) presso l'assicuratore malattie __________ fino al momento in cui non
verrà inoltrata una nuova disdetta rispettando i termini e le condizioni di
legge.
L'assicuratore malattie in questione ha pure il
diritto di riscuotere i premi assicurativi per il periodo arretrato. … "
(doc. _)
1.2. __________
ha tempestivamente impugnato tale decisione chiedendo che "venga
confermata l'affiliazione alla cassa malati __________ dal 1° giugno 1999"
e che la __________ venga condannata a "retrocedere i sussidi percepiti
nel periodo 1° giugno 1999 a tutt'oggi alla CM __________ e quelli precedenti
allo Stato". In via subordinata, ella ha dichiarato di "accettare che
l'affiliazione alla __________ parta dal 1° gennaio 2000" (I).
A
sostegno di queste richieste, la ricorrente ha affermato di essere stata
all'estero per almeno 5 mesi con la ferma intenzione di cercarsi un posto di
lavoro e di crearsi una residenza permanente in Italia (I).
1.3. In risposta,
l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame rilevando, in particolare, quanto
segue:
"
… La partenza per l'estero, in casu, deve
dunque, e senz'ombra di dubbio, essere assimilata ad un carattere transitorio:
nulla infatti depone a favore di un orientamento stabile o che potesse avere le
caratteristiche e le peculiarità di trovare un riscontro duraturo nel tempo.
E questa interpretazione discende anche
dall'esame dell'atto di ricorso medesimo, in particolare laddove la ricorrente
afferma che "volevo cercarmi un posto di lavoro ed una residenza permanente
in Italia".
Nulla di sicuro dunque: né sul fronte del lavoro,
tanto meno su quello della residenza, oppure su quello più propriamente legato
alla sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo contro le malattie
all'estero.
Non fa dubbio alcuno che ci troviamo confrontati
con una semplice aspirazione, ancorché certamente di carattere profondo ‑
pur tuttavia nel contempo assai labile ‑ dell'interessata di cercare
qualcosa di diverso anche al di fuori dei confini elvetici.
La controprova si ha nel fatto che questa
permanenza all'estero ‑ del resto, per stessa ammissione della
ricorrente, con parecchi ritorni in Svizzera ‑ si è risolta in un lasso
di tempo quanto mai esiguo: al massimo 5 mesi, durante i quali l'interessata
non si è mossa nel modo più assoluto né nei confronti del Comune di __________
per richiedere lo stralcio del domicilio, né nei confronti dell'assicuratore
malattie, reiterando una partenza
"definitiva" all'estero.
…
Onde prevenire situazioni di doppia affiliazione ‑
spesso e volentieri estremamente onerose per lo Stato, in ragione dei premi
scoperti ‑, l'Autorità cantonale ha preso posizione con decisione
provvisionale 3 dicembre 1999, a cui ha fatto seguito quella definitiva ‑
su reclamo dell'assicurata ‑ in data 19 gennaio 2000.
Questa situazione è stata del resto ben compresa
anche dalla __________, la quale ha preso posizione circa la fattispecie con
scritto 12 aprile 2000 (doc. _).
Il doppio onere assicurativo paventato dalla
ricorrente non si sta dunque verificando.
Si osserva a titolo abbondanziale, ma nel
contempo anche estremamente importante, che l'Autorità cantonale ha
riconosciuto all'interessata l'intero sussidio nell'assicurazione sociale
malattie per gli anni 1999 (fr. 1'249.05) e per l'anno 2000 (fr. 1'284.00),
versati in via diretta alla __________. … " (IV)
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Per l’art 3
LAMal, deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante per le
cure medico-sanitarie ogni persona domiciliata in Svizzera.
Per l'art
5 cpv. 3 LAMal, l'assicurazione ha termine quando l'assicurato cessa di essere
soggetto all'obbligo di assicurazione.
Nel suo
Messaggio del 6 novembre 1991 alle Camere, il Consiglio federale ha precisato
che il concetto di domicilio di cui all'art 3 LAMal è quello degli art 23 a 26
del Codice civile.
Giusta
l’art 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa
risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente
Perchè
possa esservi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,
che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di
residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,
dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid 3; 92 I 218;
Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, ad art 23 N. 3seg; Grossen , Das Recht der
Einzelpersonen, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. II, p. 286seg).
Vi è
residenza ai sensi dell’art 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo
periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti
di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue
relazioni interpersonali.
La
continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di
domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in
tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare
il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi
rapporti con esso (DTF 41 III 51).
L’intenzione
di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle
circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa (cfr.
Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3. ed. Berna, pag. 107) -
e dev’essere riconoscibile per i terzi.
Secondo
il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono
i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia
(DTF 88 III 135).
Per
contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono
pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 6; 102
IV 164; 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze
non sono, di per sé, determinanti.
Giusta
l'art 24 CCS, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a
sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2.3. In concreto,
non è contestato dalle parti che, almeno sino a dicembre 1998, la ricorrente
aveva il suo domicilio in Ticino.
Contestata
è, invece, la questione di sapere se, come da essa sostenuto, la ricorrente si
sia costituita un domicilio all'estero dal mese di dicembre 1998 al mese di
aprile/maggio 1999:
"
…dopo circa un mese e mezzo (periodo di
dicembre) visto che la situazione lavorativa non era cambiata, ho avuto una
discussione con mia madre che ovviamente non era di sicuro tenuta a mantenermi
e, quindi, ho dovuto lasciare l'appartamento così all'improvviso.
Siccome l'unica cosa che mi era rimasta erano i
pochi mobili che avevo a __________ e qualche vestito, ho deciso di vendere a
delle amiche i mobili e di prendere i vestiti che avevo e andare a cercare
lavoro ovunque l'avessi trovato (anche oltre confine).
Con i pochi soldi ricavati dalla vendita sono
riuscita a restare in Italia per circa 5 mesi, lavorando spesso in cambio di
vitto e alloggio e rientrando di tanto in tanto in Svizzera (avendo due
cittadinanze non è assolutamente un problema) per poi ritornare oltre confine a
lavorare e a pernottare.
Dopo circa 5 mesi sono rientrata definitivamente
in Svizzera
…" (reclamo 20.12.99. doc. _)
Appare
evidente da queste affermazioni che non può essere ritenuto che __________ si è
costituita domicilio all'estero nei mesi indicati.
Da un
lato, infatti, manca il requisito della residenza effettiva in un luogo:
"
la résidence suppose un séjour d'une certaine
durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez
étroits; un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard n'est pas une
résidence…" (DTF 87 7)
D'altra
parte, nemmeno può dirsi che la sua volontà di risiedere in un determinato
luogo all'estero era riconoscibile per i terzi: in effetti, così come sostenuto
dall'IAS in risposta, "la poco solida residenza all'estero non era
sostanziata da fattori di peso - lavoro, alloggio fisso, indirizzo stabile, o
altro" (IV pag. 5).
Per
questo, non può essere ritenuto dato un domicilio all'estero della ricorrente
e, di conseguenza, in applicazione dell'art 24 cpv. 1 CCS secondo cui ogni
persona conserva il suo domicilio finché non se ne é creato uno nuovo, il suo
domicilio era rimasto in Ticino anche durante il periodo considerato: il suo
assoggettamento all'assicurazione obbligatoria istituita dalla LAMal non ha,
dunque, avuto interruzioni.
2.4. L'art 7 cpv.
1 LAMal dispone che l'assicurato può cambiare assicuratore (cioè, può disdire
il contratto che lo lega al proprio assicuratore) per la fine di un semestre di
un anno civile con preavviso di tre mesi (con la riserva dell'art 94 OAMal per
le assicurazioni con franchigia opzionale). Per evitare lacune nella protezione
assicurativa, il legislatore ha, però, previsto, all'art 7 cpv. 5 LAMal, che il
rapporto d'assicurazione termina soltanto se il nuovo assicuratore ha
comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione.
Pertanto,
in applicazione di quest'ultimo disposto, la disdetta inoltrata dalla
ricorrente alla __________ non ha avuto effetto: il contratto d'assicurazione -
relativamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie - ha
continuato a sussistere.
Pertanto,
la decisione con cui l'IAS ha annullato alla sua data d'inizio il contratto
stipulato con la __________ è corretta. Va, peraltro detto che la __________
non ha sollevato obiezioni (doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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