AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.44
Data decisione, Autorità:
09.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00044
grw/nh
Lugano
9 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2000 di
__________,
contro
la decisione del 1° febbraio 2000 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 30 settembre 1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________
chiedeva il sussidio per l'assicurazione contro le malattie per l’anno 1999.
In seguito,
il 25 novembre successivo, __________ ha chiesto la "revisione" (in
realtà, si trattava di un reclamo) della citata decisione che è stata respinta
dall'amministrazione in data 1 febbraio 2000.
1.2. __________
ha interposto ricorso contro quella che - al di là della terminologia
utilizzata - deve essere considerata una decisione su reclamo riproponendo le
proprie richieste e affermando quanto segue:
"
Per due volte ho inoltrato la necessaria documentazione per
ottenere il sussidio malattia viste le mie precarie condizioni economiche.
In entrambi i casi il mio caso è stato esaminato con occhi poco
obiettivi.
Vi prego pertanto di esaminare il mio caso con un po' di buon
senso, così da terminare questa questione che mi causa imbarazzo e disagio. .
" (I)
1.3. In risposta,
l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art
1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato
dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione
1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza ( D.E. 20.10.1998 CdS).
2.3. Nonostante
l'applicabilità di principio dei dati fiscali, l'IAS è tenuto a procedere
all'accertamento autonomamente, facendo astrazione dai dati fiscalmente
accertati, in alcuni casi particolari (art 31 LCAMal).
Fra
questi, in particolare, in applicazione dell'art 2 lett. i D.E. concernente le
basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie
20.10.1998 (con cui è stato modificato l'art 67 RegLCAm), l'IAS procede
autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in
assenza, della tassazione fiscale applicabile, in caso di cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale.
In
concreto, risulta dagli atti che il ricorrente ha interrotto la sua attività
lavorativa per frequentare, a partire dal 1° ottobre 1998, la scuola
__________).
Si
tratta, dunque, di un caso di applicazione dell'art 2 lett. i D.E.
Il
ricorrente stesso ha indicato di avere avuto, nel 1999, le seguenti entrate:
"
…
•
Fino al mese di marzo 1999 non ho avuto alcuna
entrata in quanto la formazione è stata puramente teorica.
•
A partire da aprile ho ricevuto mensilmente
un'indennità di fr. 1'196.- lordi, che sono aumentati a partire dal mese di
ottobre a fr. 1'392.- lordi con il superamento dell'anno scolastico.
Ricapitolazione:
Gennaio nessuna entrata
Febbraio nessuna entrata
Marzo nessuna entrata
Aprile 1'196.-
Maggio 1'196.-
Giugno 1'196.-
Luglio 1'196.-
Agosto 1'196.-
Settembre 1'196.-
Ottobre 1'392.-
Novembre 1'392.-
Dicembre 1'392.-
… " (doc. _)
Dunque,
il ricorrente ha avuto un reddito lordo annuo pari a fr. 11.352.- (reddito
calcolato su base mensile pari a fr. 946.-): egli ha, dunque, avuto delle
entrate inferiori al limite di reddito massimo per persone sole ai sensi della
legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI.
Pertanto,
correttamente, l'IAS ha ritenuto di dovere applicare, per analogia, l'art 55
RegLCAM secondo cui le persone sole tassate alla fonte che al momento
dell'istanza di sussidio hanno entrate proprie non superiori al limite di
reddito massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle
prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile, devono indicare il reddito
di riferimento, cioè il reddito desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia
del biennio determinante della persona o della famiglia da cui gli assicurati
dipendono per il loro sostentamento (art 59 RegLCAM).
Il
principio stabilito dall'art 55 RegLCAMal (che trova origine e applica il
principio enunciato dal legislatore nell'art 32 LCAMal) può subire delle
eccezioni (art. 32 cpv. 3) che sono state definite negli art 52 54
RegLCAMal.
L'art 52
Reg recita quanto segue:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante,
sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI su base mensile.
Il diritto al sussidio e
il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate
lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di
conversione."
L'art 53
Reg prevede, dal canto suo, che:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo
o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se, al momento dell'istanza, cumulativamente:
a) conducono un'esistenza autonoma
b) hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma
non superiore all'età AVS
Il diritto al sussidio e il calcolo dello
stesso sono definiti a partire dai dati fiscali dell'istante desunti dal
biennio stabilito dal Consiglio di Stato"
Infine,
l'art 54 Reg prevede che:
"
Casi particolari e documentati per i quali, a
giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere
concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento sono esentati dallo
specificare il nucleo primario di riferimento.
In tali casi l'Istituto delle assicurazioni
sociali stabilisce il reddito determinante applicando per analogia le modalità
di accertamento previste per il caso più prossimo."
Nessuna
delle ipotesi suenunciate appare realizzata in concreto: non è, pertanto,
possibile fare astrazione dal reddito della persona di riferimento.
Da un
lato, come visto al considerando precedente, le entrate del ricorrente non sono
sufficienti perché egli possa essere considerato una persona che conduce
un'esistenza finanziariamente autonoma dal profilo della regolamentazione
applicabile alla concessione dei sussidi all'assicurazione contro le malattie
L'art 52
Reg può, infatti, trovare applicazione unicamente se l'entrata lorda di cui il
ricorrente disponeva al momento della presentazione dell'istanza non era
inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della LPC su base mensile
che si situa a fr. 1371.- mensili (fr. 16.452.-- annui per il 1999).
Così come
visto sopra, ciò non è il caso.
Nemmeno
può trovare, in concreto, applicazione l'art. 53 Reg, non avendo il ricorrente
l'età minima richiesta da tale disposto.
Infine,
non si può nemmeno considerare, vista la prassi restrittiva concretamente
seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso del
ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del
diritto al sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM.
In
effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo
scrivente TCA, l'ICAS ha comunicato al TCA quanto segue:
"
... La ratio del disposto qui i
discussione è da intravedere nella concretizzazione di una possibilità
remota di assegnare il sussidio di specie in situazioni di persone sole
che, cumulativamente:
·
dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;
·
non hanno manifestamente una "persona di
riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam)
a cui far capo;
·
non sono al beneficio di sussidi assistenziali;
·
dispongono comunque di entrate proprie assai
prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone
sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).
L'obiettivo palese si configura con quello di
evitare che a causa dell'incidenza di un premio assicurativo contro le malattie
molto elevato questa casistica di persone sia di fatto costretta a ricorrere ad
aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII, inc. __________)
Il
ricorrente non rientra in questa casistica.
L'intervento
dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso,
dunque, non si giustifica.
2.4. Pertanto, in
applicazione analogica dell'art. art 55 REgLCAMal: determinante per
l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui l'assicurato dipende
per il proprio mantenimento: il sussidio deve, perciò, essergli negato se il
reddito della persona di riferimento è superiore a fr. 55.000.-.
Il
ricorrente, nel formulario per la richiesta del sussidio, non ha indicato
nessuno.
L'IAS ha,
pertanto, ritenuto di potere evadere negativamente la richiesta di sussidio
invocando tale mancata indicazione:
"
…
ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha
omesso di indicare le generalità della persona che provvede al suo
sostentamento …" (decisione 1.2.2000, doc. _)
L'atteggiamento
dell'amministrazione appare contrario alla buona fede: in effetti, nel
formulario si legge chiaramente che alle domande relative alla persona di
riferimento devono rispondere "unicamente le persone singole che
secondo i dati fiscali della tassazione 1997/98 hanno un reddito imponibile
uguale a zero oppure un reddito lordo annuo inferiore a 6000" (cfr.
doc. _), ciò che non era manifestamente il caso per il richiedente che, per il
biennio 1997/98 ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 18.592 (cfr.
notifica d'imposta allegata alla domanda di sussidio).
L'amministrazione
- ritenuto che all'istante non poteva essere rimproverata alcuna negligenza -
avrebbe, pertanto, dovuto, una volta appurato che le entrate avute nel 1999
non raggiungevano l'importo stabilito dall'art 55 REgLCAMal, proseguire nelle
sue indagini per accertare il reddito della persona indicata dallo stesso
disposto (che, per costante prassi, in questi casi, viene individuata, salvo
casi particolari, nella famiglia d'origine).
Ciò non è
stato fatto.
La
decisione impugnata va, dunque, annullata e l'incarto va rinviato all'IAS
affinchè, dopo avere effettuato le necessarie indagini, renda una nuova decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
Di
conseguenza, la decisione 1° febbraio 2000 è annullata e gli atti sono rinviati
all'IAS affinchè, dopo avere effettuato le necessarie indagini, renda una nuova
decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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