AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.134
Data decisione, Autorità:
21.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00134
mm
Lugano
21 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 17 ottobre 2000 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurato per l’indennità giornaliera per perdita di salario in caso di
malattia presso la __________, nell’ambito del contratto collettivo stipulato
dalla sua datrice di lavoro, la __________.
1.2. Secondo le
certificazioni del medico curante, il dottor __________, l’assicurato è
incapace al lavoro al 100% dal 28 febbraio 2000.
L’__________
ha assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurate.
1.3. Dopo avere
sottoposto l’assicurato ad alcune visite di controllo a cura del dott.
__________ (9 maggio e 5 luglio 2000), l’__________, con decisione formale 23
agosto 2000, ha comunicato all’assicurato di considerarlo totalmente abile in
attività leggere e, pertanto, che l'indennità giornaliera assicurata gli
sarebbe ancora stata versata soltanto sino al 23 dicembre 2000: in tale lasso
di tempo, egli avrebbe dovuto cercare un lavoro confacente alle sue condizioni
di salute.
L’opposizione presentata dall’assicurato è stata respinta
dalla cassa con decisione su opposizione 17 ottobre 2000.
1.4. Con
tempestivo ricorso 16 novembre 2000, __________ ha
chiesto l’annullamento della citata decisione, affermando, in particolare, che:
"
Lo stipendio annuo e il periodo di adattamento
concessomi dall’__________ non tengono in alcuna considerazionele circostanze
specifiche della mia situazione. Infatti, lo stipendio indicato potrebbe essere
realizzato solo eseguendo un’attività a tempo pieno da parte di una persona che
non abbia le mie limitazioni. Le mansioni quotidianamente richieste nelle
attività prospettate sono in parte a me precluse e in parte eseguibili solo per
un lasso di tempo ristretto. In caso di impiego a tempo pieno nessun datore di
lavoro sarebbe disposto a corrispondermi il salario che (per un lavoro dello
stesso tipo) potrebbe essere preteso da una persona sana.
In considerazione delle limitazioni derivanti
dall’irreversibile patologia degenerativa diagnosticatami (totale esclusione di
determinati movimenti, impossibilità di compiere movimenti ripetitivi,
impossibilità di assumere posizioni corporee monotone per più di 1-2 ore),
sarebbe quindi ragionevolmente prospettabile solo l’esercizio a tempo parziale
di una delle attività proposte dal dr. __________ o di attività analoghe.
In entrambe le eventualità, la mia diminuzione di
salario sarebbe comunque superiore al 50% (da fr. 42.009 a fr. 17.500)" (I).
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato la reiezione del gravame, ribadendo che dagli atti
medici emerge in modo chiaro che, in attività più leggere di quella
originariamente esercitata, il ricorrente ha una capacità lavorativa piena e,
pertanto, nulla giustifica di prendere in considerazione un reddito inferiore a
quello ritenuto nella decisione (cfr. III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
2.3. Secondo la
giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'art. 72 LAMal (cfr. RAMI
1998 KV45, p. 430) - viene considerato incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di
salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; A. Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, T. I, p. 286 ss.).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss.) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
2.4. In concreto,
i medici che hanno avuto modo di visitare il ricorrente (i medici della Clinica
di riabilitazione di __________, il dott. __________ e, infine, il dott.
__________) sono concordi nel ritenere che egli non può più svolgere l’attività
di magazziniere esercitata prima dell’insorgere delle malattie che lo
affliggono (sindrome lombo-vertebrale cronica e recidivante su turbe statiche
ed alterazioni degenerative, coxa vara, polineuropatia peroneale ereditaria,
nonché morbo di Caharcot-Marie-Tooth):
"
… su base delle constatazioni cliniche e
radiologiche i medici della Clinica di riabilitazione ritengono il paziente non
più idoneo per l’attività lucrativa svolta (magazziniere).
Considerando le mansioni richieste che impegnano
in maniera ripetitiva la colonna vertebrale (alzare e spostare pesi in parte
superiori a 25 kg) posso condividere questo giudizio …” (cfr. doc. _: rapporto 7.7.2000 del dott.
__________)
"
… Il paziente è stato ampiamente valutato dai
colleghi e in questo mi riferisco essenzialmente alla valutazione recente del
Dr __________, che l’ha ritenuto inabile in un lavoro pesante in cui debba
spostare pesi superioria 15 kg e debba effettuare movimenti ripetitivi di
flessione/estensione del tronco…
Sulla valutazione complessiva non posso che
essere d’accordo …” (cfr. doc.
_: rapporto 7.11.2000 del dott. __________).
2.5. Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige, tuttavia, il principio
- comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui
l'assicurato é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche
negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto
federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione
malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse
(DTF 115 V 53; 114 V 285, consid. 3; 111 V 239 consid. 2a; 105 V 178 consid. 2;
A. Maurer, op. cit., T. II, p. 377; STFA 26.11.1990 in re G. c/ H., non
pubblicata).
Quindi,
se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro, va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
2.6. Il dottor
__________ ha considerato __________ totalmente abile al lavoro per attività
che si possono definire “leggere”:
"
… il paziente non può alzare pesi superiori a 15
kg circa e non può effettuare movimenti ripetitivi di flessione/estensione con
il tronco. Non può inoltre spostarsi su terreni sconnessi a causa della
problematica dei piedi. Può invece assumere posizioni corporee monotone per la
durata di 1-2 ore circa (seduto o eretto). Può far uso in maniera normale delle
sue braccia e delle sue mani.
Per un lavoro che possa rispettare i limiti
esposti, il signor __________ è da considerare abile al lavoro in maniera
normale.
Potrebbe trattarsi di un’attività quale operaio
generico o aiuto magazziniere (se vi sono a disposizione mezzi meccanici per
evitare le attività menzionate), nel settore della vendita (fai da te o simile)
od ancora quale gerente di una stazione di benzina …” (cfr. doc. _: rapporto 7.7.2000 del dott. __________).
Questa
valutazione è stata sostanzialmente condivisa anche dal dott. __________i:
"
… Egli [il dottor __________, n.d.r.] lo considera
inoltre abile in misura totale in attività leggere quale quella di
aiuto-magazziniere, nel settore della vendita o ancora come gerente in una
stazione di benzina.
Sulla valutazione complessiva non posso che
essere d’accordo con quella del dr __________, che leggendo la tua lettera del
27.10.00 [n.d.r.: il dott.
__________ scrive al medico curante del signor __________] mi sembra che anche tu condividi. Eventualmente si potrebbe
discutere sulla plausibilità che un lavoro di aiuto-magazziniere sia più
leggero di quello di magazziniere …” (cfr. doc. _: rapporto 7.11.2000 del dott. __________).
Al di là
della questione di sapere se, effettivamente, esista un lavoro quale
aiuto-magazziniere più leggero di quello di magazziniere, forza è constatare
che tutti i medici che hanno visitato __________ lo hanno ritenuto capace al
lavoro in attività leggere. Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far
riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta
all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione
contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro le malattie (cfr. DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il
ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa
in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico
rispetto a quella originariamente esercitata.
2.7. Va, però,
rilevato che, nella sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra alta
Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis
LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto
dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede
l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante diventa l'entità
del danno residuo (STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.; RAMI 1989, p. 106ss.;
RAMI 1994, p. 113ss.).
In tale
ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere
realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che,
invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova
professione.
Il grado
di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in
considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque,
concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità
di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1987 p. 105ss.).
Il TFA ha
più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF
111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p.
113ss).
In questo
contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella
precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in
un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che
avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che
l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114
V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2;
STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).
Va qui
ricordato che nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 KV112, p. 122ss., il TFA ha stabilito
l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando
ancora era in vigore la LAMI.
Secondo
le Condizioni generali d'assicurazione relative all'assicurazione collettiva
d'indennità giornaliera __________ secondo LAMal, il diritto all'indennità
giornaliera é dato in caso d'incapacità lavorativa di almeno il 25%
(cfr. V 2, art. 14 cpv. 1).
2.8. Secondo la
Cassa convenuta, mettendo a profitto la sua capacità lavorativa residua,
l'assicurato potrebbe conseguire un reddito annuo pari a fr. 35'000.--.
Al fine
di determinare il reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera
maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a
tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,
questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una
sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito
annuo ammonta:
per il 1992 fr.
34'000.--
per il 1993 fr.
34'500.--
per il 1994 fr.
35'000.--
per il 1995 fr.
35'000.--
Il TCA ha
inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.), per il
1998 (STCA 19.6.1998 in re E.M. c. H.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B.C.
c. __________
Nel
passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare
nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p.
15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N°
21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che
i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.;
Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto
stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56;
Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale
federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), l'Alta Corte si è in
particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
"
3.-
(…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale
federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla
pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che
l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del
potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
In una
sentenza del 26 luglio 2000 nella causa L. N., il TCA ha, quindi, rinviato gli
atti all'UAI e ordinato all'amministrazione di stabilire il reddito da invalido
sulla base dei criteri da esso posti.
In una
recente sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N.R., questa Corte ha fornito
le seguenti ulteriori precisazioni:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica,
uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare
la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato
che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è
sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato
prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché
no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per
adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14
agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori
dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la
stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto
Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera
(settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr.
doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici
occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra
regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwer- degegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21
il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni
sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui
livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per i prossimi anni è
inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione,
riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di
informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati
lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr.
Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par
les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes
et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser
sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes".
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton
Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività
semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato
(TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.--
mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari
risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una
durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000
pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce
salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures
par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9
heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p.
27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le
salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr.
4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro
(cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico
conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al
25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del
9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.--
(rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.--
(rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne"
(STCA succitata).
2.9. Ritornando
al caso di specie, conformemente alla più recente giurisprudenza federale in
materia di reddito da invalido,
occorre,
dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo
questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva
in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari
a fr. 3'611.-(rispettivamente fr. 3'813.--, a seconda che si consideri o meno
il settore pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore, fr.
3'783.--(rispettivamente fr. 3'994.--).
Su base
annua, si raggiunge, pertanto, un reddito di fr. 45'396.-- (rispettivamente di
fr. 47'928.--).
Quest'ultimo
importo si riferisce, come detto, all'anno 1998. Determinante, in concreto, è
invece l'anno 2000 (cfr., ad esempio, DTF 121 V 366, in cui il TFA ha
ricordato che decisiva è la situazione fattuale esistente al momento in cui è
stata emanata l'impugnata decisione).
Secondo
quanto la Corte federale ha indicato nella sentenza 9 maggio 2000 in re A.,
consid. 7a, il suddetto valore andrebbe, quindi, adeguato all'indice dei salari
nominali ("Nominallohnindex") dal 1998 sino al 2000.
Il TCA,
da parte sua, ritiene di poter rinunciare all'adeguamento, nella misura in cui
ciò non potrebbe comunque mutare l'esito della procedura ora sub judice.
Il TFA
raccomanda, in seguito, di esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. STFA
30.6.2000 succitata) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. STFA
30.6.2000 e STFA 9.5.2000 succitate).
In
casu, questa Corte può tranquillamente esimersi dall'esaminare più da
vicino quest'ultimo aspetto, nella misura in cui - anche se si dovesse
ritenere, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima del 25% - il
ricorrente non potrebbe beneficiare d'ulteriori prestazioni al di là di quelle
già riconosciutegli dalla __________.
2.10. Quale reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2000, se non fosse intervenuto
il danno alla salute, la Cassa convenuta ha considerato l'importo di fr.
42'009.75, dato rimasto assolutamente incontestato.
Confrontando
tale reddito con quello ancora teoricamente esigibile secondo i principi
esposti nei considerandi precedenti - fr. 34'047.-- (reddito da invalido
realizzabile, nel 1998, dall'assicurato nel settore privato [ipotesi a lui più
favorevole], tenuto conto della riduzione massima del 25%) - il danno residuo è
del 19% circa, quindi inferiore a quanto richiesto perché sia
dato il diritto ad indennità (25%).
La cassa
convenuta ha concesso all'insorgente un termine d'adattamento di 4 mesi (cfr.
doc. _).
Visto
quanto sopra, tale termine é conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza.
A contare
dal 24 dicembre 2000, __________ non ha, pertanto, più diritto a prestazioni da
parte dell'__________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster