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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.122
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00122
grw/nh
Lugano
20 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 26 settembre 2000
emanata da
__________,
__________,
rappr. da: avv. __________, __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto che, - con decisione su
opposizione 26 settembre 2000 la __________ ha dichiarato __________ –
assicurato presso di lei nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie -–debitore nei suoi confronti di fr. 1791,60 (fr. 1691,60 per
premi e partecipazioni ai costi e fr. 10.- di spese) ed ha rigettato
l’opposizione da questi interposta al P.E. n. __________ dell'UEF di __________
con cui il citato credito veniva posto in esecuzione;
- con
tempestivo ricorso l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione di
cui sopra rilevando quanto segue:
"
Esimio lettore, il sottoscritto interpone
ricorso per queste ragioni:
1° Devo seguire l'iter.
2° Lo stipendio attuale non mi permette di saldare né i debiti
trascorsi, né i premi correnti.
3° L'assicurazione non dà alcuna possibilità di fare dei
versamenti parziali.
4° L'assistenza non ha potuto prendere in considerazione la
domanda in quanto non era in possesso della notifica di tassazione, poi però
nella domanda erano previsti anche coloro che erano in possesso di un permesso
B.
5° Al momento mia moglie è in attesa della definizione della
pratica AI e per ragioni di salute non riesce a trovare un lavoro adatto.
6° Il premio mensile di mia moglie è onorato dal sottoscritto.
CONSIDERAZIONI:
Ora è pleonastico, la risposta contiene mille
articoli di legge, che non risolvono il problema di base, quindi non potrò mai
essere d'accordo su decisioni che non tengono conto del reddito dell'assicurato
e che lo stesso dovrebbe garantire un pagamento dei premi (peraltro in costante
aumento e non proporzionati al costo della vita) in quanto poi alla possibilità
negatami di versare degli acconti non ho parole. "Chi si trova con l'acqua
alla gola deve proprio affogare?" penso che sia importante saperlo.
Ringraziando, cortesemente saluto."
(I)
- con
risposta 31.10.2000 la __________ ha postulato la reiezione del gravame
ribadendo le argomentazioni già espresse in sede di decisione su opposizione;
Considerato - in ordine la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.);
-
l'oggetto
della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se __________ sia o meno
debitore dei premi assicurativi, rispettivamente, delle partecipazioni ai
costi, rivendicati dalla __________;
-
l'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che, secondo il suo
art. 102 cpv. 1, regge le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie
e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute a
decorrere dalla sua entrata in vigore;
-
trattandosi
dell’assicurazione di base, il caso di specie deve, dunque, essere esaminato
secondo la LAMal che, in particolare, all'art. 61 dispone che l'assicurato è
tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (cfr. STFA
30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita) e, all’art. 64 cpv. 1, prevede che
gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute con un importo
fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia
(aliquota percentuale) (cpv. 2).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 150 franchi per anno civile (fr. 230.-- a far tempo dal
1° gennaio 1998 - cfr. RU 1997 2435). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2);
-
l'affiliazione
dell'insorgente alla __________ per il periodo qui in discussione, non è
oggetto di contestazione e neppure è oggetto di contestazione l’importo
richiesto a titolo di premi scaduti e partecipazione ai costi;
-
la
documentazione versata agli atti dalla cassa convenuta dimostra, con un
sufficiente grado di verosimiglianza, la fondatezza della pretesa fatta valere
nei riguardi dell'insorgente. D'altro canto, il ricorrente, in sede di ricorso,
non ha affatto preteso d'avere già corrisposto gli importi che vengono ora
richiesti dal suo assicuratore malattie limitandosi
ad affermare di non essere in grado, a causa delle sue difficoltose condizioni
finanziarie, di saldare il proprio debito, circostanza questa che,
evidentemente, non basta a togliere fondatezza alla pretesa avanzata dalla
cassa;
-
la messa
a carico dell'assicurato in mora delle spese amministrative causate dal suo
ritardo é stata giudicata dal TFA conforme al diritto federale (RAMI 1988, p.
431ss) e che l'importo richiesto a tale titolo (fr. 10.-) risulta, peraltro,
rispettoso del principio della proporzionalità (RAMI 1988 cit.);
-
la cassa
convenuta, correttamente - in assenza di una
esplicita base legale formale che ne autorizzi la riscossione (cfr., in questo
senso, RAMI 1997 p. 307s.) - non ha richiesto interessi di mora, la decisione
su opposizione impugnata va tutelata;
-
lo
scrivente TCA, rilevata la fondatezza della pretesa della Cassa, non può
esimersi dal chiedere a quest'ultima di concedere al proprio assicurato la
possibilità di saldare il suo debito con pagamenti rateali in considerazione
della sua difficile situazione finanziaria (B1);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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