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Numero d'incarto:
36.2000.120
Data decisione, Autorità:
27.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00120
mm
Lugano
27 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 13 ottobre 2000 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di agosto 2000, __________ ha chiesto il sussidio per l'assicurazione
malattie previsto dalla LCAMal per l'anno 2000.
La sua
istanza è stata respinta in data 31 agosto 2000.
Uguale
sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale provvedimento.
1.2. Contro la
decisione su reclamo 13 ottobre 2000 è tempestivamente insorto l'interessato
affermando, segnatamente, quanto segue:
"
… con la presente intendo fare ricorso contro la
decisione negativa ricevuta dall'Istituto delle assicurazioni sociali in merito
alla mia richiesta di sussidio sull'assicurazione malattia.
Vi invio in allegato fotocopie di tutta la
corrispondenza intercorsa con l'Istituto delle assicurazioni sociali in modo
che possiate vedere le motivazioni per le quali ho richiesto che mi venga
accordato un sussidio.
Tengo comunque a ribadire che capisco benissimo
che secondo la legge in vigore, supero il reddito determinante per l'accordo di
un sussidio (fr. 34'000.--) ma questo superamento esiste se prendiamo in
considerazione la notifica del 1997/1998.
Ora, però, siamo nel 2000 e se teniamo in
considerazione gli stipendi attuali, mio e di mai moglie, siamo al di sotto dei
fr. 34'000.-- di reddito imponibile" (I).
1.3. In risposta,
l'IAS ha postulato un'integrale reiezione del gravame con i seguenti argomenti:
" Trattasi
di una situazione in cui la parte convenuta ha provveduto ad effettuare un
accertamento del reddito, al fine di determinare se nel caso di specie
risultasse possibile applicare l'art. 2 lett. m) DE 27.10.1999.
Il reddito lordo annuo della parte ricorrente
accertato per l'anno 2000 ammonta complessivamente a fr. 81'549.60* (cfr.
allegati al documento _), il che risulta essere maggiore rispetto al reddito
lordo del lavoro esposto ai fini della notifica di tassazione 1997/1998
(reddito lordo del lavoro = fr. 35'707 + fr. 42'145 = fr. 77'852; cfr. doc. _).
In tale situazione, non risultano soddisfatti i
presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 2 lett. m) DE 27.10.1999 e il
diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito
determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di
Stato.
*Il reddito lordo accertato per l'anno 2000
risulta dal conteggio seguente:
salario marito: 13 x 2'733.00 = fr.
35'529.00
ass. familiari marito: 12 x 130 = fr.
1'560.00
salario moglie 01-08: 3'500.00 x 8/12 = fr.
28'000.00
tredicesima per periodo 01-08: 3'500.00 x 8/12 = fr.
2'333.30
salario moglie 09-12: 4 x 2'500.00 = fr.
10'000.00
tredicesima per periodo 09-12: 2'500.00 x 4/12 = fr.
833.30
assegni figli 01-06: 2 x 183 x 6 = fr.
2'196.00
assegni figli 07-12: 1 x 183 x 6 = fr.
1'098.00
Totale fr.
81'549.60" (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, in forza
dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000,
verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi
limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia
più recente e relativa all'anno di competenza;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure
dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza, per
la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr.
200'000.-- per le famiglie.
(art. 30
LCAMal).
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (cfr. D.E. 27.10.1999).
2.3. In concreto,
dalla tassazione fiscale relativa al biennio 1997/1998 - applicabile di
principio in forza degli artt. 30 lett. a LCAMal e 1 lett. a D.E. 27.10.1999 -
risulta un reddito imponibile pari a fr. 40'095.--
(cfr. doc. A5), da cui, in ossequio all'art. 30 LCAMal ("il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore
…"), un reddito determinante di fr. 41'000.--.
In sede
di ricorso, __________ ha essenzialmente rimproverato all'autorità
amministrativa d'aver fondato la propria decisione di rifiuto sui dati desunti
dalla tassazione fiscale 1997/1998, facendo presente che, nel 2000, il suo
reddito imponibile, in realtà, avrebbe subito una forte diminuzione (cfr. I).
Considerato
il tenore della censura ricorsuale, l'IAS ha provveduto ad accertare
autonomamente il reddito determinante conformemente all'art. 2 lett. m D.E.
27.10.1999. Secondo quest'ultima disposizione - entrata in vigore il 1° gennaio
2000, a modifica dell'art. 67 Reg. LCAM del 18 maggio 1994 - l'IAS procede
autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in
assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di
diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili.
Fondandosi
sui dati forniti dall'insorgente stesso (cfr. documentazione acclusa al doc.
_), l'IAS ha stabilito che il reddito lordo realizzato dall'assicurato nel
2000, è stato di fr. 81'549.60 (cfr. conteggio presentato in sede di
risposta di causa 6 novembre 2000, la cui correttezza non è affatto stata
contestata da __________).
Va da sé,
a questo punto, che l'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999 non può certo trovare qui
applicazione, giacché il reddito lordo afferente all'anno 2000 è addirittura
superiore a quello che risulta dalla tassazione fiscale 1997/1998 (fr.
77'852.--, cfr. doc. _).
In
siffatte condizioni, è a ragione che l'amministrazione ha stabilito il diritto
al sussidio fondandosi sulla norma di cui all'art. 30 LCAMal e, concretamente,
sul reddito imponibile desunto dalla tassazione fiscale relativa al biennio
1997/1998.
Ora,
trattasi di un reddito superiore a quello fissato dall'Esecutivo cantonale
quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--):
__________ non può, pertanto, pretendere di essere messo al beneficio del
sussidio per l'assicurazione contro le malattie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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