AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.117
Data decisione, Autorità:
18.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00117-118
MB/nh
Lugano
18 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2000
di
__________,
2.
__________,
1.,2. rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 settembre 2000
emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________ ha concluso un contratto di assicurazione collettiva per perdita di
guadagno a favore dei propri dipendenti con la Cassa malati __________. La
convenzione è entrata in vigore il 1. luglio 1996 ed è stata disdetta dal
datore di lavoro con effetto dal 31 dicembre 1999. L'assicurazione prevedeva
il versamento, in caso di malattia, di un'indennità giornaliera pari all'80%
del salario assicurato e, in caso di infortunio, pari al 20% del salario
assicurato, a titolo di indennità complementare all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni.
A partire
dal 1. gennaio 2000 la __________ ha concluso un contratto di assicurazione
collettiva indennità giornaliera con la __________. Nel nuovo contratto sono
state pattuite indennità giornaliere per malattia pari all'80% del salario
conteggiabile, così come indennità per parto, non invece indennità giornaliere
complementari per infortunio (XV, doc. _).
1.2 __________ è
stato assunto dalla __________ a tempo pieno dal 1995. In data 20 novembre 1999
è rimasto vittima di un grave incidente stradale, che ha causato la sua totale
inabilità lavorativa.
1.3 Il 4 gennaio
2000, __________, rappresentato dalla moglie, ha chiesto conferma alla Cassa
malati __________ del proprio diritto di beneficiare, anche dopo il 31 gennaio
1999, della copertura assicurativa relativa all'indennità giornaliera in
seguito a infortunio rispettivamente del diritto al passaggio
nell'assicurazione individuale (doc. _).
La Cassa
malati ha respinto la richiesta di prestazioni dal 1. gennaio 2000 adducendo
che lo statuto applicabile non prevede la copertura per il solo rischio
infortunio (doc. _).
La presa
di posizione della __________ è stata contestata dalla moglie dell'interessato
in data 16 marzo 2000 (doc. _).
1.4 Dopo un
ulteriore scambio di corrispondenza la Cassa malati __________ ha emesso, il 16
agosto 2000, una decisione formale con cui ha respinto le richieste di
__________ e della __________, evidenziando che (doc. _):
" con
il 31.12.1999 cessava il rapporto assicurativo con la __________ (80% in caso
di malattia e 20% a complemento di
infortunio) a seguito della disdetta cautelativa inoltrata regolarmente da
parte della Ditta __________ il 21 settembre 1999 e confermata in data 14
ottobre 1999.
Con la fine del contratto, entrava in vigore il contenuto
dell'art. 18 delle Condizioni particolari dell'assicurazione collettiva
dell'indennità giornaliera della __________, cioè la possibilità di passare
alla copertura individuale per chi, fra il personale precedentemente assicurato
nella collettiva, fosse interessato.
A questa possibilità il Sig. __________ si era dimostrato
interessato e desiderava stipulare conseguentemente un contratto individuale,
anche perchè, nel frattempo, esattamente nel corso del mese di novembre 1999,
era stato vittima di un infortunio. La copertura per la quale era interessato,
era quella del complemento del 20% per infortunio.
Come citato già nelle nostre precedenti corrispondenze, ribadiamo
ancora una volta che la copertura assicurativa complementare del 20% alla LAINF
è possibile stipularla unicamente tramite contratto collettivo. Quanto
richiesto dal Sig. __________ non può essere soddisfatto, dal momento che la
copertura unicamente per infortunio non è contemplata nei Regolamenti
dell'assicurazione individuale della Cassa.
Il Sig. __________, inoltre, si esprimeva nel senso che la Cassa
avrebbe dovuto continuare a pagare il 20%, assicurato nel contratto collettivo,
per il suo infortunio summenzionato, oltre il 31.12.1999, motivando ciò
("trattasi di uno dei principi fondamentali del diritto assicurativo"
... ) con il fatto che l'infortunio si era verificato ancora durante il periodo
di affiliazione al contratto collettivo della Ditta __________. Il concetto del
"principio assicurativo" espresso dalla famiglia __________ nel loro
scritto del 16.3.2000 era da ritenersi valido se il danno alla salute fosse
preso a carico da una compagnia che opera in ambito della LAINF.
Purtroppo, per il caso concreto, non si tratta di una polizza
LAINF, ma di una copertura assicurativa facoltativa della quale la Ditta
__________ poteva far beneficiare i propri dipendenti.
L'art. 17 delle Condizioni particolari dell'assicurazione
collettiva dell'indenni, così recita: "La copertura d'assicurazione e il
diritto alle prestazioni cessano quando: ...‑ la disdetta del contratto
collettivo d'assicurazione diventa effettiva; ... ‑. In conseguenza a
ciò, la copertura assicurativa è cessata al 31.12.1999 e nessun diritto al
libero passaggio può essere rivendicato.
Con il passaggio nella nuova assicurazione collettiva del datore
di lavoro dal 1.1.2000, la __________, pertanto, cessa di attribuire le
prestazioni di perdita di salario e il caso viene assunto dal nuovo
assicuratore a seconda della copertura stipulata.
Infatti, da ormai oltre 10 anni (dal 10.4.1989), la __________ è
firmataria della Convenzione di libero passaggio tra società ed assicuratori
malattia per l'assicurazione collettiva malattia d'indennità giornaliera.
Quest'ultima prevede la copertura con la conseguente presa a carico delle
prestazioni dei "buoni e cattivi" rischi da parte del nuovo
assicuratore.
Sulla base di quanto precede, la __________ non è più tenuta a
versare ulteriori prestazioni dopo il 31.12.1999."
1.5 In seguito
all'opposizione dell'11 settembre 2000, presentata da __________ e dalla
__________, tramite l'avvocata __________, con cui le parti hanno chiesto in
via principale il versamento di indennità giornaliere per infortunio anche dopo
il 31 dicembre 1999 e in via subordinata il passaggio all'assicurazione
individuale d'indennità giornaliera, la Cassa malati ha emanato la decisione su
opposizione del 19 settembre 2000, con cui ha confermato il provvedimento
formale precedentemente emesso (doc. _).
1.6 Con
tempestivo ricorso del 16 ottobre 2000 (I) __________ e la __________, tramite
il proprio patrocinatore, ha chiesto l'annullamento della decisione su
opposizione, riproponendo le richieste presentate con l'opposizione. Delle
motivazioni addotte, si dirà, se necessario, in seguito.
1.7 Con risposta
di causa del 25 ottobre 2000 la Cassa malati convenuta ha proposto di
respingere il ricorso adducendo tra l'altro
"2. Il
fatto che il Sig. __________ abbia espresso il desiderio di passaggio
per il solo rischio infortunio, non vincola la Cassa a offrire questa
copertura se non contemplata negli Statuti (possibilità di assicurarsi per
malattia e infortunio o solo malattia (Doc. _).
….
- Il Sig.
__________ non può continuare l'affiliazione presso la __________ (per il 20%
copertura per solo rischio infortunio) nemmeno come continuazione di un
affiliato LAINF in quanto non si tratta di una copertura LAINF, come lascia
invece intendere il ricorrente (punto 2 lettera a cpv. 4, pag. 7 del suo
ricorso)."
1.8 In data 10
novembre 2000 l'avvocata __________ ha notificato i mezzi di prova e chiesto di
poter presentare la replica. L'atto di causa è stato trasmesso al TCA il
medesimo giorno (V; VI).
In tale
contesto __________ ha evidenziato di non aver mai ricevuto lo scritto 25
ottobre 1999 (doc. _), con cui la Cassa malati avrebbe adempiuto il proprio
obbligo di informazione in relazione al diritto al passaggio nell'assicurazione
individuale previsto all'art. 71 LAMal. L'interessato ha, quindi, contestato
l'autenticità del documento e rilevato che, a causa della mancata
informazione, egli permane nell'assicurazione collettiva, come se il contratto
non fosse mai stato disdetto, precisando
" ma
anche nella denegata ipotesi, comunque fermamente respinta dai
ricorrenti, in cui questo Tribunale dovesse ritenere che la __________ abbia
spedito la lettera di cui al doc. _ e che il signor __________ l'abbia
effettivamente ricevuta, la Cassa non può semplicemente negare il diritto
dell'assicurato di passare nell'assicurazione individuale, diritto che egli ha
rivendicato a chiare lettere in diverse occasioni (cfr. ad esempio doc. _ e _).
Quindi, la __________, vista la tempestiva richiesta dell'assicurato, doveva
ammetterlo nell'assicurazione individuale, sia per il rischio malattia sia per
quello di infortunio, e non rifiutarlo per il solo fatto che egli ha richiesto
una copertura limitata al rischio di infortunio. La mancata ammissione del
signor __________ nell'assicurazione individuale, che doveva essergli garantita
alle stesse prestazioni di cui usufruiva fino al momento in cui il contratto
collettivo era stato disdetto e senza riserva alcuna, è dunque manifestamente
contraria al diritto federale (art. 71 cpv. 1 LAMal).
Il fatto che
il signor __________ abbia chiesto dapprima una copertura per il solo rischio
di infortunio non può certo nuocergli, ritenuto che nella lettera di cui al
doc. _ la __________ non si è nemmeno degnata di spiegare chiaramente agli
assicurati le varie possibilità per beneficiare dell'assicurazione sotto forma
di una copertura individuale (malattia, infortunio, maternità, combinazioni
tra le varie assicurazioni ecc.). Vista la complessità della materia, non era
certo troppo pretendere da una Cassa Malati che afferma di garantire
"correttezza, serietà e professionalità" (cfr. doc. _ pagina 2
secondo paragrafo) un maggiore sforzo per permettere agli assicurati di capire
quali sono i loro diritti e in seguito di farli valere correttamente."
1.9 In data 17
novembre 2000 la Cassa ha presentato la duplica.
1.10 Il 18 gennaio
2001 le parti sono state sentite dal vicecancelliere del TCA. Ai fini
dell'istruttoria questa Corte ha inoltre chiesto agli attori la trasmissione
del nuovo contratto di assicurazione collettiva indennità giornaliera per
perdita di guadagno in caso di malattia e parto concluso con la __________ dal
1 gennaio 2000.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è, in via principale, il diritto di __________ al versamento di
indennità giornaliere per perdita di guadagno in seguito ad infortunio, in base
al contratto di assicurazione collettiva concluso con la Cassa malati
__________ e disdetto con effetto dal 31 dicembre 1999, anche dopo questa data.
In via sussidiaria il ricorrente chiede il trasferimento nell'assicurazione
individuale della __________.
Giusta
l'art 102 cpv. 1 LAMal - entrata in vigore il 1.1.1996 - le previgenti
assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate
dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere
dall'entrata in vigore della LAMal stessa.
Questa
disposizione si indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle
prestazioni (cfr. Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).
A partire
dal 1.1.1996, l'assicurazione contro la perdita di guadagno é quindi retta
dagli art 67ss LAMal - a meno che essa sia stata sottoposta, per concorde
volontà delle parti, alla LCA (art 12 cpv. 3 LAMal, 13 OAMal; cfr. A. Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, p. 134) -
dalle disposizioni interne delle casse e dalle eventuali disposizioni
particolari contenute nei contratti d’assicurazione.
In
concreto è incontestato che il contratto di assicurazione d'indennità
giornaliera per perdita di guadagno è sottoposto alla LAMal: dagli atti non
emerge una diversa volontà delle parti.
2.2. A differenza
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione
d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto di una radicale revisione (cfr.
Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, p. 46ss. e 107ss.), così
che il titolo terzo della LAMal “Assicurazione facoltativa d’indennità
giornaliera” corrisponde, a grandi linee, al vecchio diritto (cfr. G. Eugster,
Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en
l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 505 e
J.-L. Duc, Quelques réflexions relatives à l’assurance d’une indemnité
journalière selon la LAMal, in SZS 1998/4, p. 251ss.). La giurisprudenza
elaborata quando era in vigore la LAMI deve valere anche dopo l'entrata in
vigore della LAMal (cfr. DTF 125 V 112ss.).
2.3 L'assicurazione
indennità giornaliera persegue lo scopo di risarcire la perdita di guadagno
sopravvenuto in seguito a malattia, infortunio o maternità. Il rischio
infortunio è compreso in via sussidiaria, se non è stato espressamente escluso
(cfr. art. 72 cpv. 1 seconda frase LAMal; Eugster, Krankenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit,
Basilea 1998, p. 196 N 357; STFA inedita del 19 ottobre 2000 in re G, K
188/98). La LAMal disciplina solo i principi di base. Nel rispetto del diritto
costituzionale, delle disposizioni imperative della legge e dei principi
generali delle assicurazioni sociali e del amministrativo, le condizioni
generali d'assicurazione possono quindi introdurre disposizioni più favorevoli
agli assicurati per quanto riguarda il diritto all'affiliazione, alle
prestazioni e ai premi, (Eugster, op. cit., p. 196).
2.4 Nel caso
concreto il contratto di assicurazione collettiva conclusa dalla __________ con
la convenuta (doc. ) prevede che la perdita di guadagno assicurata è, in caso
di malattia, pari all'80% del salario a partire dal 1. giorno e, in caso di
infortunio, del 20% dal secondo giorno. L'accordo rinvia inoltre alle
condizioni d'assicurazione, alle condizioni particolari-_________ e alle
tariffe in vigore.
2.5 Secondo
l'art. 70 LAMal, intitolato cambiamento dell'assicuratore,
"
1 Il nuovo
assicuratore non può formulare nuove riserve se l’assicurato cambia
assicuratore:
a.
perché l’esige il rapporto di lavoro o la sua
cessazione; o
b.
perché esce dal raggio d’attività del precedente
assicuratore; o
c.
perché il precedente assicuratore non esercita
più l’assicurazione sociale malattie.
2 Il nuovo
assicuratore può mantenere le riserve formulate dal precedente assicuratore
fino alle scadenze inizialmente previste.
3 Il
precedente assicuratore provvede affinché l’assicurato sia informato per
scritto in merito al suo diritto di libero passaggio. Se omette questa
informazione, deve continuare a garantire la protezione assicurativa.
L’assicurato deve far valere il diritto di libero passaggio entro tre mesi dal
ricevimento della comunicazione.
4 Su domanda
dell’assicurato, il nuovo assicuratore deve assicurare l’indennità giornaliera
per un importo pari a quello precedente. Può computare l’indennità giornaliera
già pagata dal precedente assicuratore nella durata del diritto alle
prestazioni ai sensi dell’articolo 72".
2.6 Per l'art.
71 LAMal (uscita dall'assicurazione collettiva)
"
1
L’assicurato che esce dall’assicurazione collettiva perché cessa di appartenere
alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché quest’ultimo
è disdetto, ha diritto al trasferimento nell’assicurazione individuale
dell’assicuratore. Se nell’assicurazione individuale l’assicurato non assicura
prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e
dev’essere mantenuta l’età d’entrata determinante nel contratto collettivo.
2
L’assicuratore deve provvedere affinché l’assicurato sia informato per scritto
in merito al suo diritto di passare all’assicurazione individuale. Se omette
questa informazione, l’assicurato rimane nell’assicurazione collettiva.
L’assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal
ricevimento della comunicazione.
Gli art.
70 e 71 LAMal disciplinano le conseguenze dell'uscita involaontaria di un
lavoratore da un contratto di assicurazione collettiva di indennità giornaliera
(cfr. DTF 125 V 117 consid. 3c).
Secondo
la giurisprudenza in vigore in ambito LAMI il passaggio nell'assicurazione
individuale é applicabile anche se al momento del trasferimento l'assicurato é
malato e, quindi, incapace al lavoro. Il dipendente non può pertanto pretendere
di restare a carico dell'assicurazione collettiva dopo lo scioglimento del
contratto di lavoro e fino a guarigione avvenuta (RAMI 1980, p. 66ss.; DTF 102
V 65 consid 1). La Cassa, nei limiti dell'assicurazione individuale, deve
allora continuare l'assicurazione per le prestazioni concesse sino a quel
momento nell'assicurazione collettiva.
In virtù
della LAMI, inoltre, il diritto di passare nell'assicurazione individuale ai
sensi dell'art. 5bis cpv. 4 LAMI (ora art. 71 LAMal) è però sussidiario a
quello del quasi libero passaggio secondo l'art. 7 cpv. 2 LAMI (cfr. ora art.
70 LAMal; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991, p. 170). Secondo quanto
stabilito dal TFA soltanto se il diritto al quasi libero passaggio non è dato
(cfr. art. 70 LAMal), potrà essere esercitato quello del passaggio nell'assicurazione
individuale (DTF 103 V 137 consid. 1; RAMI 1984 256ss consid. 2; STFA 26.2.1991
in re P. non pubbl.; RCC 1985 p. 139). Non vi è quindi diritto al passaggio
all'assicurazione individuale in caso di scioglimento del contratto di
assicurazione collettiva e di conclusione di una nuova convenzione, se vi è un
obbligo per i dipendenti, nel contratto di lavoro, di aderire alla nuova
assicurazione collettiva (RAMI 1986 p. 421). In tal caso si applica per
analogia l'art. 70 cpv. 1 lett. a LAMal (cfr. per il nuovo diritto, Eugster,
op. cit., p. 212 N 387; cfr. STFA inedita del 26 febbraio 1991 in re F.P, K
102/89).
Quest'ultima
norma è tuttavia applicabile soltanto se il nuovo assicuratore è una cassa
malati riconosciuta ai sensi della LAMal (RAMI 1986 p. 30). In caso contrario
il nuovo istituto non deve rispettare le disposizioni sul libero passaggio.
L'art. 70 cpv. 1 lett. a LAMal non prevale quindi sull'art. 71 LAMal
nell'ipotesi in cui il contratto è concluso con un'assicurazione privata, che
non deve ossequiare la citata norma (RAMI 1985 p. 139).
2.7 Nel caso in
esame il nuovo contratto di assicurazione collettiva è stato concluso con la
__________, società svizzera di assicurazioni (XV, doc. _), che non è
autorizzata ad esercitare l'assicurazione malattia sociale (cfr. art. 11 e 68
LAMal; RAMI 1985 p. 139; cfr. elenco degli assicuratori malattia autorizzati
pubblicato dall'UFAS, 1.4.2001). Il contratto vale per tutti i dipendenti e
quindi anche per __________, solo per il rischio malattia, non anche per gli
infortuni.
Alla luce
di questi fatti le disposizioni sul libero passaggio di cui all'art. 70 LAMal
non si applicano senz'altro per il rischio infortunio, in quanto esso non è
contemplato nel nuovo contratto e quindi l'assicurato sarebbe
nell'impossibilità ad aderire all'assicurazione.
Alla medesima
conclusione si giunge in relazione al rischio malattia, in quanto la
__________, quale assicurazione privata non autorizzata ad esercitare
l'assicurazione malattia, non è vincolata all'art. 70 LAMal.
Nel caso
concreto, dunque, non possono essere applicate le disposizioni sul libero
passaggio di cui all'art. 70 LAMal, come sostiene implicitamente la convenuta,
bensì quelle del passaggio nell'assicurazione individuale conformemente
all'art. 71 LAMal, per i rischi malattia e infortunio, come preteso dai
ricorrenti.
Alla luce
di queste considerazioni è pertanto irrilevante la censura sollevata dalla
Cassa malati secondo cui essa non prevederebbe, nei propri statuti, un'assicurazione
per perdita di guadagno limitata al solo rischio infortunio. In effetti il
passaggio nell'assicurazione individuale avviene per i rischi assicurati nella
collettiva alle stesse condizioni e quindi malattia e infortunio (cfr. consid.
2.6).
Il tenore
di questa norma è ribadito all'art. 18 delle condizioni particolari
dell'assicurazione collettiva indennità giornaliera (__________; doc. _),
secondo cui
"1. Allorquando un assicurato esce dall'assicurazione
collettiva perchè cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definiti
dal contratto o perchè il contratto è stato disdetto, egli ha il diritto di passare
nel l'assicurazione individuale della cassa e gli sarà applicata la tariffa dei
premi individuali; l'età d'entrata determinante nel contratto collettivo è
mantenuta. L'assicurato deve fare pervenire alla cassa entro 15 giorni un
avviso d'uscita. Su questo avviso egli deve indicare se desidera il passaggio
al l'assicurazione individuale.
-
La cassa
deve fare in modo che l'assicurato sia informato per scritto sul suo diritto al
passaggio nel l'assicurazione individuale. Se omette di farlo, l'assicurato
resta nell'assicurazione collettiva. L'assicurato deve fare valere il suo
diritto di passaggio entro i tre mesi che seguono la notifica della
comunicazione.
-
L'assicurato
che rinuncia o che ha perso il suo diritto al libero passaggio nell'assicurazione
individuale è considerato come uscito dalla cassa il giorno in cui la sua
affiliazione all'assicurazione collettiva termina.
-
Se
nell'assicurazione individuale, l'assicurato non si assicura per prestazioni
superiori, non sarà applicata alcuna riserva. invece le riserve che sono ancora
valide al momento del passaggio possono essere mantenute nell'assicurazione
individuale fino alla scadenza della loro durata di validità. Al momento del
passaggio nell'assicurazione individuale, la cassa può instaurare delle
riserve che non erano applicabili durante l'affiliazione al contratto
collettivo, a condizione che il termine di 5 anni previsto dall'articolo 69,
capoverso 2 LAMal, non sia scaduto."
2.8 Per quanto
riguarda in particolare l'obbligo della Cassa di informare l'assicurato circa
il diritto al passaggio nell'assicurazione individuale, l' art 71 cpv. 2 LAMal
stabilisce che l'assicuratore deve provvedere affinché l'assicurato sia
informato per scritto in merito al suo diritto di passare all'assicurazione
individuale. Se omette questa informazione l'assicurato rimane
nell'assicurazione collettiva. L'assicurato deve far valere il diritto al
libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1985 pag. 136 e seg., il TFA ha statuito che
l'obbligo delle Casse malati di informare l'assicurato del diritto al passaggio
dall'assicurazione collettiva a quella individuale sussiste qualunque sia il
motivo dell'uscita dall'assicurazione collettiva (cfr. per quanto riguarda la
disdetta della convenzione da parte del datore di lavoro, DTF 125 V 112ss.;
RAMI 1986 p. 421): in particolare, tale obbligo è dato anche quando
l'assicurazione collettiva di una ditta ai sensi della LAMI viene sostituita da
un'assicurazione collettiva privata, quindi da un’assicurazione non soggetta
alla LAMal (allora LAMI; cfr. consid. 2.6 e 2.7 per il caso concreto).
L'assicurato deve inoltre essere informato anche se il passaggio
nell'assicurazione individuale non appare né attuale né fattibile (RAMI 1978 p.
235ss consid 2b; RAMI 1985 p. 137). Al riguardo il TFA ha statuito che la cassa
non è dispensata dall'obbligo di informare nemmeno quando un assicurato le
comunica di essere intenzionato a lasciare definitivamente la Svizzera, poiché
questi può, nel termine che gli viene concesso per l'esercizio del diritto di
passaggio, cambiare idea (RAMI 1978 cit. consid 2b).
Questi
principi - elaborati dal TFA in ambito LAMI - sono ancora tuttora applicabili
in ambito LAMal (cfr. STCA del 2 maggio 2000 in re G.B, inc. 36.99.114 e anche
STFA inedita del 20 novembre 2000 in re B).
2.9 Nel caso in
esame l'assicurato chiede in via principale di rimanere a far parte
dell'assicurazione collettiva secondo l'art. 71 cpv. 2 LAMal, in quanto la
convenuta non l'avrebbe correttamente informato per iscritto del suo diritto al
passaggio nell'assicurazione individuale. Egli non avrebbe infatti mai ricevuto
lo scritto 25 ottobre 1999, prodotto agli atti sub doc. _ dalla Cassa malati
convenuta con la risposta di causa e di cui viene contestata l'autenticità,
oltretutto trasmessa ad un indirizzo errato.
In
concreto l'istruttoria non ha permesso di chiarire se la Cassa abbia
effettivamente spedito rispettivamente l'assicurato abbia ricevuto lo scritto
25 ottobre 1999, con cui la convenuta lo informava del libero passaggio
nell'assicurazione individuale. In effetti da un lato risulta che la
documentazione è stata trasmessa all'indirizzo errato e cioè a __________, sede
del datore di lavoro invece che a __________, al recapito del ricorrente.
Dall'altro lo scritto 29 novembre 1999, indirizzato alla Cassa (doc. _), in cui
l'interessato rinvia ad una precedente lettera del 25 ottobre 1999, potrebbe
far pensare che in qualche modo l'interessato è venuto a conoscenza della
comunicazione della __________. Infine appare perlomeno strano il fatto che,
precedentemente alla risposta di causa, la convenuta mai abbia fatto cenno
all'esistenza di questo scritto.
La
questione circa l'avvenuta comunicazione da parte della Cassa del diritto al
passaggio nell'assicurazione individuale, può restare comunque irrisolta. In
effetti sia che la comunicazione vada considerata come avvenuta oppure no si
deve ritenere che l'assicurato ha esercitato correttamente il proprio diritto
di passaggio all'assicurazione individuale ribadito nel ricorso.
In
effetti nella prima ipotesi l'assicurato, con la dichiarazione 4 gennaio 1999
(recte 2000; doc. _), ha ossequiato il termine di tre mesi previsto dalla legge
per l'adesione all'assicurazione individuale per i rischi malattia e
infortunio. Nella seconda ipotesi la mancata informazione da parte della Cassa
non ha provocato alcun pregiudizio all'assicurato, il quale, con il contenuto
della comunicazione succitata, ha evidenziato di essere a conoscenza del
proprio diritto facendolo valere tempestivamente (cfr. STFA inedita del 26
febbraio 1991 in re F.P p. 6, inc. K 102/89 in cui non vi era stata
informazione; cfr. STCA ).
Alla luce
di quanto sopra esposto i presupposti per il passaggio del ricorrente
dall'assicurazione collettiva nell'assicurazione individuale per il rischio
malattia e infortuni con effetto dal 1 gennaio 2000 sono adempiuti.
In simili
condizioni __________ ha quindi diritto al versamento di indennità giornaliere
per l' infortunio subito nel 1999 anche dopo il 31 dicembre 1999 in seguito al
passaggio nell'assicurazione individuale della Cassa malati __________.
La
decisione su opposizione dev'essere pertanto annullata, mentre è accolta la
richiesta ricorsuale presentata in via subordinata.
La
richieste ricorsuali presentate in via principale sono invece respinte.
2.10 Visto l'esito
della procedura la __________ verserà a __________ fr. 2'000 a titolo di
ripetibili (RAMI 1996 p. 261 e 262; RAMI 1997 p. 322).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In via
principale il ricorso è respinto.
2.- In via
subordinata il ricorso è accolto .
§ La
decisione su opposizione del 19 settembre 2000 è annullata
§§ __________
ha diritto al passaggio dall'assicurazione collettiva nell'assicurazione
individuale della __________ per quanto riguarda il rischio infortunio e malattia
con effetto dal 1 gennaio 2000.
§§ Dal 1
gennaio 2000 __________ ha diritto ad indennità giornaliere in seguito ad
infortunio in base all'assicurazione indennità giornaliera individuale.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà a __________ fr. 2'000 a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster