AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.110
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00110
MB/nh
Lugano
21 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 agosto 2000 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. ,
di professione muratore, è assicurato per la perdita di guadagno in caso di
malattia presso l' assicurazioni, tramite il contratto di
assicurazione collettiva concluso dal datore di lavoro.
1.2. Dal 18
gennaio 2000 l'assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% per
dorsolombosciatologia. In base alla TAC lombare a cui è stato sottoposto dal
medico curante è stata accertata l'esistenza di ernie del disco L4/L5, L5/S1
(doc. _).
La Cassa
malati __________ ha assunto il caso pagando le indennità giornaliere previste
dal contratto di assicurazione.
1.3. In data 3
marzo 2000 l'assicurato, sollecitato dalla Cassa malati, si è sottoposto ad una
visita medica eseguita dal dottor __________, specialista in fisiatria,
riabilitazione e reumatologia (doc. _). In tale occasione il medico ha
attestato un'inabilità lavorativa del 50% dal 13 marzo 2000. __________ è poi
stato nuovamente visitato dallo stesso medico in data 29 maggio 2000, il quale
ha stabilito che in un'attività leggera o mediopesante l'interessato è
senz'altro in grado di lavorare a tempo pieno da subito, con alcune limitazioni.
1.4. Con
decisione formale 12 luglio 2000 la __________ ha quindi fissato all'assicurato
un termine di quattro mesi per reperire un'occupazione adeguata al suo stato di
salute e precisato che, scaduto il termine, avrebbe interrotto il versamento
delle indennità. La perdita di guadagno è stata fissata al 39.42% (XI, I).
1.5. In seguito
all'opposizione interposta dall'assicurato la Cassa malati ha emanato la
decisione su opposizione del 23 agosto 2000, con cui ha confermato il tenore
del precedente provvedimento formale. Adducendo tra l'altro che
"5. Ritornando
al caso di specie, il signor __________ nella propria opposizione non porta
elementi nuovi atti a contrastare la valutazione del medico fiduciario della
resistente: infatti, egli si limita a contestare la citata valutazione medica
facendo capo a delle perizie anteriori rispetto alla rivalutazione del caso
avvenuta in data 23 maggio 2000.
- Preso
atto che la valutazione medica non è stata validamente messa in discussione
diventa indispensabile esaminare l'altra censura sollevata dall'opponente e
meglio quella relativa alla determinazione della retribuzione mensile e cioè
fr. 2'920.‑‑ base, fra l'altro, della fissazione del danno residuo
stabilito al 39.42%.
Ora,
l'importo indicato di fr. 2'920.‑‑ mensile corrisponde, a tutti gli
effetti, alla somma di fr. 35'000.‑‑ annui e cioè di un reddito
annuo conseguibile, come ritenuto più volte dalla prassi del TCA ed anche
confermato dalla giurisprudenza del TFA, da persone costrette da motivi di
salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate (cfr. RAMI 1998 no U
292 p. 223; SVR 1998 UV no. 6 p. 15 consid. 2c) e dunque, come nel caso di
specie, in una di quelle attività proposte dal medico fiduciario
dell'__________.
Dunque,
in questo contesto, le argomentazioni addotte dal signor __________ e dalla
__________ sono, in realtà, assolutamente identiche. A comprova della
correttezza della decisione impugnata basta far riferimento a quanto rettamente
indicato dallo stesso opponente al paragrafo no. 8 (pag. 415) della propria
opposizione per poter validamente concludere, una volta ribadita la fondatezza
dell'importo di fr. 35'000.‑‑ annui, che l'indicato ammontare del
danno residuo è assolutamente corretto e che, di riflesso, l'impugnata
decisione 12/17 luglio 2000 non può che essere confermata."
1.6. Con
tempestivo ricorso 25 settembre 2000 __________, rappresentato dall'avvocato
__________, ha impugnato la decisione su opposizione, chiedendo l'assegnazione
di indennità ridotte. Il ricorrente fonda le proprie censure sul referto del
dottor __________, secondo cui egli sarebbe in grado di svolgere attività
leggere al 50% e non al 100% e, quindi, anche il grado di invalidità sarebbe
superiore al 50%, considerato un reddito da invalido fr. 1'300-1'500 mensili.
1.7. Con risposta
di causa 16 ottobre 2000 la convenuta ha proposto di respingere il gravame. A
suo dire il certificato medico del dottor __________ è irrilevante, in quanto
emesso posteriormente alla decisione impugnata. Inoltre il raffronto dei
redditi, per stabilire la perdita di guadagno, è stato eseguito conformemente
alla prassi del Tribunale federale.
1.8. In data 25
ottobre 2000 l'assicurato ha trasmesso a questa Corte copia della domanda di
prestazioni di invalidità presentata dall'assicurato all'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ed alcuni certificati medici.
Ai fini
istruttori il TCA ha dal canto suo assunto agli atti l'incarto AI, assegnando
alle parti un termine per prenderne visione e sottoposto alcuni quesiti al
dottor __________, che ha trasmesso le proprie precisazioni il 20 aprile 2001.
Gli atti di causa sono stati trasmessi alle parti.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è il diritto del ricorrente a indennità giornaliere per perdita di
guadagno ridotte. Secondo il ricorrente il grado di abilità lavorativa in
attività leggere ammissibili è pari al 50% e non al 100%, come indicato dalla
convenuta.
Giusta
l'art 102 cpv. 1 LAMal - entrata in vigore il 1.1.1996 - le previgenti
assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate
dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere
dall'entrata in vigore della LAMal stessa.
Questa
disposizione si indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle
prestazioni (cfr. Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).
Come
giustamente osservato dalla cassa, dunque, a partire dal 1.1.1996,
l'assicurazione contro la perdita di guadagno é retta dagli art 67ss LAMal e
dalle disposizioni interne delle casse. Per quanto riguarda le assicurazioni
dell'_______, pertanto, dagli art 67ss LAMal e
dalle condizioni generali (in seguito: CGA) relative all'assicurazione
facoltativa d'indennità giornaliera denominata Firma (ed 1. gennaio 1999; XVII,
1).
2.2. A differenza
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione
d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto di una radicale revisione (cfr.
Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, p. 46ss. e 107ss.), così
che il titolo terzo della LAMal “Assicurazione facoltativa d’indennità
giornaliera” corrisponde, in grandi linee, al vecchio diritto (cfr. G. Eugster,
Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en
l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 505 e
J.-L. Duc, Quelques réflexions relatives à l’assurance d’une indemnité
journalière selon la LAMal, in SZS 1998/4, p. 251ss.). La giurisprudenza
elaborata quando era ancora in vigore la LAMI deve dunque essere ossequiata anche
sotto il nuovo diritto.
2.3. Giusta
l'art 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
Per
l'art. 14 CGA
"
1 L'indennità
giornaliera viene corrisposta, in caso d'incapacità lavorativa di almeno il
25%, in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa stessa.
2 Per i
lavoratori autonomi, i titolari di aziende ed i loro familiari,
nella misura in cui questi ultimi non figurino
nella contabilità
salariale, è determinante un'incapacità
lavorativa di almeno il
50%.
3 Le persone
assicurate parzialmente invalide o menomate, sono
considerate pienamente abili al lavoro ai sensi
di queste condizioni, se sono completamente abili al lavoro secondo il loro
grado
d'occupazione. La loro incapacità lavorativa si
misura secondo il
grado di inabilità a svolgere la precedente
attività lavorativa."
2.4. Secondo la
giurisprudenza relativa all'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art
72 LAMal - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute
non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto
in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività
rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V
239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Teil. I, p. 286
ss).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
2.5. Nel caso in
esame i medici interpellati concordano per quanto concerne la diagnosi posta di
"piccola/modica ernia discale a base larga L4/L5
parmediana/laterale/intraforaminale sinistra con compressione della radice L5.
Piccola ernia discale mediana L5-S1 senza chiaro interessamento delle radici
S1" (cfr. TAC lombare eseguito il 1 febbraio 2000).
Diverse
appaiono invece le conclusioni tratte dai medici, in particolare il dottor
__________ e il dottor __________, in relazione alle attività ancora esigibili
per l'assicurato e soprattutto al grado di abilità lavorativa residua in
queste attività. Il dottor __________ ha in proposito attestato che:
"
Per un'attività lucrativa fisicamente leggera o
mediopesante il signor __________ può essere considerato abile al lavoro in
maniera normale anche a partire da subito.
Il paziente non può alzare pesi superiori a 15 kg
circa, non può effettuare movimenti di flessione ripetitiva con il tronco, non
può lavorare in posizioni corporee difficili per la schiena (in particolare
sotto l'altezza di un tavolo).
Può invece far uso in maniera normale delle
braccia e delle mani, può assumere posizioni corporee monotone anche per più di
2 ore, può salire e scendere le scale e spostarsi su terreni piani e sconnessi
senza limite.
Quali possibili lavori potrebbe entrare in
considerazione un'attività quale guardia di sicurezza, accompagnatore di
trasporti di valore, aiuto magazziniere (con le riserve espresse sopra),
fattorino, ecc."
Il dottor
__________, neurochirurgo, che aveva già visitato l'assicurato nel febbraio
2000, ha dichiarato, in data 29 settembre 2000, che
"
In conclusione, trattasi quindi di
un'irritazione radicolare L5 a sinistra. In primo luogo, pensavo ad una terapia
conservativa, eventualmente anche degente. In effetti, il paziente è stato
degente presso la Clinica __________, ma, a quanto pare, senza aver ottenuto un
beneficio particolare. In maggio, infatti, lamentava ancora dolori fluttuanti
alla gamba sinistra e dolori costanti lombari, accentuati sotto sforzo. Ha
ripreso il lavoro al 50%, ma dopo poche ore ha dovuto abbandonare a causa di
dolori alla gamba sinistra. Veniva effettuata una RM del rachide lombare, che
confermava la presenza di una discopatia L4/5‑L5/S1.
Presenza di una lesione dell'anulo fibroso L5/S1,
con un prolasso mediale, ma senza contatto radicolare. Persisteva l'ernia del
disco L4/5 a sinistra.
L'ultimo consulto ha avuto luogo il 12.09.00. In
quest'occasione, il paziente accusava nuovamente dolori lombari alla gamba
sinistra. Il paziente affermava di essere stato visto dal Dr. __________, su
incarico della cassa malati. Il Dr. __________ giungeva alla conclusione che il
paziente poteva essere ritenuto abile al lavoro per attività leggere ed
ergonomicamente favorevoli.
In considerazione della situazione clinica e
neuroradiologica, penso che, effettivamente, il paziente non sia più da
considerarsi abile al lavoro nell'attività finora svolta, quindi come muratore.
Tuttavia, in attività nettamente più leggere, con un'ergonomia favorevole,
l'attività lucrativa sarà possibile in una misura di almeno il 50%."
2.6. Pendente
causa il dottor __________ e il dottor __________ hanno redatto due nuovi
rapporti in data 7 dicembre 2000 e 6 novembre 2000, all'attenzione UAI (cfr.
inc. _).
Il
primo ha in particolare precisato quanto segue (XII, doc. _):
" Inizialmente avevo proposto una terapia conservativa con rinforzo
muscolare eventualmente degente. In effetti, il paziente è stato a __________
per alcune settimane, ma senza effetto positivo. Un tentativo di ripresa del
lavoro è stato interrotto dopo poche ore dì attività a causa dei dolori alla
gamba sinistra.
Ho rivisto l'ultima volta il paziente il
12.09.00. In quest'occasione non accusava dolori lombari particolari o alla
gamba sinistra, ma unicamente alla gamba destra.
La risonanza magnetica escludeva,
comunque, la presenza di una patologia laterale a destra.
Malgrado la presenza di una discopatia L4/5-L5/S1
e di una piccola ernia L4/5, che clinicamente non è rilevante, penso che,
tenendo conto dell'esame clinico che è assolutamente normale, il paziente possa
essere considerato abile al lavoro in misura piena o perlomeno dell'80% in
un'attività confacente, quindi leggera e con ergonomia favorevole. Ovviamente,
in qualità di muratore, l'attività lavorativa sarà fortemente limitata
nettamente oltre il 50%."
Il medico
curante ha dal canto suo proposto una riformazione professionale e attestato
un'abilità lavorativa piena in lavori medio leggeri (doc. _ atti AI).
2.7. Nel merito
occorre rilevare a titolo preliminare che è irrilevante il fatto che il
rapporto del dottor __________ sia stato redatto posterioremente alla pronuncia
della decisione impugnata. Egli riferisce infatti anche della situazione
esistente prima della sua emanazione. In proposito il TFA ha già avuto modo di
precisare che
"
Secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante:
STFA del 6 dicembre 1991 in re R.C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123
consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179
consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa" (STFA 17
febbraio 1994 in re F.P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw.,
non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re V.F., non pubblicata).
2.8. Trattandosi
della procedura di ricorso, il giudice delle assicurazioni sociali deve
esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la
provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione
permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. Ove vi
fossero rapporti medici contraddittori, il giudice non può liquidare il caso
senza valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni
per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. Per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto medico, si deve accertare se il
rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a
esami approfonditi, se tien conto delle censure del paziente, se è stato
redatto conoscendo la pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro
nella presentazione del contesto medico e se le conclusioni cui perviene sono
fondate (DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti ivi citati). Elemento
determinate dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii; STFA 29.9.98 in re UAI c. F non pubbl.).
2.9. Rilevato che
le dichiarazioni del dottor __________ non appaiono univoche, in quanto in un
rapporto egli fissa un grado di abilità di almeno il 50% mentre nell'altro
ritiene il grado superiore al 70%, in data 10 aprile 2001, questa Corte ha
chiesto allo specialista di fornire alcuni chiarimenti. Il medico ha in
proposito dichiarato:
"
Dal suo scritto emerge una possibile
contraddizione riguardante la capacità lavorativa da me provocata con
l'emissione di certificati, che contengono per l'appunto una grande variabilità
sul grado di inabilità lavorativa.
Rivedendo la mia documentazione posso informarLa
quanto segue: in data del 20.09.00 ho inviato al paziente, su sua richiesta, un
certificato medico nel quale esprimevo un'abilità lavorativa di almeno il 50%.
Facevo riferimento pertanto allo scritto del Dr. __________ che indirettamente
asseriva che il paziente sarebbe stato abile al lavoro per attività
ergonomicamente confacenti e non pesanti.
Nel mio scritto in data del 07.12.00 all'Al
confermavo un'attività lavorativa dell'80% ed oltre in attività ergonomicamente
favorevoli e non dovendo sollevare dei pesi eccessivi e ripetutamente.
Mi scuso per la confusione che queste
affermazioni riguardo alla capacità lavorativa possono aver causato.
Tenendo conto del fatto che alla visita del
12.09.00 il paziente non accusava dolori di rilievo in sede lombare e non
accusava dolori alla gamba sinistra, ma bensì alla gamba destra dove la RIVI
non evidenziava alcuna patologia, giungevo quindi alla conclusione che il
paziente potesse essere abile al lavoro per attività leggere e confacenti. In
un primo scritto mi esprimevo in maniera molto prudente affermando una capacità
lavorativa di almeno il 50%, ciò vale a dire che se l'attività lavorativa è
realmente confacente e l'ergonomia favorevole questo almeno il 50% potrebbe
anche
significare a tempo pieno. Le confermo quindi che
qualora dal settembre 2000 ad oggi non siano entrati ulteriori cambiamenti il
paziente può essere considerato a mio modo di vedere abile al lavoro per almeno
il 50% che sta a significare anche il 100% se l'attività lavorativa è veramente
leggera con un'ergonomia favorevole, quindi possibilità di persistere in
posizioni statiche, ma di muoversi ripetutamente non dovendo sollevare o
trasportare dei pesi oltre i 10‑15 kg." (Doc. _)
2.10. Alla luce
della documentazione medica agli atti e soprattutto dei chiarimenti forniti dal
dottor __________ pendente ricorso risulta che i rapporti dei medici
interpellati convergono per quanto riguarda le attività ancora esigibili e il
grado della capacità lavorativa residua. Questa Corte ritiene, quindi, provato,
con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269;
DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211) che il grado di abilità
lavorativa ricorrente in attività sostitutive leggere è senz'altro superiore al
50% ed è da ritenersi totale se le attività leggere sostitutive rispettano le
controindicazioni elencate dai medici e in particolare l'impossibilità di
alzare pesi superiori ai 10-15 kg, di effettuare movimenti di flessione
ripetitiva del tronco e di lavorare in posizioni difficili per la schiena
(sotto l'altezza di un tavolo).
Su questo
punto la decisione impugnata è dunque corretta.
2.11. A titolo
abbondanziale va rilevato che nel frattempo l'UAI ha ordinato una perizia
specialistica a cura del dottor __________. Alla luce dei documenti medici
chiari prodotti in questa sede e redatti da due specialisti, questa Corte non
ritiene tuttavia opportuno attendere gli esiti della perizia fatta esperire
dall'UAI.
Nel caso
in cui dovesse ritenere che la perizia dell'AI contenga fatti atti a
influenzare il presente giudizio, il ricorrente potrà in ogni caso chiedere a
questo Tribunale la revisione processuale della sentenza (cfr. art. 87 lett. i
LAMal).
2.12. Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a
tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V
53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.
t. II p. 377; STFA 26.11.'90 in re G. c/ H non pubblicata).
Quindi,
se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui,
rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un
determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti
degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess
1997 pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.13. Qualora un
cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il
danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità
parziale, determinante per il diritto all'indennità diventa l'entità del danno
residuo (RAMI 1989, 106ss ; RAMI 1994 113ss; STFA 28.1.1994 in re S. non
pubbl.).
In tale
ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere
realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che,
invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.
Il grado
di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in
considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque,
concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità
di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI
1987 p. 105ss; STFA non pubbl. cit.).
Il TFA ha
più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF
111 V 239 consid 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p.
113ss).
In questo
contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella
precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in
un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che
avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che
l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114
V 283 consid 1d; 111 V 239 consid 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid 2;
STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.).
2.14. Nel caso
concreto la Cassa malati ha stabilito il reddito da invalido richiamando la
giurisprudenza costante del TCA, secondo cui il reddito conseguibile nel Canton
Ticino da manodopera maschile in attività leggere non qualificate è pari, dal
1995 al 1999 a fr. 35'000 (cfr. SVR 1996, UV N° 55 pag. 183).
Nel
passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare
nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p.
15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N°
21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che
i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.;
Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto
stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag.
55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale
federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), l'Alta Corte si è in
particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
"
3.-
(…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
(n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del
40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato,
da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di
salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del
caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste
dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
In una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N.R., questa Corte ha fornito le
seguenti ulteriori precisazioni:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica,
uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare
la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato
che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è
sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato
prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché
no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per
adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14
agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori
dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la
stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto
Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore
privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici
occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwer- degegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21
il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni
sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui
livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore
che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per i prossimi anni è
inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione,
riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di
informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati
lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr.
Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par
les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes
et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser
sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes".
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton
Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività
semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato
(TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.--
mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari
risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una
durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000
pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce
salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures
par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9
heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p.
27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le
salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr.
4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro
(cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico
conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al
25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del
9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.--
(rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.--
(rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne."
(STCA succitata).
2.15. Con
riferimento al caso di specie in materia di reddito da invalido
occorre,
dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo
questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva
in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari
a fr. 3'611 (rispettivamente fr. 3'813, a seconda che si consideri o meno il
settore pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore, fr. 3'783 (rispettivamente
fr. 3'994). Su base annua, si raggiunge, pertanto, un reddito di fr. 45'390.--
(rispettivamente di fr. 47'928).
Determinante,
in concreto, è invece l'anno 2000 (cfr., ad esempio, DTF 121 V 366, in
cui il TFA ha ricordato che decisiva è la situazione fattuale esistente al
momento in cui è stata emanata l'impugnata decisione).
Secondo
quanto la Corte federale ha indicato nella sentenza 9 maggio 2000 in re A.,
consid. 7a, il suddetto valore va, quindi, adeguato all'indice dei salari
nominali ("Nominallohnindex") dal 1998 sino al 2000.
L'importo
può tuttavia essere adeguato solo fino al 1999, in quanto il dato del 2000 non
è ancora disponibile (cfr. la Vie économique 2/2001 tabella B 10.3).
L'importo
indicizzato è pari a fr. 45'464.30 (cfr. STCA del 20 febbraio 2001 in re G. R,
cresciuta in giudicato).
2.16. Il TFA
raccomanda, infine, di esaminare le circostanze specifiche del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. STFA
30.6.2000 succitata) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. STFA
30.6.2000 e STFA 9.5.2000 succitate).
In casu,
questa Corte ritiene giustificato ridurre il reddito da invalido almeno del 20%
ritenuto che il danno alla salute provoca all'assicurato numerose limitazioni
nell'esecuzione dell'attività leggera ritenuta esigibile dai medici
interpellati (cfr. consid. 2.10).
In casu
il reddito da invalido è quindi pari a fr. 36'371 (arrotondati).
2.17. Il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 1999, se non fosse intervenuto
il danno alla salute, è pari a fr. 55'720 annui. Questo importo va computato
quale reddito da valido (cfr. questionario del datore di lavoro agli atti
dell'AI; XII, doc. _). L'importo di fr. 4'815 mensili fissato dalla convenuta
nella decisione 11 luglio 2000 non è infatti confortato da nessun atto
dell'incarto.
Alla luce
degli importi sopra esposti risulta in concreto una perdita di guadagno del
34.63%, che giustifica, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta,
l'assegnazione di indennità giornaliere in misura proporzionale. In effetti
l'__________ garantisce, nelle condizioni generali all'art. 14 (cfr. consid.
2.3; XVII, doc. _) non solo indennità giornaliere a partire da una perdita di
guadagno del 50%, bensì già dal 25%. Di conseguenza la convenuta avrebbe dovuto
erogare prestazioni proporzionali, al momento dell'accertamento
dell'esigibilità di attività leggere e non sopprimere le indennità.
Le
indennità giornaliere calcolate in base al grado di invalidità accertato in
questa sede devono quindi essere ripristinate dal momento della loro
soppressione. In simili condizioni il ricorso dev'essere accolto per motivi
diversi da quelli invocati dal ricorrente e la decisione su opposizione
impugnata annullata.
L'incarto
è rinviato alla Cassa affinché stabilisca l'importo delle indennità dovute,
conformemente al suo regolamento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione è annullata.
§§ __________
ha diritto ad indennità giornaliere per perdita di guadagno dall'intervenuta
soppressione nella misura del 34.63%.
§§§ L'incarto
è rinviato alla Cassa malati affinché fissi l'ammontare delle indennità
giornaliere.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
malati __________ verserà a __________
fr.
1000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster